24.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 256/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl
(Causa C-2/08) (1)
(IVA - Primato del diritto comunitario - Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell’autorità di cosa giudicata)
2009/C 256/09
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrenti: Amministrazione dell’economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate
Convenuto: Fallimento Olimpiclub Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale tesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata la cui applicazione conduca ad un risultato contrastante con il diritto comunitario in materia di IVA
Dispositivo
Il diritto comunitario osta all’applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull’imposta sul valore aggiunto concernente un’annualità fiscale per la quale non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice nazionale investito di tale causa di prendere in considerazione le norme comunitarie in materia di pratiche abusive legate a detta imposta.