20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — TNT Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
(Causa C-357/07) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett a) - Prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali)
2009/C 141/10
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: TNT Post UK Ltd, The Queen
Convenuta: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs
Con l’intervento di: Royal Mail Group Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni in favore di alcune attività d’interesse pubblico — Prestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali — Nozione di “servizi pubblici postali” — Inclusione di una società commerciale che fornisce servizi postali
Dispositivo
1) |
La nozione di «servizi pubblici postali», che figura all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE. |
2) |
L’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388 si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni, ad eccezione dei trasporti di persone e delle telecomunicazioni, che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale. Essa non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente. |