12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Vandoorne NV/Belgische Staat

(Causa C-489/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5 - Base imponibile - Misure di semplificazione - Tabacchi lavorati - Fascette fiscali - Prelievo unico dell’IVA alla fonte - Fornitore intermedio - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Diniego di rimborso dell’IVA)

2011/C 80/07

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Vandoorne NV

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Interpretazione degli artt. 11, C, n. 1, e 27 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Misure di semplificazione — Normativa nazionale che prevede per i tabacchi manifatturati importati, acquistati o prodotti sul territorio una riscossione dell’IVA alla fonte che esclude una riduzione della base imponibile per i contribuenti che hanno versato l’imposta su detti prodotti

Dispositivo

Gli artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 gennaio 2004, 2004/7/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale, prevedendo, al fine di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l’evasione fiscale connesse ai tabacchi lavorati, la riscossione di tale imposta mediante fascette fiscali in un’unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l’importatore di tali prodotti, esclude il diritto, per i fornitori intermedi che intervengono successivamente nella catena delle ulteriori cessioni, di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo dei suddetti prodotti da parte dell’acquirente.


(1)  GU C 37 del 13.2.2010.