52010DC0779

/* COM/2010/0779 def. */ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 22.12.2010

COM(2010) 779 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Applicazione della direttiva 2004/48/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

SEC(2010) 1589 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Applicazione della direttiva 2004/48/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

SINTESI

Per promuovere l'innovazione e la creatività sono essenziali misure efficaci atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale armonizza le misure minime di cui dispongono i titolari dei diritti e le pubbliche autorità per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. La direttiva istituisce anche un quadro generale per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa fra autorità nazionali e con la Commissione.

Una prima valutazione delle incidenze della direttiva mostra che dal tempo in cui essa è stata adottata e attuata negli Stati membri si è compiuto un notevole progresso. La direttiva ha creato standard giuridici europei di livello elevato per assicurare il rispetto dei diversi tipi di diritti che sono protetti da regimi giuridici indipendenti (quali il diritto d'autore, i brevetti, i marchi, i disegni e i modelli, ma anche le indicazioni geografiche e i diritti sulle nuove varietà vegetali).

Tuttavia, nonostante il generale miglioramento delle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti suddetti, il volume e il valore finanziario delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono allarmanti. Ciò è dovuto anche all'aumento senza precedenti delle occasioni di violare i diritti di proprietà intellettuale offerte da Internet. La direttiva non fu pensata guardando a questo problema.

Altre questioni che potrebbero essere oggetto di una particolare attenzione sono l'impiego di misure provvisorie e cautelari quali le ingiunzioni, le procedure per raccogliere e salvaguardare le prove (compresa anche la relazione fra il diritto di informazione e la protezione della privacy), il chiarimento del significato di varie misure correttive, comprese le spese per la distruzione e il calcolo dei risarcimenti.

INDICE

SINTESI 2

1. Introduzione 3

2. Gli obiettivi della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 4

3. Chiarimenti che possono essere necessari per una più efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale e un migliore funzionamento del mercato interno. 4

3.1. Sfide specifiche poste dall'ambiente digitale 4

3.2. Campo di applicazione della direttiva 4

3.3. Il concetto di intermediari e la funzionalità delle ingiunzioni 4

3.4. Il problema del giusto equilibrio fra il diritto di informazione e le leggi in materia di privacy 4

3.5. L'effetto compensativo e dissuasivo dei risarcimenti 4

3.6. Misure correttive 4

3.7. Altre questioni 4

4. Conclusione 4

INTRODUZIONE

Per promuovere l'innovazione e l'attività di creazione è essenziale trovare misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La presente relazione contiene la prima valutazione dell'applicazione e dell'incidenza della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[1] ('la direttiva'). Questa valutazione è richiesta dall'articolo 18 della direttiva e si basa sulla valutazione degli sviluppi da parte della Commissione e sulla risposta ricevuta dagli Stati membri tramite relazioni nazionali, che riflettono a loro volta i punti di vista espressi da settori industriali, operatori della giustizia, associazioni di consumatori e altre parti interessate.

Le informazioni ricevute inducono a concludere che la direttiva ha avuto un effetto sostanziale e positivo per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del diritto civile in Europa. La direttiva ha creato un quadro destinato ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che in generale offre livelli di protezione paragonabili nei vari paesi. In particolare, la presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti (articolo 5), la possibilità di procedere a campione nel raccogliere informazioni (articolo 6), le misure provvisorie di protezione delle prove (articolo 7), e la possibilità di emettere ingiunzioni contro intermediari (articoli 9 e 11) hanno contribuito a rendere più efficace la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE.

Tuttavia, a causa dei ritardi nel recepimento della direttiva in molti Stati membri (il processo di recepimento è stato completato soltanto nel 2009)[2] l'esperienza di applicazione della direttiva è limitata e sono stati segnalati pochi procedimenti giudiziari. Pertanto la Commissione non è stata in grado di svolgere un'analisi economica critica dell'incidenza che la direttiva ha avuto sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione, come previsto dall'articolo 18 della direttiva.

Nonostante i limiti suddetti, questa valutazione iniziale dell'efficacia della direttiva viene nel momento giusto. Diversi studi svolti da organizzazioni internazionali e settori industriali hanno mostrato che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno raggiunto un livello considerevole, e taluni dei prodotti che ne derivano rappresentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori[3]. Per contrastare questo fenomeno negli ultimi due anni la Commissione ha adottato due comunicazioni[4]. Nella seconda, fra l'altro, ha istituito un osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria, per migliorare la comprensione delle violazioni dei DPI (diritti di proprietà intellettuale) e creare una piattaforma in cui i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate possono scambiarsi idee ed esperienze relative sulle migliori pratiche, sviluppare strategie congiunte volte ad assicurare il rispetto dei diritti e presentare raccomandazioni ai responsabili delle politiche. Queste comunicazioni sono state seguite da due risoluzioni del Consiglio[5] che hanno sostenuto la politica della Commissione. Anche la relazione adottata dal Parlamento europeo si è espressa a favore di un rafforzamento delle misure, compreso lo sviluppo di un forte quadro normativo volto a combattere la contraffazione e la pirateria[6]. Anche le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale che si verificano al di fuori dell'UE costituiscono una fonte di gravi preoccupazioni. La Commissione sta affrontandole in vari modi, ad esempio inserendo idonei capitoli sui diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali bilaterali e partecipando a iniziative internazionali, quali i negoziati in corso per l'accordo ACTA[7].

L'analisi dimostra che talune disposizioni della direttiva, compresa la relazione con altre direttive, vengono intese diversamente nei diversi Stati membri e hanno dato origine a differenti interpretazioni e applicazioni pratiche . Queste disposizioni potrebbero giustificare ulteriori chiarimenti per rendere la direttiva pienamente efficace.

Internet e le tecnologie digitali hanno aggiunto una nuova, impegnativa dimensione al compito di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Da un lato, Internet ha consentito ai creatori, agli inventori e ai loro partner commerciali di trovare nuovi modi per commercializzare i prodotti. D'altro canto, ha anche aperto la porta a nuove forme di violazione, alcune delle quali si sono rivelate difficili da contrastare.

La presente relazione espone una serie di questioni concrete per le quali può essere necessario un chiarimento, in particolare per adattare la direttiva alle nuove sfide inerenti a una moderna società digitale. Essa è integrata da un Documento di lavoro dei servizi della Commissione che fornisce ulteriori informazioni e elementi sui risultati in essa contenuti.

GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le disparità fra i sistemi vigenti nei vari Stati membri per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale mina il corretto funzionamento del mercato interno e indebolisce l'applicazione del diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale. Ciò causa ostacoli alle attività transfrontaliere, perdita di fiducia nel mercato interno e riduce l'investimento in innovazione e creazione. La direttiva ravvicina le legislazioni nazionali al fine di dare ai titolari di diritti e alle autorità degli Stati membri una serie di strumenti essenziali ma uniformi per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

La direttiva incorpora misure di diritto civile, previste dall'accordo sugli ADPIC[8], nel quadro normativo dell'UE. La direttiva va oltre le disposizioni minime indicate in quell'accordo in quanto copre, ad esempio, i risarcimenti, le misure correttive e gli elementi di prova. Inoltre la direttiva si basa sulle pratiche, sancite dalla legislazione degli Stati membri, che si sono dimostrate più efficaci prima dell'adozione della direttiva ("l'approccio delle migliori pratiche"). Gli Stati membri possono anche aggiungere sanzioni e rimedi che sono più favorevoli ai titolari dei diritti[9]. Pertanto la direttiva fornisce un quadro normativo minimo ma flessibile per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

CHIARIMENTI CHE POSSONO ESSERE NECESSARI PER UNA PIÙ EFFICACE PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E UN MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO.

L'analisi dell'attuazione della direttiva negli Stati membri mostra che essa costituisce un solido fondamento per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, ma che possono essere necessari taluni chiarimenti per evitare ogni ambiguità e adeguare la direttiva alle nuove sfide create in particolare dall'attuale ambiente digitale.

Sfide specifiche poste dall 'ambiente digitale

La natura multifunzionale di Internet agevola la commissione di una grande varietà di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Su Internet vengono messi in vendita beni che violano i diritti di proprietà intellettuale. E spesso i motori di ricerca consentono agli autori di frodi di adescare utenti di Internet offrendo loro illecitamente prodotti da acquistare o scaricare. Lo scambio di file con contenuti protetti da diritto d'autore è divenuto onnipresente, in parte perché lo sviluppo dell'offerta legale di contenuti digitali non è riuscito a tenere il passo della domanda, specie su base transfrontaliera, il che ha portato molti cittadini rispettosi della legge a commettere numerose violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi "caricando" e divulgando illegalmente contenuti protetti. Molti siti web ospitano o facilitano la distribuzione in linea di opere protette e senza il consenso dei titolari. In questo contesto può essere necessario valutare chiaramente i limiti del quadro normativo esistente.

Campo di applicazione della direttiva

La direttiva si applica a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale protetti dalle legislazioni dell'UE o nazionali e non contiene alcuna definizione dei diritti di proprietà intellettuale. Benché questo approccio flessibile offra diversi vantaggi, le divergenze fra le interpretazioni del concetto di "diritto di proprietà intellettuale" hanno indotto alcuni Stati membri a chiedere alla Commissione di pubblicare un elenco minimo di diritti di proprietà intellettuale che essa considera rientranti nel campo d'applicazione della direttiva[10].

Anche dopo la pubblicazione di questo chiarimento da parte della Commissione, rimane incerto se alcuni diritti protetti dalle legislazioni nazionali rientrino nel campo di applicazione della direttiva. Questa incertezza riguarda principalmente le denominazioni dei settori, i diritti nazionali in materie quali i segreti di fabbricazione (compreso il know-how) e altri atti contemplati spesso dalle norme nazionali sulla concorrenza sleale, comprese le copie pirata e altre forme di "concorrenza al margine della legalità". Sembra che anche queste forme di comportamento commerciale scorretto siano in aumento. Esse provocano spesso effetti dannosi per i titolari dei diritti, minano l'innovazione e apportano soltanto benefici di breve termine ai consumatori. Potrebbe essere utile valutare ulteriormente questo fenomeno negativo e l'esigenza di inserire nella direttiva un elenco minimo dei diritti di proprietà intellettuale che rientrano nel suo campo di applicazione.

Il concetto di intermediari e la funzionalità delle ingiunzioni

La direttiva interpreta estensivamente la nozione di "intermediari", in modo da includervi tutti gli intermediari "i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare". Questa interpretazione implica che anche intermediari privi di un rapporto contrattuale diretto o di un collegamento con l'autore della violazione sono soggetti alle misure previste dalla direttiva.

Sennonché il livello delle prove richieste dai tribunali degli Stati membri in generale è piuttosto elevato. Inoltre permangono incertezze a proposito degli intermediari e delle misure specifiche nelle quali essi incorrono per il fatto di contribuire a una violazione o di facilitarla, a prescindere dalla loro responsabilità.

Gli intermediari che trasportano beni sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale (quali corrieri, spedizionieri o agenti marittimi) possono svolgere un ruolo cruciale nel controllare la distribuzione dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale. Anche le piattaforme di Internet, quali i mercati in linea o i motori di ricerca, possono svolgere un ruolo importante per la riduzione del numero di violazioni, specialmente tramite misure preventive e procedure di "notifica e ritiro" ('notice and take-down').

Anche i fornitori di servizi in Internet svolgono un ruolo fondamentale per le modalità di funzionamento dell'ambiente in linea. Forniscono l'accesso a Internet e interconnettono le reti, ospitano siti web e server. Fungendo da intermediari fra tutti gli utenti di Internet e i titolari di diritti, si trovano spesso in una posizione compromettente a causa di illeciti commessi dai loro clienti. Per questa ragione la legislazione dell'UE contiene già disposizioni specifiche che limitano la responsabilità dei fornitori di servizi in Internet i cui i servizi vengono utilizzati per violare diritti di proprietà intellettuale[11].

I provvedimenti da adottare nei confronti degli intermediari riguardano, in particolare, il diritto di informazione, le misure provvisorie e cautelari (ad esempio, le ingiunzioni interlocutorie), o le ingiunzioni definitive.

La direttiva lascia agli Stati membri il compito di stabilire quando e come può essere emessa un'ingiunzione contro un intermediario. Affinché ciò venga svolto in modo efficace, potrebbe essere utile chiarire che le ingiunzioni non devono dipendere dalla responsabilità dell'intermediario. Inoltre i risultati riferiti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione indicano che gli strumenti legislativi e non legislativi disponibili attualmente non sono abbastanza forti per contrastare efficacemente le violazioni commesse in linea dei diritti di proprietà intellettuale. Dato l'orientamento favorevole degli intermediari a contribuire alla prevenzione e all'eliminazione delle violazioni in linea, la Commissione potrebbe individuare le modalità di un loro più ampio coinvolgimento.

Il problema del giusto equilibrio fra il diritto di informazione e le leggi in materia di privacy

Il diritto di informazione prevede l'obbligo per l'autore della violazione o per un'altra persona di fornire al titolare informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei beni che violano un diritto di proprietà intellettuale. Il problema principale relativo a tale diritto deriva dall'esigenza di rispettare le leggi sulla privacy e la protezione dei dati personali

Sembra che in alcuni Stati membri il diritto di informazione stabilito dalla direttiva sia interpretato in modo molto restrittivo, soprattutto per effetto delle leggi nazionali sulla protezione e la conservazione dei dati personali[12]. Questo punto potrebbe meritare particolare attenzione. Le legislazioni nazionali devono consentire ai giudici di applicare anche la legislazione dell'UE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea si deve trovare un giusto equilibrio fra i vari diritti in gioco (quali il diritto alla protezione dei dati e il diritto alla proprietà, compreso quello relativo alla proprietà intellettuale)[13], poiché sia la protezione dei dati/riservatezza sia la protezione della proprietà intellettuale sono riconosciute come diritti fondamentali dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[14].

Il quadro giuridico europeo che regola da un lato la protezione dei dati personali[15], e dall'altro il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è neutrale, in quanto nessuna regola stabilisce che in generale il diritto alla privacy debba prevalere sul diritto alla proprietà, o viceversa. Le leggi nazionali che attuano le varie direttive devono essere dunque concepite in modo da consentire il conseguimento di un equilibrio fra questi diritti in ogni caso, onde garantire che le disposizioni sul diritto di informazione possano proteggere efficacemente i titolari senza compromettere i diritti alla protezione dei dati personali. Occorrerebbe valutare ulteriormente la misura in cui le legislazioni degli Stati membri e le loro modalità di applicazione sono coerenti con i suddetti requisiti. Se necessario, si dovrebbero prendere in considerazione delle misure per ovviare alla situazione e raggiungere un corretto equilibrio fra i diritti in gioco.

L 'effetto compensativo e dissuasivo dei risarcimenti

Le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva devono essere efficaci, proporzionati e dissuasivi. Attualmente i risarcimenti accordati nei procedimenti giudiziari relativi ai diritti di proprietà intellettuale sono relativamente bassi. Soltanto pochi Stati membri hanno segnalato un incremento dei risarcimenti accordati, dovuto all'attuazione della direttiva.

Secondo le informazioni ricevute da titolari dei diritti, gli attuali risarcimenti non sembrano in grado di dissuadere efficacemente i potenziali autori di violazioni dal compiere attività illecite. Ciò vale in particolare nel caso in cui i risarcimenti riconosciuti dai tribunali non eguagliano il livello dei guadagni realizzati dagli autori delle violazioni.

Lo scopo principale del risarcimento del danno è fare sì che i titolari dei diritti si trovino nella stessa situazione in cui si sarebbero trovati in assenza della violazione. Oggi però il guadagno (l'indebito arricchimento) degli autori delle violazioni appare sovente sostanzialmente maggiore del danno effettivo subito dal titolare del diritto. In tali casi, potrebbe essere considerata la possibilità, per i tribunali, di avere la facoltà di riconoscere risarcimenti commisurati all'indebito arricchimento dell'autore della violazione, anche se superiori al danno effettivo subito dal titolare. Analogamente, potrebbe esservi la possibilità di avvalersi maggiormente della possibilità di accordare risarcimenti per altre conseguenze economiche e per i danni morali.

Ove l'autore della violazione sia una persona giuridica e il titolare non riesca a ottenere risarcimenti perché l'autore della violazione non ha attività escutibili, o è sottoposto a una procedura fallimentare o è per qualsiasi altro motivo insolvente, si potrebbe valutare se, in base al diritto nazionale, il titolare possa pretendere risarcimenti dai dirigenti dell'azienda e, in caso affermativo, a quali condizioni.

Misure correttive

Come esposto più precisamente nel Documento di lavoro dei servizi della Commissione, potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento della definizione di 'misure correttive'. In particolare, nella maggior parte dei testi legislativi nazionali non è ben definita la distinzione fra il 'ritiro', e 'l'esclusione definitiva' dai circuiti commerciali di beni riconosciuti come cause di violazione del diritto di proprietà intellettuale. Un altro punto che potrebbe essere chiarito è costituito dall'applicazione delle disposizioni suddette se i beni non sono più in possesso dell'autore della violazione.

Infine, per quanto attiene alle spese per la distruzione dei beni controversi, potrebbe essere preso in considerazione il modo per garantire che queste spese possano essere poste direttamente dette spese a carico della parte soccombente.

Altre questioni

Dall'analisi dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri emergono varie altre questioni meritevoli di ulteriore discussione a livello dell'UE.

In primo luogo sembra che raramente gli Stati membri si siano avvalsi delle disposizioni facoltative previste dalla direttiva (ad esempio, quella relativa agli ordini di descrizione che consentono a un funzionario giudiziario di entrare nelle proprietà del presunto contraffattore e di esaminare la situazione. Questa disposizione facoltativa della direttiva non è stata attuata da taluni Stati membri per i procedimenti civili e pertanto questo tipo di misura è disponibile solo nei procedimenti penali). Ancora più rari sono i casi in cui gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, hanno adottato norme che sono più favorevoli di quelle della direttiva per i titolari di diritti. Occorrerebbe analizzare in modo più dettagliato i motivi di questa circostanza. Anche il nesso esistente nelle normative degli Stati membri fra il requisito della 'scala commerciale' (vale a dire che l'atto illegittimo è eseguito per conseguire un vantaggio economico diretto o indiretto o commerciale) e il diritto di informazione potrebbe essere oggetto di un approfondimento.

In secondo luogo si potrebbero valutare le opzioni disponibili per affrontare i problemi relativi alla raccolta delle prove nei procedimenti transfrontalieri, nonché l'esigenza di definire più precisamente i casi in cui le informazioni possono essere considerate "nella disponibilità della controparte" di un procedimento giudiziario (articolo 6, comma 1). Si potrebbe valutare ulteriormente se le norme vigenti sulla raccolta delle prove nei casi che implicano informazioni riservate creino problemi pratici, in particolare nell'ambito delle misure provvisorie e nei casi in cui entrano in gioco differenti concezioni nazionali della riservatezza.

Infine, potrebbe essere esaminata l'utilità dell'armonizzazione delle norme applicabili all'utilizzo secondario di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e i possibili problemi legati a tale armonizzazione.

CONCLUSIONE

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale provocano diffusi danni economici. Molti prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale rappresentano attualmente una minaccia reale per la salute e la sicurezza dei consumatori. Un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per stimolare l'innovazione e la cultura in un'economia concorrenziale, generatrice di ricchezza, basata sulla conoscenza. Si devono bilanciare accuratamente interessi divergenti. Per raggiungere questo obiettivo la Commissione continuerà a impegnarsi attivamente con tutte le parti interessate.

La principale conclusione tratta dalla prima valutazione della direttiva è che la direttiva ha avuto ha avuto un effetto sostanziale e positivo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del diritto civile in Europa. Tuttavia è apparso che la direttiva non era predisposta per affrontare la sfida posta da Internet relativamente all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre numerose altre questioni potrebbero essere oggetto di un esame più approfondito. Tra queste, in particolare, si menzionano l'impiego di misure provvisorie e cautelari quali le ingiunzioni, le procedure per raccogliere e salvaguardare le prove (compresa anche la relazione fra il diritto di informazione e la protezione della privacy), il chiarimento del significato di varie misure correttive, comprese le spese per la distruzione e il calcolo dei risarcimenti.

Al fine di chiarire le decisioni della Commissione su ogni altro futuro provvedimento che potrebbe essere adottato e per sostenere la valutazione d'impatto che la Commissione sta avviando relativamente alle questioni affrontate dalla presente relazione, la Commissione invita il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri, gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo e tutte le altre parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni sulla presente relazione entro il 31 marzo 2011 .

[1] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 16.

[2] Il termine per l'attuazione della direttiva, per gli allora 25 Stati membri, è scaduto il 29 aprile 2006. Per i particolari del processo di recepimento si veda l'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione, che accompagna questa relazione.

[3] Si veda, ad esempio, http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/OECD-FullReport.pdf http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/Building%20a%20Digital%20Economy%20-%20TERA(1).pdf.

[4] Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008: 'Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale', COM(2008) 465 definitivo; Comunicazione della Commissione: 'Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno', COM(2009) 467 definitivo.

[5] Risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria, GU C 253 del 4.10.2008, pag.1; risoluzione del Consiglio del 1° marzo 2010, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, GU C 56 del 6.3.2010, pag.1.

[6] Parlamento europeo, risoluzione del 22 settembre 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, (2009/2178(INI)), A7-0175/2010.

[7] Per i dettagli si vedahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:129:0003:0016:EN:PDF.

[8] Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo ADPIC) del 1994; decisione del Consiglio (del 22 dicembre 1994) relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (94/800/CE), GU L 336, pag.1.

[9] Si veda l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva.

[10] Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/295/CE), GU L 94 del 13.4.2005, pag. 37.

[11] Direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico"), GU L 178 del 17.7.2000, pag.1.

[12] Secondo lo Study on Online Copyright Enforcement and Data Protection in Selected Member States del 2009 (Hunton & Williams, Brussels, http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/study-online-enforcement_en.pdf), l'Austria e la Spagna ne costituiscono due esempi.

[13] Sentenza del 29 gennaio 2008, causa C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU; sentenza del 19 febbraio 2009, causa C-557/07 LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungschutzrechten GMBH c. Tele2 Telecommunication GMBH.

[14] Articoli 7, 8 e 17, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[15] In particolare, direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31, e direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, GU L 201 del 31.7.2002, pag 37.