26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/35


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 23 novembre 2007 — A

(Causa C-523/07)

(2008/C 22/63)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 (1), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II a) sia applicabile all'esecuzione di tutte le parti di una decisione, come quella della fattispecie, riguardante la presa a carico e la collocazione immediate di minori al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria e adottata come un'unica decisione di diritto pubblico nell'ambito della tutela di minori

b)

ovvero, considerato il disposto dell'art. 1, n. 2, lett. d), solo alla parte della decisione relativa alla collocazione al di fuori della propria famiglia presso una famiglia affidataria;

2)

Come debba essere interpretata, in diritto comunitario, la nozione di «residenza abituale» di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento nonché l'art. 13, n. 1, ad essa collegata, in particolare rispetto ad una situazione in cui il minore ha la residenza stabile in uno Stato membro ma soggiorna in un altro Stato membro in cui non ha fissa dimora.

3)

a)

Nel caso in cui si ritenga che la residenza abituale del minore non si trovi in quest'altro Stato membro, a quali condizioni un provvedimento conservativo urgente (un provvedimento di presa a carico) possa essere cionondimeno adottato, sul fondamento dell'art. 20, n. 1, del regolamento, in tale Stato membro.

b)

Se il provvedimento conservativo di cui all'art. 20, n. 1, del regolamento sia esclusivamente un provvedimento che può essere attuato in conformità del diritto nazionale e se le norme del diritto nazioni relative ad esso siano vincolanti in sede di applicazione dell'articolo di cui trattasi.

c)

In seguito all'attuazione del provvedimento conservativo, se la causa debba essere deferita d'ufficio al giudice dello Stato membro competente.

4)

Qualora il giudice dello Stato membro non abbia alcuna competenza, se esso debba dichiarare l'irricevibilità della causa o deferirla ad un giudice di un altro Stato membro.


(1)  GU L 338, pag. 1.