15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 13/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Leverkusen/Verigen Transplantation Service International AG

(Causa C-156/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte A, n. 1, lett. c) - Esenzioni in favore di attività di interesse generale - Prestazioni mediche - Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente)

2011/C 13/12

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Leverkusen

Convenuto: Verigen Transplantation Service International AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. c) e dell’art. 28 ter, parte F, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano da imprenditori stabiliti in altri Stati membri e successiva riproduzione di tali cellule in previsione del loro impianto in un paziente da parte degli stessi imprenditori — Determinazione del luogo delle prestazioni di servizi — Esenzione di tali prestazioni in quanto «prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche»

Dispositivo

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano e la loro successiva riproduzione, finalizzati al reimpianto a scopo terapeutico, costituiscono «prestazioni mediche» ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 180 dell’1.8.2009.