19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session (Scozia), Edimburgo — Regno Unito] — Macdonald Resorts Limited/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-270/09) (1)

(IVA - Sesta direttiva 77/388/CEE - Esenzioni - Art. 13, parte B, lett. b) - Locazione di beni immobili - Vendita di diritti contrattuali convertibili in diritto di godimento temporaneo di alloggi per vacanze)

2011/C 55/14

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Session (Scozia), Edimburgo

Parti

Ricorrente: Macdonald Resorts Limited

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Session (Scozia), Edimburgo (Regno Unito) — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. a) e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di esenzione della locazione di beni immobili — Vendita, da parte di un club vacanze, di punti che conferiscono il diritto di utilizzare un alloggio per vacanze per un periodo di tempo determinato nell’ambito di un determinato anno

Dispositivo

1)

Le prestazioni di servizi effettuate da un operatore quale la ricorrente nella causa principale nell’ambito di un sistema come il programma di «opzioni» di cui alla causa principale devono essere qualificate nel momento in cui un cliente partecipante a un simile sistema converte i diritti inizialmente acquisiti in un servizio offerto da tale operatore. Ove tali diritti siano convertiti in un soggiorno presso un albergo o in un diritto di godimento temporaneo di un’unità abitativa, le suddette prestazioni configurano prestazioni di servizi relative ad un bene immobile ai sensi dell’art. 9, n. 2, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, eseguite nel luogo in cui è situato detto albergo o detta unità abitativa.

2)

In un sistema quale il programma di «opzioni» su cui verte la causa principale, allorché il cliente converte i diritti inizialmente acquisiti in un diritto di godimento temporaneo di un’unità abitativa, la prestazione di servizi di cui trattasi configura una locazione di bene immobile ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115 [al quale corrisponde ora l’art. 135, n. 1, lett. l), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto]. Tuttavia, tale disposizione non osta a che gli Stati membri escludano detta prestazione dall’esenzione.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.