15.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 209/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-462/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Cosa giudicata - Sesta direttiva IVA - Artt. 4, n. 5, primo comma, 12, n. 3, lett. a), e 28, n. 2, lett. e))
(2008/C 209/03)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, Â. Seiça Neves e R. Laires, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Mantenimento in vigore di un'aliquota ridotta del 5 % per i pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona
Dispositivo
1) |
Mantenendo in vigore un'aliquota ridotta del 5 % dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai pedaggi relativi all'attraversamento stradale del Tago a Lisbona, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 12 e 28 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE. |
2) |
La Repubblica portoghese è condannata alle spese. |