Bruxelles, 31.5.2018

COM(2018) 379 final

2018/0204(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”)

{SEC(2018) 272 final}
{SWD(2018) 286 final}
{SWD(2018) 287 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Uno dei compiti che incombono all’UE è lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia in materia civile basato sui principi di fiducia reciproca e di mutuo riconoscimento delle sentenze, che presuppone una cooperazione giudiziaria transfrontaliera. A tal fine, e per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno, l’UE ha adottato norme relative alla notificazione e comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari 1 e alla cooperazione in materia di assunzione delle prove 2 . Si tratta di strumenti fondamentali per disciplinare l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, e il loro obiettivo comune è fornire un quadro efficace per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Queste norme hanno sostituito il precedente e più complesso sistema internazionale basato sulle Convenzioni dell’Aia 3 tra gli Stati membri 4 .

La normativa sulla cooperazione giudiziaria ha un impatto reale sulla vita quotidiana dei cittadini dell’UE, che si tratti di privati o di operatori economici. Essa si applica nei procedimenti giudiziari con implicazioni transfrontaliere, dove il suo corretto funzionamento è indispensabile per garantire l’accesso alla giustizia e un processo equo (ad es. la notificazione o comunicazione non corretta dell’atto introduttivo del procedimento è di gran lunga la giustificazione più frequente per rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze 5 ). L’efficienza del quadro di assistenza giudiziaria internazionale ha un impatto diretto sul modo in cui i cittadini coinvolti in controversie transfrontaliere percepiscono il funzionamento della magistratura e dello Stato di diritto negli Stati membri.

Una buona cooperazione fra gli organi giurisdizionali è necessaria anche ai fini del corretto funzionamento del mercato interno. Nel 2018, i procedimenti giudiziari civili e commerciali nell’UE che hanno implicazioni transfrontaliere sono circa 3,4 milioni 6 . Nella maggior parte di questi casi (ossia quando almeno una parte risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento), i giudici spesso applicano il regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti più volte nel corso del procedimento. Questo perché spesso, oltre all’atto introduttivo del procedimento, devono essere notificati o comunicati formalmente atti supplementari (come le decisioni che chiudono il procedimento). Inoltre, l’applicazione del regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti non è limitata ai procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali civili: il suo ambito d’applicazione interessa anche gli atti “extragiudiziali”, la cui notificazione o comunicazione può rendersi necessaria in varie procedure stragiudiziali (ad esempio in casi di successione dinanzi a un notaio o in casi di diritto di famiglia dinanzi a una pubblica autorità), o anche senza che vi sia alla base un procedimento giudiziario.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 prevede canali rapidi e procedure uniformi per la trasmissione di atti da uno Stato membro ad un altro, ai fini della loro notificazione o comunicazione. Esso prevede norme minime relative alla tutela dei diritti di difesa (ad es. gli articoli 8 e 19), e stabilisce un regime giuridico uniforme per la notificazione o comunicazione transfrontaliera diretta di un atto tramite posta.

Nel dicembre 2013 la Commissione ha adottato una relazione sul funzionamento pratico del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti 7 . Tale relazione ha concluso che l’applicazione del regolamento da parte delle autorità degli Stati membri è stata, in generale, soddisfacente. Ha concluso anche, tuttavia, che la crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri, nell’ambito della quale l’abolizione dell’exequatur (procedura intermedia) è diventata una regola generale, ha fatto emergere alcuni limiti del regolamento. La relazione ha quindi cercato di promuovere un ampio dibattito pubblico sul ruolo del regolamento nel settore della giustizia civile dell’UE e sul modo di migliorare ulteriormente la notificazione e comunicazione degli atti. In linea con questo obiettivo, negli anni più recenti l’attuazione del regolamento è stata oggetto di dettagliate valutazioni in studi, relazioni della Commissione e dibattiti nell’ambito della Rete giudiziaria europea 8 . Nel 2017, al fine di sostenere analisi e conclusioni pertinenti, complete e aggiornate sul funzionamento pratico del regolamento (a complemento dei risultati di altri lavori di valutazione), la Commissione ha intrapreso una valutazione dell’adeguatezza della regolamentazione (REFIT), in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, per valutare l’applicazione dello strumento in relazione ai cinque criteri chiave obbligatori di valutazione (efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’UE).

Gli esiti della relazione di valutazione REFIT sono serviti come base della definizione del problema nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta. Le principali conclusioni sono illustrate di seguito.

Per quanto riguarda il tradizionale canale di trasmissione di un atto a un altro Stato membro a fini di notificazione o comunicazione — la trasmissione attraverso i cosiddetti organi mittenti e riceventi -, dalla valutazione è emerso che questo iter dà risultati insufficienti, poiché continua a funzionare più lentamente e in maniera meno efficiente rispetto a quanto previsto. Benché le nuove strutture introdotte dallo strumento dell’UE nel 2000 abbiano portato a un visibile miglioramento del tempo necessario al trattamento delle richieste rispetto all’iter applicato nell’ambito delle precedenti convenzioni dell’Aia, i termini proposti nel regolamento non vengono rispettati. In particolare, non si sfruttano appieno le potenzialità offerte dai recenti sviluppi tecnologici. Anche se il regolamento è stato redatto in un linguaggio “neutro dal punto di vista tecnologico”, i moderni canali di comunicazione in pratica non sono usati. Questo è dovuto in parte a vecchie abitudini, in parte a ostacoli giuridici, e in parte alla mancanza di interoperabilità fra i sistemi informatici nazionali. La valutazione d’impatto ha concluso che in questo contesto sarebbe possibile realizzare un sostanziale miglioramento con poco investimento, basandosi su risultati dell’UE e norme giuridiche già esistenti.

Per quanto riguarda i metodi alternativi di trasmissione e di notificazione o comunicazione degli atti, che forniscono canali diretti di notificazione o comunicazione nel territorio di altri Stati membri, la valutazione ha concluso che, benché tali metodi offrano soluzioni più agevoli di assistenza nei procedimenti giudiziari transfrontalieri, vi sono comunque modi in cui potrebbero essere migliorati: la notificazione o comunicazione tramite posta (articolo 14) ai sensi del regolamento è un modo popolare, rapido e relativamente economico di consegna di un atto al destinatario, ma non è molto affidabile e presenta un alto tasso di insuccesso. La cosiddetta notificazione o comunicazione diretta ai sensi dell’articolo 15 del regolamento fornisce una soluzione affidabile, ma di accesso limitato. In merito a tale questione, la proposta apporta un contributo mirato allo scopo di migliorare l’efficienza dei metodi esistenti. Oltre a ciò, il regolamento integra l’elenco dei metodi alternativi di trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti a livello transfrontaliero col metodo della notificazione e comunicazione per via elettronica, che introdurrebbe nel regolamento un equivalente virtuale della disposizione relativa alla notificazione o comunicazione tramite posta.

Il miglioramento degli esistenti canali di trasmissione e notificazione o comunicazione del regolamento sarà realizzato parallelamente al rafforzamento delle tutela dei diritti di difesa del destinatario. Interventi mirati aiuteranno a porre fine all’incertezza sulla facoltà di rifiuto (articolo 8) o sulla disposizione relativa alle decisioni adottate in contumacia (articolo 19).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è strettamente collegata alla proposta di modifica del regolamento in materia di assunzione delle prove. Le due proposte sono presentate insieme dalla Commissione, e costituiscono un pacchetto per la modernizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

La proposta è coerente con gli attuali strumenti dell’UE adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In effetti, il regolamento contribuisce all’efficacia di questi strumenti assicurando l’agevole circolazione delle sentenze all’interno dell’UE: se questi regolamenti dell’UE considerano la debita notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo del procedimento come un presupposto necessario per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse in altri Stati membri, il regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti stabilisce il quadro entro cui avverrà tale debita notificazione o comunicazione.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’agenda giustizia dell’UE per il 2020 sottolinea che, per consolidare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, occorre valutare se sia necessario rafforzare i diritti procedurali in materia civile, con riguardo per esempio alla notificazione o comunicazione degli atti 9 . Inoltre, il proposito di migliorare il quadro di cooperazione giudiziaria in seno all’UE è in linea con gli obiettivi che la Commissione si è prefissata nella strategia per il mercato unico digitale 10 : nel contesto della pubblica amministrazione in rete, la strategia esprime la necessità di una maggiore azione per ammodernare la pubblica amministrazione (compresa la giustizia), realizzare l’interoperabilità attraverso le frontiere e favorire un’interazione agevole con i cittadini.

In linea con ciò, la Commissione si è impegnata, nel suo programma di lavoro per il 2018, a preparare proposte di revisione del regolamento sull’assunzione delle prove e del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti 11 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali). Al paragrafo 2, lettere b) e d), tale articolo 81 conferisce all’UE il potere di adottare, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

Sussidiarietà

L’obiettivo del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile è sempre stato quello di creare un autentico spazio di giustizia, in cui le decisioni giudiziarie circolino e in cui le situazioni giuridiche sorte nell’ambito di un sistema giuridico siano riconosciute in tutta l’UE, attraverso le frontiere, senza inutili ostacoli. Questo approccio si basa sulla convinzione che senza un autentico spazio giudiziario le libertà alla base del mercato unico non possano essere pienamente sfruttate.

I problemi da affrontare nell’ambito di questa iniziativa sorgono nel contesto di procedimenti giudiziari transfrontalieri (che per definizione esulano dalla portata dei sistemi giuridici nazionali), e derivano o da un insufficiente livello di cooperazione tra le autorità e i funzionari degli Stati membri, o dall’insufficiente interoperabilità e coerenza tra i sistemi nazionali e i contesti giuridici. Le norme in materia di diritto internazionale privato sono stabilite nei regolamenti, poiché questo è l’unico modo per garantire l’auspicata uniformità. Se, in linea di principio, nulla impedisce agli Stati membri di digitalizzare le loro modalità di comunicazione, le esperienze precedenti e le proiezioni di quanto accadrà senza l’intervento dell’UE dimostrano che i progressi sarebbero molto lenti e che, anche se gli Stati membri agiscono, l’interoperabilità non può essere garantita in assenza di un quadro basato sul diritto dell’UE. L’obiettivo della proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito soltanto a livello di Unione.

Il valore aggiunto dell’UE consiste nel migliorare ulteriormente l’efficienza e la rapidità delle procedure giudiziarie, semplificando e accelerando i meccanismi di cooperazione relativi alla notificazione o comunicazione degli atti, e migliorando così l’amministrazione della giustizia in casi con implicazioni transfrontaliere.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa non interferisce con i vari regimi nazionali esistenti per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito dei diversi ordinamenti giuridici. Benché si chiami “regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti”, in realtà l’obiettivo principale delle norme in oggetto è stabilire modalità uniformi di trasmissione degli atti da uno Stato membro all’altro ai fini della notificazione o comunicazione di tali atti nell’altro Stato membro.

La valutazione d’impatto che accompagna la proposta dimostra che i vantaggi della proposta compensano i costi e che quindi le misure proposte sono proporzionate.

Scelta dello strumento

Il regolamento definisce un insieme comune di procedure per tutti gli Stati membri, cosa fondamentale per garantire che la notificazione o comunicazione degli atti nei procedimenti transfrontalieri vada a buon fine. Il regolamento ha contribuito pertanto a garantire la certezza del diritto della procedura, poiché ha portato tutti gli Stati membri a seguire le stesse fasi, ad essere soggetti a scadenze comuni e a usare moduli uniformi. Il regolamento ha consentito inoltre di riunire tutte le informazioni disponibili negli Stati membri e di centralizzare tali informazioni sul Portale europeo della giustizia elettronica. Ciò ha contribuito al coordinamento tra gli Stati membri. Nel complesso, il regolamento ha notevolmente contribuito ad accelerare i procedimenti transfrontalieri, creando notevoli guadagni in termini di efficacia ed efficienza.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

I risultati della valutazione ex post del regolamento (CE) n. 1393/2007, che accompagna la valutazione d’impatto, possono essere riassunti come segue.

L’attuazione del regolamento ha contribuito a migliorare l’efficacia della notificazione o comunicazione degli atti. Tuttavia, secondo alcuni degli elementi raccolti, il regolamento determina tuttora alcuni problemi, come ritardi o confusione per le parti interessate. Pertanto, il regolamento non ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi generali, specifici e operativi.

Consultazioni dei portatori di interessi

Come indicato al punto 1 della presente relazione, negli anni più recenti l’attuazione del regolamento è stata oggetto di dettagliate valutazioni in studi, relazioni della Commissione e dibattiti nell’ambito della Rete giudiziaria europea 12 .

Oltre a tali iniziative la Commissione ha svolto un’unica, ampia consultazione con i portatori di interessi, che è durata dall’8 dicembre 2017 al 2 marzo 2018, e che ha interessato sia il regolamento (CE) n. 1393/2007 che il regolamento (CE) n. 1206/2001. Sono stati ricevuti in totale 131 contributi (in particolare dalla Polonia, seguita da Germania, Ungheria e Grecia). Due apposite riunioni della Rete giudiziaria europea hanno affrontato problemi pratici e possibili miglioramenti sia del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti che del regolamento sull’assunzione delle prove. Il 4 maggio 2018 si è svolta una riunione ad hoc con gli esperti governativi degli Stati membri. Infine, il 16 aprile 2018, è stato organizzato un seminario che ha visto la partecipazione di specifici portatori di interessi particolarmente sensibili alle questioni relative a procedimenti giudiziari transfrontalieri. I risultati di questa valutazione sono stati complessivamente positivi.

Assunzione e uso di perizie

Il Gruppo di esperti sulla modernizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale si è riunito sei volte fra gennaio e maggio 2018 13 . Per individuare i problemi che possono sorgere nell’attuazione del regolamento sono stati inoltre effettuati due ampi studi giuridici comparativi sulle normative e sulle prassi degli Stati membri tn materia di notificazione o comunicazione degli atti 14 .

Valutazione d’impatto

La presente proposta si basa sulla valutazione d’impatto figurante nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2018) 287 che la accompagna.

Il Comitato per il controllo normativo ha riesaminato il progetto di valutazione d’impatto nella riunione del 3 maggio 2018 e ha espresso un parere positivo con osservazioni in merito il 7 maggio 2018. La DG Giustizia ha tenuto conto delle raccomandazioni del Comitato, e la relazione spiega meglio il rapporto tra le due iniziative sulla cooperazione giudiziaria (la presente e quella che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001). La descrizione dei principali problemi e dello scenario di base è stata rafforzata, così com’è stata rafforzata anche la spiegazione della sussidiarietà dello strumento e del valore aggiunto dell’UE. Inoltre, le conclusioni della relazione di valutazione concernenti l’efficacia sono state ulteriormente sviluppate e la parte contenente la valutazione delle opzioni strategiche si è concentrata sugli elementi principali, mentre le analisi dei problemi di minore entità sono state trasferite negli allegati.

La valutazione d’impatto ha analizzato varie opzioni legislative e non legislative. Alcune opzioni sono state scartate in una fase precoce. Nell’ambito del pacchetto di misure prescelto dalla valutazione dell’impatto, verrebbe migliorata l’efficacia del regolamento, in particolare riducendo i costi e i ritardi. La valutazione d’impatto ha sottolineato in particolare due modifiche che dovrebbero essere utili: l’obbligatorietà delle comunicazioni elettroniche tra gli organi e la possibilità di notificazione o comunicazione elettronica e diretta. Questi miglioramenti aumenterebbero l’efficienza e la rapidità dei procedimenti riducendo l’onere che grava sui cittadini e sulle imprese. La valutazione d’impatto ha concluso che l’utilizzo delle comunicazioni elettroniche apporterebbe benefici per la digitalizzazione del sistema giudiziario, semplificando e accelerando le procedure giudiziarie transfrontaliere e la cooperazione giudiziaria.

Il pacchetto di misure prescelto rafforzerebbe la certezza del diritto stabilendo a livello dell’UE modalità alternative ammissibili (sostitutive) di notificazione o comunicazione tramite posta, se l’atto non può essere consegnato al destinatario in persona. In questi casi, vi sarebbe maggiore chiarezza riguardo ai tipi di metodi di notificazione o comunicazione accettati nonché una maggiore coerenza delle prassi su cui contare in tutti gli Stati membri.

Il pacchetto rafforza inoltre l’accesso alla giustizia e la certezza del diritto, introducendo misure intese a migliorare gli strumenti disponibili per il reperimento di un destinatario. Ciò contribuirà a garantire un’efficiente e rapida notificazione o comunicazione degli atti.

Il pacchetto di misure valutate rispetto allo scenario di base prevede l’introduzione obbligatoria di uno specifico tagliando di ricevuta uniforme (ricevuta di ritorno) da utilizzare in caso di notificazione o comunicazione di atti tramite posta ai sensi del regolamento. Tale misura dovrebbe consentire di migliorare la qualità del servizio postale, riducendo così il numero di casi in cui la notificazione o comunicazione è carente a causa di: (i) una ricevuta di ritorno incompleta, oppure (ii) di ambiguità su chi ha effettivamente ricevuto gli atti.

Il pacchetto introduce inoltre una nuova misura per agevolare l’accesso alla notificazione o comunicazione diretta degli atti, estendendo il campo di applicazione dell’articolo 15 del regolamento. Consentire la notificazione o comunicazione diretta sia per (i) gli organi mittenti che per (ii) i giudici investiti del procedimento nello Stato membro mittente e nel territorio di tutti gli Stati membri porterebbe a una trasmissione degli atti più diretta e più rapida rispetto allo scenario di base.

Nello scenario di base, il regolamento non realizza appieno l’obiettivo di migliorare l’accesso alla giustizia e, pertanto, la tutela dei diritti delle parti. Nell’ambito del pacchetto di misure, con la modifica delle disposizioni del regolamento relative all’obbligo di fornire sempre le informazioni sul diritto di rifiuto mediante il modulo standard che figura all’allegato II, l’estensione del termine per l’esercizio del diritto di rifiuto e il chiarimento del ruolo dell’organo giurisdizionale d’origine nella valutazione del rifiuto, ci si potrebbe aspettare un aumento della prevedibilità della procedura (articolo 8 del regolamento). Contribuisce inoltre a ridurre l’incertezza del diritto anche l’opzione relativa all’esercizio della dovuta diligenza che dovrebbe essere effettuato dai giudici prima di emettere una decisione in contumacia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento.

La valutazione d’impatto ha concluso che l’attuazione del pacchetto di misure è considerata globalmente più efficiente dello scenario di base e che il pacchetto aumenterebbe notevolmente la certezza del diritto.

Efficienza normativa e semplificazione

Trattandosi di una revisione di un atto legislativo esistente che rientra nel programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione ha esaminato le possibilità intese a semplificare e ridurre gli oneri. Dato che il diritto dell’Unione contemplato dalla presente proposta si applica a tutti i professionisti, comprese le microimprese, la proposta non prevede alcuna esenzione per queste ultime.

La proposta istituisce un quadro di cooperazione giudiziaria in linea con la strategia per il mercato unico digitale. Essa contribuirà a migliorare la rapidità e l’efficienza dei procedimenti transfrontalieri, diminuendo il tempo impiegato per l’invio degli atti fra i vari organi e riducendo la dipendenza dalla comunicazione su supporto cartaceo. Questo garantirebbe la sicurezza della comunicazione elettronica e dello scambio di documenti tra gli utilizzatori del sistema informatico decentrato e costituirebbe la registrazione automatica di tutte le fasi del flusso di lavoro. Sarebbero anche previsti elementi di sicurezza al fine di garantire che possano utilizzare il sistema solo i partecipanti autorizzati la cui identità è stata verificata.

La proposta ridurrà gli ostacoli all’avvio dei procedimenti giudiziari transfrontalieri in tutta l’UE, introducendo gli strumenti necessari per trovare le informazioni sul luogo in cui si trova attualmente il destinatario se la persona che procede alla notificazione o comunicazione dell’atto non dispone di tali informazioni (“domicilio sconosciuto”) o se le informazioni a sua disposizione risultano inesatte.

Aumentando l’efficienza del servizio postale mediante l’introduzione di un tagliando di ricevuta uniforme si migliorerà la qualità di tale servizio e si ridurranno ritardi e costi inutili. Se in futuro i servizi postali funzionassero efficacemente anche solo nella metà dei casi, dove attualmente vi sono problemi con la valutazione giuridica delle ricevute di ritorno inviate, potrebbero essere risparmiati ogni anno 2,2 milioni di EUR, un importo attualmente sprecato per un servizio postale inefficace.

Modificando le disposizioni sui diritti procedurali delle parti (articolo 8 e articolo 19 del regolamento), la proposta affronta anche la questione dell’insufficiente tutela del convenuto contro gli effetti delle sentenze contumaciali. Si può prevedere che queste modifiche consentiranno di ridurre il numero di casi in cui le sentenze rese in contumacia siano emesse nei confronti di convenuti, residenti in uno Stato membro, che non siano venuti a conoscenza del procedimento avviato nei loro confronti all’estero. Secondo le stime della valutazione di impatto, una riduzione del volume delle sentenze rese in contumacia del 10% nell’UE porterebbe a un risparmio fino a 480 000 000 EUR all’anno, come conseguenza del fatto che i cittadini spenderebbero meno in azioni di impugnazione.

Diritti fondamentali

In linea con l’agenda giustizia dell’UE per il 2020 15 , la Commissione ha garantito che la proposta affronterà la necessità di rafforzare i diritti procedurali in materia civile, al fine di incrementare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.

In primo luogo, la proposta promuove la notificazione o comunicazione per via elettronica degli atti ai sensi del regolamento, contribuendo così a garantire il diritto fondamentale ad un ricorso giurisdizionale effettivo (articolo 47 della Carta sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale). In questo modo vengono riconosciuti la diversità di esigenze e di metodi efficaci di notificazione e di comunicazione, in quanto le parti sarebbero libere di accettare la corrispondenza per via elettronica nei procedimenti transfrontalieri. Questa forma supplementare di notificazione o comunicazione, insieme con il proposto principio del “digitale per definizione” dovrebbe rafforzare l’accesso alla giustizia e contribuire inoltre a snellire i procedimenti. Essa permetterà inoltre di ridurre i costi della notificazione o comunicazione, nonché la possibilità che gli atti possano non venire notificati o comunicati affatto in caso di utilizzo di metodi inefficienti.

I chiarimenti forniti dalla proposta sulle definizioni e i concetti ridurrebbero inoltre l’incertezza del diritto e accelererebbero le procedure a norma del regolamento. La proposta apporterebbe maggiore chiarezza e prevedibilità per quanto riguarda la procedura relativa al diritto di rifiuto da parte dei destinatari e tutelerebbe maggiormente i loro diritti procedurali, ma impedirebbe al tempo stesso di abusare di tale diritto di rifiuto proteggendo quindi anche i diritti dell’attore.

In secondo luogo, la proposta avrebbe anche effetti positivi in materia di non discriminazione (articolo 18 del TFUE). Essa contribuirebbe a garantire parità di accesso alla giustizia, in quanto gli Stati membri saranno tenuti a fornire, ai cittadini stranieri, effettivo accesso agli strumenti a disposizione nel loro territorio a fini del reperimento di un indirizzo -, cosa che garantirebbe che il destinatario riceva effettivamente l’atto. Inoltre, il pacchetto di misure includerebbe principi giuridici standardizzati sulla possibilità di utilizzare metodi fittizi e alternativi in virtù del diritto nazionale invece che il regolamento, se il destinatario è domiciliato in un altro Stato membro. Tali principi mirano ad eliminare l’attuale ambiguità e frammentazione che caratterizza lo scenario di base per quanto riguarda i diritti delle parti negli Stati membri. Infine, il pacchetto di misure fisserebbe anche un lasso di tempo uniforme per l’annullamento di una sentenza in contumacia. Queste disposizioni contribuirebbero ad un’uguale tutela dei diritti procedurali, indipendentemente dallo Stato membro.

In terzo luogo, la modifica proposta per l’utilizzo della comunicazione elettronica dovrebbe avere un’incidenza sulla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta). L’attuazione tecnica e il funzionamento dell’infrastruttura elettronica sarebbero determinati e controllati dagli stessi Stati membri, anche se l’infrastruttura è parzialmente elaborata e finanziata a livello dell’UE. L’infrastruttura dovrebbe essere basata su un’architettura decentrata. I requisiti di protezione dei dati si applicheranno pertanto esclusivamente a livello nazionale per le diverse procedure.

Importanti fattori esterni per quanto riguarda la tutela dei dati personali nel contesto del pacchetto di misure proposto sono i seguenti:

il regolamento generale sulla protezione dei dati 16 , d’applicazione dal maggio 2018, che dovrebbe aumentare la consapevolezza e spingere a un’azione sollecita per garantire la sicurezza e l’integrità delle basi di dati, e una rapida reazione alle violazioni della vita privata nell’ambito dell’apparato giudiziario, e

le minacce persistenti alla sicurezza informatica nel settore pubblico. Si prevede che i tentativi di attacchi contro le infrastrutture informatiche pubbliche si moltiplichino e colpiscano il sistema giudiziario negli Stati membri; il loro impatto potrebbe essere aggravato dalla crescente interconnessione dei sistemi informatici (a livello nazionale e a livello dell’UE).

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In linea con i punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 17 , in cui le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d’impatto delle opzioni per l’azione ulteriore, il regolamento sarà oggetto di una valutazione e la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo non prima di cinque anni dopo la data di applicazione. La valutazione riguarderà gli effetti del regolamento sul campo in base a indicatori e a un’analisi particolareggiata di quello che può venire considerato il suo grado di pertinenza, efficacia, efficienza, di apporto di un sufficiente valore aggiunto UE, e di coerenza con le altre politiche dell’UE. La valutazione includerà gli insegnamenti tratti per individuare eventuali carenze/problemi o eventuali possibilità di migliorare ulteriormente l’impatto del regolamento. Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell’UE. Non comporterà costi significativi per le amministrazioni nazionali, ma sarà piuttosto fonte di risparmi. Le autorità pubbliche nazionali dovrebbero beneficiare di una riduzione dei costi in relazione ai servizi postali, di un risparmio di tempo grazie a procedimenti giudiziari più efficienti, e di una riduzione degli oneri amministrativi e dei costi del lavoro.

I costi principali per gli Stati membri deriveranno dall’attuazione della comunicazione elettronica, obbligatoria per gli organi mittenti e riceventi. Tuttavia, la valutazione d’impatto allegata alla presente proposta mostra che tali spese sono ampiamente compensate dai benefici diretti previsti dal passaggio da una comunicazione basata su supporto cartaceo alla comunicazione digitale.

Le principali possibilità di finanziamento dell’UE nell’ambito dei programmi finanziari in corso sono il programma Giustizia e il meccanismo per collegare l’Europa (CEF). Il programma Giustizia (bilancio 2018: 45,95 milioni di EUR) sostiene le capacità di applicazione della legge e di ricorso degli Stati membri nel campo della giustizia civile e le sue priorità future di finanziamento sono incentrate su questi elementi, che sono pertinenti anche ai fini della presente iniziativa. Il CEF ha una dotazione molto più consistente (130,33 milioni di EUR nel 2018) e offre un sostegno finanziario per i progetti informatici che agevolano l’interazione transfrontaliera tra le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini. Esso è già largamente utilizzato per finanziare la digitalizzazione e le attività di giustizia elettronica nel campo della giustizia civile, compreso il Portale europeo della giustizia elettronica, l’integrazione dei documenti pubblici nei sistemi di e-government nazionali, e il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS). Il pacchetto del quadro finanziario pluriennale (QFP) relativo alla priorità costituita dalla trasformazione digitale, presentato il 2 maggio 2018, prevede un importo di 3 miliardi di EUR per una componente digitale del CEF per il finanziamento delle infrastrutture per la connettività digitale.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sarà predisposto un solido sistema di controllo dell’applicazione del regolamento, comprendente una vasta serie di indicatori qualitativi e quantitativi e una procedura chiara e strutturata per il monitoraggio e le relazioni. Questo è importante per garantire che le modifiche siano attuate in modo efficace negli Stati membri e per verificare se il regolamento riesce a realizzare i propri obiettivi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1

L’articolo 1 modifica in parte la struttura del testo attuale e introduce una distinzione, nella formulazione dell’ambito di applicazione, fra gli atti giudiziari e gli atti extragiudiziali. La disposizione relativa agli atti extragiudiziali conserva la stessa formulazione. Tuttavia, per quanto riguarda gli atti giudiziari, la proposta chiarisce che il regolamento si applica in tutte le situazioni in cui il domicilio del destinatario si trova in un altro Stato membro. In questo modo, il regolamento mira a porre fine all’attuale cattiva prassi, in base alla quale i convenuti in un altro Stato membro si vedono notificare o comunicare gli atti nel territorio dello Stato membro mittente attraverso metodi alternativi o fittizi, come consentito dal diritto processuale dello Stato membro mittente, quali che siano le informazioni sull’indirizzo estero del convenuto a disposizione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità giudiziaria investiti di un procedimento. Con la nuova formulazione dell’ambito di applicazione, gli organi giurisdizionali non potrebbero dissociare tali situazioni dal campo di applicazione del regolamento, semplicemente qualificando la notificazione o comunicazione degli atti come “nazionale”. 

Questa norma più severa - in virtù della quale tutti i casi di notificazione o comunicazione di atti sono obbligatoriamente coperti dall’ambito di applicazione del regolamento qualora il destinatario sia domiciliato in un altro Stato membro - si applica unicamente alla notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo del procedimento. La “notificazione o comunicazione degli atti dei procedimenti”, ossia la consegna, al destinatario, del documento che lo informa in merito all’avvio di un procedimento in un altro Stato membro, ha una notevole rilevanza per la tutela dei diritti della difesa, e dovrebbe pertanto essere rafforzata con adeguate garanzie. Per quanto riguarda i successivi casi di notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel corso di un procedimento giudiziario, la tutela supplementare è meno rilevante. Ciò è dovuto al fatto che a tali atti può essere applicato il nuovo articolo 7 bis. Inoltre, le leggi nazionali possono mantenere disposizioni che obbligano il destinatario a nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro mittente.

Il paragrafo 2 precisa che l’articolo 3 quater del regolamento si applica anche nei casi in cui l’indirizzo del destinatario non è noto.

Il paragrafo 3 dell’articolo riprende la formulazione del considerando 8 del regolamento attualmente in vigore, creando così certezza del diritto quanto al carattere legislativo di tale disposizione.

Articolo 3 bis

L’articolo 3 bis prevede che la comunicazione e lo scambio di atti fra le autorità mittenti e riceventi avvenga per via elettronica, attraverso un sistema informatico decentrato formato da sistemi informatici nazionali interconnessi da un’infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile. 

Il paragrafo 6 garantisce che, in caso di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico, siano usati mezzi di comunicazione alternativi (tradizionali).

L’introduzione della nuova modalità di comunicazione e di scambio degli atti attraverso il sistema informatico implica adeguamenti anche dell’articolo 4 e dell’articolo 6.

Articolo 3 quater

Tale articolo prevede che gli Stati membri debbano fornire assistenza per individuare il luogo in cui si trova un destinatario in un altro Stato membro. La proposta presenta tre opzioni alternative: ogni Stato membro deve proporne almeno una, sul suo territorio, alle persone che fanno valere i propri diritti in un altro Stato membro. Tutti gli Stati membri devono comunicare alla Commissione quale delle tre opzioni offriranno ai sensi del regolamento. Le tre opzioni sono: fornire assistenza giudiziaria attraverso autorità designate dagli Stati membri; fornire l’accesso ai registri pubblici relativi al domicilio attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica; fornire, attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica, informazioni dettagliate sugli strumenti disponibili per localizzare una persona sul loro territorio.

Articolo 7 bis

Questo nuovo articolo prende atto delle normative e delle prassi vigenti in molti Stati membri, secondo cui la parte estera di un procedimento può essere tenuta a nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Questa opzione sarebbe disponibile solo dopo che alla parte è stato debitamente notificato o comunicato l’atto introduttivo del procedimento. Per fornire un’alternativa adeguata alle parti estere della controversia, a cui tale obbligo (la ricerca e il pagamento di un rappresentante in un altro Stato membro) creerebbero problemi insormontabili, il regolamento prevede l’alternativa di cui all’articolo 15 bis, lettera b), sulla notificazione o comunicazione elettronica degli atti.

Articolo 8

La proposta migliora la procedura relativa al diritto del destinatario di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o tradotto in una lingua appropriata. Le modifiche sono in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia 18 .

Articolo 14

La proposta prevede che i fornitore di servizi postali siano tenuti a utilizzare uno specifico tagliando di ricevuta uniforme (ricevuta di ritorno) in caso di notificazione o comunicazione di atti tramite posta ai sensi del regolamento.

Il paragrafo 3 introduce una norma minima relativa ai soggetti da poter ammettere come “sostituti riceventi” se il fornitore del servizio postale non può consegnare l’atto al destinatario in persona. La soluzione si basa sull’articolo 14 del regolamento (CE) n. 805/2004 19 e sul regolamento (CE) n. 1896/2006 20 , così come sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-354/15, Henderson 21 .

Articolo 15

Questa disposizione amplia l’ambito di applicazione dell’articolo vigente sotto due aspetti. In primo luogo, non è più necessario che il richiedente abbia un interesse nel procedimento. In tal modo gli organi mittenti e gli organi giurisdizionali investiti del procedimento possono utilizzare la modalità di notificazione o comunicazione diretta. In secondo luogo, la notificazione o comunicazione diretta sarebbe applicabile in futuro sul territorio di tutti gli Stati membri.

Articolo 15 bis

La proposta introduce la notificazione o comunicazione elettronica degli atti come modalità alternativa supplementare di notificazione o comunicazione ai sensi del regolamento. Di fatto, tale disposizione tratta questo tipo di notificazione o comunicazione degli atti come un equivalente della notificazione o comunicazione tramite posta. . Essa legittima l’invio elettronico di un atto dall’account utente del mittente direttamente all’account utente del ricevente come una modalità valida di notificazione o comunicazione di atti ai sensi del regolamento, a condizione che sia soddisfatta una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 19

Le modifiche a questo articolo sono state proposte per ridurre la frammentarietà esistente nei sistemi nazionali. La proposta introduce due importanti cambiamenti. In primo luogo, l’organo giurisdizionale investito del procedimento sarà tenuto ad inviare un messaggio d’avviso relativo all’avvio del procedimento o alla sentenza contumaciale all’account utente disponibile del convenuto in absentia. In secondo luogo, il periodo di tempo disponibile per la richiesta di rimuovere la preclusione, di cui al paragrafo 4, è uniformemente fissato a due anni dall’emissione della sentenza contumaciale.

Articolo 23 bis

Questa disposizione stabilisce che la Commissione istituirà un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

Articolo 24

Tale disposizione stabilisce che la Commissione procederà a una valutazione del presente regolamento, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e a norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, e presenterà una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2018/0204 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 22 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare ed accelerare la trasmissione e la notificazione e comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(2)Le norme relative alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio 24 .

(3)La crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri, nell’ambito della quale l’abolizione dell’exequatur (procedura intermedia) è diventata una regola generale, ha fatto emergere i limiti del regolamento (CE) n. 1393/2007.

(4)Per garantire una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all’integrità e all’affidabilità dell’atto ricevuto. A tal fine, ogni comunicazione e ogni scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali.

(5)L’organo ricevente dovrebbe, in qualsiasi circostanza e senza alcun margine di discrezionalità a tale riguardo, informare il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell’atto stesso.

(6)Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto, l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione dovrebbero verificare se tale rifiuto è giustificato o meno. A tal fine, tale organo giurisdizionale o autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo o a loro disposizione al fine di determinare le effettive competenze linguistiche del destinatario. Nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l’organo giurisdizionale potrebbe tenere conto di elementi fattuali. Potrebbe tenere conto ad esempio di documenti scritti dal destinatario nella lingua in questione, e considerare se la professione del destinatario implica tali conoscenze linguistiche (ad esempio insegnante o interprete), se il destinatario è un cittadino dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento giudiziario, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un certo periodo di tempo. Non occorre che una tale valutazione abbia luogo se l’atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione.

(7)L’efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti e veloci di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza dovrebbe essere possibile, per una persona che abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un’autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici sull’account utente di un destinatario domiciliato in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che gli account utente elettronici siano utilizzati a fini di notificazione e comunicazione solo se esistono garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari, o con requisiti tecnici rigorosi o sotto forma di un esplicito consenso dato dal destinatario.

(8)I canali diretti già esistenti per la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti dovrebbero essere migliorati in modo da fornire alternative affidabili e in generale accessibili alla trasmissione tradizionale attraverso gli organi riceventi. A tal fine, i fornitori di servizi postali dovrebbero utilizzare una specifica ricevuta di ritorno quando procedono a notificazioni o comunicazioni per posta ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007. Analogamente dovrebbe essere possibile, per chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario, o per un organo giurisdizionale o un’autorità investiti di un procedimento giudiziario, notificare o comunicare atti sul territorio di tutti gli Stati membri direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro richiesto.

(9)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

(10)Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV dei tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

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* Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza del regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi.

(12)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicuri una rapida ed efficiente trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in tutti gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(13)A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [il Regno Unito] [e] [l’Irlanda] [ha/hanno notificato che desidera/desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento] [non partecipa/partecipano all’adozione del presente regolamento, non è/sono da esso vincolato/a/i né è/sono soggetto/a/i alla sua applicazione].

(14)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(15)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

(1)L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni

1.Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, alla notificazione o comunicazione di:

(a)atti giudiziari a persone domiciliate in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento giudiziario;

(b)atti extragiudiziali che devono essere trasmessi da uno Stato membro all’altro.

Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”).

2.Eccezion fatta per l’articolo 3 quater, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.

3.Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.

4.Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)‘Stato membro’: gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

(b)‘Stato membro del foro’: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario.”;

(2)all’articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“(c)i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti per i casi di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 4; “;

(3)sono inseriti gli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater seguenti:

“Articolo 3 bis
Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti e riceventi e da parte delle autorità centrali

1.La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione in base al modulo standard di cui all’allegato I tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato composto da sistemi informatici nazionali interconnessi da un’infrastruttura di comunicazione che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

2.Alla trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato di cui al paragrafo 1 si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio.

3.Qualora gli atti, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il ‘sigillo elettronico qualificato’ e la ‘firma elettronica qualificata’ di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.Se a causa di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico decentrato non è possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi possibile.

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*    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Articolo 3 ter
Costi dell’introduzione del sistema informatico decentrato

1.Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso all’infrastruttura di comunicazione che interconnette i sistemi informatici nazionali nel quadro del sistema informatico decentrato di cui all’articolo 3 bis.

2.Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con l’infrastruttura di comunicazione, così come i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.

Articolo 3 quater
Assistenza nel reperimento di recapiti

1.Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza mediante uno o più dei seguenti mezzi:

(a)assistenza giudiziaria per determinare il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto, fornita da autorità designate su richiesta dell’organo giurisdizionale dello Stato membro investito del procedimento;

(b)possibilità, per le persone di altri Stati membri, di richiedere informazioni in merito ai recapiti direttamente ai registri pubblici relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, anche per via elettronica, mediante un modulo standard attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica;

(c)orientamenti pratici dettagliati sui meccanismi disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone nel quadro della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico.

2.Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

(a)il metodo di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

(b)se del caso, i nominativi e gli indirizzi delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere (a) e (b)

Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.”;

(4)l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4
Trasmissione degli atti

1.Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2.

2.L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali dell’Unione, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.

3.Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato di cui all’articolo 3 bis non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Qualora gli atti su supporto cartaceo siano trasformati in formato elettronico ai fini della trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato, le copie elettroniche o stampate hanno gli stessi effetti degli atti originali.”;

(5)l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente

1.Alla ricezione dell’atto, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata all’organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all’articolo 3 bis.

2.Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto con l’organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3.Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, unitamente all’avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I.

4.L’organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette, unitamente alla domanda, attraverso il sistema informatico decentrato di cui all’articolo 3 bis, all’organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e ne informa l’organo mittente usando il modulo standard che figura nell’allegato I. Quando l’organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l’atto e la domanda, una ricevuta di avvenuta consegna automatica è inviata all’organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato di cui all’articolo 3 bis.” ;

(6)è inserito l’articolo 7 bis seguente:

“Articolo 7 bis
Obbligo di nomina di un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione nello Stato membro del foro

1.Quando un atto introduttivo di un procedimento è stato notificato o comunicato al convenuto, la legge dello Stato membro del foro può fare obbligo alle parti domiciliate in un altro Stato membro di nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro del foro.

2.Qualora una parte non osservi l’obbligo di nominare un rappresentante in conformità del paragrafo 1 e non abbia espresso il proprio consenso all’utilizzo di un account utente elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti conformemente all’articolo 15 bis, lettera b), qualsiasi forma di notificazione o comunicazione consentita ai sensi del diritto dello Stato membro del foro può essere utilizzata per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento, a condizione che l’interessato sia stato debitamente informato di questa conseguenza.”;

(7)l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8
Rifiuto di ricevere l’atto

1.L’organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell’allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:

(a)una lingua compresa dal destinatario;

       oppure

(b)la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.

2.Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione o entro due settimane inviando il modulo standard che figura nell’allegato II all’organo ricevente.

3.Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l’organo mittente usando il certificato di cui all’articolo 10 e gli restituisce la domanda.

4.Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto a norma dei paragrafi 1 e 2, l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento nel corso del quale sono state effettuate la notificazione o la comunicazione verificano se tale rifiuto è fondato.

5.È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l’atto notificando o comunicando al destinatario l’atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

6.I paragrafi da 1 a 5 si applicano alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

7.Ai fini del paragrafo 1, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 13, o l’autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell’articolo 14 o dell’articolo 15 bis, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che qualsiasi atto rifiutato deve essere inviato rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.”;

(8)all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto sono state espletate, è inoltrato all’organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I.”;

(9)gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 14
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

1.È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2.Ai fini del presente articolo, la notificazione o comunicazione tramite posta è effettuata usando la specifica ricevuta di ritorno figurante all’allegato IV.

3.Indipendentemente dal diritto dello Stato membro mittente, il servizio postale è considerato validamente effettuato anche nel caso in cui il documento sia stato consegnato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l’atto.

Articolo 15
Notificazione o comunicazione diretta

1.È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2.Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni sul tipo di professioni o sulle persone competenti autorizzate a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul loro territorio.”;

(10)è inserito l’articolo 15 bis seguente:

“Articolo 15 bis
Notificazione o comunicazione per via elettronica

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone domiciliate in un altro Stato membro direttamente tramite mezzi elettronici su account utente accessibili al destinatario, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

(a)gli atti sono inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito qualificato certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(b)dopo l’avvio del procedimento giudiziario il destinatario ha dato, all’organo giurisdizionale o all’autorità investiti del procedimento, esplicito consenso all’uso di tale specifico account utente ai fini della notificazione o comunicazione degli atti durante il procedimento giudiziario.”;

(11)gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 17
Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 18 per modificare gli allegati I, II e IV al fine di aggiornare i moduli standard o introdurvi modifiche tecniche.

Articolo 18
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.La delega di potere di cui all’articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016*.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

(12)sono inseriti gli articoli 18 bis e 18 ter seguenti:

“Articolo 18 bis
Introduzione del sistema informatico decentrato

La Commissione adotta atti di esecuzione ai fini dell’introduzione del sistema informatico decentrato di cui all’articolo 3 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 18 ter, paragrafo 2.

Articolo 18 ter
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.”;

(13)l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19
Mancata comparizione del convenuto

1.Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

(a)che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; oppure

(b)che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento.

2.Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, i giudici possono pronunciarsi se sussistono le seguenti condizioni:

(a)l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

(b)dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;

(c)non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3.Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, viene usata tutta la diligenza per informare il convenuto, mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o account noto all’organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario.

4.I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

5.Quando un atto introduttivo di un procedimento sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

(a)il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla;

(b)i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Tale domanda è inammissibile se è presentata più di due anni dopo la pronuncia della decisione.

6.Dopo la scadenza del periodo di due anni a decorrere dalla pronuncia della decisione di cui al paragrafo 2, le disposizioni di diritto nazionale che consentono la rimozione straordinaria della preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione non possono essere applicate nel contesto dell’impugnazione del riconoscimento e dell’esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro.

7.I paragrafi 5 e 6 non si applicano alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.”;

(14)all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 e 15. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un documento deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 2.”

(15)È inserito l’articolo 23 bis seguente:

“Articolo 23 bis
Monitoraggio 

1.Entro [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.

2.Il programma di monitoraggio definisce i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze.

3.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.”

(16)L’articolo 24 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24
Valutazione

1.Non prima del [cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

2.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.”

(17)È aggiunto un nuovo allegato IV, il cui testo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal…..[18 mesi dopo l’entrata in vigore].

Tuttavia:

(a)l’articolo 1, punto 14, si applica a decorrere dal …..[12 mesi dopo l’entrata in vigore] e

(b)l’articolo 1, punti 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal…..[24 mesi dopo l’entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
(2)    Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).
(3)    Convenzione del 15 novembre 1965 sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale. Convenzione del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale.
(4)    I regolamenti si applicano a tutti i paesi dell’UE ad eccezione della Danimarca. Il 19 ottobre 2005 la Danimarca ha concluso un accordo parallelo con la Comunità europea relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale, che estende a questo paese le disposizioni del regolamento sulla notificazione e comunicazione degli atti e le relative misure di attuazione. L’accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2007. Cfr. GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55, e GU L 120 del 5.5.2006, pag. 23.
(5)    Studio di valutazione delle normative e prassi procedurali nazionali in termini d’impatto sulla libera circolazione delle sentenze e sull’equivalenza ed efficacia della tutela procedurale dei consumatori ai sensi del diritto dell’UE di tutela dei consumatori (realizzato da un consorzio diretto da MPI Luxembourg), relazione finale, giugno 2017, disponibile all’indirizzo https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/531ef49a-9768-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en , pagg.60-61 . (in appresso “studio MPI 2017”).
(6)    Questa cifra rispecchia le stime dello studio economico effettuato da Deloitte a sostegno della valutazione d’impatto. Le stime si basano su dati di Eurostat, del Consiglio d’Europa, della Commissione europea per l’efficacia della giustizia (CEPEJ) e della Commissione europea, e su informazioni raccolte nel corso di interviste. Lo studio (in appresso “studio economico”) è stato commissionato a Deloitte nell’ambito del contratto n. JUST/2017/JCOO/FW/CIVI/0087 (2017/07). La relazione finale non è ancora stata pubblicata.
(7)    COM(2013) 858 final del 4.12.2013.
(8)    Si veda l’elenco dettagliato di questi lavori a pagg. 15-17 della relazione di valutazione, all’allegato 8 della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta, SWD (2018) 287 final.
(9)    L’agenda giustizia dell’UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell’Unione (COM(2014) 144 final), pag. 8.
(10)    COM(2015) 192 final del 6.5.2015, pag. 16.
(11)    Programma di lavoro della Commissione per il 2018 - Un programma per un’Unione più unita, più forte e più democratica COM(2017) 650 final del 24.10.2017, allegato II, punti 10 e 11.
(12)    Si veda l’elenco dettagliato di questi lavori a pagg. 15-17 della relazione di valutazione, all’allegato 8 della valutazione d’impatto allegata alla presente proposta, SWD (2018) 287 final.
(13)    L’elenco dettagliato degli esperti è disponibile nel Registro dei gruppi di esperti della Commissione, consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3561&news&Lang=IT
(14)    Uno studio della Commissione contenente un’analisi giuridica comparativa delle normative e delle prassi degli Stati membri in materia di notificazione e comunicazione degli atti è stato realizzato da un consorzio (Università di Firenze, Università di Uppsala e DMI), http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/http://ec.europa.eu/justice/civil/files/studies/service_docs_en.pdf . Uno studio di valutazione delle normative e prassi procedurali nazionali in termini d’impatto sulla libera circolazione delle sentenze e sull’equivalenza ed efficacia della tutela procedurale dei consumatori ai sensi del diritto dell’UE di tutela dei consumatori è stato lanciato dalla Commissione (e realizzato da un consorzio diretto da MPI Luxembourg), https://publications.europa.eu/it/home .
(15)    L’agenda giustizia dell’UE per il 2020: rafforzare la fiducia, la mobilità e la crescita nell’Unione, (COM(2014) 144 final), pag. 8.
(16)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(17)    Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(18)    Sentenza della Corte del 16 settembre 2015 nella causa C-519/13, Alpha Bank Cyprus, ECLI:EU:C:2015:603; Ordinanza della Corte del 28 aprile 2016 nella causa C-384/14, Alta Realitat S.L., ECLI:EU:C:2016:316.
(19)    Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).
(20)    Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
(21)    Sentenza del 2 marzo 2017, ECLI:EU:T:2017:157.
(22)    GU C del , pag. .
(23)    GU C del , pag. .
(24)    Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

Bruxelles,31.5.2018

COM(2018) 379 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

{SEC(2018) 272 final}
{SWD(2018) 286 final}
{SWD(2018) 287 final}


ALLEGATO

"ALLEGATO IV
Ricevuta di ritorno da usarsi per la notificazione o comunicazione tramite posta ai sensi dell'articolo 14

Ricevuta di ritorno

per la comunicazione o notificazione tramite posta di atti giudiziari o extragiudiziali

(Art. 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007)

Numero di riferimento unico della spedizione:

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La ricevuta deve essere rinviata al seguente indirizzo: 

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