SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

19 settembre 2013 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Sindacato di validità — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Pagamento supplementare concesso per tipi specifici di agricoltura e produzione di qualità — Margine di discrezionalità concesso agli Stati membri — Discriminazione — Articoli 32 CE e 34 CE»

Nella causa C‑373/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con decisione del 22 marzo 2011, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2011, nel procedimento

Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

contro

Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon,

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby (relatore) e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, da E. Petritsi e K. Adamantopoulos, dikigoroi;

per il governo ellenico, da I. Chalkias e S. Papaïoannou, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Balta, E. Sitbon, M. Iosifidou e A. Westerhof Löfflerová, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da D. Triantafyllou e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (Federazione panellenica delle industrie di trasformazione del tabacco) (in prosieguo: la «Panellinios Syndesmos») e l’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (Ministro dell’Economia e delle Finanze) e l’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (Ministro dello Sviluppo agricolo e dei prodotti alimentari) rispetto a pagamenti supplementari nel settore del tabacco.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 24 e 33 del regolamento n. 1782/2003 così disponevano:

«(24)

Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. (…)

(…)

(33)

Per consentire di far fronte a situazioni particolari con sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti individuali e medie regionali o nazionali, nonché tra i pagamenti esistenti e il pagamento unico. (…) Inoltre, per tener conto delle sue specifiche condizioni agricole, è opportuno che uno Stato membro abbia la possibilità di chiedere un periodo transitorio per applicare il regime di pagamento unico pur continuando a rispettare i massimali finanziari fissati per il regime di pagamento unico. In caso di gravi distorsioni di concorrenza nel corso del periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare le misure necessarie per far fronte a tali situazioni».

4

Al titolo III, intitolato «Regime di pagamento unico», capitolo 5, a sua volta intitolato «Attuazione a livello regionale e attuazione opzionale», sezione 2, l’articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003 così disponeva:

«1.   Uno Stato membro può decidere, entro il 1o agosto 2004, di applicare, a livello nazionale o regionale, il regime di pagamento unico di cui ai capitoli da 1 a 4 secondo le condizioni stabilite nella presente sezione.

2.   In conformità della scelta operata da ciascuno Stato membro, la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, un massimale per ciascun pagamento diretto previsto rispettivamente negli articoli 66, 67, 68 e 69.

Detto massimale è pari alla componente di ciascun tipo di pagamento diretto nell’ambito dei massimali nazionali di cui all’articolo 41, moltiplicato per le percentuali di riduzione applicate dagli Stati membri a norma degli articoli 66, 67, 68 e 69.

L’importo totale dei massimali fissati è dedotto dai massimali nazionali di cui all’articolo 41 secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».

5

L’articolo 69 di detto regolamento, intitolato «Attuazione facoltativa per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità» così prevedeva:

«Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% della componente “massimali nazionali” di cui all’articolo 41 corrispondente a ciascun settore contemplato dall’allegato VI. Nel caso dei seminativi, dei bovini e degli ovini e caprini, si terrà conto di questa trattenuta ai fini dell’applicazione delle percentuali massime fissate rispettivamente negli articoli 66, 67 e 68.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, lo Stato membro in questione effettua, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta.

Il pagamento supplementare è concesso per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l’ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli secondo condizioni che saranno definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».

6

L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), così disponeva:

«1.   Il pagamento supplementare di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato, fatto salvo l’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le relative modalità di applicazione, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

2.   Il pagamento è versato esclusivamente agli agricoltori ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, indipendentemente dal fatto che abbiano o no presentato domanda nell’ambito del regime di pagamento unico o che detengano diritti all’aiuto.

3.   Con l’espressione “nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta” si intende che il pagamento può essere richiesto, in linea di massima, da tutti gli agricoltori che, al momento della presentazione di una domanda di pagamento supplementare e alle condizioni previste dal presente articolo, producono i prodotti che rientrano nel settore o nei settori elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003.

4.   Qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure relative alla qualità e alla commercializzazione per i quali non è identificata alcuna produzione specifica, oppure la produzione non rientri direttamente in un settore, il pagamento può essere concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che partecipino al regime soltanto gli agricoltori attivi nei settori ivi elencati.

5.   In caso di applicazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a livello regionale, la trattenuta è calcolata in base alla parte dei pagamenti dei settori interessati nella regione considerata.

Gli Stati membri definiscono la regione, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

6.   Gli Stati membri interessati comunicano, entro il 1o agosto dell’anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare le condizioni di ammissibilità e i settori interessati.

(…)».

7

Il regolamento n. 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16). Anche il regolamento n. 795/2004 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 (GU L 316, pag. 1).

Il diritto greco

8

I regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004 sono stati trasposti nel diritto interno con due decreti interministeriali dell’Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e dell’Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, ovvero il decreto interministeriale n. 292464, del 9 agosto 2005 (FEK B’ 1122) che stabilisce in generale le misure amministrative supplementari di attuazione e le misure per calcolare il numero e il valore dei diritti dei beneficiari del pagamento unico, e il decreto interministeriale n. 49143, dell’8 agosto 2006 (FEK B’ 1333), che prevede specificamente le misure, cioè la modalità di pagamento, gli importi erogati, i documenti giustificativi per il pagamento, ai fini del pagamento supplementare a titolo della qualità nel settore del tabacco.

9

L’articolo 16 e l’allegato I del decreto interministeriale n. 292464, del 9 agosto 2005, fissano al 2% la percentuale di trattenuta per il pagamento supplementare a titolo della qualità per il tabacco.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

10

Il 13 novembre 2006, la Panellinios Syndesmos proponeva, dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias, un ricorso volto all’annullamento del decreto interministeriale n. 49143, dell’8 agosto 2006. Nell’ambito di tale procedimento, la Panellinios Syndesmos contestava anche la legittimità del decreto interministeriale n. 292464, del 9 agosto 2005.

11

A giudizio della Panellinios Syndesmos, entrambi i decreti erano illegittimi dal momento che costituivano misure di esecuzione del regolamento n. 1782/2003, il cui articolo 69 sarebbe contrario al diritto dell’Unione.

12

Il giudice del rinvio ritiene che il margine di discrezionalità che detto regolamento conferisce alle autorità nazionali in sede di attuazione del medesimo contribuisca ad una differenziazione corrispondente ai bisogni di ciascuna regione e che la facoltà degli Stati membri di fissare una diversa percentuale di trattenuta non costituisca discriminazione.

13

Tuttavia il giudice del rinvio si chiede se tale esecuzione differenziata, segnatamente a motivo dell’applicazione della percentuale di trattenuta e, pertanto, di pagamenti supplementari diversi non conduca a distorsioni della concorrenza tra i produttori del medesimo prodotto nei diversi Stati membri e a conseguenze negative sui redditi dei produttori delle diverse regioni.

14

In tali circostanze, il Symvoulio tis Epikrateias ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il disposto dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 – che deve essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di definire percentuali differenti della trattenuta per il pagamento supplementare ai produttori entro la soglia del 10% della componente “massimali nazionali” di cui all’articolo 41 – tenuto conto dei criteri definiti nel terzo comma di tale articolo, sia compatibile, nel consentire tale differenziazione della percentuale della trattenuta, con le disposizioni di cui agli articoli 2, 32 e 34 del Trattato CE e con gli obiettivi di garanzia di un livello di reddito stabile e di mantenimento delle zone rurali».

Sulla questione pregiudiziale

15

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 sia valido rispetto agli articoli 32 CE e 34 CE nonché agli obiettivi di garanzia di un livello di reddito stabile per i produttori e di mantenimento delle zone rurali, nel senso che la sua applicazione porrebbe i produttori il cui Stato membro stabilisca una percentuale di trattenuta scarsamente elevata in una posizione di svantaggio rispetto a produttori situati in altri Stati membri in cui tale percentuale è stata fissata ad un livello più elevato e comporterebbe una discriminazione nonché distorsioni di concorrenza tra i produttori del medesimo prodotto situati in Stati membri diversi.

16

Si deve osservare, in limine, che il fatto che i regolamenti nn. 1782/2003 e 795/2004 siano stati abrogati è irrilevante rispetto all’oggetto del procedimento principale, poiché l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 si estende fino al mese di giugno 2010.

17

Come indicato al suo considerando 24, il regolamento n. 1782/2003 intendeva consentire la transizione dall’aiuto alla produzione all’aiuto al produttore, attraverso la riduzione progressiva dei pagamenti diretti e l’introduzione di un sistema di aiuto al reddito disaccoppiato dalla produzione, cioè un unico pagamento determinato in base ai diritti maturati in precedenza nell’arco di un periodo di riferimento, per rendere gli agricoltori dell’Unione europea più competitivi.

18

Si deve aggiungere che l’introduzione del regime di pagamento unico s’inserisce nella nuova politica agricola comune che aveva fra i suoi obiettivi principali, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 3 delle sue conclusioni, quello di razionalizzare e semplificare le norme rilevanti dell’Unione, realizzando al contempo una maggiore decentralizzazione dell’attuazione delle politiche e lasciando un margine più ampio agli Stati membri e alle loro regioni.

19

L’articolo 64 del regolamento n. 1782/2003 prevedeva, nel contesto dell’attuazione parziale del regime di pagamento unico, la possibilità per gli Stati membri di decidere «entro il 1o agosto 2004», di applicare, a livello nazionale o regionale, il regime di pagamento unico secondo specifiche condizioni.

20

È in tale contesto che l’articolo 69 di detto regolamento accorda agli Stati membri la possibilità di trattenere fino al 10% della componente dei massimali nazionali corrispondente a ciascun settore di prodotto per effettuare un pagamento supplementare per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l’ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sulla violazione dell’articolo 34 CE

21

Su tale punto, si deve valutare se l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 sia contrario all’articolo 34 CE in quanto comporta, da un lato, una discriminazione tra produttori e, dall’altro, distorsioni di concorrenza tra produttori del medesimo prodotto situati in Stati membri diversi.

22

Al riguardo è d’uopo rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’articolo 34, paragrafo 2, CE, che vieta qualsiasi discriminazione nell’ambito della PAC, è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza dell’11 giugno 2009, Agrana Zucker, C-33/08, Racc. pag. I-5035, punto 46).

23

Si deve necessariamente rilevare, in primo luogo, che l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 non stabilisce di per sé condizioni diverse a seconda degli Stati membri o dei produttori, ma si limita ad accordare a tutti gli Stati membri, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità, un certo margine di discrezionalità per effettuare pagamenti supplementari nell’ambito della riforma della PAC.

24

Si deve ricordare, in secondo luogo, innanzitutto, che conformemente al principio di sussidiarietà, enunciato all’articolo 5, secondo comma, CE, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C-58/08, Racc. pag. I-4999, punto 72).

25

In seguito, risulta da una costante giurisprudenza che gli Stati membri possono adottare disposizioni in una situazione disciplinata dal diritto dell’Unione allorché quest’ultimo conferisca loro espressamente un potere decisionale (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1992, Teulie, C-251/91, Racc. pag. I-5599, punto 13, e del 27 novembre 1997, Witt, C-356/95, Racc. pag. I-6589, punto 39).

26

Infine, si deve rilevare che, nell’ambito della PAC, che rappresenta, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, un settore di competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri, questi ultimi dispongono di un potere legislativo che permette loro, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, di esercitare la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria.

27

Ciò vale a maggior ragione in seguito alla riforma della PAC che comporta, come rileva il giudice del rinvio, un’accresciuta decentralizzazione delle competenze per tenere maggiormente conto delle particolarità di ciascuno Stato membro o regione nonché della situazione del mercato dei diversi prodotti e dei produttori interessati, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), CE.

28

Ne consegue che il Consiglio dell’Unione europea poteva accordare agli Stati membri un margine di discrezionalità nella fissazione della percentuale di trattenuta affinché, come illustrato al considerando 33 del regolamento n. 1782/2003, questi abbiano la facoltà di definire un certo equilibrio tra i diritti ai pagamenti individuali e le medie regionali o nazionali nonché tra i pagamenti esistenti e il pagamento unico e dispongano in tal modo di una sufficiente flessibilità per far fronte a situazioni particolari.

29

In terzo luogo, si deve rilevare che la facoltà concessa agli Stati membri, da un lato, è strettamente inquadrata e subordinata ad una serie di condizioni sia materiali sia procedurali e, dall’altro, costituisce una misura temporanea che mira ad agevolare la transizione verso il regime del pagamento unico.

30

Infatti, da un lato, la differenziazione permessa dall’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 è limitata, dal momento che, nell’ambito della riduzione progressiva dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono trattenere fino al 10% della componente massimali nazionali per effettuare un pagamento supplementare.

31

Dall’altro lato, detto articolo 69 dispone che il pagamento supplementare può essere concesso solo per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l’ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli e che tale pagamento è subordinato al rispetto delle condizioni definite dalla Commissione conformemente all’articolo 69, terzo comma, del regolamento n. 1782/2003. Inoltre, un esame più approfondito di ciascun settore di prodotto ha condotto il legislatore dell’Unione a prevedere, agli articoli da 66 a 68 del regolamento n. 1782/2003, norme specifiche in funzione delle loro caratteristiche.

32

In quarto luogo, risulta dall’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 che l’importo totale dei pagamenti agli agricoltori in un settore preciso resta in ciascuno Stato membro essenzialmente lo stesso, indipendentemente dalla questione se le autorità nazionali decidano di introdurre pagamenti supplementari e, in tal caso, a prescindere dal livello di trattenuta che stabiliscono a tal fine.

33

Inoltre, la fissazione di percentuali di trattenuta diverse non comporta automaticamente la concessione di pagamenti supplementari più o meno elevati, poiché questi ultimi sono concessi esclusivamente ai soli agricoltori che rispettano i requisiti ed i criteri specificamente previsti.

34

In quinto luogo, si deve ricordare che il fatto che l’adozione di una misura, nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato, possa avere ripercussioni diverse per determinati produttori a seconda della loro produzione individuale o delle condizioni locali non può considerarsi come discriminazione vietata dal Trattato CE, dal momento che la misura si fonda su criteri obiettivi, adeguati alle necessità del funzionamento globale dell’organizzazione comune di mercato (sentenze del 9 luglio 1985, Bozzetti, 179/84, Racc. pag. 2301, punto 34, nonché del 14 maggio 2009, Azienda Agricola Disarò Antonio e a., C-34/08, Racc. pag. I-4023, punto 69).

35

Risulta altresì da giurisprudenza costante che il divieto di discriminazione non contempla le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all’altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei diversi Stati membri, dal momento che ciascuna di tali legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto (sentenza del 16 luglio 2009, Horvath, C-428/07, Racc. pag. I-6355, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

36

Se è vero che tale principio è stato sviluppato nell’ambito dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione ai fini della valutazione della compatibilità della legislazione nazionale rispetto al principio di non discriminazione, lo stesso vale tuttavia per quanto riguarda la valutazione della validità della disposizione del diritto dell’Unione che accorda agli Stati membri un margine di discrezionalità in forza del quale adottano dette diverse legislazioni.

37

In sesto luogo il mantenimento di un’effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della PAC.

38

Si deve ricordare in proposito che, come è stato osservato ai punti 32 e 33 della presente sentenza, la fissazione di percentuali di trattenuta diverse non comporta necessariamente la concessione di importi più o meno elevati.

39

Supponendo che la fissazione delle percentuali di trattenuta ad un livello diverso da parte degli Stati membri possa condurre a distorsioni di concorrenza tra i produttori del medesimo prodotto situati in Stati membri diversi, circostanza che non è stata precisata nella decisione di rinvio, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, anche per quanto riguarda le regole del Trattato in materia di concorrenza, l’articolo 36 CE accorda il primato agli obiettivi della PAC su quelli della politica in materia di concorrenza (sentenza del 9 settembre 2003, Milk Marque e National Farmers’ Union, C-137/00, Racc. pag. I-7975, punto 81).

40

In ogni caso, il legislatore dell’Unione dispone in materia di PAC di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli articoli 34 CE e 37 CE gli attribuiscono e la Corte ha più volte affermato che solamente il carattere manifestamente inidoneo di una misura adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità della misura medesima (sentenza del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C-343/07, Racc. pag. I-5491, punto 81).

41

Conseguentemente, il controllo della Corte deve limitarsi ad accertare che la misura di cui trattasi non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (sentenze del 12 luglio 2001, Jippes e a., C-189/01, Racc. pag. I-5689, punto 80; del 9 settembre 2004, Spagna/Commissione, C-304/01, Racc. pag. I-7655, punto 23, nonché del 23 marzo 2006, Unitymark e North Sea Fishermen’s Organisation, C-535/03, Racc. pag. I-2689, punto 55).

42

A tal proposito risulta segnatamente dai considerando 33 e 34 del regolamento n. 1782/2003 che la facoltà prevista all’articolo 69 di quest’ultimo di concedere un pagamento supplementare dev’essere attuata in funzione delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. Tale elemento rientra espressamente tra quelli che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, CE, devono essere considerati nell’elaborazione della PAC.

43

Poiché le eventuali distorsioni di concorrenza che potrebbero risultare dall’applicazione dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 sono, al massimo, limitate, non si può concludere inoltre che il legislatore dell’Unione non abbia raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi elementi od obiettivi da considerare ed abbia, pertanto, manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

44

Di conseguenza, l’esame dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 rispetto all’articolo 34 CE non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità.

Sulla violazione dell’articolo 32 CE

45

Il giudice del rinvio si riferisce all’argomento della ricorrente nel procedimento principale secondo il quale l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 è contrario all’articolo 32 CE perché, consentendo agli Stati membri di stabilire liberamente, senza criteri o requisiti preliminari, la percentuale della trattenuta applicata al massimale nazionale che avranno a disposizione per sostenere un prodotto che, come il tabacco grezzo, è oggetto di una politica comune costituita dalla politica agricola, tale disposizione sopprime il carattere comune della politica agricola.

46

Si deve necessariamente rilevare che il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri nella fissazione di una percentuale di trattenuta applicata al massimale nazionale degli aiuti relativi al settore interessato per effettuare un pagamento supplementare non ha affatto per oggetto o per effetto la soppressione del carattere comune della politica agricola, ma corrisponde unicamente all’attribuzione concessa alle autorità nazionali per attuare talune norme che il legislatore dell’Unione ha ritenuto appropriate nell’ambito dell’introduzione del regime di pagamento unico.

47

Infatti, detto pagamento supplementare, temporaneo e d’importo limitato ad un massimo del 10% della componente dei massimali nazionali, mira, da un lato, ad incentivare gli agricoltori al rispetto dei requisiti relativi al miglioramento della qualità dei loro prodotti ed alla tutela dell’ambiente, quale ricompensa per il loro migliore adeguamento alle nuove necessità della PAC e, dall’altro, ad attenuare le ripercussioni che la transizione dal regime di pagamenti diretti al regime di pagamento unico di fatto comporta per taluni settori di prodotto.

48

La facoltà concessa agli Stati membri di fissare le percentuali di trattenuta al livello più consono tenendo conto delle loro particolarità nazionali o regionali come pure della situazione del mercato dei diversi prodotti e dei produttori interessati è giustificata rispetto all’articolo 33, paragrafo 2, CE, che impone, nell’elaborazione della PAC e dei metodi speciali della sua applicazione, di considerare il carattere particolare dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, nonché la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti.

49

Inoltre, come risulta dai punti da 29 a 31 della presente sentenza, la facoltà concessa dal legislatore dell’Unione alle autorità nazionali è subordinata a diverse condizioni procedurali e al contempo materiali, stabilite sia direttamente all’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 sia in un regolamento che sarà adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, di detto regolamento.

50

Al riguardo si deve rilevare che la Commissione ha stabilito, in modo dettagliato, dette condizioni nel regolamento n. 795/2004, il cui articolo 48 prevede garanzie significative disponendo che gli Stati membri adottino le loro decisioni secondo criteri oggettivi e agiscano «in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza». Inoltre, dette disposizioni riconoscono alla Commissione il potere di sorvegliare rigorosamente il modo in cui le autorità degli Stati membri effettuano i pagamenti supplementari, imponendo a questi ultimi diversi obblighi di notifica.

51

Analogamente, l’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento n. 1782/2003 dispone che la Commissione, entro un termine specifico, presenti «una relazione al Consiglio, accompagnata se del caso da opportune proposte, sulle eventuali conseguenze, in termini di sviluppi del mercato e strutturali, dell’attuazione, da parte degli Stati membri», segnatamente, dell’opzione prevista all’articolo 69 del medesimo regolamento.

52

Risulta da quanto precede che dall’esame dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 rispetto all’articolo 32 CE non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità.

Sulla violazione degli obiettivi di garanzia di un livello di reddito stabile per i produttori e di mantenimento delle zone rurali

53

Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 violi gli «obiettivi di garanzia di un livello di reddito stabile per i produttori» e di «mantenimento delle zone rurali» in quanto la sua applicazione avrebbe l’effetto che gli agricoltori non sono garantiti da un livello di reddito stabile e possono essere costretti ad abbandonare la coltura del tabacco.

54

Per quanto riguarda la garanzia di un livello di reddito stabile, si deve rilevare che, come sottolinea il Consiglio, siffatto scopo non figura tra gli obiettivi espressi della PAC di cui all’articolo 33 CE, il quale menziona quello di «assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola» e quello di «stabilizzare i mercati».

55

Inoltre, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, i Trattati non esigono che un livello di vita equo debba essere garantito mediante l’immutata coltivazione di un unico medesimo prodotto.

56

Inoltre, come illustrato al punto 32 della presente sentenza, l’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003 non modifica l’importo totale dell’aiuto che può essere versato agli agricoltori di un settore di prodotto, quale il tabacco, ma consente soltanto, ed in misura limitata, una ripartizione dell’ammontare dell’aiuto tra pagamenti diretti ed, eventualmente, pagamenti supplementari.

57

Analogamente, l’obiettivo di stabilizzare i mercati, di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera c), CE, non implica che la produzione debba sempre essere stabile, giacché uno degli obiettivi della riforma della PAC consiste al contrario nel promuovere un’industria agricola più concorrenziale e maggiormente orientata sul mercato.

58

Per quanto riguarda la compatibilità con il dedotto obiettivo di mantenimento delle zone rurali, si deve rilevare che i considerando 3 e 21 del regolamento n. 1782/2003 sottolineano, precisamente, la necessità di evitare l’abbandono delle terre agricole e di mantenere zone rurali. Il giudice del rinvio non ha presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che la misura prevista dall’articolo 69 di tale regolamento pregiudicherebbe siffatti obiettivi. Al contrario, il margine di discrezionalità concesso agli Stati membri nell’ambito della percentuale di trattenuta permette loro di subordinare il diritto al pagamento supplementare al rispetto di condizioni dirette a raggiungere tali obiettivi.

59

Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 69 del regolamento n. 1782/2003.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.