52013PC0068

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2013/068 final - 2013/0043 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito la “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata presso la Commissione il 17 giugno 2011, la Repubblica di Lettonia (in prosieguo "la Lettonia") ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto a detrazione. La Lettonia ha modificato in modo sostanziale tale domanda con lettera protocollata presso la Commissione il 27 agosto 2012. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 26 novembre 2012, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera in data 30 novembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.

Contesto generale

L’articolo 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per usi privati costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Tale sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente dedotta in relazione all'uso privato.

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di persone, tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è difficile stabilire la separazione fra uso privato e uso professionale. Se si tengono registri contabili, questi costituiscono un onere aggiuntivo per l’impresa e per l’amministrazione che devono mantenerli e controllarli, anche qualora la Lettonia intendesse avvalersi della facoltà prevista all'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA di limitare la detrazione sulle spese per le autovetture aziendali alla parte di loro uso effettivo ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

Pertanto, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata a limitare il diritto a detrazione ad una percentuale fissa della detrazione iniziale e a sua volta di esentare le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato. Questa modalità presenta il vantaggio di semplificare il sistema per tutti gli interessati e, nel contempo, impedisce l'evasione e l'elusione fiscali dovute ad una registrazione inesatta.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Lettonia risulta che il 20% in media dell'uso delle vetture aziendali sia destinato a fini privati. La limitazione percentuale dovrebbe pertanto essere fissata al 20%.

Il nuovo sistema si applicherà a tutte le autovetture con un massimo di otto posti a sedere e inferiori ad un certo peso che non siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali. Tuttavia, le autovetture utilizzate per talune attività specifiche sarebbero escluse dalla limitazione del diritto a detrazione e trattate secondo le regole normali, ad esempio: automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri (come i taxi) o merci; automobili utilizzate per lezioni di guida; automobili utilizzate per servizi di vigilanza o di emergenza; automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione o per vendite di auto.

Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che prevede un'armonizzazione delle categorie di spese per le quali gli Stati membri possono applicare esclusioni del diritto alla detrazione (la cosiddetta proposta di semplificazione dell'IVA (COM(2004)728 definitivo)). Poiché le spese relative alle autovetture sono incluse in detta proposta di direttiva, eventuali proroghe del periodo di validità della deroga non dovrebbero superare la data di adozione e di entrata in vigore della suddetta direttiva. Se la direttiva proposta non fosse entrata in vigore entro il 31 dicembre 2015, la deroga dovrebbe essere comunque limitata a tale data, in modo da poter valutare se la limitazione del 20% rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Qualsiasi domanda di proroga dev'essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2015.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

L’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell’IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli per il trasporto di passeggeri.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione intende innanzitutto semplificare la riscossione dell'IVA in relazione alle autovetture utilizzate parzialmente per fini non professionali ed ha pertanto un' incidenza potenzialmente positiva. Nel contempo viene contrastata l’evasione dovuta ad una registrazione inesatta.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l’impatto sarà comunque circoscritto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare la Lettonia a limitare il diritto alla detrazione a 80% dell'IVA corrisposta sulle spese per le autovetture aziendali non utilizzate esclusivamente a fini professionali. Qualora tale diritto alla detrazione sia stato limitato, il soggetto passivo è esentato dall'obbligo di contabilizzare l'IVA sull'uso privato dell'automobile.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

In conformità all’articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intenda introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l’autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione dello stesso. La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di cessazione dell’efficacia.

2013/0043 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con le lettere protocollate presso la Commissione il 17 giugno 2011 e il 27 agosto 2012, la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto di detrarre l’imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone.

(2)       Con lettera del 26 novembre 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 30 novembre 2012 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la domanda.

(3)       Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l’obbligo di registrare ai fini dell’IVA quando un bene professionale è destinato ad un uso non professionale.

(4)       L’uso non professionale dei veicoli è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all'autorizzazione richiesta, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali deve, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni fornite dalla Lettonia, un tasso dell’80% appare giustificato. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’utilizzo non professionale delle autovetture dev'essere sospeso qualora esse siano state sottoposte alla limitazione autorizzata dalla presente decisione. Questa misura di semplificazione elimina la necessità di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali e, nel contempo, evita l’evasione fiscale dovuta ad una registrazione inesatta.

(5)       La limitazione del diritto a detrazione ai sensi della presente autorizzazione si applica all'IVA pagata sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l’acquisto di carburante.

(6)       L’autorizzazione deve applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture superiori a 3 500 kg e aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la loro natura o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Deve anche essere comunicato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall'autorizzazione, in base al loro uso specifico.

(7)       Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto[2]. La direttiva 77/388/CEE è nel frattempo stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE. Tale proposta comprende l'armonizzazione delle categorie di spese alle quali si possono applicare le esclusioni del diritto a detrazione. Nell'ambito di tale proposta si possono applicare esclusioni del diritto a detrazione ai veicoli stradali a motore. È quindi opportuno limitare il periodo d’applicazione della presente decisione fino all’entrata in vigore della suddetta direttiva. Tuttavia è necessario prevedere una precisa data di scadenza dell’autorizzazione qualora la direttiva non fosse ancora entrata in vigore entro tale data, così com'è necessario riesaminare la presente autorizzazione e la percentuale di rapporto globale tra uso professionale ed uso privato.

(8)       Qualora la Lettonia ritenga necessaria una proroga dell’autorizzazione oltre il 2015, è necessario che presenti alla Commissione unitamente alla richiesta di proroga, entro il 30 marzo 2015, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(9)       La deroga avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a limitare a 80% il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di passeggeri non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso a fini privati di un autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intraunionale e l'importazione di tali automobili, nonché le spese di manutenzione, di riparazione e di carburante.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 si applicano soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b) automobili destinate al trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c) automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;

d) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;

e) automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;

f) automobili utilizzate come veicoli di emergenza;

g) automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.

Articolo 6

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 30 marzo 2015.

Qualsiasi richiesta di proroga dell'autorizzazione è corredata di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell’IVA, o al 31 dicembre 2015, se questa data è anteriore.

Articolo 8

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[2]               COM(2004) 728 definitivo.