Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2013/068 final - 2013/0043 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito la “direttiva IVA”),
il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale
direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare
talune evasioni o elusioni fiscali. Con lettera protocollata presso la Commissione
il 17 giugno 2011, la Repubblica di Lettonia (in prosieguo "la
Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga
ai principi generali che disciplinano il diritto a detrazione. La Lettonia ha
modificato in modo sostanziale tale domanda con lettera protocollata presso la
Commissione il 27 agosto 2012. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della
direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 26 novembre 2012, ha
informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con
lettera in data 30 novembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che
disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda. Contesto generale L’articolo 168 e 168 bis della
direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA
addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta.
L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che
l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per usi privati costituisca
una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato
diritto ad una detrazione dell'IVA. Tale sistema consente il recupero dell'IVA
inizialmente dedotta in relazione all'uso privato. Nel caso di veicoli destinati al trasporto di
persone, tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è
difficile stabilire la separazione fra uso privato e uso professionale. Se si
tengono registri contabili, questi costituiscono un onere aggiuntivo per
l’impresa e per l’amministrazione che devono mantenerli e controllarli, anche
qualora la Lettonia intendesse avvalersi della facoltà prevista all'articolo
168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA di limitare la detrazione
sulle spese per le autovetture aziendali alla parte di loro uso effettivo ai
fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. Pertanto, la Lettonia ha chiesto di essere
autorizzata a limitare il diritto a detrazione ad una percentuale fissa della
detrazione iniziale e a sua volta di esentare le imprese dall'obbligo di
contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato. Questa modalità presenta il
vantaggio di semplificare il sistema per tutti gli interessati e, nel contempo,
impedisce l'evasione e l'elusione fiscali dovute ad una registrazione inesatta. Sulla base delle informazioni fornite dalla
Lettonia risulta che il 20% in media dell'uso delle vetture aziendali sia
destinato a fini privati. La limitazione percentuale dovrebbe pertanto essere
fissata al 20%. Il nuovo sistema si applicherà a tutte le
autovetture con un massimo di otto posti a sedere e inferiori ad un certo peso
che non siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali. Tuttavia, le
autovetture utilizzate per talune attività specifiche sarebbero escluse dalla
limitazione del diritto a detrazione e trattate secondo le regole normali, ad
esempio: automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri (come i taxi) o merci;
automobili utilizzate per lezioni di guida; automobili utilizzate per servizi
di vigilanza o di emergenza; automobili utilizzate come veicoli di
dimostrazione o per vendite di auto. Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha
presentato una proposta di direttiva del Consiglio che prevede
un'armonizzazione delle categorie di spese per le quali gli Stati membri
possono applicare esclusioni del diritto alla detrazione (la cosiddetta
proposta di semplificazione dell'IVA (COM(2004)728 definitivo)). Poiché le
spese relative alle autovetture sono incluse in detta proposta di direttiva,
eventuali proroghe del periodo di validità della deroga non dovrebbero superare
la data di adozione e di entrata in vigore della suddetta direttiva. Se la
direttiva proposta non fosse entrata in vigore entro il 31 dicembre 2015, la
deroga dovrebbe essere comunque limitata a tale data, in modo da poter valutare
se la limitazione del 20% rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra
uso professionale e uso privato. Qualsiasi domanda di proroga dev'essere
corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata
ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo
2015. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta Ad altri Stati membri sono state concesse
deroghe analoghe relative al diritto a detrazione. L’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE
prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione
dell’IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere
tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una
serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in
relazione ai veicoli per il trasporto di passeggeri. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d'impatto La proposta di decisione intende innanzitutto
semplificare la riscossione dell'IVA in relazione alle autovetture utilizzate
parzialmente per fini non professionali ed ha pertanto un' incidenza
potenzialmente positiva. Nel contempo viene contrastata l’evasione dovuta ad
una registrazione inesatta. Tuttavia, in considerazione della portata
ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto
sarà comunque circoscritto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Autorizzare la Lettonia a limitare il diritto
alla detrazione a 80% dell'IVA corrisposta sulle spese per le autovetture
aziendali non utilizzate esclusivamente a fini professionali. Qualora tale
diritto alla detrazione sia stato limitato, il soggetto passivo è esentato
dall'obbligo di contabilizzare l'IVA sull'uso privato dell'automobile. Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. Principio di sussidiarietà In conformità all’articolo 395 della direttiva
IVA, uno Stato membro che intenda introdurre misure di deroga alla suddetta
direttiva deve ottenere l’autorizzazione del Consiglio sotto forma di una
decisione dello stesso. La proposta è quindi conforme al principio di
sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità per il seguente motivo. La decisione riguarda un’autorizzazione
concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell'ambito di applicazione
limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo
perseguito. Scelta dello strumento A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA,
la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile
soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su
proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento
più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’Unione. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Clausola di riesame/revisione/cessazione
dell'efficacia La proposta comprende una clausola di
cessazione dell’efficacia. 2013/0043 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Lettonia ad applicare una
misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli
articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con le lettere protocollate
presso la Commissione il 17 giugno 2011 e il 27 agosto 2012, la
Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della
direttiva 2006/112/CE relative al diritto di detrarre l’imposta a monte in
relazione alle autovetture per il trasporto di persone. (2) Con lettera del 26 novembre
2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta
presentata dalla Lettonia. Con lettera del 30 novembre 2012 la Commissione ha
comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute
necessarie per valutare la domanda. (3) Gli articoli 168 e 168 bis
della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di
detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi
impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l’obbligo di
registrare ai fini dell’IVA quando un bene professionale è destinato ad un uso
non professionale. (4) L’uso non professionale dei
veicoli è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in
cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base
all'autorizzazione richiesta, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la
detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a
fini professionali deve, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso
forfettario. In base alle informazioni fornite dalla Lettonia, un tasso
dell’80% appare giustificato. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione,
l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’utilizzo non professionale delle
autovetture dev'essere sospeso qualora esse siano state sottoposte alla
limitazione autorizzata dalla presente decisione. Questa misura di
semplificazione elimina la necessità di registrare l'uso privato delle
autovetture aziendali e, nel contempo, evita l’evasione fiscale dovuta ad una
registrazione inesatta. (5) La limitazione del diritto a
detrazione ai sensi della presente autorizzazione si applica all'IVA pagata
sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di
determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l’acquisto di
carburante. (6) L’autorizzazione deve
applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non
superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a
quello del conducente. Qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture
superiori a 3 500 kg e aventi più
di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la
loro natura o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Deve anche essere
comunicato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse
dall'autorizzazione, in base al loro uso specifico. (7) Il 29 ottobre 2004 la
Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta
sul valore aggiunto[2].
La direttiva 77/388/CEE è nel frattempo stata sostituita dalla direttiva
2006/112/CE. Tale proposta comprende l'armonizzazione delle categorie di spese
alle quali si possono applicare le esclusioni del diritto a detrazione.
Nell'ambito di tale proposta si possono applicare esclusioni del diritto a
detrazione ai veicoli stradali a motore. È quindi opportuno limitare il periodo
d’applicazione della presente decisione fino all’entrata in vigore della suddetta
direttiva. Tuttavia è necessario prevedere una precisa data di scadenza
dell’autorizzazione qualora la direttiva non fosse ancora entrata in vigore
entro tale data, così com'è necessario riesaminare la presente autorizzazione e
la percentuale di rapporto globale tra uso professionale ed uso privato. (8) Qualora la Lettonia ritenga
necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2015, è necessario che
presenti alla Commissione unitamente alla richiesta di proroga, entro il 30
marzo 2015, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata. (9) La deroga avrà soltanto
un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale nella
fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse
proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga agli articoli 168 e 168 bis
della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare a 80% il
diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle
autovetture per il trasporto di passeggeri non interamente utilizzate a fini
professionali. Articolo 2 In deroga all'articolo 26, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni
di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autovettura inclusa
nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura
sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell'articolo 1 della
presente decisione. Articolo 3 Le spese di cui all'articolo 1 riguardano
l'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di
tali automobili, nonché le spese di manutenzione, di riparazione e di
carburante. Articolo 4 Gli articoli 1 e 2 si applicano soltanto alle
autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con
un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Articolo 5 Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle
seguenti categorie di autovetture: a) automobili acquistate per rivendita, noleggio
o leasing; b) automobili destinate al trasporto di
passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi; c) automobili utilizzate per la fornitura di
servizi di trasporto merci; d) automobili utilizzate per impartire lezioni
di guida; e) automobili utilizzate per prestare servizi di
vigilanza; f) automobili utilizzate come veicoli di
emergenza; g) automobili utilizzate come veicoli di
dimostrazione per vendite di auto. Articolo 6 Eventuali richieste di proroga
dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla
Commissione entro il 30 marzo 2015. Qualsiasi richiesta di proroga
dell'autorizzazione è corredata di una relazione che comprende un riesame della
percentuale di cui all'articolo 1. Articolo 7 La presente decisione cessa di produrre effetti
alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le
spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della
piena detrazione dell’IVA, o al 31 dicembre 2015, se questa data è anteriore. Articolo 8 La Repubblica
di Lettonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. [2] COM(2004) 728 definitivo.