Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/0766 final - 2012/0355 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito la “direttiva IVA”),
il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può
autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale
direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare
talune evasioni o elusioni fiscali. Con le lettere protocollate dalla Commissione
il 12 luglio 2012 e il 4 ottobre 2012, il Regno dei Paesi Bassi (di seguito “i
Paesi Bassi”) ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo
193 della direttiva IVA. A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, di detta
direttiva, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2012, ha informato
gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera
del 19 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva
di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta. Contesto generale Di norma la persona tenuta al pagamento dell’imposta
sul valore aggiunto alle amministrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 193
della direttiva IVA è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni.
Obiettivo della deroga chiesta dai Paesi Bassi è rendere debitore dell’IVA il
soggetto passivo a cui si effettuano le cessioni, ma soltanto a determinate
condizioni e unicamente per determinati prodotti, in particolare telefoni
cellulari e dispositivi a circuito integrato, console per videogiochi e personal
computer portatili. Secondo i Paesi Bassi, numerose imprese in
questi settori commerciali evadono il fisco non versando l’IVA alle amministrazioni
fiscali dopo aver venduto i loro prodotti. Gli acquirenti, tuttavia, in quanto
soggetti passivi aventi diritto a detrazione poiché sono in possesso di fatture
valide, mantengono il diritto di beneficiare della detrazione fiscale. Questo
tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni
sono ceduti più volte, in base a uno “schema a carosello”, senza alcun
versamento di IVA all’erario. In questi casi, designando il destinatario dei
beni quale debitore dell’IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di
praticare questa forma di evasione fiscale. La domanda di deroga, per quanto attiene ai
telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito integrato, è molto simile a
quella che è stata accolta per Austria, Germania, Italia e Regno Unito con la
decisione di esecuzione 2010/710/UE del Consiglio del 22 novembre 2010. In base
alle ispezioni del servizio olandese di informazioni e indagini fiscali (Fiscale
Inlichtingen- en Opsporingsdienst), anche i Paesi Bassi hanno osservato uno
spostamento della frode verso le console per i videogiochi, i personal
computer portatili e tablet e hanno chiesto che tali prodotti
fossero aggiunti all’autorizzazione di deroga. Una soglia di 10 000 EUR
dovrebbe essere sufficientemente elevata da escludere lo spostamento della
frode al settore del commercio al dettaglio. Nel contempo, tuttavia, i Paesi Bassi
riconoscono che deroghe singole, di portata sempre maggiore, non possono
costituire una risposta soddisfacente a lungo termine a fenomeni di frode su scala
europea. Pertanto i Paesi Bassi hanno accettato che la deroga si applichi solo
per un breve periodo e scada contemporaneamente alla deroga succitata, ossia il
31 dicembre 2013, in modo da consentire una politica in materia di frodi
relative all’IVA diversa e più armonizzata in futuro. In questo contesto è opportuno richiamare la
proposta della Commissione (COM (2009) 511) intesa a modificare la direttiva
IVA per consentire a tutti gli Stati membri interessati di applicare un’inversione
contabile mirata, riguardante taluni beni e servizi a rischio di frodi, senza
dover chiedere una deroga. Tale proposta è stata parzialmente adottata tramite
la direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, che tuttavia si
limita ad autorizzare l’inversione contabile per le quote di emissione di gas a
effetto serra. Tramite una dichiarazione a verbale del Consiglio, quest’ultimo
si è impegnato a proseguire le discussioni sulle altre parti della proposta. La Commissione è del parere che l’unica misura
che può essere efficace a livello dell’UE in quest’ambito è l’adozione di
quella proposta, anziché un approccio frammentario, basato su deroghe singole e
la cui incidenza sugli altri Stati membri può non essere trascurabile. La
Commissione invita pertanto il Consiglio a riprendere quanto prima i negoziati.
In tal modo, in combinazione con la proposta
di meccanismo di reazione rapida (COM(2012) 428), la frode “dell’operatore
mancante” relativa all’IVA sarebbe affrontata sia a breve, sia a lungo termine. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. Valutazione d’impatto La proposta di decisione è volta a combattere
l’evasione fiscale in materia di IVA e avrà pertanto ripercussioni positive sul
gettito IVA. Le misure avranno tuttavia un impatto sulle
imprese poiché le disposizioni saranno diverse da quelle applicabili alle
normali cessioni di beni. Ciò renderà più complessa la contabilità delle
imprese che non commerciano unicamente i beni oggetto della deroga. Anche i
meccanismi di controllo previsti costituiranno ulteriori obblighi per il
settore d’attività interessato. È pertanto evidente che questa deroga non
risponde al requisito di semplificazione stabilito dall’articolo 395 e mira
soltanto ad evitare l’evasione. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Autorizzare i Paesi Bassi ad applicare una
misura di deroga all’articolo 193 della direttiva IVA in merito all’impiego di
un meccanismo di inversione contabile per le cessioni nazionali di determinati
beni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’UE. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta comprende una clausola di
cessazione dell’efficacia. 2012/0355 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad
applicare una misura di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Tramite lettere protocollate
dalla Commissione il 12 luglio 2012 e il 4 ottobre 2012, i Paesi Bassi hanno
chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo
193 della direttiva 2006/112/CE riguardante il soggetto tenuto al pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) In conformità all’articolo 395,
paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 17
ottobre 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai
Paesi Bassi. Con lettera del 19 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato ai
Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per
valutare la richiesta. (3) L’articolo 193 della
direttiva 2006/112/CE dispone che il soggetto passivo che fornisce beni o
servizi sia, di norma, tenuto al pagamento dell’IVA all’erario. Obiettivo della
deroga chiesta dai Paesi Bassi è far sì che, in determinate circostanze, il
beneficiario delle cessioni di taluni beni sia tenuto al pagamento dell’IVA per
prodotti particolari, ossia telefoni cellulari, dispositivi a circuito
integrato, console per videogiochi e personal computer portatili. (4) Secondo i Paesi Bassi,
numerosi operatori di tali settori sono coinvolti in attività fraudolente di
vendita dei suddetti prodotti senza versamento dell’IVA all’amministrazione
fiscale. I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di beneficiare di una
detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Questo tipo di
evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono
ceduti più volte, in uno schema “a carosello”, senza alcun versamento di IVA.
In tale contesto, il servizio d’indagini olandese ha rilevato uno spostamento
della frode dai telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato verso
le console per videogiochi e i personal computer portatili. Designando
in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell’IVA, la deroga
eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale. (5) Per garantire che la deroga
sia correttamente applicata ed evitare che l’evasione fiscale si sposti verso
la fase di vendita al dettaglio o verso altri prodotti, i Paesi Bassi
introdurranno obblighi appropriati in materia di comunicazione e di controllo.
Inoltre la soglia minima dovrebbe ridurre il rischio di spostamento della frode
verso il commercio al dettaglio. (6) L’autorizzazione è valida
solo per un brevissimo periodo poiché rimangono interrogativi, in particolare,
relativi alla possibile incidenza del meccanismo di inversione contabile sul
funzionamento del regime IVA nell’ambito degli Stati membri che lo applicano o
in altri Stati membri. La data di scadenza coincide con la scadenza di deroghe
analoghe concesse per i telefoni cellulari e i dispositivi a circuito integrato
intese a consentire lo sviluppo di una politica antifrode più elaborata e più
armonizzata in futuro. (7) La deroga non avrà un’incidenza
negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE,
i Paesi Bassi sono autorizzati a designare quale debitore dell’imposta il
soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni: a).......... telefoni cellulari, concepiti come
dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di
licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b).......... dispositivi a circuito integrato,
quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro
installazione in prodotti destinati al consumatore finale; c).......... console per videogiochi, destinate,
per le loro caratteristiche oggettive e le loro funzioni principali, a giochi
video e ad altri giochi elettronici, con o senza altro utilizzo; d).......... personal computer portatili
e tablet. La deroga si applica alle cessioni di beni per
i quali l’importo imponibile è pari o superiore a 10 000 EUR. Articolo 2 La deroga di cui all’articolo 1 è subordinata
all’introduzione, da parte dei Paesi Bassi, di obblighi adeguati ed efficaci di
controllo e notifica in merito ai soggetti passivi che cedono i beni cui si
applica l’inversione contabile a norma della presente decisione. Articolo 3 Gli effetti della presente decisione decorrono
dal giorno della sua notificazione. La presente decisione scade alla data di
entrata in vigore delle norme dell’Unione che autorizzano tutti gli Stati
membri ad adottare misure che derogano all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
e non oltre il 31 dicembre 2013. Articolo 4 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.