52012PC0766

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0766 final - 2012/0355 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito la “direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con le lettere protocollate dalla Commissione il 12 luglio 2012 e il 4 ottobre 2012, il Regno dei Paesi Bassi (di seguito “i Paesi Bassi”) ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 19 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta.

Contesto generale

Di norma la persona tenuta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto alle amministrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 193 della direttiva IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della deroga chiesta dai Paesi Bassi è rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo a cui si effettuano le cessioni, ma soltanto a determinate condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, console per videogiochi e personal computer portatili.

Secondo i Paesi Bassi, numerose imprese in questi settori commerciali evadono il fisco non versando l’IVA alle amministrazioni fiscali dopo aver venduto i loro prodotti. Gli acquirenti, tuttavia, in quanto soggetti passivi aventi diritto a detrazione poiché sono in possesso di fatture valide, mantengono il diritto di beneficiare della detrazione fiscale. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno “schema a carosello”, senza alcun versamento di IVA all’erario. In questi casi, designando il destinatario dei beni quale debitore dell’IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questa forma di evasione fiscale.

La domanda di deroga, per quanto attiene ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito integrato, è molto simile a quella che è stata accolta per Austria, Germania, Italia e Regno Unito con la decisione di esecuzione 2010/710/UE del Consiglio del 22 novembre 2010. In base alle ispezioni del servizio olandese di informazioni e indagini fiscali (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), anche i Paesi Bassi hanno osservato uno spostamento della frode verso le console per i videogiochi, i personal computer portatili e tablet e hanno chiesto che tali prodotti fossero aggiunti all’autorizzazione di deroga. Una soglia di 10 000 EUR dovrebbe essere sufficientemente elevata da escludere lo spostamento della frode al settore del commercio al dettaglio.

Nel contempo, tuttavia, i Paesi Bassi riconoscono che deroghe singole, di portata sempre maggiore, non possono costituire una risposta soddisfacente a lungo termine a fenomeni di frode su scala europea. Pertanto i Paesi Bassi hanno accettato che la deroga si applichi solo per un breve periodo e scada contemporaneamente alla deroga succitata, ossia il 31 dicembre 2013, in modo da consentire una politica in materia di frodi relative all’IVA diversa e più armonizzata in futuro.

In questo contesto è opportuno richiamare la proposta della Commissione (COM (2009) 511) intesa a modificare la direttiva IVA per consentire a tutti gli Stati membri interessati di applicare un’inversione contabile mirata, riguardante taluni beni e servizi a rischio di frodi, senza dover chiedere una deroga. Tale proposta è stata parzialmente adottata tramite la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che tuttavia si limita ad autorizzare l’inversione contabile per le quote di emissione di gas a effetto serra. Tramite una dichiarazione a verbale del Consiglio, quest’ultimo si è impegnato a proseguire le discussioni sulle altre parti della proposta.

La Commissione è del parere che l’unica misura che può essere efficace a livello dell’UE in quest’ambito è l’adozione di quella proposta, anziché un approccio frammentario, basato su deroghe singole e la cui incidenza sugli altri Stati membri può non essere trascurabile. La Commissione invita pertanto il Consiglio a riprendere quanto prima i negoziati.

In tal modo, in combinazione con la proposta di meccanismo di reazione rapida (COM(2012) 428), la frode “dell’operatore mancante” relativa all’IVA sarebbe affrontata sia a breve, sia a lungo termine.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Valutazione d’impatto

La proposta di decisione è volta a combattere l’evasione fiscale in materia di IVA e avrà pertanto ripercussioni positive sul gettito IVA.

Le misure avranno tuttavia un impatto sulle imprese poiché le disposizioni saranno diverse da quelle applicabili alle normali cessioni di beni. Ciò renderà più complessa la contabilità delle imprese che non commerciano unicamente i beni oggetto della deroga. Anche i meccanismi di controllo previsti costituiranno ulteriori obblighi per il settore d’attività interessato. È pertanto evidente che questa deroga non risponde al requisito di semplificazione stabilito dall’articolo 395 e mira soltanto ad evitare l’evasione.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare i Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA in merito all’impiego di un meccanismo di inversione contabile per le cessioni nazionali di determinati beni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell’efficacia.

2012/0355 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Tramite lettere protocollate dalla Commissione il 12 luglio 2012 e il 4 ottobre 2012, i Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE riguardante il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)       In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 19 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3)       L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo che fornisce beni o servizi sia, di norma, tenuto al pagamento dell’IVA all’erario. Obiettivo della deroga chiesta dai Paesi Bassi è far sì che, in determinate circostanze, il beneficiario delle cessioni di taluni beni sia tenuto al pagamento dell’IVA per prodotti particolari, ossia telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console per videogiochi e personal computer portatili.

(4)       Secondo i Paesi Bassi, numerosi operatori di tali settori sono coinvolti in attività fraudolente di vendita dei suddetti prodotti senza versamento dell’IVA all’amministrazione fiscale. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in uno schema “a carosello”, senza alcun versamento di IVA. In tale contesto, il servizio d’indagini olandese ha rilevato uno spostamento della frode dai telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato verso le console per videogiochi e i personal computer portatili. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell’IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale.

(5)       Per garantire che la deroga sia correttamente applicata ed evitare che l’evasione fiscale si sposti verso la fase di vendita al dettaglio o verso altri prodotti, i Paesi Bassi introdurranno obblighi appropriati in materia di comunicazione e di controllo. Inoltre la soglia minima dovrebbe ridurre il rischio di spostamento della frode verso il commercio al dettaglio.

(6)       L’autorizzazione è valida solo per un brevissimo periodo poiché rimangono interrogativi, in particolare, relativi alla possibile incidenza del meccanismo di inversione contabile sul funzionamento del regime IVA nell’ambito degli Stati membri che lo applicano o in altri Stati membri. La data di scadenza coincide con la scadenza di deroghe analoghe concesse per i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato intese a consentire lo sviluppo di una politica antifrode più elaborata e più armonizzata in futuro.

(7)       La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a designare quale debitore dell’imposta il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

a).......... telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

b).......... dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

c).......... console per videogiochi, destinate, per le loro caratteristiche oggettive e le loro funzioni principali, a giochi video e ad altri giochi elettronici, con o senza altro utilizzo;

d).......... personal computer portatili e tablet.

La deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l’importo imponibile è pari o superiore a 10 000 EUR.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è subordinata all’introduzione, da parte dei Paesi Bassi, di obblighi adeguati ed efficaci di controllo e notifica in merito ai soggetti passivi che cedono i beni cui si applica l’inversione contabile a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notificazione.

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che autorizzano tutti gli Stati membri ad adottare misure che derogano all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE e non oltre il 31 dicembre 2013.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.