4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 ottobre 2010 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla House of Lords — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Loyalty Management UK Ltd (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09)

(Cause riunite C-53/09 e C-55/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Base imponibile - Sistema di promozione delle vendite - Programma di fidelizzazione che permette ai clienti di ricevere punti presso i rivenditori e di convertirli in premi di fedeltà - Pagamenti effettuati dal gestore del programma ai fornitori che cedono i premi di fedeltà - Pagamenti effettuati dal rivenditore al gestore del programma che cede i premi di fedeltà)

2010/C 328/06

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

House of Lords

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Convenuti: Loyalty Management UK Ltd (C-53/09), Baxi Group Ltd (C-55/09)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione degli artt. 5, 6, 11 A, n. 1, lett. a), e 17 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Base imponibile — Programma di fidelizzazione che consente agli utenti di raccogliere punti presso commercianti affiliati e di convertirli in premi o in buoni di acquisto presso commercianti convenzionati — Scambio di punti che dà luogo al versamento, da parte del gestore del programma, di un canone a favore del commerciante affiliato in questione — Programma di fidelizzazione che consente ai clienti di un’impresa soggetto passivo di raccogliere punti in occasione dei loro acquisti e di convertirli in premi offerti da una società terza di pubblicità e marketing incaricata della gestione del programma — Conversione di punti che fa sorgere il diritto, in capo alla società terza, ai versamenti da parte del soggetto passivo corrispondenti al prezzo di vendita raccomandato dei premi distribuiti

Dispositivo

Nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela come quello di cui alle cause principali, gli artt. 5, 6, 11, A, n. 1, lett. a), e 17, n. 2, nella formulazione risultante dall’art. 28 septies, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, devono essere interpretati nel senso che:

i pagamenti effettuati dal gestore del programma in questione ai fornitori che cedono premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-53/09, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti o, eventualmente, di una prestazione di servizi fornita ai medesimi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali pagamenti includano anche il corrispettivo di una prestazione di servizi corrispondente a una prestazione distinta, e

i pagamenti effettuati dallo sponsor al gestore del programma in questione che cede premi di fedeltà ai clienti devono essere considerati, nel procedimento C-55/09, in parte, il corrispettivo versato da un terzo di una cessione di beni a detti clienti e, in parte, il corrispettivo di una prestazione di servizi resa dal gestore del programma in questione in favore di tale sponsor.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.

GU C 148 del 5.6.2010.