20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — TNT Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-357/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett a) - Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali)

2009/C 141/10

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: TNT Post UK Ltd, The Queen

Convenuta: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Con l’intervento di: Royal Mail Group Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni in favore di alcune attività d’interesse pubblico — Prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali — Nozione di “servizi pubblici postali” — Inclusione di una società commerciale che fornisce servizi postali

Dispositivo

1)

La nozione di «servizi pubblici postali», che figura all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE.

2)

L’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni, ad eccezione dei trasporti di persone e delle telecomunicazioni, che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale. Essa non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente.


(1)  GU C 247 del 20.10.2007.