Bruxelles, 4.5.2016

COM(2016) 279 final

2016/0141(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Turchia)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 16 dicembre 2013 l’Unione europea (UE) e la Turchia hanno avviato il dialogo sulla liberalizzazione dei visti, parallelamente alla firma dell’accordo di riammissione UE-Turchia. Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti si basa sulla Tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto con la Turchia («la tabella di marcia»), un documento che stabilisce i requisiti che la Turchia deve soddisfare per consentire alla Commissione di proporre una modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 1 del Parlamento europeo e del Consiglio che permetterebbe ai cittadini turchi titolari di passaporto biometrico conforme alle norme dell’UE di recarsi negli Stati membri senza visto per un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni). I 72 requisiti elencati nella tabella di marcia sono organizzati in cinque gruppi tematici («blocchi»): sicurezza dei documenti; gestione delle migrazioni: ordine pubblico e sicurezza; diritti fondamentali e riammissione di migranti irregolari.

La prima Relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto 2 («la prima relazione») è stata adottata dalla Commissione il 20 ottobre 2014. Essa ha valutato il rispetto di ciascun requisito e ha formulato una serie di raccomandazioni per il conseguimento di ulteriori progressi in tutti i settori.

In occasione del vertice tra l’UE e la Turchia, svoltosi il 29 novembre 2015, la Turchia si è impegnata ad accelerare la realizzazione della tabella di marcia, anche anticipando l’applicazione di tutte le disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia, con l’obiettivo di ottenere la liberalizzazione dei visti se possibile entro ottobre 2016 3 . L’impegno è stato accolto favorevolmente dall’Unione europea.

Il 4 marzo 2016 la Commissione ha adottato la Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della sua tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto 4 («la seconda relazione»), che valuta i progressi compiuti nell’attuare i requisiti della tabella di marcia da parte della Turchia. La relazione ha concluso che, dopo il vertice tra l’Unione europea e la Turchia del 29 novembre 2015, le autorità turche hanno intensificato i loro sforzi nell’attuazione della tabella di marcia, e ha formulato specifiche raccomandazioni sulle misure che la Turchia dovrebbe adottare per compiere ulteriori progressi verso il pieno soddisfacimento di tutti i requisiti; essa ha anche incoraggiato le autorità turche ad accelerare ulteriormente il processo di riforma, affrontando urgentemente le questioni irrisolte individuate nella relazione. La relazione ha confermato i settori in cui la Turchia ha soddisfatto i parametri di riferimento e ha individuato le azioni da intraprendere per assicurare che la Turchia soddisfi tutti i requisiti della tabella di marcia.

I capi di Stato o di governo dell’UE e la Turchia si sono riuniti il 7 e il 18 marzo 2016. Quest’ultima riunione si è conclusa con una dichiarazione UE-Turchia 5 che recita: “[l]’adempimento della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti sarà accelerat[o] nei confronti tutti gli Stati membri partecipanti con l’obiettivo di abolire l’obbligo del visto per i cittadini turchi entro la fine di giugno 2016 al più tardi, a condizione che tutti i parametri di riferimento siano stati soddisfatti. Al riguardo la Turchia adotterà le misure necessarie per soddisfare gli obblighi rimanenti al fine di consentire alla Commissione di formulare, a seguito della necessaria valutazione della conformità ai parametri di riferimento, una proposta adeguata entro la fine di aprile, sulla cui base il Parlamento europeo e il Consiglio possano prendere una decisione definitiva.

Nella Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto 6 , presentata parallelamente alla presente proposta, la Commissione osserva che, sulla base del nuovo livello di impegno e determinazione dimostrati dalla Turchia dopo il vertice UE-Turchia del 29 novembre 2015, negli ultimi mesi le autorità turche hanno ulteriormente intensificato gli sforzi per soddisfare i requisiti. La Commissione riconosce i progressi compiuti dalle autorità turche e le incoraggia a incrementare con urgenza l’operato volto a conformarsi a tutti i requisiti al fine di ottenere la liberalizzazione dei visti entro la fine di giugno.

Come indicato nella relazione, tuttavia, le autorità turche non sono ancora riuscite a raggiungere questo ambizioso obiettivo, in quanto non sono stati soddisfatti 7 requisiti su 72, alcuni dei quali sono di particolare importanza.

Due dei citati sette requisiti richiedono, per ragioni pratiche e procedurali, un orizzonte temporale più lungo per l’attuazione, e ciò ha reso impossibile che fossero pienamente soddisfatti al momento della presentazione della presente proposta. Si tratta in particolare dei seguenti due criteri di riferimento:

miglioramento dei passaporti biometrici esistenti, al fine di includervi elementi di sicurezza conformi alle più recenti norme dell’UE;

piena attuazione delle disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia, comprese quelle relative alla riammissione di cittadini di paesi terzi.

Come indicato nella relazione, la Commissione e le autorità turche hanno concordato le modalità pratiche di attuazione di tali parametri prima della loro completa attuazione.

La Commissione invita le autorità turche ad avviare con urgenza le misure necessarie per soddisfare i restanti parametri di riferimento della tabella di marcia, vale a dire:

adozione delle misure volte a prevenire la corruzione previste dalla tabella di marcia, vale a dire assicurare un efficace seguito alle raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), del Consiglio d’Europa;

allineamento della legislazione sulla protezione dei dati personali alle norme dell’UE, in particolare per garantire che l’autorità di protezione dei dati possa agire in maniera indipendente e che le attività dei servizi di contrasto rientrino nel campo di applicazione della legge;

negoziati per un accordo di cooperazione operativa con Europol. Ciò dipende anche dalle suddette modifiche della legislazione in materia di protezione dei dati;

messa a disposizione di una effettiva cooperazione giudiziaria in materia penale a tutti gli Stati membri dell’UE;

revisione della legislazione e delle pratiche in materia di terrorismo, in linea con le norme europee, in particolare migliorando l’allineamento della definizione di terrorismo a quella contenuta nella decisione quadro 2002/475/GAI modificata, al fine di restringerne il campo di applicazione della definizione e introducendo un criterio di proporzionalità.

Fiduciosa nella volontà delle autorità turche di rispettare, urgentemente e per onorare l’impegno assunto in tal senso il 18 marzo 2016, i restanti parametri della tabella di marcia, la Commissione ha deciso di presentare la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 al fine di abolire l’obbligo del visto per i cittadini turchi titolari di un passaporto biometrico conforme alle norme dell’UE.

Al fine di assistere i colegislatori nelle loro deliberazioni, la Commissione continuerà a monitorare le misure adottate dalle autorità turche per soddisfare i requisiti pendenti della tabella di marcia.

La presentazione della presente proposta all’inizio del mese di maggio garantisce il periodo di otto settimane che intercorrerà tra la messa a disposizione della proposta ai parlamenti nazionali e la sua adozione entro la fine di giugno, come indicato nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, e in conformità dell’articolo 4 del protocollo n. 1 del trattato sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea. In tal modo, la proposta garantisce che un elemento chiave della dichiarazione UE-Turchia, concordato il 18 marzo dai capi di Stato o di governo, possa essere realizzato.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il regolamento fa parte della politica comune dell’UE in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

La Turchia figura attualmente nell’allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001, cioè tra i paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri dell’UE.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 259/2014 7 , quando la Moldova è stata trasferita nell’elenco dei paesi esenti dall’obbligo del visto in seguito al completamento del suo piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti, e dal regolamento (UE) n. 509/2014 8 , quando cinque paesi dei Caraibi 9 e undici del Pacifico 10 , nonché la Colombia, il Perù e gli Emirati arabi uniti, sono stati esonerati dall’obbligo del visto – con riserva della conclusione di accordi di esenzione dal visto tra l’UE e i rispettivi paesi terzi – in seguito a una revisione periodica degli elenchi relativi ai visti. Il 9 marzo 2016 e il 20 aprile 2016 la Commissione ha presentato proposte di modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 intese a trasferire la Georgia 11 e l’Ucraina 12 nell’elenco dei paesi esonerati dall’obbligo, dopo che tali paesi avevano attuato con successo i rispettivi piani d’azione sulla liberalizzazione dei visti.

I criteri da prendere in considerazione nel determinare — procedendo a una valutazione caso per caso — quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quelli i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all’articolo -1 del regolamento (CE) n. 539/2001 (introdotto dal regolamento (UE) n. 509/2014) e attengono, in particolare, “all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità” 13 . Particolare attenzione va prestata alla sicurezza dei documenti di viaggio emessi dai paesi terzi in questione.

Per quanto riguarda la reciprocità, il 2 maggio 2016 il governo turco ha adottato un decreto che stabilisce che i cittadini di tutti gli Stati membri potranno entrare in Turchia senza visto dalla data in cui sarà abolito l’obbligo del visto per i cittadini turchi.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha proposto l’istituzione di un sistema UE di ingressi/uscite (EES) per rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen 14 . I principali obiettivi della proposta consistono nel migliorare la qualità delle verifiche di frontiera nei confronti dei cittadini di paesi terzi e garantire una sistematica e affidabile identificazione dei soggiornanti fuoritermine. Il futuro EES sarà pertanto un elemento importante per assicurare un uso legittimo dell’esenzione dal visto nello spazio Schengen da parte dei cittadini di paesi terzi e per contribuire a prevenire la migrazione irregolare di cittadini dei paesi che godono dell’esenzione dal visto.

Inoltre, in una sua comunicazione 15 , la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato la necessità, fattibilità e proporzionalità di istituire un sistema di informazione e di autorizzazione ai viaggi (ETIAS). La Commissione si è impegnata a esplorare già nel 2016 se un ulteriore livello di controllo per i cittadini di paesi che godono dell’esenzione dall’obbligo del visto sarebbe fattibile e proporzionato e contribuirebbe efficacemente a mantenere e rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Poiché la proposta è destinata a modificare la politica comune dell’UE in materia di visti, la sua base giuridica è l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il regolamento proposto costituirà uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

Sussidiarietà, proporzionalità e scelta dello strumento

Poiché il regolamento (CE) n. 539/2001 è un atto giuridico dell’Unione, può essere modificato soltanto da un atto giuridico equivalente. Gli Stati membri non possono agire individualmente per raggiungere l’obiettivo strategico. Non sono disponibili altre opzioni (non legislative) per raggiungere l’obiettivo desiderato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Si sono svolte periodiche discussioni con gli Stati membri in sede di Consiglio «Giustizia e affari interni», il COREPER, il gruppo di lavoro del Consiglio sull’allargamento (COELA), riunioni con i consiglieri del settore Giustizia e affari interni degli Stati membri e varie presentazioni dello stato di avanzamento del dialogo sulla liberalizzazione dei visti al Parlamento europeo — in plenaria e davanti alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE).

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha raccolto dati esaustivi sull’attuazione da parte della Turchia di tutti i parametri della sua tabella di marcia. Durante il dialogo sulla liberalizzazione dei visti con la Turchia e, in particolare, in vista della redazione della presente relazione, esperti dei servizi della Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), gli Stati membri dell’UE e le pertinenti agenzie dell’UE (Frontex, EASO, Europol, Eurojust) hanno analizzato la legislazione turca nei settori contemplati dal dialogo sulla liberalizzazione dei visti nonché la sua attuazione pratica. Sono stati condotti numerosi colloqui tecnici e visite in loco, ed è stata raccolta un’ampia documentazione con l’aiuto delle autorità e di esperti turchi.

Valutazione d’impatto

La seconda relazione della Commissione, pubblicata il 4 marzo 2016, era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione 16 che valutava - sulla base delle informazioni statistiche di Eurostat, dei contributi delle agenzie competenti dell’UE e delle tendenze osservate — il possibile impatto della liberalizzazione dei visti sulla situazione migratoria dell’Unione europea.

La terza relazione, pubblicata parallelamente alla presente proposta, è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione 17 che fornisce, per ciascun requisito, informazioni fattuali riguardanti lo stato di avanzamento della sua realizzazione. Il documento include anche una valutazione del possibile impatto della liberalizzazione dei visti sulla situazione della sicurezza dell’Unione europea.

Non è stato necessario procedere ad altre valutazioni d’impatto.

Diritti fondamentali

La presente proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea. Il rispetto dei parametri della tabella di marcia migliorerà la protezione dei diritti umani in Turchia.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

n. d.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il regolamento modificato sarà direttamente applicabile dalla data dell’entrata in vigore e sarà immediatamente applicato dagli Stati membri. Non è necessario alcun piano attuativo.

La Commissione continuerà a sorvegliare attivamente che la Turchia attui in modo continuativo tutti i parametri di riferimento dei cinque blocchi della tabella di marcia attraverso le esistenti strutture di associazione e i quadri di dialogo, nonché, ove necessario, tramite appositi meccanismi di follow-up.

In particolare, anche dopo la concessione del regime di esenzione dal visto con la Turchia, la Commissione continuerà a monitorare il rispetto da parte della Turchia delle disposizioni dell’accordo di riammissione UE-Turchia per il tramite di periodiche riunioni del comitato misto di riammissione tra l’UE e la Turchia. Il rispetto di queste disposizioni nei confronti di tutti gli Stati membri dell’UE costituisce uno dei requisiti fondamentali per la liberalizzazione dei visti.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il regolamento (CE) n. 539/2001 sarà modificato, con il trasferimento della Turchia dall’allegato I (elenco dei paesi i cui cittadini devono essere in possesso del visto) all’allegato II (elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo). Conformemente alla tabella di marcia, sarà aggiunta una nota a piè di pagina per specificare che l’esenzione dal visto si applica ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, in particolare dotati della cifratura delle impronte digitali mediante il controllo dell’accesso supplementare.

La Turchia ha informato la Commissione che completerà tutte le riforme necessarie per rilasciare passaporti biometrici pienamente conformi alle norme UE entro la fine del 2016. Parallelamente la Turchia garantirà già all’inizio di giugno che tutti i passaporti rilasciati comprenderanno una fotografia e un chip contenente le impronte digitali del titolare e saranno pienamente conformi alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO). In tali passaporti, le impronte digitali dei titolari di passaporti saranno protette mediante cifratura del controllo dell’accesso esteso. L’esenzione del visto si applicherà pertanto anche ai titolari di questi ultimi passaporti, a condizione che siano stati rilasciati tra il 1° giugno 2016 e il 31 dicembre 2016. Tale deroga giungerà a termine il 31 dicembre 2017. Prima dell’entrata in vigore del regime di esenzione dal visto, la Turchia dovrà fornire a tutti gli Stati membri i certificati che consentono di autenticare e leggere le informazioni contenute nel chip dei passaporti turchi.

2016/0141 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Turchia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio 18 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri ivi stabiliti. I riferimenti ai paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.

(2)I criteri di cui occorre tener conto per determinare — sulla base di una valutazione caso per caso — i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto, o esenti da esso, sono stabiliti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001. Tali criteri attengono, in particolare, “all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.”

(3)A seguito dei vertici UE-Turchia del 29 novembre 2015 e del 18 marzo 2016 è stato deciso che l’adempimento della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti presentata dalla Commissione al governo turco il 16 dicembre 2013 sarà accelerato nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti al fine di eliminare l’obbligo del visto per i cittadini turchi al più tardi entro la fine di giugno 2016.

(4)La liberalizzazione dei visti per la Turchia è un elemento chiave della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. La dichiarazione prevede che l’obbligo del visto per i cittadini turchi dovrebbe essere abolito al più tardi entro la fine di giugno 2016. La presentazione della proposta per la liberalizzazione dei visti a inizio maggio consente di rispettare il periodo di otto settimane che, come previsto dall’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, deve intercorrere tra la data in cui si mette a disposizione ai parlamenti nazionali la proposta e la sua adozione a fine giugno.

(5)[La Turchia ha soddisfatto i requisiti della sua tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti. Sulla base di tale valutazione e tenendo conto di tutti i criteri di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 539/2001, è opportuno esentare dall’obbligo di visto i cittadini turchi che si recano nel territorio degli Stati membri.]

(6)È quindi opportuno trasferire la Turchia dall’allegato I all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

(7)L’esenzione dall’obbligo di visto è subordinata al proseguimento dell’attuazione dei requisiti della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti e della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. La Commissione monitorerà attivamente l’attuazione dei requisiti e della dichiarazione. L’esenzione dall’obbligo del visto può essere sospesa dall’UE in virtù al meccanismo di sospensione di cui all’articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001, come modificato dal regolamento XXX, se le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte.

(8)L’esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio 19 . In via eccezionale, l’esenzione dovrebbe applicarsi anche ai titolari di passaporti biometrici che includono le impronte digitali del titolare, rilasciati conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) e a condizione che tali passaporti siano stati rilasciati tra il 1º giugno 2016 e il 31 dicembre 2016. Tale deroga termina il 31 dicembre 2017.

(9)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio 20 . Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(10)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 21 . L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio 22 .

(12)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio 23 .

(13)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio 24 ,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

a)nell’allegato I, parte 1 (“STATI”), è soppressa la menzione della Turchia;

b)nell’allegato II, parte 1 (“STATI”), è aggiunta la menzione seguente:

“Turchia”*

______________

*    L’esenzione dall’obbligo del visto si applica solo ai titolari di passaporto biometrico rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). In via eccezionale, l’esenzione si applica anche ai titolari di passaporti biometrici contenenti le impronte digitali dei titolari rilasciati conformemente alle norme dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), a condizione che tali passaporti siano stati rilasciati tra il 1º giugno 2016 e il 31 dicembre 2016. Tale deroga termina il 31 dicembre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(2) COM(2014) 646 final.
(3) Dichiarazione adottata in occasione del vertice dei capi di Stato o di governo con la Turchia: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/
(4) COM(2016) 140 final.
(5) Dichiarazione adottata in occasione del vertice dei capi di Stato o di governo con la Turchia: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
(6) COM(2016) 278 final.
(7) Regolamento (CE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del giovedì 3 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 105 del 8.4.2014, pag. 9).
(8) Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del giovedì 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).
(9) Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago.
(10) Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
(11) COM(2016) 142 final.
(12) COM(2016) 236 final.
(13) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
(14) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto [COM(2016) 194 final].
(15) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto [COM(2016) 205 final].
(16) SWD (2016) 97 final.
(17) SWD (2016) 16 final.
(18) Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).
(19) Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).
(20) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).
(21) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(22) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(23) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(24) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).