52011PC0299

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto /* COM/2011/0299 def. - NLE 2011/0132 */


RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1102/2008[1] dispone che il mercurio metallico derivante da quattro fonti principali sia considerato un rifiuto e sia smaltito secondo modalità sicure per la salute umana e per l’ambiente. Ai sensi dell’articolo 3 e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE[2], il mercurio metallico (liquido) può essere stoccato temporaneamente o permanentemente in miniere di sale adatte o in formazioni di roccia dura profonde e sotterranee nonché temporaneamente in impianti in superficie dedicati allo stoccaggio temporaneo. L’articolo 4, paragrafo 3, dispone che i requisiti relativi a tali impianti e i criteri di accettabilità sono adottati conformemente alla procedura di comitologia di cui all’articolo 16 della direttiva 1999/31/CE e assumono la forma di modifiche degli allegati I, II e III della stessa direttiva.

L’obbligo di stoccaggio nonché il divieto di esportazione di cui all’articolo 1 del regolamento sono entrati in vigore il 15 marzo 2011.

Al fine di redigere una proposta adeguata sui criteri di deposito, la Commissione (DG Ambiente) ha commissionato uno studio sui requisiti relativi agli impianti e sui criteri di accettabilità per lo smaltimento del mercurio metallico (" Requirements for facilities and acceptance criteria for the disposal of metallic mercury "), eseguito da BiPRO GmbH. La relazione finale è stata presentata nell’aprile del 2010[3].

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE

Basandosi sui risultati di tale studio e su altre fonti, la Commissione ha elaborato un progetto iniziale di criteri, sotto forma di un documento di lavoro che ha presentato nel giugno 2010 agli esperti degli Stati membri, affinché questi trasmettano le loro osservazioni entro il 3 settembre 2010.

Durante tale consultazione è apparso che, per quanto concerne lo stoccaggio permanente, sono necessarie ulteriori valutazioni del comportamento di lungo periodo del mercurio metallico in caso di stoccaggio sotterraneo, al fine di poter definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente.

La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ha tuttavia continuato a stilare i criteri in materia di stoccaggio temporaneo del mercurio metallico. La questione dello stoccaggio permanente sarà riesaminata non appena la base di conoscenze sarà consolidata, tenendo conto delle informazioni degli Stati membri suscettibili di dotarsi di capacità e che attualmente stanno effettuando valutazioni nazionali di sicurezza ambientale.

Sulla scorta delle osservazioni pervenute in occasione della prima tornata di consultazioni, durante una riunione informale degli esperti di rifiuti e di mercurio tenutasi il 6 ottobre 2010, è stato discusso un documento di lavoro riveduto.

Dopo avervi incorporato le osservazioni e le modifiche supplementari, il documento è stato presentato per un dibattito senza voto al Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico istituito ai sensi della direttiva 1999/31/CE sulle discariche del 10 dicembre 2010. Il documento è stato approvato da tutti i presenti, tenendo conto della riserva d’esame formulata da uno Stato membro nonché le osservazioni espresse da altri due di essi, che saranno inserite in una versione modificata.

La Commissione ha trasferito il contenuto di questo documento di lavoro con le predette modifiche in un documento legislativo, un progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio per quanto attiene ai criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto. L’11 febbraio 2011 tale progetto di direttiva è stato presentato al rinominato "Comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico e l’attuazione delle direttive relative ai rifiuti istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti" al fine di essere approvato con procedura scritta. Il progetto conteneva un riferimento a tavole di correlazione la cui redazione spetta agli Stati membri. Considerato che l’atto di riferimento (la direttiva discariche) non contiene tale elemento, non è stato ritenuto opportuno includerlo nell’atto modificativo. Il 7 marzo 2011 la versione rivista del progetto è stata pertanto soggetta al rilancio della procedura scritta.

Entro il termine di trenta giorni per il voto, ossia il 5 aprile 2011, non è stato possibile conseguire una maggioranza qualificata, avendo registrato 241 voti a favore, 75 contrari e 29 astensioni.

Conformemente all’articolo 5 bis , paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, è quindi presentata al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Conformemente alla proposta, a ciascuno degli allegati I, II e III della direttiva discariche sarà aggiunto un punto relativo alle disposizioni specifiche in materia di stoccaggio del mercurio metallico. La struttura della direttiva e dei relativi allegati resta immutata.

2011/0132 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 191,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti[4], il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.

2. Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla legislazione dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti.

3. Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[5].

4. Le disposizioni della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE[6], si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1102/2008.

5. Nella fattispecie ne consegue che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE e che sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza di cui all’articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di stoccaggio sotterraneo, all’obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza conformemente all’allegato A della decisione 2003/33/CE.

6. Detti impianti sono inoltre soggetti alle disposizioni generali della direttiva 2008/98/CE in materia di tenuta dei registri.

7. Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[7] si applicano inoltre agli impianti in superficie per lo stoccaggio temporaneo, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008.

8. Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.

9. È opportuno che tali requisiti supplementari tengano conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento sicuro, ivi inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nell’elaborare soluzioni ecocompatibili in materia di solidificazione, è prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali opzioni su ampia scala.

10. Per poter definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie ulteriori valutazioni del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di stoccaggio sotterraneo. Le disposizioni di cui alla presente direttiva, ritenute adeguate e rispondenti alle migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di cinque anni, devono pertanto limitarsi allo stoccaggio temporaneo.

11. È pertanto opportuno modificare la direttiva 1999/31/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono così modificati:

1) All’allegato I è aggiunto il seguente punto:

"8. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno deve soddisfare i seguenti requisiti:

- il mercurio metallico deve essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti;

- i serbatoi devono essere stoccati in bacini di raccolta rivestiti in modo da evitare crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio immagazzinato;

- il sito di stoccaggio, provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l’ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio immagazzinato;

- Il suolo del sito di stoccaggio deve essere rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. Occorre un’apposita pendenza con pozzetto di raccolta;

- il sito di stoccaggio deve essere provvisto di un sistema antincendio;

- lo stoccaggio deve essere organizzato in modo tale da poter agevolmente localizzare tutti i serbatoi."

2) All’allegato II è aggiunto il seguente punto:

"6. Prescrizioni particolari applicabili al mercurio metallico

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno deve soddisfare i seguenti requisiti:

A. Composizione del mercurio

Il mercurio metallico deve rispettare le seguenti specifiche:

- contenuto di mercurio superiore al 99,9% in peso;

- assenza di impurità suscettibili di corrodere l’acciaio al carbonio o l’acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).

B. Serbatoi

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. Nella fattispecie occorre rispettare le seguenti specifiche:

- materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (almeno ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L);

- i serbatoi devono essere a tenuta stagna per gas e liquidi;

- le pareti esterne del serbatoio devono essere resistenti alle condizioni di stoccaggio;

- il prototipo del serbatoio deve superare le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Per poter disporre di uno spazio vuoto sufficiente in caso di dilatazione del liquido causata dall’alta temperatura ed evitare pertanto perdite o deformazioni permanenti del serbatoio, il livello di riempimento di quest’ultimo non deve superare l’80% del suo volume.

C. Procedure di ammissione

Sono ammessi solamente i serbatoi provvisti di certificato di conformità ai requisiti definiti nel presente punto.

Le procedure di ammissione devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- è ammesso solamente il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità sopra definiti;

- i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio; non sono ammessi serbatoi danneggiati, corrosi o a tenuta insufficiente;

- i serbatoi devono recare un timbro indelebile (apposto per punzonatura) che ne menzioni il numero di identificazione, il materiale di costruzione, il peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione;

- i serbatoi devono essere muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato.

D. Certificato

Il certificato di cui alla lettera C deve riportare quanto segue:

- nome e indirizzo del produttore dei rifiuti;

- nome e indirizzo del responsabile del riempimento;

- data e luogo del riempimento;

- quantità di mercurio;

- grado di purezza del mercurio e, se pertinente, descrizione delle eventuali impurità, ivi incluso il relativo bollettino d’analisi;

- conferma che il serbatoio è stato utilizzato esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio del mercurio;

- numero di identificazione del serbatoio;

- eventuali osservazioni particolari.

I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora ciò non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione."

3) All’allegato III è aggiunto il seguente punto:

"6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico

Lo stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno soddisfa i seguenti requisiti:

A. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze

Il sito di stoccaggio deve essere provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello del pavimento e del soffitto. È previsto anche un dispositivo di allarme visivo e acustico. Il sistema è sottoposto a manutenzione con cadenza annuale.

Il sito di stoccaggio e i serbatoi devono essere sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore deve intraprendere immediatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell’ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di significativi effetti negativi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 12, lettera b).

Il sito deve disporre di piani di emergenza e di dispositivi di protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.

B. Tenuta dei registri

Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell’allegato II e alla lettera A del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto, devono essere conservati per almeno 3 anni dal termine dello stoccaggio."

[1] Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.

[2] Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

[3] Lo studio è consultabile alla pagina web http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/

[4] GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

[5] GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

[6] GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.

[7] GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.