52008PC0761




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 28.11.2008

COM(2008) 761 definitivo

2008/0225 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(Versione codificata)(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 539/2001 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento codificato.

ê 539/2001

2008/0225 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

considerando quanto segue:

ê

(1) Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

ê 2414/2001 art. 1, pt. 1

(2) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

ê 539/2001 considerando 5,prima frase

(3) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità.

ê 539/2001 considerando 6 (adattato)

(4) Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo, questi paesi Ö terzi Õ non Ö dovrebbero Õ figurare nell'elenco Ö dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto Õ.

ê 453/2003 considerando 3 (adattato)

(5) Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe figurare Ö nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto Õ.

ê 539/2001 considerando 8 (adattato)

(6) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri Ö dovrebbero poter Õ esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

ê 539/2001 considerando 7 (adattato)

(7) Per gli apolidi e i rifugiati statutari, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale queste persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi e ai rifugiati statutari, gli Stati membri Ö dovrebbero poter Õ stabilire se queste categorie di persone sono Ö esenti Õ qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

ê 1932/2006 considerando 7 (adattato)

(8) Ö In conformità al Õ regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen[9] Ö si dovrebbe Õ prevedere una nuova esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di permessi per il traffico frontaliero locale.

ê 1932/2006 considerando 5 (adattato)

(9) Gli Stati membri Ö dovrebbero poter Õ prevedere esenzioni dall'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari.

ê 1932/2006 considerando 6 (adattato)

(10) Gli Stati membri Ö dovrebbero avere Õ la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti a un viaggio di istruzione allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi Ö i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per un soggiorno la cui durata globale non sia superiore a tre mesi e che sono Õ elencati Ö nel presente Õ regolamento.

(11) Un'esenzione Ö generale Õ dall'obbligo del visto si dovrebbe Ö prevedere Õ per persone di quelle categorie residenti in uno Stato membro che non fa ancora parte dell'area Schengen, nella misura in cui l'entrata o il rientro nel territorio di un altro Stato membro vincolato dall'"acquis" di Schengen li riguarda.

ê 1932/2006 considerando 8 (adattato)

(12) Il regime relativo alle possibilità di esenzione dall'obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi. Alcuni Stati membri esentano dal visto i membri delle forze armate, cittadini dei paesi terzi Ö inclusi nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri Õ, che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto comunitario, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento Ö nel presente Õ regolamento per motivi di certezza del diritto.

ê 539/2001 considerando 9 (adattato)

(13) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro deve comunicare Ö alla Commissione e Õ agli altri Stati membri le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 539/2001 considerando 5, seconda frase (adattato)

(14) Occorre prevedere un meccanismo comunitario che consenta di attuare Ö il Õ principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi figuranti Ö nell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto Õ decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

ê 851/2005 considerando 2 (adattato)

(15) Tenuto conto della gravità delle situazioni di non reciprocità, è necessario che esse siano obbligatoriamente notificate da parte degli Stati membri interessati. Per fare in modo che il paese terzo in oggetto applichi di nuovo l’esenzione dal visto per i cittadini degli Stati membri interessati, è opportuno prevedere un meccanismo che combini azioni di livello e di intensità variabili che possano essere intraprese rapidamente. Occorre altresì che la Commissione intervenga senza indugio presso il paese terzo, riferisca al Consiglio e abbia la possibilità in ogni momento di proporre al Consiglio l’adozione di una Ö misura Õ provvisoria di reintroduzione dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in oggetto. Il ricorso a una tale Ö misura Õ provvisoria non deve pregiudicare la possibilità di trasferire il paese terzo in oggetto nell’elenco Ö dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri Õ di cui all’allegato I del presente regolamento. È opportuno inoltre prevedere una connessione temporale tra l’entrata in vigore della misura provvisoria e l’eventuale proposta di trasferimento del paese Ö terzo Õ nell’elenco di cui Ö a tale Õ allegato.

ê 539/2001 considerando 10 (adattato)

(16) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti Ö dovrebbero Õ lasciare impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

ê 539/2001 considerando 2 e 3 (adattato)

(17) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell' acquis di Schengen ai sensi del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato: «protocollo Schengen». Esso non Ö dovrebbe Õ pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale acquis, quale definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis[10]. Il presente regolamento intende sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata.

ê 851/2005 considerando 7

(18) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[11], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[12] relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

ê 1932/2006 considerando 12

(19) In relazione alla Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato dall'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[13].

ê 2414/2001 considerando 4

(20) A norma dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito,

ê 539/2001

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:

a) dell'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;

b) dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

Articolo 2

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

ê 1932/2006 art. 1, pt. 1, lett. a)

2. Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

ê 539/2001

è1 2414/2001 art. 1, pt. 2

Articolo 3

è1 I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all’articolo 2, paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi. ç

ê 1932/2006 art. 1, pt. 1, lett. b) (adattato)

Inoltre, sono esentati dall'obbligo di visto:

a) i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di permessi per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale,

b) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I Ö del presente regolamento Õ, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio[14], quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto,

c) i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di alcun paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

ê 539/2001

Articolo 4

Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente gli articoli 2 e 3 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 2, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 3, per le seguenti categorie di persone:

ê 1932/2006 art. 1, pt. 3, lett. a)

a) titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali, di passaporti speciali, conformemente a una delle procedure previste dall'articolo 1, paragrafo 1, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio[15];

ê 539/2001

b) equipaggi civili di aerei e navi;

c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;

d) equipaggi civili di navi che operano su vie fluviali internazionali;

e) titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari.

ê 1932/2006 art. 1, pt. 3, lett. b)

2. Uno Stato membro può dispensare dall’obbligo del visto:

a) gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell’elenco dell’allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;

b) i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi di cui all’allegato II;

c) i membri delle forze armate che si spostano nell’ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d’identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all’organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951.

ê 539/2001

3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 3 per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

ê 539/2001 (adattato)

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate a norma dell'articolo 5 Ö entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tali misure Õ.

ê 539/2001

2. La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 851/2005 art. 1, pt. 1 (adattato)

Articolo 7

1. L’istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l’applicazione delle disposizioni Ö di cui ai commi da 2 a 5 del presente paragrafo e ai paragrafi da 2 a 5 Õ.

Entro novanta giorni dall’annuncio o dall’applicazione di tale istituzione, lo Stato membro interessato notifica per iscritto detta misura al Consiglio e alla Commissione; la notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C. La notifica precisa la data di esecuzione della misura e il tipo di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto prima della scadenza di Ö detto Õ termine, la notifica diventa superflua.

Immediatamente dopo la Ö data di Õ pubblicazione della notifica, la Commissione interviene, d’intesa con lo Stato membro interessato, presso le autorità del paese terzo in causa con l’obiettivo della reintroduzione dell’esenzione dal visto.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della notifica, la Commissione, d’intesa con lo Stato membro interessato, riferisce al Consiglio. La relazione può essere accompagnata da una proposta di reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo in causa. La Commissione può anche presentare questa proposta dopo le deliberazioni del Consiglio sulla proposta. Entro tre mesi, il Consiglio decide sulla proposta a maggioranza qualificata.

2. Se lo ritiene necessario, la Commissione può presentare una proposta per la reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto nei confronti dei cittadini del paese terzo di cui al Ö quinto comma del Õ paragrafo Ö 1 Õ senza presentare prima una relazione. Alla proposta si applica la procedura di cui a Ö detto comma Õ. Lo Stato membro interessato può indicare se desidera che la Commissione si astenga dalla reintroduzione temporanea dell’obbligo del visto senza presentare prima una relazione.

3. La procedura di cui Ö al paragrafo 1, quinto comma e di cui al paragrafo 2 Õ non pregiudica la facoltà della Commissione di presentare una proposta di modifica del presente regolamento ai fini del trasferimento del paese terzo interessato nell’elenco di cui all’allegato I.

Nel caso in cui sia stata adottata una misura provvisoria di cui Ö al paragrafo 1, quinto comma e di cui al paragrafo 2 Õ, la proposta di modifica del presente regolamento viene presentata dalla Commissione al più tardi nove mesi dopo l’entrata in vigore della misura provvisoria.

Tale proposta prevede altresì disposizioni relative alla soppressione di eventuali misure provvisorie introdotte secondo la procedura di cui Ö al paragrafo 1, quinto comma e di cui al paragrafo 2 Õ. Nel frattempo la Commissione prosegue i suoi sforzi al fine di indurre le autorità del paese terzo in causa a reintrodurre l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dello Stato membro interessato.

4. Allorché Ö un Õ paese terzo Ö di cui all'allegato II che istituisce l’obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro Õ sopprime l’obbligo del visto, lo Stato membro notifica immediatamente la soppressione al Consiglio e alla Commissione.

La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C. L’eventuale misura provvisoria decisa a norma del paragrafo Ö 2 Õ decade sette giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Qualora il paese terzo in causa abbia introdotto l’obbligo del visto per i cittadini di due o più Stati membri, la misura provvisoria decade solo dopo l’ultima pubblicazione.

ê 851/2005 art. 1, pt. 2

5. Finché perdura la situazione di non reciprocità nell’esenzione dal visto con un paese terzo di cui all’allegato II nei confronti di un qualsiasi Stato membro, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio anteriormente al 1o luglio di ogni anno pari in merito a tale situazione e, se del caso, presenta proposte adeguate.

ê 539/2001 (adattato)

Articolo 8

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

ê 1932/2006 art. 2, par. 2 (adattato)

Articolo 9

Gli Stati membri danno attuazione all’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Antigua e Barbuda, delle Bahamas, delle Barbados, di Mauriz io, di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis e delle Seicelle a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo di esenzione dal visto tra la Comunità e il paese terzo interessato.

ê

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

ê 2414/2001 art. 1, pt. 3

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

ê 539/2001 (adattato)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

ê 539/2001 (adattato)

ALLEGATO I

Ö Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri Õ

1. STATI

Afghanistan

Albania

Algeria

Angola

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

Bahrein

Bangladesh

Belize

Benin

Bhutan

Bielorussia

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, lett. a), pt. i)

Bolivia

ê 539/2001

Bosnia-Erzegovina

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Ciad

Cina

Colombia

Comore

Congo

Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

Dominica

ê 453/2003 art. 1, pt. 1, lett. b)

Ecuador

ê 539/2001 (adattato)

Egitto

Emirati arabi uniti

Eritrea

Etiopia

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Georgia

Ghana

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grenada

Guinea

Guinea Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kazakstan

Kenya

Kirghizistan

Kiribati

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Marianne settentrionali

Marocco

Marshall (isole)

Mauritania

Micronesia

Ö Repubblica di Õ Moldova

Mongolia

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, lett. a), pt. iv)

Montenegro

ê 539/2001 (adattato)

Mozambico

Ö Myanmar Õ

Namibia

Nauru

Nepal

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Palau

Papua Nuova Guinea

Perù

Qatar

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Repubblica dominicana

Ruanda

Russia

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone, Isole

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, lett. a), pt. v)

Samoa

ê 539/2001

São Tomé e Príncipe

Senegal

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, lett. a), pt. iv)

Serbia

ê 539/2001

Sierra Leone

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sudafrica

Sudan

Suriname

Swaziland

Tagikistan

Tanzania

Thailandia

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, lett. a), pt. iii)

Timor-Leste

ê 539/2001

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Tuvalu

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vanuatu

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese

Taiwan

ê 1932/2006 art. 1, pt. 4, lett. b)

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO:

British Overseas Territories Citizens che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

British Overseas Citizens

British Subjects che non hanno diritto di residenza nel Regno Unito

British Protected Persons

_______________

ê 539/2001 (adattato)

ALLEGATO II

Ö Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi Õ

1. STATI

Andorra

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. a), punti ii) e iii)

Antigua e Barbuda[16]

ê 539/2001

Argentina

Australia

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. a), punti ii) e iii)

Bahama[17]

Barbados[18]

ê 539/2001

Brasile

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. a), pt. iv) (adattato)

Brunei Darussalam

ê 539/2001

Canada

Cile

Corea del Sud

Costa Rica

Croazia

El Salvador

Giappone

Guatemala

Honduras

Israele

Malesia

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. a), punti ii) e iii)

Maurizio[19]

ê 539/2001

Messico

Monaco

Nicaragua

Nuova Zelanda

Panama

Paraguay

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. a), punti ii) e iii)

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis[20]

ê 539/2001

San Marino

Santa Sede

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. a), punti ii) e iii)

Seicelle[21]

ê 539/2001 (adattato)

Singapore

Stati Uniti

Uruguay

Venezuela

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong[22]

RAS di Ö Macau Õ[23]

ê 1932/2006 art. 1, pt. 5, lett. b)

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO COMUNITARIO

BRITISH NATIONALS (OVERSEAS)

___________

é

ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1) |

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10) |

Atto di adesione del 2003, allegato II, 18, B (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 718) |

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3) |

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) | limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1, undicesimo trattino con riferimento al regolamento (CE) n. 539/2001, e l’allegato, 11, B, 3 |

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18) |

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ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 593/2001 | Presente regolamento |

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma | Articolo 2, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, alinea | Articolo 3, paragrafo 2, alinea |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) |

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) |

Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 4 |

Articolo 1, paragrafo 4, alinea | Articolo 7, paragrafo 1, primo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a), prima e seconda frase | Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera a), terza frase | Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera b) | Articolo 7, paragrafo 1, quarto comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera c) | Articolo 7, paragrafo 1, quinto comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera d) | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e), prima frase | Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e), seconda frase | Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera e), terza e quarta frase | Articolo 7, paragrafo 3, terzo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera f), prima frase | Articolo 7, paragrafo 4, primo comma |

Articolo 1, paragrafo 4, lettera f), seconda e terza frase | Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma |

Articolo 1, paragrafo 5 | Articolo 7, paragrafo 5 |

Articolo 2, alinea | Articolo 1, alinea |

Articolo 2, primo trattino | Articolo 1, lettera a) |

Articolo 2, secondo trattino | Articolo 1, lettera b) |

Articolo 4 | Articolo 5 |

Articolo 5 | Articolo 6 |

Articolo 6 | Articolo 8 |

Articolo 7 | __ |

__ | Articolo 9 |

__ | Articolo 10 |

Articolo 8 | Articolo 11 |

Allegato I | Allegato I |

Allegato II | Allegato II |

__ | Allegato III |

__ | Allegato IV |

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[1] COM(87) 868 PV.

[2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[4] V. allegato III della presente proposta.

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[8] V. allegato III.

[9] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

[10] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

[11] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[12] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[13] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[14] GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1.

[15] GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

[16] Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

[17] Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

[18] Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

[19] Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

[20] Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

[21] Le esenzioni dalle esigenze di visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con la Comunità europea.

[22] L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

[23] L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».