Strasburgo, 13.11.2018

COM(2018) 745 final

2018/0390(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") recederà dall'Unione europea il 30 marzo 2019 (data di recesso) e diverrà un paese terzo. Attualmente i cittadini ("citizens") britannici sono anche cittadini dell'Unione. Essi godono del diritto fondamentale di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione e del diritto di recarsi in qualsiasi altro Stato membro senza visto d'ingresso né altra formalità equivalente. I cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici 1 godranno di tali diritti fino al momento in cui cesserà di applicarsi loro il diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Ciò accadrà il 30 marzo 2019, salvo se un accordo di recesso ratificato ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea stabilisce un'altra data o se il Consiglio europeo stabilisce un'altra data d'accordo con il Regno Unito e all'unanimità.

Sarà pertanto necessario stabilire se i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici saranno soggetti all'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri o se saranno esenti da tale obbligo. Per determinare se un cittadino di paese terzo è soggetto all'obbligo di visto o ne è esente occorre applicare il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 2 . L'allegato I di tale regolamento adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e l'allegato II quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. A tal fine è necessaria un'azione legislativa per includere il Regno Unito in uno degli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 a decorrere dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Tutti gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 539/2001 salvo l'Irlanda e i paesi associati Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Il regolamento fa parte della politica comune dell'UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il Regno Unito non è mai stato vincolato da tale regolamento.

Poiché l'Irlanda non partecipa all'acquis di Schengen in materia di visti, il regolamento (CE) n. 539/2001 e la presente proposta di modifica non incidono sull'accordo bilaterale specifico ("zona di libero spostamento") in vigore tra l'Irlanda e il Regno Unito che prevede l'esenzione dall'obbligo di visto per i cittadini dell'Irlanda e del Regno Unito che si recano nell'uno o nell'altro paese.

I criteri da prendere in considerazione per determinare – procedendo a una valutazione caso per caso – quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all'articolo -1 del regolamento (CE) n. 539/2001. Tali criteri attengono in particolare all'immigrazione illegale, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità. È inoltre importante prestare particolare attenzione alla sicurezza dei documenti di viaggio rilasciati dai paesi terzi interessati.

Gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 sono stati modificati da ultimo nel 2017 dal regolamento (UE) 2017/372 e dal regolamento (UE) 2017/850 che hanno trasferito la Georgia e l'Ucraina dall'allegato I (obbligo del visto) all'allegato II (esenzione dal visto). La Commissione ha poi presentato due proposte riguardanti il Kosovo 3* 4 e la Turchia 5 . Il regolamento (CE) n. 539/2001 è attualmente in fase di codificazione 6 , pertanto qualsiasi riferimento ad esso nella proposta dovrà essere sostituito dal riferimento al regolamento codificato una volta entrato in vigore, presumibilmente entro fine 2018.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Mantenere completi e aggiornati gli elenchi dei paesi terzi di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001 è essenziale per agevolare l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. Nella comunicazione per adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide 7 la Commissione ha sottolineato quanto tale elemento fondamentale per garantire la sicurezza e il buon funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Gli stessi obiettivi sono perseguiti con le proposte della Commissione volte a modificare il codice dei visti (regolamento (CE) n. 810/2009) 8 e il regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008) 9 , attualmente in fase di discussione presso i colegislatori. Analogamente la proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'Unione 10 mira ad aggiungersi e rafforzare in modo globale gli strumenti di informazione dell'Unione per la gestione delle frontiere, la migrazione e la sicurezza.

Il regolamento (UE) 2017/2226 11 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) migliora ulteriormente la sicurezza e la gestione delle frontiere esterne dell'Unione. I principali obiettivi di tale regolamento sono migliorare la qualità delle verifiche di frontiera sui cittadini di paesi terzi e garantire un'individuazione sistematica e affidabile dei soggiornanti fuori termine. In tal senso il futuro sistema di ingressi/uscite (EES) sarà un elemento importante, in quanto assicurerà che i cittadini di paesi terzi usino in modo legittimo i soggiorni in esenzione dal visto nello spazio Schengen e contribuirà a prevenire la migrazione irregolare dei cittadini di paesi esenti dall'obbligo di visto.

Il regolamento (UE) 2018/1240 12 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) colmerà la carenza di informazioni relative ai viaggiatori esenti dall'obbligo di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Tale sistema determinerà l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirà se il loro viaggio rappresenta un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede misure riguardanti la politica comune dei visti.

Sussidiarietà, proporzionalità e scelta dello strumento

Poiché l'Unione ha istituito una politica comune dei visti che con un regolamento detta l'elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto e quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (regolamento (CE) n. 539/2001), per definire o modificare lo status relativo al visto dei cittadini di paesi terzi è indispensabile un atto legislativo dell'Unione che modifica tale regolamento. Gli Stati membri non possono agire individualmente. Non vi sono altre opzioni (non legislative) per raggiungere l'obiettivo desiderato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Nel valutare i criteri di cui al regolamento (CE) n. 539/2001 per determinare se i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici debbano essere soggetti o meno all'obbligo di visto, la Commissione ha utilizzato una serie di fonti di dati, tra cui i dati Eurostat in materia di immigrazione per cittadinanza, i dati delle Nazioni Unite e dell'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito sul numero di cittadini del Regno Unito che vivono negli altri 27 Stati membri dell'Unione (UE-27), le indagini svolte tra i passeggeri sul numero di viaggi effettuati dai cittadini del Regno Unito nell'UE-27 13 , le stime dell'industria per quanto concerne la spesa effettuata dai viaggiatori provenienti dal Regno Unito 14 e i dati sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e il Regno Unito 15 . Un altro fattore di cui si è tenuto conto nel valutare i criteri è la stretta relazione che si è creata tra l'UE-27 e il Regno Unito durante i 46 anni in cui quest'ultimo è stato membro dell'Unione.

Valutazione d'impatto

Con il recesso del Regno Unito dall'Unione diventa necessario modificare il regolamento (CE) n. 539/2001. Data l'esigenza di un'azione tempestiva, e tenuto conto delle conclusioni dell'analisi qui di seguito, non è stata effettuata una valutazione d'impatto completa. Le opzioni strategiche sono solo due: includere i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici nell'allegato I (obbligo di visto) del regolamento (CE) n. 539/2001 o nell'allegato II (esenzione dal visto) del medesimo regolamento.

La Commissione è giunta alla conclusione che i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici dovrebbero essere esenti dall'obbligo di visto quando si recano nell'Unione per soggiorni di breve durata. Attualmente, in quanto cittadini dell'Unione, i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici godono della libertà di circolazione in virtù dei trattati e della direttiva 2004/38/CE 16 . Essi possono circolare e soggiornare in tutta l'Unione senza il visto. Anche se alla data del recesso del Regno Unito non saranno più cittadini dell'Unione e una volta che il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi non godranno più del diritto di libera circolazione delle persone, sarebbe utile mantenere stretti legami tra i "citizens" britannici e i cittadini dell'Unione e agevolare gli spostamenti per affari e turismo. Essendo classificato come economia ad alto reddito dalla Banca mondiale e membro dell'OCSE, il Regno Unito corrisponde al profilo di un paese che in linea di principio presenta bassi rischi di migrazione irregolare verso l'Unione.

Le verifiche sui cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne, che si applicheranno ai cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici una volta che cesserà di applicarsi loro il diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, sembrano sufficienti per gestire i rischi di sicurezza. Inoltre il Regno Unito rilascia passaporti biometrici conformi alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile. Per di più, qualora in relazione ai cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici dovessero insorgere rischi in termini di sicurezza e migrazione che impongano un intervento di emergenza finalizzato a sospendere l'esenzione dal visto, sarà possibile affrontare la situazione nel quadro del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001.

L'UE-27 è la principale partner commerciale del Regno Unito con il 44 % di tutte le esportazioni del Regno Unito e il 54 % delle importazioni del Regno Unito nel 2017. Sebbene sia possibile che il volume degli scambi diminuisca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, è verosimile che l'Unione e il Regno Unito mantengano importanti relazioni commerciali, date la prossimità geografica e le correlazioni storicamente strette tra le rispettive economie. Inoltre attualmente circa 800 000 cittadini del Regno Unito risiedono nell'UE-27 (esclusa l'Irlanda) 17 e ogni anno circa 50 000 cittadini del Regno Unito si recano nell'UE-27 18 . Questi aspetti contribuiscono all'elevato volume di viaggi dal Regno Unito verso l'UE-27: nel complesso nel 2016 sono stati registrati 53 milioni di viaggi verso l'UE-27 per affari, svago o altri scopi di persone residenti nel Regno Unito che hanno speso negli altri Stati membri circa 28 miliardi di EUR. L'imposizione dell'obbligo di visto ai cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici rischia di ridurre il vantaggio economico per l'Unione derivante da tali viaggi, diminuire le relazioni commerciali e ledere gli interessi economici dell'Unione.

Il Regno Unito è membro del Consiglio d'Europa. L'Unione e il Regno Unito attribuiscono importanza analoga alle considerazioni in materia di diritti umani e libertà fondamentali, come dimostrato dall'adesione del Regno Unito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I valori comuni che derivano dall'impegno congiunto per la democrazia e lo stato di diritto persisteranno anche dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione, il che dovrebbe riflettersi anche nell'agevolazione degli spostamenti tra l'Unione e il Regno Unito prevedendo l'esenzione dal visto per i cittadini del Regno Unito.

Il governo del Regno Unito ha espresso l'intenzione di non imporre l'obbligo del visto ai cittadini degli Stati membri dell'UE-27 per soggiorni di breve durata per turismo e affari 19 . Tale intenzione dovrà ora essere formalizzata affinché i cittadini possano farvi affidamento, e i colegislatori dovrebbero tener conto dei progressi al riguardo durante il processo legislativo relativo alla presente proposta. Qualora in futuro il Regno Unito decida di imporre unilateralmente l'obbligo di visto per alcuni o tutti i cittadini dell'Unione 20 , sarà attivato il meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001. Ciò porterebbe all'istituzione dell'obbligo di visto.

I cittadini della maggior parte dei paesi europei che non sono membri dell'Unione e i cittadini britannici che non sono "citizens" britannici attualmente possono viaggiare nello spazio Schengen senza visto. Data la stretta prossimità del Regno Unito all'Unione, anche in base a considerazioni di coerenza regionale risulta opportuno includere il Regno Unito nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto.

Gli eventuali rischi residui connessi alla concessione dell'esenzione dal visto per recarsi nell'Unione ai cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici dovrebbero attenuarsi con le misure recentemente adottate per migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'Unione, segnatamente il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), che si applicheranno ai cittadini del Regno Unito al pari degli altri cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto, una volta che cesserà di applicarsi loro il diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

La presente proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea. Consentire ai cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici di recarsi nell'Unione senza l'obbligo di visto faciliterà i viaggi, ad esempio nel contesto del diritto alla vita familiare.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente. 

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento modificato sarà applicabile a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Ciò accadrà il 30 marzo 2019, salvo se il Consiglio europeo stabilisce un'altra data d'accordo con il Regno Unito e all'unanimità, oppure alla data prevista da un accordo di recesso ratificato ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il regolamento sarà applicato direttamente dagli Stati membri; pertanto non è necessario alcun piano attuativo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 sotto tre aspetti.

All'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), sarà cancellato il riferimento al Regno Unito in quanto tale lettera si applica solo agli Stati membri che non applicano l'acquis di Schengen. Gli Stati membri continueranno a poter dispensare dall'obbligo di visto i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Il Regno Unito, per quanto riguarda i "citizens" britannici, sarà incluso nell'allegato II, ossia nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto.

All'allegato II, il titolo della parte 3 sarà sostituito da "CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO "CITIZENS" BRITANNICI" al fine di eliminare l'attuale riferimento al diritto dell'Unione. L'elenco completo dei cittadini britannici che non sono "citizens" britannici sarà mantenuto per garantire la certezza del diritto. Lo status relativo al visto di questi cittadini britannici è stato determinato per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1932/2006, che ha inserito alcune categorie di tali cittadini nell'allegato I (obbligo di visto) e altre nell'allegato II (esenzione dal visto) sulla base di una valutazione dei criteri fissati nel regolamento (CE) n. 539/2001 21 . Il regolamento (UE) n. 509/2014 del 15 maggio 2014 ha trasferito tutte le categorie nell'allegato II (esenzione dal visto) 22 . Il recesso del Regno Unito dall'Unione non pregiudica lo status relativo al visto di tali cittadini britannici che non sono "citizens" britannici.

L'articolo 3 garantisce che le modifiche del regolamento (CE) n. 539/2001 si applichino a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito, evitando ogni incertezza giuridica per quanto riguarda lo status di esenzione dall'obbligo di visto dei cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici.

2018/0390 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza il Regno Unito diverrà un paese terzo e il diritto dell'Unione cesserà di applicarglisi a decorrere dal 30 marzo 2019, a meno che sia stabilita un'altra data con un accordo di recesso o all'unanimità dal Consiglio europeo in accordo con il Regno Unito.

2)A norma dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 , i cittadini dell'Unione hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, compreso il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti.

3)In conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione, il trattato e la direttiva 2004/38/CE cesseranno di applicarsi ai cittadini del Regno Unito che sono cittadini ("citizens") britannici, e con questi anche il diritto di entrare negli Stati membri senza visto. È pertanto necessario includere il Regno Unito in uno degli allegati del [regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio] 24 . L'allegato I adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'allegato II quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

4)I criteri da prendere in considerazione per determinare – procedendo a una valutazione caso per caso – quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all'[articolo -1 del regolamento (CE) n. 539/2001] 25 . Tali criteri attengono in particolare all'immigrazione illegale, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

5)Tenuto conto di tutti i criteri elencati all'articolo [-1 del regolamento (CE) n. 539/2001] 26 , è opportuno esentare i cittadini del Regno Unito che sono "citizens" britannici dall'obbligo di visto per entrare nel territorio degli Stati membri. Considerati la prossimità geografica, il collegamento tra le economie, lo stadio commerciale e il volume degli amenti di persone a breve termine tra il Regno Unito e l'Unione per affari, svago o altri scopi, l'esenzione dall'obbligo di visto dovrebbe facilitare il turismo e le attività economiche, apportando così benefici all'Unione.

6)Il governo del Regno Unito ha espresso l'intenzione di non imporre l'obbligo di visto ai cittadini dell'UE-27 che si recano nel Regno Unito per soggiorni di breve durata per turismo o affari, a partire dalla data in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito. Qualora in futuro il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, sarà opportuno applicare il meccanismo di reciprocità di cui all'[articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001] 27 . Nell'applicare tale meccanismo il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero agire senza ritardo.

7)Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato II del [regolamento (CE) n. 539/2001] 28 per quanto riguarda i "citizens" britannici.

8)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 29 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 30 .

9)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 31 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 32 .

10)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 33 , uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 34 .

11)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 35 ; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione.

12)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 36 ; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

13)Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

14)È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 30 marzo 2019, giorno del recesso del Regno Unito dall'Unione.

15)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.

16)È pertanto opportuno modificare il [regolamento (CE) n. 539/2001] 37 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il [regolamento (CE) n. 539/2001] 38 è così modificato:

1.all'[articolo 4, paragrafo 2] 39 , la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.";

2.all'allegato II, parte 1, è inserito quanto segue:

"Regno Unito (esclusi i "citizens" britannici di cui alla parte 3)";

3.il titolo dell'allegato II, parte 3, è sostituito dal seguente:

"CITTADINI BRITANNICI CHE NON SONO "CITIZENS" BRITANNICI".

Articolo 2

Qualora il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, si applica il meccanismo di reciprocità di cui all'[articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001] 40 . Nell'applicare tale meccanismo il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri agiscono senza ritardo.

Articolo 3

1.Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2019.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di applicarsi al Regno Unito.

2.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    La legge sulla cittadinanza britannica distingue sei categorie di cittadini ("nationals") (britannici) del Regno Unito. I "citizens" britannici sono una di queste categorie e attualmente sono cittadini dell'Unione. Le altre cinque categorie non sono interessate dalla presente proposta (cfr. sezione 5).
(2)    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(3) *    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4)    COM(2016) 277 final del 4.5.2016.
(5)    COM(2016) 279 final del 4.5.2016.
(6)    COM(2018) 139 final del 14.3.2018.
(7)    COM(2018) 251 final del 14.3.2018.
(8)    COM(2018) 252 final del 14.3.2018.
(9)    COM(2018) 302 final del 16.5.2018.
(10)    COM(2017) 794 final del 12.12.2017.
(11)    Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(12)    Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(13)    ONS, Travelpac: travel to and from the UK . Settembre 2018.
(14)    Centre for Economics and Business Research, The economic importance of UK outbound tourism to the EU27 economies . Settembre 2017.
(15)    House of Commons Briefing Paper 7851, Statistics on UK-EU trade . Luglio 2018.
(16)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(17)    ONS, Living abroad: British residents living in the EU . Aprile 2018.
(18)    Eurostat, Immigration by age group, sex and citizenship . Aprile 2018.
(19)    HM Government, The future relationship between the United Kingdom and the European Union . Luglio 2018, punti 76-78. Anche la relazione del Comitato di consulenza sulla migrazione del Regno Unito raccomanda di non introdurre l'obbligo di visto per i soggiorni di breve durata nel Regno Unito dei cittadini dell'Unione (Migration Advisory Committee, EEA migration in the UK: Final report . Settembre 2018, policy recommendation 30, pag. 4).
(20)    In ogni caso, fintantoché al Regno Unito continua ad applicarsi il diritto dell'Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'introduzione dell'obbligo di visto ne costituirebbe una violazione.
(21)    Per la valutazione completa che ha portato a questa determinazione si veda il documento COM(2006) 84 def. del 13.7.2006.
(22)    Per la valutazione completa che ha portato a questa determinazione si veda il documento COM(2012) 650 final del 7.11.2012.
(23)    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(24)    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), attualmente oggetto di codificazione (cfr. COM(2018) 139 final del 14.3.2018). Riferimento da aggiornare dopo l'entrata in vigore del regolamento codificato.
(25)    Cfr. nota 23.
(26)    Cfr. nota 23.
(27)    Cfr. nota 23.
(28)    Cfr. nota 23.
(29)    GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(30)    Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(31)    GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(32)    Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(33)    GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(34)    Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(35)    Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(36)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(37)    Cfr. nota 23.
(38)    Cfr. nota 23.
(39)    Cfr. nota 23.
(40)    Cfr. nota 23.