24.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 128/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Oschatz/Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien

(Causa C-442/05) (1)

(Sesta direttiva IVA - Artt. 4, n. 5, e 12, n. 3, lett. a) - Allegati D e H - Nozione di «erogazione di acqua» - Aliquota IVA ridotta)

(2008/C 128/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Oschatz

Convenuta: Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien

In presenza di: Bundesministerium der Finanzen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'allegato D, pag. 2, e dell'allegato H, categoria 2 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977; in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto; base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Aliquota ridotta applicabile alla distribuzione di acqua — Corrispettivo per l'allaccio agli utenti

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte della cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché l'allegato D, punto 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che l'operazione di allacciamento individuale consistente, come nella fattispecie oggetto della causa principale, nella posa di una conduttura che consente il raccordo dell'impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell'acqua è compresa nell'erogazione di acqua menzionata nel detto allegato, ragion per cui un ente di diritto pubblico che agisca quale pubblica autorità deve essere considerato soggetto passivo ai fini di tale operazione.

2)

L'art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva e l'allegato H, categoria 2, della medesima devono essere interpretati nel senso che l'operazione di allacciamento individuale consistente, come nella fattispecie oggetto della causa principale, nella posa di una conduttura che consente il raccordo dell'impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell'acqua è compresa nell'erogazione di acqua. Inoltre, gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto ad operazioni concrete e specifiche dell'erogazione di acqua, quale l'operazione di allacciamento individuale di cui trattasi nella causa principale, purché sia salvo il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 60 dell'11.3.2006.