19.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 18/105


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo — Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno»

COM(2009) 467 definitivo

2011/C 18/19

Relatore: RETUREAU

La Commissione, in data 11 settembre 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo - Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno

COM(2009) 467 definitivo.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 marzo 2010.

Alla sua 462a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 aprile 2010 (seduta del 29 aprile), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 132 voti favorevoli, 5 voti contrari e 4 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato si rammarica che la Commissione non abbia potuto tenere conto, nelle sue proposte, delle recenti evoluzioni intervenute con la ratifica, da parte dell'Unione e degli Stati membri, dei «trattati Internet» dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), ossia il Trattato OMPI sul diritto d'autore (WCT) e il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT).

1.2   Il Comitato chiede inoltre di essere informato sui negoziati in corso per l'adozione dell'Accordo commerciale anticontraffazione (ACAC o Anti-counterfeiting trade agreement - ACTA) e sulle differenze rispetto ai trattati OMPI che sono appena stati ratificati per quanto riguarda in particolare la parte «Internet» dell'ACAC, nonché rispetto alla direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, detta «direttiva anticontraffazione» (1).

1.3   Tuttavia, il Comitato prende atto dell'intenzione della Commissione di organizzare prossimamente una riunione delle parti interessate, sperando che si svolga il più presto possibile e prima che sia presa una decisione finale. Anche il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto quanto prima.

1.4   Il Comitato rifiuta l'adozione di qualsiasi regime specifico, intrusivo nella vita privata come quello introdotto nella legislazione di diversi Stati membri, in relazione all'esercizio del diritto d'autore su Internet, e invita ad adottare invece misure attive di educazione e formazione rivolte ai consumatori, e in particolare ai giovani.

1.5   Il Comitato approva la proposta principale della Commissione di istituire un osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria, che raccoglierebbe e diffonderebbe le informazioni utili sulle pratiche dei contraffattori e fornirebbe un sostegno specifico alle PMI e alla piccola e media industria, spesso vittima di contraffazione, affinché possano essere meglio informate sui loro diritti.

1.6   Il Comitato ritiene che la rete per lo scambio rapido di informazioni richiesta dal Consiglio Competitività, appoggiata al sistema di informazione del mercato interno (IMI), possa essere molto utile, soprattutto se gli Stati membri riusciranno a superare i problemi esistenti in materia di cooperazione amministrativa, il che dipenderà anche dall'efficienza dei punti di contatto nazionali. Inoltre la Commissione dovrebbe pubblicare una relazione periodica sui dati raccolti dall'osservatorio e sull'attività condotta da questo organismo.

1.7   La necessità di combattere la criminalità organizzata nel settore della contraffazione dovrebbe tradursi in un'intensificazione della cooperazione tra i servizi doganali e i servizi repressivi, con il coinvolgimento di Europol su scala europea. Il Comitato ritiene che sia indispensabile armonizzare la legislazione penale a livello europeo, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità tra i reati e le sanzioni, includendo anche le copie illecite su Internet. Occorre però fare attenzione a non creare una normativa eccessiva e sproporzionata nell'ambito della legislazione contro la copia illegale o la contraffazione su scala commerciale.

1.8   Il Comitato può dunque sostenere le proposte della Commissione, fatta salva la sua critica per la mancanza di trasparenza riguardo all'ACAC e tenuto conto delle incertezze generate dalle dichiarazioni unilaterali di numerosi Stati membri in occasione della ratifica dei trattati OMPI del dicembre 2009. Esso appoggia l'adozione di una posizione europea che non vada al di là dell'acquis attuale.

1.9   Affinché sia possibile risalire facilmente ai diversi aventi diritto, il Comitato raccomanda, essenzialmente per le opere orfane, un sistema armonizzato di registrazione, da rinnovare periodicamente, del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tale sistema potrebbe precisare la natura e il titolo dell'opera, nonché i relativi titolari di diritti. Il Comitato chiede alla Commissione di esaminare la fattibilità di questa proposta.

1.10   Il Comitato insiste infine sull'istituzione e l'attuazione effettiva in tutti gli Stati membri del brevetto unico europeo che costituirà un mezzo di protezione molto più efficace e meno costoso per difendere i diritti immateriali legati all'innovazione delle PMI e della piccola e media industria.

2.   Proposte della Commissione

2.1   La Commissione insiste sulla necessità di rafforzare i diritti di proprietà intellettuale (DPI) nella società della conoscenza. Le protezioni riconosciute ai DPI nell'Unione e a livello internazionale (accordo TRIPs (2), accordi di settore) devono essere rafforzate a causa del valore crescente attribuito a questi diritti dalle imprese, sia che si tratti di grandi imprese che di PMI e di piccola e media industria. Le imprese in fase iniziale possono così proteggere i loro beni immateriali e su questa base ottenere capitali o contrarre prestiti per avviare le loro attività.

2.2   L'UE deve sostenere queste imprese con una cultura della proprietà intellettuale che difenda i talenti europei e crei opportunità per l'imprenditoria e per la ricerca universitaria, e generi ricadute positive in ambito accademico (3).

2.3   Il valore stesso dei diritti di proprietà intellettuale fa di queste imprese un obiettivo per gli autori di atti di contraffazione e pirateria che si servono di diversi mezzi, tra cui Internet in quanto strumento mondiale del mercato di beni illeciti, e tutto questo frena l'innovazione e minaccia l'occupazione, con conseguenze economiche gravi per le imprese, specialmente nei periodi di recessione economica.

2.4   Il mercato dei beni illeciti non è più limitato ai beni «tradizionalmente» copiati o contraffatti (film, moda, musica, software e prodotti di lusso) e si è allargato ormai a nuovi beni di consumo di massa: prodotti alimentari, prodotti per l'igiene, pezzi di ricambio per automobili, giocattoli, apparecchi elettrici ed elettronici ecc.

2.5   La contraffazione colpisce anche il settore sanitario con farmaci falsi che possono mettere in pericolo la salute umana.

2.6   Le conseguenze della contraffazione e del commercio di copie illegali sono sempre più preoccupanti, tanto più che in queste attività è largamente coinvolta la criminalità organizzata.

2.7   A questo riguardo è stato creato un quadro normativo europeo con la direttiva 2004/48/CE (4) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è stata realizzata l'armonizzazione del diritto civile ed è stata presentata al Consiglio una proposta sulle misure di carattere penale. Inoltre, il regolamento doganale dell'UE consente il sequestro delle copie illegali e l'applicazione di sanzioni sul loro commercio; la Commissione peraltro sta attualmente consultando gli Stati membri in vista del suo miglioramento.

2.8   Nel quadro di un piano europeo globale di lotta alla contraffazione la Commissione intende adottare misure complementari non legislative, basandosi sulla risoluzione del Consiglio Competitività del 25 settembre 2008.

2.9   Sulla base delle conclusioni del gruppo consultivo di esperti, che si è soffermato in particolare sulla situazione delle PMI, la Commissione intende aumentare il sostegno nel perseguimento dei trasgressori e prevede una serie di progetti volti ad aiutare le PMI a integrare i diritti di proprietà intellettuale nelle loro strategie di innovazione e di gestione delle conoscenze.

2.10   A livello mondiale, la Commissione sta elaborando una strategia di protezione nei confronti dei paesi terzi (ad esempio accordi anticontraffazione UE-Cina, iniziative in materia di controllo doganale). È entrato inoltre in funzione un helpdesk DPI-PMI-Cina.

2.11   I partenariati pubblico-privati (PPP) dovrebbero essere consolidati in previsione di una strategia europea più partecipativa. Facendo seguito alla conferenza di alto livello del maggio 2008, la Commissione ha pubblicato la sua strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale; il Consiglio Competitività ha adottato la risoluzione di lotta alla contraffazione e alla pirateria di cui sopra e ha invitato la Commissione a rafforzare l'azione alle frontiere in cooperazione con gli Stati membri.

2.12   Ma raccogliere le informazioni sulla natura e sulla portata della contraffazione e del commercio di copie illegali, e valutare il loro impatto reale sulla nostra economia è particolarmente difficile. Non è facile inoltre raccogliere e riassumere le informazioni in possesso dei diversi organismi nazionali, oltre a quelle raccolte dalla Commissione sui sequestri effettuati alle frontiere, che forniscono peraltro solo un'immagine molto parziale della realtà. La base di dati sorgente dovrebbe essere allargata per valutare in modo approfondito le conseguenze sia globali che locali delle attività illegali legate alla contraffazione e per comprendere perché alcuni prodotti o settori e alcune regioni sono più vulnerabili di altri. Questa valutazione permetterebbe di elaborare programmi d'azione più mirati.

2.13   Il Consiglio Competitività ha raccomandato la creazione dell'osservatorio europeo della contraffazione e della pirateria per una conoscenza più precisa dei fenomeni. La Commissione sta attualmente creando questo osservatorio per la raccolta di tutte le informazioni possibili riguardanti la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Essa ritiene tuttavia che il ruolo di tale osservatorio debba essere più ampio e debba diventare quello di una piattaforma nella quale i rappresentanti delle autorità nazionali competenti e le parti interessate si scambiano informazioni e competenze in materia di buone pratiche al fine di elaborare strategie di lotta comuni contro la contraffazione e la pirateria e di fornire raccomandazioni agli organi decisionali politici.

2.14   Per diventare una risorsa essenziale, l'osservatorio dovrebbe essere il fulcro di una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e il settore privato, e portare avanti un partenariato con le organizzazioni dei consumatori al fine di elaborare raccomandazioni pratiche e di sensibilizzare i consumatori. Una relazione pubblica annuale consentirebbe ai cittadini di comprendere i problemi e i modi per risolverli.

2.15   Nella sua comunicazione, la Commissione descrive poi in dettaglio il ruolo dell'osservatorio per realizzare gli obiettivi descritti.

2.16   L'osservatorio verrebbe a essere una piattaforma al servizio di tutte le parti interessate, con un rappresentante per paese, in modo da riflettere un'ampia gamma di organismi europei e nazionali. Vi saranno invitati a partecipare i settori maggiormente interessati e con più esperienza, nonché i consumatori e una rappresentanza delle PMI.

2.17   La difesa coerente dei diritti di proprietà intellettuale richiede una vera cooperazione amministrativa, particolarmente rafforzata nel settore della contraffazione e della pirateria, e un vero partenariato per la creazione di un mercato interno senza frontiere. A tale scopo è necessario creare una rete efficiente di punti di contatto in tutta l'UE.

2.18   Sul piano interno è necessario anche migliorare il coordinamento contro la contraffazione. A questo riguardo occorre nominare dei coordinatori nazionali dotati di un mandato chiaro.

2.19   È utile altresì promuovere la trasparenza delle strutture nazionali a livello transfrontaliero per favorire l'azione delle imprese defraudate. Inoltre, agli uffici nazionali della proprietà industriale e del diritto d'autore spetta un ruolo informativo. Essi devono svolgere anche nuove funzioni come quella di sensibilizzare e di fornire un aiuto specifico alle PMI, in collaborazione, per quanto riguarda i marchi, con l'Ufficio europeo dei brevetti (OEB) e i corrispondenti uffici nazionali e l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI).

2.20   Il Consiglio Competitività ha anche invitato la Commissione a creare una rete transfrontaliera per lo scambio rapido di informazioni chiave basata sui punti di contatto nazionali e sugli strumenti moderni per lo scambio di informazioni. Tutte le agenzie preposte alla tutela e gli uffici nazionali per la proprietà industriale dovranno accedere a una rete elettronica efficiente e rapida di scambio di informazioni sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

2.21   La Commissione sta attualmente studiando come mettere a punto un'interfaccia adeguata e avvalersi della rete esistente del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per facilitare la circolazione delle informazioni essenziali.

2.22   Descrivendo tutte le conseguenze gravi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la Commissione intende incoraggiare i titolari di tali diritti e tutte le parti interessate del circuito commerciale a unire le forze per lottare contro la pirateria e la contraffazione, nel loro interesse comune. Una delle soluzioni da esplorare sarebbe quella degli accordi volontari per contrastare la contraffazione e la pirateria sul campo e trovare soluzioni tecnologiche per l'individuazione dei prodotti contraffatti. Questi accordi potrebbero estendersi al di là delle frontiere europee. Naturalmente i mezzi messi in campo dovranno rimanere rigorosamente nel quadro della legalità.

2.23   Il commercio di prodotti contraffatti su Internet pone problemi particolari. La Commissione ha avviato un dialogo strutturato con le parti interessate, poiché Internet offre una flessibilità particolare che consente ai contraffattori e ai pirati di operare su scala mondiale eludendo le leggi locali. Le riunioni in corso, che proseguiranno ancora, mirano a elaborare procedure concrete per ottenere, nel quadro di accordi volontari, il ritiro dei prodotti contraffatti dai siti di vendita online. In mancanza di un accordo tra i proprietari di marchi e le imprese operanti su Internet, la Commissione dovrà prevedere soluzioni legislative, in particolare nel quadro della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

3.   Osservazioni del Comitato

3.1   La proposta della Commissione verte sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle PMI europee. Il Comitato ritiene che queste ultime abbiano effettivamente bisogno di sostegno particolare per poter tutelare i propri diritti secondo le norme del diritto applicabile e della direttiva 2004/48/CE. Continua tuttavia a mancare l'aspetto delle sanzioni penali, e sarebbe utile che gli Stati membri prendessero in esame una soluzione equilibrata e proporzionata. Il Comitato spera che si giunga a una soluzione, fondata sul TFUE (5), capace di sostenere i titolari di diritti immateriali.

3.2   L'osservatorio dovrebbe contribuire alla lotta contro tutte le forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, mettendo però l'accento sulle esigenze specifiche delle PMI e della piccola e media industria.

3.3   Alcune proposte, come gli accordi volontari, sono già in corso di realizzazione, e altre restano ancora allo stato di progetto. La comunicazione non menziona gli ostacoli da superare in alcuni settori, come la cooperazione amministrativa che, in molti casi, non sembra funzionare in modo soddisfacente.

3.4   Un elemento del tutto nuovo in questo contesto è rappresentato dalla copia illecita e dalla contraffazione via Internet. Nel dicembre scorso l'Unione europea e gli Stati membri hanno ratificato i «trattati Internet» dell'OMPI, il che in linea di principio unifica il diritto europeo applicabile; tuttavia le dichiarazioni di diversi rappresentanti nazionali espresse in occasione della ratifica rischiano di rimettere in discussione un approccio unificato a livello europeo. Come fa anche la direttiva 2004/48/CE sul diritto d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione, questi trattati mirano a combattere la diffusione di copie pirata e la contraffazione a fini commerciali.

3.5   Contemporaneamente, tuttavia, si sono svolti dei negoziati «segreti» tra gli Stati Uniti, l'UE e alcuni paesi «scelti» nella prospettiva di un trattato internazionale contro la contraffazione, (ACAC), che per la parte americana, dovrebbe essere molto simile al Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Come ammettono gli stessi negoziatori americani, la segretezza attorno a questi negoziati mira a impedire una levata di scudi nella società civile europea e degli Stati Uniti. I consumatori europei, le cui organizzazioni sono tenute fuori dal negoziato, e le imprese europee denunciano queste procedure non trasparenti (6) e poco democratiche che, con il pretesto della lotta alla contraffazione via Internet (uno dei capitoli del progetto di trattato), potrebbero instaurare un vero e proprio controllo poliziesco - anche con forme di polizia privata - su tutti gli scambi e le comunicazioni via Internet. Inoltre, secondo alcune fonti, scomparirebbe la distinzione tra il commercio di prodotti contraffatti e la copia privata. È urgente creare trasparenza attorno a questi negoziati e, considerando che le lobby dei produttori nordamericani vi hanno un accesso costante, consentire anche alla società civile di esprimere il suo punto di vista.

3.6   Anche il CESE desidera essere informato sulle discussioni e sulle proposte attualmente sul tavolo e auspica di poter esprimere il suo punto di vista in merito. Sarebbe spiacevole che le disposizioni contestate del DMCA americano fossero trasposte in un trattato internazionale che andrebbe a competere con i trattati OMPI e aggiungerebbe confusione in materia di diritto d'autore e diritti connessi sul piano europeo e internazionale. In ogni caso, la posizione europea non dovrebbe andare oltre l'acquis attuale.

3.7   A giudizio del Comitato, occorrerebbe peraltro che il regime del diritto d'autore su Internet non desse ai titolari di diritti la possibilità di controllare l'impiego della tecnologia, come si tende a fare invece nelle legislazioni nazionali summenzionate, né di intromettersi nelle comunicazioni private. La durata eccessiva della protezione (da 50 a 75 anni dopo il decesso dell'autore, o 75 anni per una persona giuridica) e i diritti esorbitanti concessi alle multinazionali dell'intrattenimento per il controllo dei media costituirebbero un ovvio freno all'innovazione e al progresso tecnologico e non creerebbero un contesto aperto alla concorrenza. Lo scopo della protezione è quello di garantire un compenso equo agli autori e agli interpreti, e non, invece, quello di assicurare una rendita di posizione, accompagnata da un diritto di intromissione da parte dei distributori (ossia le «major»).

3.8   Il Comitato raccomanda di unificare il diritto d'autore sulla sua base tradizionale, senza un regime eccessivo riguardo a Internet.

3.9   Il Comitato suggerisce di creare una registrazione obbligatoria, ad esempio nel quadro di un diritto d'autore europeo, in un registro armonizzato dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dietro corresponsione di una tassa molto modesta volta a coprire le sole spese di iscrizione, da rinnovare ad esempio ogni 10 o 20 anni, affinché i titolari di diritti e i loro indirizzi siano conosciuti. Questo strumento, accessibile liberamente e aggiornato in maniera costante, consentirebbe a qualsiasi impresa desiderosa di sfruttare un'opera a fini commerciali e di ottenere più facilmente le necessarie licenze ed autorizzazioni, di riutilizzare le opere orfane e favorirebbe il trasferimento di queste su altri supporti diversi dall'originale o la loro traduzione in altre lingue.

3.10   Questo favorirebbe inoltre il backup di opere (film, registrazioni su nastro magnetico, ecc.) soprattutto in caso di fragilità dei supporti originari. Spesso infatti un'opera va persa, non viene mai ristampata o riutilizzata e, su determinati supporti (ad esempio i vecchi film), rischia semplicemente di scomparire per sempre.

3.11   Il diritto d'autore è già una materia particolare poiché non richiede né una registrazione né il pagamento di una tassa, diversamente dai brevetti o da altri diritti di proprietà industriale. Esso si distingue anche per la durata, sotto molti aspetti eccessiva in riferimento alle necessità di innovazione e di scambio di conoscenze nella società dell'informazione e nell'economia della conoscenza. Il Comitato raccomanda una registrazione del diritto d'autore e dei diritti connessi che precisi la natura e il titolo dell'opera, il diritto d'autore e altri diritti sull'opera, il nome e l'indirizzo dei titolari di diritti, da rinnovare possibilmente ogni 10 o 20 anni dietro corresponsione di una tassa minima limitata al costo effettivo della registrazione. Per coloro che desiderano sfruttare un'opera a fini commerciali sarebbe così più facile ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie. Il diritto d'autore pertanto viene confuso con il diritto di proprietà e invece deve essere visto come un monopolio temporaneo di sfruttamento e come un diritto esclusivo di rilasciare licenze per l'utilizzazione di opere protette durante il periodo di protezione.

Bruxelles, 29 aprile 2010

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, GU L 157 del 30.4.2004, pagg. 45–86.

(2)  Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio, incluso il commercio di prodotti contraffatti, ADPIC o TRIPs).

(3)  Cfr. INT/325 in GU C 256 del 27.10.2007, pag. 17; INT/448 in GU C 218 dell'11.9.2009, pag. 8; INT/461 in GU C 306 del 16.12.2009, pag. 13 e INT/486 (non ancora pubblicato in GU).

(4)  GU L 157 del 30.4..2004, pagg. 45-86 (parere CESE in GU C 32 del 5.2.2004, pag. 15).

(5)  Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)  Declaration on ACTA, European consumers, Transatlantic dialogue (cfr. il sito web del BEUC Bureau européen des unions des consommateurs).