15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-462/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Cosa giudicata - Sesta direttiva IVA - Artt. 4, n. 5, primo comma, 12, n. 3, lett. a), e 28, n. 2, lett. e))

(2008/C 209/03)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, Â. Seiça Neves e R. Laires, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Mantenimento in vigore di un'aliquota ridotta del 5 % per i pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona

Dispositivo

1)

Mantenendo in vigore un'aliquota ridotta del 5 % dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.