61997J0083

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 dicembre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 92/43/CEE. - Causa C-83/97.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07191


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Insufficienza di semplici prassi amministrative

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

Massima


Semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in forza dell'art. 189 del Trattato CE.

Parti


Nella causa C-83/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, D - 53107 Bonn,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE,

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 ottobre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 febbraio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.

2 Ai sensi dell'art. 23 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica e informarne immediatamente la Commissione. La direttiva è stata notificata alla Repubblica federale di Germania il 5 giugno 1992, il termine ad essa impartito per darvi attuazione è quindi scaduto il 5 giugno 1994.

3 Il 9 agosto 1994 la Commissione, non essendo stata avvisata, né altrimenti informata, delle misure di trasposizione di tale direttiva nell'ordinamento giuridico tedesco, intimava, conformemente all'art. 169 del Trattato, al governo tedesco di farle conoscere le sue osservazioni al riguardo entro due mesi.

4 Con lettera 25 ottobre 1994 il governo federale rispondeva alla Commissione che le autorità tedesche stavano preparando le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e che, nell'attesa delle dette disposizioni, la direttiva doveva essere applicata nel quadro delle norme in vigore. Il governo tedesco ha tuttavia sostenuto che le disposizioni della direttiva relative alla conservazione degli habitat naturali non erano ancora pertinenti per le zone di interesse comunitario, che le disposizioni relative alla protezione delle specie erano già state in gran parte trasposte dalla vigente legge federale sulla protezione della natura e che, in linea generale, nella direttiva erano contenute talune imprecisioni che ne complicano la trasposizione.

5 In mancanza di comunicazione delle misure di trasposizione annunciate, la Commissione, il 28 novembre 1995, inviava al governo tedesco un parere motivato con il quale lo invitava ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarvisi entro due mesi a partire dalla data di notifica. Tale parere motivato restava senza seguito.

6 Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

7 Il governo federale non nega di non aver adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva. Esso sottolinea però come, a partire dal termine di trasposizione, la direttiva sia stata direttamente applicata dalle autorità competenti e le disposizioni nazionali esistenti vengano interpretate in modo conforme al diritto comunitario. Esso aggiunge che una legge intesa, in particolare, alla trasposizione della direttiva è in corso di adozione.

8 Poiché la Repubblica federale di Germania non ha provveduto a trasporre la direttiva considerata entro il termine prescritto, si deve considerare il ricorso proposto dalla Commissione fondato.

9 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento dell'obbligo incombente agli Stati membri destinatari di una direttiva in forza dell'art. 189 del Trattato CE (v. sentenza 12 ottobre 1995, causa C-242/94, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-3031, punto 6).

10 Si deve pertanto constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 23 di tale direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Repubblica federale di Germania, poiché è rimasta soccombente e la Commissione ne ha fatto domanda, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 23 di tale direttiva.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.