62002J0122

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/83/CE. - Causa C-122/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00833


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato

(Art. 226 CE)

Parti


Nella causa C-122/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32), o comunque, non avendone integralmente informato la Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 aprile 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), o, comunque, non avendola integralmente informata, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

Contesto normativo

2 La direttiva dispone all'art. 17 che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e che essi ne informano immediatamente la Commissione.

3 L'art. 18 della direttiva prevede che essa «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Poiché tale direttiva è stata pubblicata il 5 dicembre 1998, essa è quindi entrata in vigore il 25 dicembre 1998 ed il termine per la trasposizione è scaduto il 25 dicembre 2000.

Fase precontenziosa del procedimento

4 Ritenendo che la direttiva non fosse stata trasposta entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall'art. 226 CE. Dopo aver invitato il Regno del Belgio a presentare le proprie osservazioni, il 18 luglio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.

5 Con lettere 10 ottobre 2001 e 21 febbraio 2002 la rappresentanza permanente del Belgio presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione i seguenti testi, che traspongono o sono destinati a trasporre la direttiva:

- il regio decreto 14 gennaio 2002, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano che vengono confezionate o che vengono utilizzate negli stabilimenti alimentari per la produzione e/o la commercializzazione di derrate alimentari;

- il decreto 24 gennaio 2002 del governo della Regione di Bruxelles-Capitale, relativo alla qualità dell'acqua distribuita tramite reti idriche, pubblicato nel Moniteur belge del 21 febbraio 2002;

- una progetto preliminare di decreto della Regione fiamminga, relativo all'acqua destinata al consumo umano, in via di adozione;

- una progetto preliminare di decreto della Regione vallona, relativo alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, in via di adozione.

6 Ritenendo che il Regno del Belgio non avesse adottato tutti i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Sull'inadempimento

7 La Commissione osserva che i documenti trasmessi relativi alla Regione fiamminga e alla Regione vallona sono solo progetti preliminari. Essa conclude che il Regno del Belgio non ha ancora adottato le necessarie disposizioni di trasposizione.

8 Il Regno del Belgio precisa che, per quanto riguarda la trasposizione a livello del governo federale belga, il regio decreto 14 gennaio 2002 è stato pubblicato nel Moniteur belge del 19 marzo 2002.

9 Per quanto riguarda la trasposizione a livello delle Regioni fiamminga e vallona, il Regno del Belgio espone la situazione relativa all'adozione dei provvedimenti di recepimento:

- per quanto riguarda la Regione vallona, il Consiglio di Stato ha emesso un parere sul progetto di decreto per la trasposizione ed esso verrà prossimamente presentato al governo vallone per approvazione;

- per quanto riguarda la Regione fiamminga, i provvedimenti per la trasposizione consistono in:

- un decreto relativo alle acque destinate al consumo umano, adottato l'8 maggio 2002 dal parlamento fiammingo, emanato e promulgato il 24 maggio 2002 dal governo fiammingo; tale testo è stato trasmesso al Moniteur belge per la sua pubblicazione entro breve termine;

- un progetto di decreto del governo fiammingo, relativo alla disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano; il testo è stato accettato in via di principio dal governo fiammingo e dovrebbe essere approvato definitivamente da tale governo entro breve termine.

10 Il Regno del Belgio non nega di non aver adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva e afferma che la Commissione e la Corte saranno informate dell'avanzamento dei lavori di recepimento.

11 A tal proposito si deve osservare che, per giurisprudenza consolidata, l'esistenza o meno di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 2 maggio 1996, causa C-133/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2323, punto 17).

12 Nel caso di specie, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stato ancora adottato alcun testo normativo che trasponesse la direttiva nell'ordinamento giuridico belga.

13 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata pienamente realizzata entro il termine fissato, si deve dichiarare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

14 Pertanto, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.