8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 dicembre 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco B.V.

(Causa C-566/07)

(2008/C 64/35)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Stadeco B.V.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'art. 21, n. 1, parte iniziale e lett. c), della sesta direttiva (1) debba essere interpretato nel senso che non è dovuta IVA nello Stato membro in cui è residente o ha la sua sede chi emette la fattura, allorché costui addebiti su tale fattura detto importo di IVA per un'operazione che, ai sensi del sistema comune di imposta sul valore aggiunto, si considera effettuata in un altro Stato membro o in un paese terzo.

2)

In caso di soluzione negativa, se, nell'eventualità in cui una fattura ai sensi dell'art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, sia stata consegnata ad un destinatario non avente diritto a detrazione di IVA (per cui non si configura alcun rischio di perdita di entrate fiscali), gli Stati membri possano collegare alla rettifica dell'IVA, erroneamente fatturata e pertanto dovuta in forza di questa disposizione, la condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario delle sue prestazioni una fattura di rettifica, sulla quale non è indicato alcun importo di IVA.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).