26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Celle — Germania) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

(Causa C-491/10 PPU) (1)

(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Responsabilità genitoriale - Diritto di affidamento - Sottrazione di minore - Art. 42 - Esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore, adottata da un’autorità giudiziaria competente (spagnola) - Competenza dell’autorità giudiziaria richiesta (tedesca) a negare l’esecuzione di detta decisione in caso di violazione grave dei diritti del minore)

2011/C 63/23

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Celle

Parti

Ricorrente: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Convenuta: Simone Pelz

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Celle — Interpretazione dell’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Sottrazione di minore — Esecuzione di una decisione che dispone il ritorno di un minore, emessa da un giudice competente (spagnolo) — Competenza del giudice richiesto (tedesco) a negare l’esecuzione di tale decisione in caso di grave violazione dei diritti del minore

Dispositivo

In circostanze come quelle della causa principale, il giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione non può opporsi all’esecuzione di una decisione certificata che prescrive il ritorno di un minore illecitamente trattenuto con la motivazione che il giudice dello Stato membro d’origine che ha emanato tale decisione avrebbe violato l’art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, interpretato conformemente all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché l’accertamento della sussistenza di una siffatta violazione compete esclusivamente ai giudici dello Stato membro d’origine.


(1)  GU C 346 del 18.12.2010.