18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 346/19 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Repubblica di Lituania) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-385/09) (1)
(Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte - Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per beni rivenduti prima della registrazione del soggetto passivo ai fini dell’IVA)
2010/C 346/30
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Parti
Ricorrente: Nidera Handelscompagnie BV
Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Interpretazione degli artt. 167, 168, n. 1, lett. a) e 178, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che riserva il diritto a detrazione dell’IVA ai soggetti passivi registrati ai fini dell’IVA in tale Stato membro — Diritto a detrazione dell’IVA escluso per i beni e i servizi acquistati dal soggetto passivo prima della data della sua registrazione ai fini dell’IVA nello Stato membro interessato se tali beni e tali servizi sono già stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest’ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di beni qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto prima d’impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile.