Causa C‑152/09

André Grootes

contro

Amt für Landwirtschaft Parchim

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Verwaltungsgericht Schwerin)

«Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime unico di pagamento — Regolamento (CE) n. 1782/2003 — Calcolo dei diritti all’aiuto — Art. 40, n. 5 — Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento — Art. 59, n. 3 — Attuazione regionale del regime unico di pagamento — Art. 61 — Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile»

Massime della sentenza

1.        Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Calcolo dell’importo di riferimento in caso di circostanze eccezionali — Applicazione in caso di attuazione a livello regionale

(Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, artt. 40, n. 5, 59, n. 3, primo comma, e 61, e n. 2078/92)

2.        Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Calcolo dell’importo di riferimento in caso di circostanze eccezionali — Applicazione in caso di attuazione a livello regionale

(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, artt. 40, n. 5, e 61)

3.        Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti — Regime di pagamento unico — Calcolo dell’importo di riferimento in caso di circostanze eccezionali — Applicazione in caso di attuazione a livello regionale

(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, artt. 40, n. 5, e 61)

1.        L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento n. 319/2006, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammesso a beneficiare dell’aiuto di cui trattasi in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammessi a beneficiare dell’aiuto, diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.

(v. punto 52, dispositivo 1)

2.        L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto, nel calcolo dei diritti all’aiuto, del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento.

(v. punto 58, dispositivo 2)

3.        L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia parimenti colui che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo interessato.

(v. punto 69, dispositivo 3)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 novembre 2010 (*)

«Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime unico di pagamento – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Calcolo dei diritti all’aiuto – Art. 40, n. 5 – Agricoltori soggetti ad impegni agroambientali nel periodo di riferimento – Art. 59, n. 3 – Attuazione regionale del regime unico di pagamento – Art. 61 – Differenti valori per unità per ettari di pascolo permanente e per ogni altro ettaro ammissibile»

Nel procedimento C‑152/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) con decisione 3 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2009, nella causa

André Grootes

contro

Amt für Landwirtschaft Parchim,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Grootes, dall’avv. J. Booth, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e C. Blaschke, in qualità di agenti;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. von Rintelen, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e – rettifica – GU 2004, L 94, pag. 70), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319 (GU L 58, pag. 32; in prosieguo: il «regolamento n. 1782/2003»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Grootes e l’Amt für Landwirtschaft Parchim (Ufficio per l’Agricoltura di Parchim), relativamente allo status giuridico da attribuire a un determinato fondo (in prosieguo: il «fondo controverso»), vale a dire lo status di seminativo o di pascolo permanente, ai fini del calcolo dei diritti all’aiuto.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 1782/2003

3        Nel contesto della riforma della politica agricola comune, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune nonché a taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

4        Il regolamento n. 1782/2003 istituisce, in particolare, un regime di sostegno al reddito degli agricoltori. Tale regime è designato, all’art. 1, secondo trattino, di tale regolamento, come il «regime unico di pagamento». Tale regime forma oggetto del titolo III di detto regolamento.

5        Ai sensi dell’art. 34, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1782/2003:

«Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio».

6        In base all’art. 37, n. 1, di tale regolamento:

«L’importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all’allegato VI, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all’articolo 38.

(…)».

7        Conformemente all’art. 38 di detto regolamento, il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002.

8        L’art. 40 dello stesso regolamento, recante il titolo «Circostanze eccezionali», così dispone:

«1.      In deroga all’articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l’importo di riferimento sia calcolato sulla base dell’anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2.      Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all’inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell’allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

3.      Gli agricoltori notificano per iscritto all’autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4.      L’autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a)      decesso dell’agricoltore;

b)      incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore;

c)      calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;

d)      distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

e)      epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell’agricoltore.

5.      I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli agricoltori soggetti, nel corso del periodo di riferimento, ad impegni agroambientali nell’ambito dei regolamenti (CEE) [del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215, pag. 85)] e (CE) [del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80)], ai coltivatori di luppolo che, nel corso dello stesso periodo, erano soggetti ad un impegno di estirpazione in forza del regolamento (CE) del Consiglio [25 maggio 1998, n. 1098, che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo (GU L 157, pag. 7)], nonché ai produttori di tabacco che hanno partecipato al programma di riscatto delle quote conformemente al regolamento (CEE) [del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2075, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215, pag. 70)].

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2».

9        La sezione 1 del capitolo 5 del titolo III del regolamento n. 1782/2003, rubricata «Attuazione a livello regionale», prevede la facoltà per gli Stati membri di applicare a livello regionale il regime di pagamento unico di cui ai capitoli 1‑4 di tale titolo.

10      In forza dell’art. 58, nn. 1 e 3, di tale regolamento, uno Stato membro può scegliere di applicare il regime di pagamento unico a livello regionale suddividendo il tetto nazionale ad esso spettante non individualmente tra gli agricoltori stabiliti sul suo territorio sulla base dei loro importi di riferimento rispettivi, ma tra le diverse regioni di cui consta il suo territorio.

11      L’art. 59, nn. 1, 3 e 4, di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«1.      In casi debitamente giustificati e secondo criteri oggettivi lo Stato membro può dividere l’importo totale del massimale regionale istituito dall’articolo 58 o parte di esso tra tutti gli agricoltori le cui aziende sono situate nella regione interessata, compresi quelli che non rispondono al criterio di ammissibilità di cui all’articolo 33.

(…).

3.      In caso di divisione parziale dell’importo totale del massimale regionale, gli agricoltori acquisiscono diritti il cui valore unitario è calcolato dividendo la quota corrispondente del massimale regionale istituito dall’articolo 58 per il numero di ettari di superficie ammissibile, a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, stabilito a livello regionale.

Nel caso in cui l’agricoltore possa anche rivendicare diritti derivanti dalla quota residua del massimale regionale, il valore unitario regionale di ciascuno dei suoi diritti, ad eccezione dei diritti di ritiro della produzione, è accresciuto di un importo corrispondente all’importo di riferimento diviso dal numero dei suoi diritti stabilito a norma del paragrafo 4.

(…).

4.      Il numero di diritti per agricoltore è pari al numero di ettari da esso dichiarati a norma dell’articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4».

12      Secondo l’art. 60, n. 3, del regolamento n. 1782/2003:

«Entro i limiti stabiliti a norma del paragrafo 2 per la regione interessata, un agricoltore è autorizzato a ricorrere all’opzione di cui al paragrafo 1:

(…)

b)      in caso di applicazione mutatis mutandis degli articoli 40 e 42, paragrafo 4, entro il limite del numero di ettari da stabilirsi conformemente ai criteri oggettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni di mercato e di concorrenza».

13      Ai sensi dell’art. 61 di detto regolamento:

«In caso di applicazione dell’articolo 59, gli Stati membri possono anche fissare, secondo criteri oggettivi, nell’ambito del massimale regionale o di parte di esso, differenti valori per unità dei diritti da concedere agli agricoltori di cui all’articolo 59, paragrafo 1, per ettari destinati a formazioni erbose alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile o in alternativa per ettari di pascoli permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile».

 Il regolamento (CE) n. 795/2004

14      L’art. 16 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 (GU L 141, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 ottobre 2004, n. 1974 (GU L 345, pag. 85; in prosieguo: il «regolamento n. 795/2004»), così stabilisce:

«1.      Nei casi di cui all’articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se gli impegni agroambientali ivi riferiti scadono dopo la scadenza del termine per la presentazione di una domanda di pagamento nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri stabiliscono, nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, importi di riferimento per ciascun agricoltore conformemente all’articolo 40, paragrafi 1, 2, 3 o 5, secondo comma, dello stesso regolamento, purché sia esclusa la possibilità di qualsiasi doppio pagamento nell’ambito dei suddetti impegni agroambientali.

(…).

2.      In caso di applicazione dell’articolo 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all’agricoltore sono attribuiti diritti all’aiuto calcolati dividendo l’importo di riferimento, fissato dallo Stato membro in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

3.      L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica sulla base dei singoli pagamenti diretti di cui all’allegato VI del medesimo regolamento».

15      Il capitolo 6 del regolamento n. 795/2004 contiene una sezione 1, intitolata «Attuazione regionale».

16      L’art. 38 del regolamento n. 795/2004, facente parte di tale sezione, prevede, nei suoi nn. 1‑3, alcune regole per l’applicazione dell’art. 59, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1782/2003.

17      L’art. 38, n. 4, del regolamento n. 795/2004 dispone quanto segue:

«L’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’articolo 16 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis».

 La normativa nazionale

18      Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della legge di attuazione del regime di pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl. 2006 I, pag. 1298; in prosieguo: il «BetrPrämDurchfG»), il pagamento unico è concesso a livello regionale a decorrere dal 1° gennaio 2005 secondo le modalità previste rispettivamente dalla legge e dalla normativa di attuazione del regime unico di pagamento.

19      L’art. 5, n. 1, del BetrPrämDurchfG dispone che l’importo di riferimento del pagamento unico, in applicazione del combinato disposto dei nn. 1 e 3 dell’art. 59 del regolamento n. 1782/2003, si compone, per ogni agricoltore, di un importo differenziato per azienda e di un importo in relazione alla superficie.

20      L’importo differenziato per azienda è calcolato sulla base dei pagamenti diretti precedenti elencati nell’art. 5, n. 2, punto 1, del BetrPrämDurchfG, al quale si devono sommare i premi per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari ad essi relativi.

21      L’importo in relazione alla superficie è calcolato dividendo la parte rimanente del massimale regionale per il numero di ettari ammissibili al beneficio dell’aiuto.

22      Al riguardo, l’art. 5, n. 3, del BetrPrämDurchfG stabilisce quanto segue:

«L’importo dell’aiuto basato sulla superficie viene calcolato per l’esercizio 2005 nel modo seguente:

1.      la somma degli importi individuali definiti al n. 2 per ogni regione è dedotta dal massimale regionale corrispondente definito all’art. 4, n. 1;

2.      la parte rimanente del massimale regionale, calcolata previa deduzione secondo le regole di cui al punto 1, è suddivisa conformemente all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tra le superfici ivi menzionate in base al numero di ettari, purché in ogni regione venga rispettato il rapporto previsto nell’allegato 2 tra l’aiuto basato sulla superficie per ettaro ammissibile adibito a pascolo permanente al 15 maggio 2003 e l’aiuto basato sulla superficie per ettaro ammissibile adibito ad altri usi.

(…)».

23      L’allegato 2 al BetrPrämDurchfG contiene una tabella indicante il rapporto che occorre rispettare tra le superfici adibite a pascolo permanente e quelle destinate ad altri usi, che, per quanto riguarda il Land Meclemburgo‑Pomerania Anteriore, prevede un rapporto di 0,194 per gli ettari di pascolo permanente e di 1 per gli ettari di altre superfici.

24      All’epoca dei fatti della causa principale, l’art. 13, n. 2, della normativa di attuazione del regime di pagamento unico (Betriebsprämiendurchführungsverordnung, BGBl. 2006 I, pag. 2376,) stabiliva in particolare:

«Nei casi di cui all’art. 40, n. 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’importo differenziato per azienda e l’importo in relazione alla superficie sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo di riferimento, sulla base dell’anno civile precedente a quello in cui sono state adottate le misure agroambientali (…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

25      Dalla decisione di rinvio risulta che nel 1994 il fondo controverso, in precedenza seminativo, veniva convertito in terreno adibito al pascolo in seguito alla conclusione di un contratto tra lo Staatlicher Amt für Umwelt und Natur Lübz (Ufficio pubblico per l’ambiente e la natura di Lübz) e l’impresa che gestiva allora il fondo controverso, ai fini di un uso compatibile con le esigenze di tutela dell’ambiente.

26      Nel 1999, sulla base del regolamento n. 2078/92, veniva concluso con detto Ufficio un nuovo contratto. In base a quest’ultimo, nel periodo compreso fra gennaio 1999 e dicembre 2003, il fondo controverso doveva essere adibito a pascolo permanente. Il 1° ottobre 2002 la società di diritto civile costituita dal sig. Grootes e da suo padre prendeva possesso del fondo controverso e, in applicazione di un contratto integrativo del 3 marzo 2003, subentrava nei diritti e negli obblighi derivanti da tale contratto a partire dal 31 dicembre 2002. In seguito, il solo sig. Grootes rilevava l’azienda.

27      Il fondo controverso veniva adibito a seminativo. Di conseguenza, veniva seminato nella primavera del 2004.

28      Con lettera del 6 maggio 2005, il sig. Grootes presentava una domanda volta ad ottenere lo status giuridico di seminativo del fondo controverso ai fini del calcolo dei suoi diritti all’aiuto.

29      Con decisione 27 febbraio 2006, l’autorità competente, vale a dire l’Amt für Landwirtschaft Parchim, riconosceva a favore del sig. Grootes solo i diritti all’aiuto basati su pascoli permanenti.

30      Il 15 marzo 2006 il sig. Grootes proponeva contro tale decisione un reclamo che veniva respinto con decisione del 3 luglio 2006, la quale prevedeva la revoca dei diritti all’aiuto e contemporaneamente il rigetto del reclamo. L’Amt für Landwirtschaft Parchim ha ritenuto che nel caso del fondo controverso non potessero essere riconosciute circostanze costitutive di un caso di forza maggiore, poiché la destinazione di tale fondo a terreno adibito al pascolo in base al programma statale non rientrava in una misura agroambientale ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 e dell’art. 13 della normativa di attuazione del regime di pagamento unico.

31      Il sig. Grootes proponeva ricorso avverso tale decisione e chiedeva la condanna dell’Amt für Landwirtschaft Parchim a riconoscergli diritti all’aiuto basati su terreni seminativi.

32      Il giudice del rinvio rileva che, conformemente all’art. 61 del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, punto 2, del BetrPrämDurchfG, la questione se la concessione dei diritti all’aiuto per terreni agricoli debba essere stabilita sulla base dei valori previsti per i seminativi o di quelli previsti per i terreni adibiti a pascolo viene definita in Germania in base al tipo di utilizzo alla data del 15 maggio 2003. Orbene, a quella data, il fondo controverso era adibito a pascolo. Conseguentemente, l’erogazione dell’aiuto calcolato sulla base del valore previsto per i seminativi poteva essere presa in considerazione solo nel caso in cui si configurasse un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 40 del regolamento n. 1782/2003.

33      Considerando che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione applicabile, il Verwaltungsgericht Schwerin ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (…) n. 1782/2003, in relazione agli aiuti basati sulla superficie anche quando la misura agroambientale perdurante alla data del 15 maggio 2003 si presenta semplicemente come mantenimento di uno sfruttamento di superfici adibite a pascoli (permanenti), ma si collega senza soluzione di continuità sotto il profilo temporale – o quanto meno “immediatamente” – ad una misura in base alla quale si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione:

         Se si debba prendere in considerazione il riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (…) n. 1782/2003, in relazione agli aiuti basati sulla superficie solo quando il cambiamento di destinazione del terreno (da seminativo a pascolo) avviene (proprio) in seguito alla partecipazione a una misura agroambientale ai sensi della detta disposizione.

3)      Se, ai fini del riconoscimento di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 40, n. 5, del regolamento (…) n. 1782/2003, sia necessario che l’agricoltore richiedente sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione, oppure anche un agricoltore “che subentri” successivamente nella misura agroambientale possa far valere con successo una circostanza eccezionale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

34      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 debba essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile all’aiuto in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da tale articolo, ad impegni agroambientali che costituiscono il proseguimento di impegni agroambientali in base ai quali si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, di detto regolamento vengano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili all’aiuto diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.

35      In via preliminare, occorre ricordare che l’art. 40 del regolamento n. 1782/2003 contiene una clausola derogatoria intesa ad adattare la regola di calcolo dell’importo di riferimento prevista nell’ambito del modello cosiddetto «storico» e in forza della quale gli agricoltori, i quali abbiano beneficiato nel corso di un periodo di riferimento comprendente gli anni civili 2000-2002, dell’erogazione di un pagamento a norma di almeno uno dei regimi di aiuto di cui all’allegato VI di tale regolamento, hanno diritto al pagamento di un aiuto calcolato sulla base di un importo di riferimento ottenuto, per ciascuno di essi, a partire dalla media annua su detto periodo del totale degli aiuti concessi a norma dei detti regimi.

36      In particolare, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 consente agli agricoltori che hanno sottoscritto impegni agroambientali di non essere penalizzati nell’ambito del regime di pagamento unico per essere stati soggetti ad impegni siffatti durante il periodo di riferimento.

37      Peraltro, l’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di fissare differenti valori per unità per ettari di pascoli permanenti alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile nell’ambito dell’attuazione a livello regionale del regime unico di pagamento.

38      Ciò considerato, il giudice del rinvio parte dalla considerazione che l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 è applicabile anche per quanto riguarda la data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento.

39      È vero che la destinazione di un fondo a pascolo permanente alla data di riferimento prevista all’art. 61 del regolamento n. 1782/2003, come sembra essere il caso del fondo controverso, può risultare dalla conclusione di impegni agroambientali.

40      Tuttavia, in assenza di una disposizione esplicita che preveda l’applicazione dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come avviene per gli artt. 59, n. 4, e 60 di detto regolamento, occorre verificare in via preliminare se tale disposizione possa essere applicata per analogia nel contesto dell’art. 61 di tale regolamento.

41      L’applicazione per analogia di una disposizione nei confronti di un operatore economico è possibile laddove il regime giuridico cui esso è soggetto, da un canto, è perfettamente simile a quello di cui domanda l’applicazione per analogia e, dall’altro, implica un’omissione che è incompatibile con un principio generale del diritto dell’Unione e alla quale l’applicazione analogica consente di ovviare (sentenza 12 dicembre 1985, causa 165/84, Krohn, Racc. pag. 3997, punto 14).

42      Nella fattispecie, da un lato, i due regimi giuridici sono perfettamente simili, poiché l’utilizzo dei fondi come pascoli permanenti alla data di riferimento prevista all’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 si basa sullo stesso tipo di impegni agroambientali di quelli contemplati nell’art. 40, n. 5, di tale regolamento.

43      Dall’altro, è giocoforza constatare che, contrariamente all’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, l’art. 61 di quest’ultimo omette di disciplinare la situazione giuridica degli agricoltori che, alla data di riferimento prevista da detto art. 61, erano soggetti ad impegni agroambientali, cosicché tali agricoltori, per il fatto stesso di aver stipulato siffatti impegni, rischierebbero così di essere penalizzati nell’ambito del regime unico di pagamento che è stato adottato successivamente. Orbene, conformemente al principio di certezza del diritto, che costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, una disciplina dell’Unione vigente nei confronti dei singoli deve essere chiara e precisa affinché questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi e possano agire di conseguenza (v. sentenza 11 giugno 2009, causa C‑170/08, Nijemeisland, Racc. pag. I‑5127, punto 44).

44      Ne consegue che un agricoltore che abbia sottoscritto impegni agroambientali a norma dei regolamenti nn. 2078/92 e 1257/1999 non può essere penalizzato nell’ambito di un regime successivo di aiuti dell’Unione proprio a causa di siffatti impegni, poiché egli non era in grado di prevedere che la sua decisione avrebbe potuto avere conseguenze sui futuri pagamenti diretti ai sensi di una normativa adottata successivamente (v., in tal senso, citata sentenza Nijemeisland, punto 45).

45      Nel caso di specie, si deve ricordare che il fondo controverso è stato convertito in pascolo permanente nel 1994 a seguito di impegni agroambientali nei quali è successivamente subentrato il sig. Grootes il 3 marzo 2003, mentre il regolamento n. 1782/2003 è stato adottato il 29 settembre 2003.

46      Di conseguenza, occorre considerare che l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 è applicabile mutatis mutandis nell’ambito dell’art. 61 di tale regolamento.

47      Dalla decisione di rinvio risulta che, secondo la normativa tedesca, i diritti all’aiuto sono calcolati, nei casi citati nell’art. 40, n. 5, secondo comma, del regolamento n. 1782/2003, sulla base dell’anno civile precedente alla partecipazione alla misura agroambientale. In tale contesto, il giudice del rinvio desidera sapere se occorra considerare gli impegni agroambientali adottati successivamente nell’ambito della causa principale come un insieme ai fini di detta disposizione, letta in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento.

48      Al riguardo si deve rilevare in primo luogo che dal tenore letterale dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 non emerge che le misure ivi previste debbano derivare da un solo ed unico impegno contrattuale.

49      In secondo luogo, tenuto conto dell’obiettivo di detta disposizione, consistente nell’evitare che gli agricoltori che abbiano adottato taluni impegni agroambientali durante il periodo di riferimento siano penalizzati nell’ambito del regime unico di pagamento, non è rilevante sapere se l’uso che viene fatto di un fondo dipenda da un unico contratto che impegna l’agricoltore ad adottare misure agroambientali o se un siffatto impegno rientri in più contratti che disciplinano successivamente lo stesso periodo.

50      Per contro, in quest’ultimo caso è indispensabile che i contratti successivi stipulino ciascuno impegni agroambientali a norma dei regolamenti n. 2078/92 o n. 1257/1999 e che siano collegati senza soluzione di continuità.

51      Lo stesso vale laddove si tratti di adattare la data di riferimento di cui all’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 nell’ambito di un’applicazione analogica dell’art. 40, n. 5, di tale regolamento.

52      Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento n. 2078/92, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003 siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.

 Sulla seconda questione

53      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale ai sensi di tale disposizione consenta di non tenere conto – nel calcolo dei diritti all’aiuto – del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento.

54      Per risolvere tale questione, va rilevato che è vero che dal tenore letterale dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 non risulta che il beneficio della clausola di eccezione prevista da tale disposizione sia subordinato alla condizione che i terreni agricoli di cui trattasi siano stati convertiti in terreni adibiti a pascoli permanenti a causa degli impegni agroambientali sottoscritti.

55      Tuttavia, occorre ricordare che, nel contesto della causa principale, l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 è applicabile per analogia ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di tale regolamento.

56      Orbene, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, una siffatta applicazione si basa sulla considerazione che il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi è avvenuto proprio a causa degli impegni adottati dall’agricoltore a norma dei regolamenti n. 2078/92 e n. 1257/1999.

57      Ne consegue che, anche se il fondo interessato fosse adibito a pascolo prima della sottoscrizione dell’impegno dell’agricoltore di attuare misure agroambientali e indipendentemente da tale impegno, detto fondo, del pari, sarà considerato destinato a pascolo ai fini dell’art. 61 del regolamento n. 1782/2003.

58      Pertanto, la seconda questione va risolta dichiarando che l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto – nel calcolo dei diritti all’aiuto – del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento.

 Sulla terza questione

59      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.

60      In via preliminare, si deve ricordare che, come risulta dal tenore letterale dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con il n. 1 di detto articolo, la domanda di calcolo dell’importo di riferimento sulla base dell’anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati da impegni agroambientali può essere presentata dall’agricoltore che sia stato soggetto a impegni siffatti durante il periodo di riferimento.

61      Qualora l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 sia applicato per analogia ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di quest’ultimo, esso tuttavia ha la funzione di adattare non il periodo di riferimento di cui all’art. 38 di detto regolamento ai fini del calcolo dell’importo di riferimento, bensì la data di riferimento prevista all’art. 61 dello stesso regolamento.

62      Al riguardo si deve ricordare che l’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di fissare in una determinata data differenti valori per unità per ettari di pascoli permanenti e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile.

63      Di conseguenza, il criterio determinante nell’ambito dell’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 è quello dell’utilizzo dei fondi di cui trattasi alla data di riferimento prevista da tale articolo. Per contro, l’identità tra l’agricoltore che presenta la domanda di diritti all’aiuto e quello che deteneva i terreni alla data di riferimento prevista da detto articolo è irrilevante al riguardo.

64      Nell’applicazione analogica dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di quest’ultimo, non può essere imposta alcuna condizione supplementare.

65      Ne consegue che l’identità dell’agricoltore che deteneva i terreni al momento della data di riferimento modificata in applicazione dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003 non è rilevante nell’ambito di un’applicazione analogica di questa disposizione ad una situazione disciplinata dall’art. 61 di tale regolamento. Del pari, è irrilevante l’identità dell’agricoltore che aveva inizialmente modificato la destinazione di tali fondi.

66      Del resto, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v., segnatamente, sentenza 8 luglio 2010, causa C‑343/09, Afton Chemical, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74).

67      Orbene, nella fattispecie, l’agricoltore che ha inizialmente sottoscritto impegni agroambientali e quello che si è limitato a subentrare in siffatti impegni nell’ambito di un trasferimento di terreni agricoli si trovano in una situazione simile alla luce dell’art. 61 del regolamento n. 1782/2003 al momento della proposizione della domanda di partecipazione al regime unico di pagamento.

68      Ciò considerato, sarebbe manifestamente contrario al principio di parità di trattamento il fatto che essi siano trattati in modo diverso e che solo l’agricoltore che ha inizialmente sottoscritto impegni agroambientali possa far valere l’applicazione dell’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di quest’ultimo.

69      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.

 Sulle spese

70      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’art. 40, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 319, deve essere interpretato nel senso che, qualora nello Stato membro interessato siano stati fissati differenti valori per unità per ettari destinati a formazioni erbose e per ogni altro ettaro di superficie ammissibile in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento, un agricoltore soggetto, alla data di riferimento prevista da questo articolo, ad impegni agroambientali a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 2078, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale, i quali sono collegati senza soluzione di continuità ad impegni agroambientali con cui si è effettuata una conversione del terreno da seminativo a pascolo permanente, può chiedere che i diritti di cui all’art. 59, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, siano calcolati sulla base dei valori per unità fissati per ettari di superficie ammissibili diversi dagli ettari destinati a formazioni erbose.

2)      L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che solo l’esistenza di un nesso causale tra il cambiamento di destinazione di un terreno da seminativo a pascolo permanente e la partecipazione ad una misura agroambientale consente di non tenere conto – nel calcolo dei diritti all’aiuto – del fatto che tale terreno era destinato a pascolo permanente alla data di riferimento di cui all’art. 61 di detto regolamento, come modificato.

3)      L’art. 40, n. 5, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 319/2006, in combinato disposto con l’art. 61 di detto regolamento, come modificato, deve essere interpretato nel senso che la sua applicazione non è subordinata alla condizione che l’agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico sia lo stesso che ha effettuato il cambiamento di destinazione del fondo di cui trattasi.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.