52008PC0049

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (SEC(2008)117) (SEC(2008)118) /* COM/2008/0049 def. - COD 2008/0025 */


IT

Bruxelles, 5.2.2008

COM(2008) 49 definitivo

2008/0025 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui prodotti cosmetici

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(SEC(2008)117)

(SEC(2008)118)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

La semplificazione della Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [1] ("direttiva cosmetici") era stata annunciata nella comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona – Una strategia per la semplificazione del contesto normativo" [2] e nella strategia politica annuale della Commissione per il 2007 [3].

La presente proposta persegue tre obiettivi:

– Obiettivo 1: eliminare la incertezze e le incoerenze giuridiche. Le incoerenze possono essere motivate dall'elevato numero di emendamenti (attualmente 55) e dalla completa assenza di qualsiasi serie di definizioni. Quest'obiettivo comprende anche varie misure volte ad agevolare la gestione della direttiva cosmetici per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione;

– Obiettivo 2: evitare divergenze nel recepimento nazionale che non contribuiscono alla sicurezza del prodotto ma gravano sugli oneri normativi e sui costi amministrativi;

– Obiettivo 3: garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'Unione siano sicuri alla luce dell'innovazione del settore.

2. Consultazione pubblica

(...PICT...)

Dal 12 gennaio 2007 al 16 marzo 2007 si è svolta una consultazione delle parti interessate. Nell'ambito della suddetta consultazione pubblica la Commissione ha ricevuto 72 interventi. Tra tali interventi 46 provenivano dall'industria (chimica fine, cosmetici ed altri settori [4]), 18 da autorità nazionali e regionali, 4 da professionisti del settore universitario/sanitario, 3 da consumatori e organizzazioni di consumatori ed 1 da un'organizzazione per il benessere degli animali. In termini regionali, 7 interventi provenivano da associazioni a livello dell'UE, 15 dalla Germania, 9 dalla Francia, 3 rispettivamente dal Regno Unito, dall'Austria e dalla Svezia, 2 rispettivamente dalla Lituania, dal Belgio/Lussemburgo, dalla Danimarca, dalla Norvegia, dalla Repubblica Ceca, dalla Spagna, dalla Polonia e dall'Irlanda, 1 dalla Finlandia, da Malta, dall'Ungheria, dai Paesi Bassi, dalla Slovenia, dalla Grecia, dalla Slovacchia, dalla Lettonia e dalla Svizzera e 7 da paesi terzi europei.

In termini generali la consultazione ha confermato che la direttiva cosmetici necessitava di una rifusione e che molte disposizioni andavano chiarite. La consultazione degli interessati ha sottolineato anche che, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana in tutta l'UE e di realizzare il mercato interno dei prodotti cosmetici, la rifusione della direttiva cosmetici doveva assumere la forma del regolamento. Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti, nelle risposte fornite nell'ambito della consultazione gli interessati hanno sottolineato la necessità di concentrarsi maggiormente sulla responsabilità del fabbricante per la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

L'allegato 1 alla valutazione d'impatto contiene una sintesi delle risposte.

3. Valutazione dell'impatto

La Commissione, basandosi sui risultati della consultazione degli interessati e su tre studi di valutazione dei vari aspetti della legislazione europea sui prodotti cosmetici [5], ha effettuato una valutazione dell'impatto delle varie alternative a livello politico per raggiungere gli obiettivi di cui sopra (punto 1). Il comitato per la valutazione d'impatto della Commissione europea [6] ha valutato un progetto della presente valutazione d'impatto nell'agosto 2007 e l'ha approvato con talune modifiche.

Dall'analisi e dal confronto tra le varie alternative e il rispettivo impatto si possono trarre le seguenti conclusioni.

Per quanto riguarda l'obiettivo 1, la valutazione d'impatto sostiene l'emendamento della direttiva cosmetici quale unico mezzo efficace per raggiungere l'obiettivo riducendo considerevolmente gli oneri normativi. Ad esempio, la valutazione d'impatto evidenzia un potenziale di riduzione dei costi amministrativi in caso di notifica ai centri antiveleno dell'80% circa. Rendendo più chiare e più semplici varie prescrizioni, incluse quelle sull'etichettatura, si agevola il rispetto delle norme senza compromettere la sicurezza dei prodotti.

Per quanto riguarda l'obiettivo 2, la valutazione d'impatto sostiene la rifusione sotto forma di regolamento. Questa scelta viene sostenuta dal fatto che la direttiva cosmetici è estremamente dettagliata ed è stata oggetto di frequenti modifiche (circa tre-cinque volte l'anno negli ultimi anni). Anche se minime, le differenze di recepimento nelle 27 legislazioni nazionali creano costi supplementari all'industria, senza contribuire alla sicurezza dei prodotti.

Per quanto riguarda l'obiettivo 3, la valutazione d'impatto sostiene la ricerca di un migliore equilibrio tra la "responsabilità del fabbricante" e le "prescrizioni normative sui singoli ingredienti": si tratta di un elemento cruciale, visto che la direttiva cosmetici continua a fondarsi sul concetto originario – elaborato 30 anni fa – di disciplinare tutte le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici "ingrediente per ingrediente". Oggi si riconosce che tale strategia non basta, da sola, a garantire che i prodotti cosmetici immessi sul mercato siano sicuri. È necessario invece potenziare gli aspetti relativi alla responsabilità del fabbricante e ai controlli interni del mercato, per garantire che i prodotti di tale settore innovativo siano sicuri in futuro. Ciò comporta:

– il chiarimento dei requisiti minimi per la valutazione della sicurezza dei cosmetici che viene controllata attraverso la sorveglianza interna del mercato;

– un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti: esso deve comprendere un sistema di coordinamento degli Stati membri per la valutazione dei prodotti e delle informazioni che li riguardano, incluse le norme per il ritiro dei prodotti;

– l'obbligo per l'industria di riferire attivamente alle autorità competenti in merito ad effetti indesiderabili gravi nell'ambito di un meccanismo di rilevazione precoce dei rischi per la salute umana connessi ai prodotti cosmetici; e

– l'obbligo di notifica a tutte le autorità competenti del mercato interno attraverso un portale unico di notifica.

L'elemento più importante in termini di impatto è l'introduzione di requisiti minimi chiari per la valutazione della sicurezza dei cosmetici. Finora la direttiva cosmetici non prevedeva requisiti giuridici chiari relativi al contenuto della valutazione della sicurezza dei cosmetici. Questa situazione ha contribuito a consentire un livello relativamente elevato di mancato rispetto delle norme. La presenza di requisiti minimi chiari fa aumentare i costi per l'industria, che finora non è stata favorevole alla realizzazione di un'accurata valutazione della sicurezza dei cosmetici prima dell'immissione sul mercato del prodotto.

Tuttavia la valutazione d'impatto ha dimostrato che attraverso una serie di misure è possibile addolcire l'impatto di tale prescrizione. Ad esempio, l'aumento dei costi connesso alla valutazione può essere controbilanciato dalla notevole diminuzione dei costi amministrativi. Eventuali altri aumenti possono essere motivati dall'entità dei vantaggi per il consumatore in termini di valutazioni di sicurezza accurate consentite da tale strategia.

4. Base giuridica e sussidiarietà

La direttiva cosmetici si basa sull’articolo 95 del trattato CE. Essa intende stabilire un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

Prima dell'adozione della direttiva cosmetici, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri differivano da uno Stato all'altro. Le differenze tra queste leggi costringevano l'industria dei prodotti cosmetici a differenziare la produzione a seconda dello Stato membro di destinazione. Di conseguenza le varie normative nazionali ostacolavano gli scambi di questi prodotti e avevano pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno. Era quindi necessario determinare a livello comunitario le regole da osservare per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici. A livello nazionale quest'obiettivo si poteva raggiungere solo limitatamente.

Oggi quest'affermazione resta valida: l'intervento della Comunità è necessario per evitare la frammentazione del mercato e per garantire un livello elevato ed uniforme di tutela del consumatore europeo.

La direttiva cosmetici armonizza in modo esauriente le norme relative alla tutela della salute umana per quanto riguarda i prodotti cosmetici immessi sul mercato comunitario. Le modifiche di tale quadro normativo possono quindi essere effettuate solo attraverso un intervento comunitario e sono conformi al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE.

5. Codificazione delle 55 modifiche della Direttiva cosmetici e adozione del testo in forma di Regolamento

La direttiva cosmetici è stata modificata 55 volte. La proposta riunisce le 55 modifiche in un testo unico.

La forma giuridica prescelta è quella del regolamento. Questo tipo di atto giuridico agevola l'applicazione armonizzata ed elimina la necessità di recepire le prescrizioni estremamente dettagliate della direttiva cosmetici.

6. Modifiche sostanziali

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi [7], le modifiche sostanziali sono state evidenziate su sfondo grigio.

Le modifiche sostanziali possono essere riassunte nel modo seguente.

6.1. Agevolare la gestione della legislazione sui cosmetici

6.1.1. Introdurre una serie di definizioni

L'articolo 2, così come il preambolo agli allegati da II a VI della proposta introducono una serie di definizioni. Finora la direttiva cosmetici praticamente non conteneva definizioni legali. Tale lacuna ha incrementato l'incertezza giuridica e ha reso più costoso e più oneroso del necessario far rispettare le prescrizioni. La proposta garantisce la coerenza con le definizioni esistenti nel settore della libera circolazione delle merci, in particolare in considerazione delle proposte relative ad un quadro comune per la legislazione "nuovo approccio" [8].

6.1.2. Glossario delle denominazioni degli ingredienti

L'articolo 28 della proposta introduce un sistema agevolato di aggiornamento del glossario delle denominazioni degli ingredienti. Il glossario assume essenzialmente la funzione dell'"inventario degli ingredienti" già contenuto nella direttiva cosmetici [9]. Esso contiene le denominazioni di tutti gli ingredienti cosmetici pertinenti (circa 10 000). Le denominazioni indicate sono indipendenti dalla lingua nazionale e solitamente molto più brevi della denominazione chimica. Tali denominazioni contribuiscono quindi ad evitare la necessità di tradurre l'elenco degli ingredienti. Inoltre esse sono accettate mondialmente, rendendo l'esportazione molto più semplice per le ditte dell'UE e di conseguenza migliorando la competitività estera.

6.2. Potenziare taluni elementi per garantire la sicurezza dei prodotti in futuro

6.2.1. Valutazione della sicurezza dei cosmetici

L'allegato I della proposta elenca i requisiti in termini di contenuto della valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici.

Il concetto di valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici non è nuovo. La direttiva cosmetici conteneva già i requisiti necessari ad effettuare tale valutazione prima di immettere il prodotto sul mercato [10]. Tuttavia non venivano specificate le informazioni che tale valutazione della sicurezza doveva contenere e, di conseguenza, la valutazione della sicurezza non rivestì mai il ruolo importante che le era stato assegnato nel quadro legislativo attuale.

Un elemento cruciale della rifusione è il chiarimento in merito alle informazioni che devono essere contenute nella valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico per fornire la prova della sicurezza del prodotto cosmetico che viene immesso sul mercato.

6.2.2. Potenziare il controllo all'interno del mercato

La normativa comunitaria sui cosmetici si basa su controlli all'interno del mercato. Per tale motivo è importante che tali controlli siano effettivi. La proposta potenzia il ruolo e migliora il funzionamento dei controlli all'interno del mercato, in particolare tenendo conto dell'aumento costante delle importazioni da paesi terzi. Ciò implica quanto segue:

– l'articolo 4 della proposta definisce la persona responsabile per gli obblighi giuridici pertinenti. Tale disposizione tratta anche della responsabilità in caso di prodotti forniti al consumatore da paesi non appartenenti all'UE, ad esempio attraverso Internet.

– L'articolo 10 della proposta introduce un obbligo di notifica semplificata, centralizzata e in forma elettronica: la notifica di talune informazioni riguardanti il prodotto immesso sul mercato è un elemento importante in un settore fondato sui controlli interni del mercato. Finora la direttiva cosmetici contemplava due obblighi di notifica: notifica alle autorità competenti e notifica ai centri antiveleno. Le modalità cambiano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e sono necessarie registrazioni multiple.

– L'articolo 19 della proposta introduce la trasmissione di informazioni su taluni effetti indesiderabili alle autorità competenti.

– L'articolo 20 della proposta introduce la possibilità per le autorità competenti di esaminare su una base più ampia l'estensione dell'impiego di determinate sostanze.

– Gli articoli 21, 23, 24 e 25 della proposta introducono e rafforzano le norme applicabili ai prodotti non conformi, comprendendo prescrizioni più dettagliate sulla cooperazione amministrativa nell'ambito della sorveglianza del mercato. Attualmente la direttiva cosmetici non prevede nessuna di tali norme.

6.3. Sostanze CMR

L'articolo 12, paragrafo 2 introduce un regime differenziato per le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ("CMR").

Le sostanze CMR sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche ("pericolo") senza tenere conto dell'esposizione, ad esempio dell'impiego futuro. La differenza tra pericolo e rischio si può spiegare facendo ricorso all'esempio seguente: Un leone costituisce un "pericolo" (ovvero un leone in quanto tale è pericoloso per gli essere umani), ma non necessariamente un "rischio" (ad esempio se viene tenuto in uno zoo, all'interno di un recinto, ben nutrito.)

Le sostanze CMR vengono suddivise in tre categorie, "1", "2" e "3" a seconda del grado di prova delle loro proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione [11].

Finora le sostanze CMR 1 e 2 venivano automaticamente vietate nei prodotti cosmetici. Le sostanze CMR 3 venivano vietate finché il Comitato scientifico, sulla base dei dati relativi all'esposizione, non concludesse che la sostanza in questione è sicura ai fini dell'impiego nei prodotti cosmetici [12].

Il divieto automatico senza possibilità di eccezione per le sostanze CMR 1 e 2 ha reso la normativa sui cosmetici dipendente da una classificazione in base al pericolo, che non tiene conto dell'esposizione e dell'uso effettivo della sostanza. Questo potrebbe creare situazioni assurde. Un esempio recente, che tuttavia non è l'unico, è quello dell'etanolo: l'etanolo (ovvero alcol) è ampiamente utilizzato nei prodotti cosmetici. Nel 2006 è stato preso in considerazione per un'eventuale classificazione come CMR 1. Il caso è ancora aperto.

Se l'etanolo venisse classificato come sostanza CMR 1, le conseguenze per l'industria dei cosmetici dell'UE sarebbero terribili e l'industria stessa non avrebbe nemmeno la possibilità di dimostrare l'impiego sicuro di tale sostanza nei prodotti cosmetici sulla base dei dati sull'esposizione. Dall'altro lato tale sostanza potrebbe essere impiegata nei prodotti alimentari con esposizioni molto più elevate.

L'articolo 12, paragrafo 2 della proposta intende proporre un sistema di gestione del rischio per le sostanze CMR 1 e 2 che consente, a condizioni estremamente severe, l'impiego di tali sostanze qualora siano state ritenute sicure dal Comitato scientifico dei prodotti di consumo.

6.4. Altre modifiche sostanziali

Oltre alle modifiche di cui al punto 6.1, 6.2 e 6.3, la proposta comprende le seguenti modifiche sostanziali:

· l'articolo 7, paragrafo 1 della proposta chiarisce l'obbligo per la persona responsabile di tenere aggiornata la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

· Nell'articolo 8 della proposta è stato eliminato il riferimento al livello adeguato di qualifica per il fabbricante e l'importatore. Questa tematica viene ora affrontata attraverso un ruolo più forte della relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico nonché con l'adozione di norme armonizzate per le BPF.

· Gli articoli 5, paragrafo 2 e 9, paragrafo 2 della proposta forniscono chiarimenti sul ruolo delle norme armonizzate nel settore delle buone pratiche di fabbricazione e del campionamento/analisi di prodotti cosmetici.

· L'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) e f) della proposta precisa che le restrizioni applicabili alle sostanze elencate nell'allegato IV (coloranti) e nell'allegato V (conservanti) si applicano anche se la sostanza viene aggiunta al prodotto a fini diversi da quelli del colorante o del conservante.

· L'articolo 14, paragrafo 2, della proposta introduce la procedura dei comitati con controllo per la concessione di deroghe al sistema di sperimentazione animale.

· L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) della proposta introduce la possibilità di evidenziare sull'etichetta l'indirizzo pertinente per le autorità competenti nei casi in cui siano indicati più indirizzi.

· L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c) e l'allegato VII, punto 3 della proposta introducono la possibilità di contrassegnare la durata di conservazione minima con un pittogramma.

· Nell'articolo 15, paragrafo 1, lettera g) della proposta viene eliminata la possibilità di non indicare determinati ingredienti sull'etichetta del prodotto per motivi attinenti al segreto commerciale. Tale prescrizione in realtà non era mai stata applicata e non ha svolto un ruolo effettivo nella prassi.

· L'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma della proposta introduce la possibilità di avvalersi di norme armonizzate per affrontare questioni relative alle dichiarazioni riguardanti i prodotti cosmetici.

· L'articolo 22 della proposta istituisce una procedura chiara per l'applicazione della clausola di salvaguardia (cfr. articolo 12 della direttiva cosmetici).

· L'articolo 26 della proposta introduce e chiarisce le norme applicabili alle modifiche degli allegati al testo.

· L'articolo 27, paragrafi 3 e 4 della proposta introduce la procedura dei comitati con controllo.

· L'articolo 31 della proposta contempla l'obiezione formale contro le norme armonizzate.

· L'articolo 32 della proposta prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare disposizioni relative alle sanzioni.

· Gli articoli 33 e 34 della proposta stabiliscono le norme relative all'abrogazione della direttiva cosmetici nonché all'entrata in vigore e all'applicazione del regolamento.

· L'articolo 8bis e l'allegato V alla direttiva cosmetici sono stati soppressi. Entrambe le disposizioni erano contrarie al principio di esaustività della direttiva cosmetici e non svolgevano alcun ruolo nella prassi.

7. Incidenza sul bilancio

La proposta intende stabilire un'interfaccia elettronica centrale per la notifica dei prodotti alle autorità competenti degli Stati membri. L'incidenza sul bilancio viene discussa nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta.

8. Informazioni supplementari

8.1. Abrogazione di atti legislativi vigenti

L'adozione della proposta induce l'abrogazione di un atto giuridico di base, dei relativi 55 atti di modifica nonché di una direttiva di attuazione della Commissione.

8.2. Spazio economico europeo

La proposta riguarda una materia d'interesse per l'SEE e dovrebbe quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

2008/0025 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sui prodotti cosmetici

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

76/768/CEE (adattato)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 95 ,

vista la proposta della Commissione [13],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [14],

visto il parere del Comitato delle regioni [15],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [16],

considerando quanto segue:

(nuovo)

(1) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [17], è stata modificata ripetutamente e in modo significativo. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione in un testo unico.

(2) La rifusione intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre la rifusione rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

(3) La rifusione quale regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche vengano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.

76/768/CEE considerando 1

(4) Le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore negli Stati membri definiscono le caratteristiche di composizione cui devono rispondere i prodotti cosmetici e prescrivono regole per la loro etichettatura e per il loro imballaggio. Dette disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro.

76/768/CEE considerando 2 (adattato)

(5) Le differenze tra queste legislazioni costringono le imprese comunitarie del settore dei prodotti cosmetici a differenziare la loro produzione a seconda dello Stato membro di destinazione. Esse ostacolano gli scambi di questi prodotti e hanno pertanto effetti immediati sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune.

76/768/CEE considerando 3

(6) L'obiettivo essenziale di tali legislazioni è la salvaguardia della sanità pubblica e pertanto la legislazione comunitaria in questo settore deve proporsi lo stesso obiettivo. Tuttavia questo fine dovrà essere perseguito con mezzi che tengano conto anche delle esigenze economiche e tecnologiche.

76/768/CEE considerando 4

(7) È necessario determinare a livello comunitario le regole che devono essere osservate per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti cosmetici.

03/15/CE considerando 1 (adattato)

(8) La direttiva 76/768/CEE del Consiglio [18] Il presente regolamento ha armonizzato armonizza in modo esauriente le disposizioni nazionali regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di in materia di prodotti cosmetici e ha come scopo precipuo la tutela della salute umana pubblica . A tal fine resta indispensabile che siano eseguiti alcuni test tossicologici per valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici.

76/768/CEE considerando 5 (adattato)

(9) Il presente direttiva regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi specialità farmaceutiche e medicinali. A questo scopo è opportuno delimitare con precisione il campo di applicazione della direttiva tracciando una netta distinzione tra il settore dei prodotti cosmetici e quello dei medicinali. Tale La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia ai punti di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego. La presente direttiva non è applicabile ai prodotti che rientrano nella definizione di prodotto cosmetico ma che sono destinati esclusivamente alla prevenzione delle malattie. È inoltre opportuno precisare che alcuni prodotti rientrano in tale definizione, mentre non rientrano nell'ambito dei prodotti cosmetici i prodotti destinati ad essere ingeriti, inalati, iniettati o innestati nel corpo umano.

76/768/CEE Allegato I (adattato)

nuovo

(10) Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. Esempi tipici di prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.), maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling), fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc. saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc. profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antisudoriferi antitraspiranti , prodotti per la cura dei capelli, tinture e decoloranti coloranti per capelli , prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni , polveri , shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi, prodotti per il trucco e lo strucco , prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per la cura dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per cure intime esterne, prodotti solari, prodotti autoabbronzantisenza sole, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe

76/768/CEE considerando 6 (nuovo)

(11) Allo stato attuale della ricerca è opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici contenenti una delle sostanze elencate all'allegato V.

76/768/CEE considerando 7 (adattato)

nuovo

(12) I prodotti cosmetici devono non devono essere sicuri nocivi nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non vanno giusitificati attraverso un'analisi rischi-vantaggi. è necessario tener conto della possibilità di danno alle zone corporee contigue alla zona di applicazione.

(13) Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico va collegato ad un responsabile all'interno della Comunità. È necessario soprattutto determinare chi sia il responsabile dei prodotti cosmetici venduti direttamente al consumatore senza ricorrere ad importatori.

(14) Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati devono essere fabbricati nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione.

(15) Ai fini di un'efficiente sorveglianza del mercato, la documentazione informativa sul prodotto va tenuta ad immediata disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all'interno della Comunità.

(16) Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici devono essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

93/35/CEE considerando 4 (adattato)

nuovo

(17) considerando che per quanto riguarda il prodotto cosmetico finito , È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità di controllo competenti . del luogo di fabbricazione o di prima importazione nel mercato comunitario. che Ttali informazioni includono tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico.; In particolare tali informazioni sul prodotto includono una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.

(18) Per garantire un'applicazione ed un controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi vanno effettuati in modo riproducibile e standardizzato.

93/35/CEE considerando 5 (adattato)

nuovo

(19) considerando che tuttavia, Pper ragioni di controllo efficace sorveglianza del mercato , è opportuno che venga stabilito l'obbligo di notifica comunicazione all'autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato. dei luoghi di fabbricazione e delle informazioni necessarie per un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute.

(20) Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formula del prodotto vanno trasmesse ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri.

(21) Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le suddette notifiche vanno effettuate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.

83/574/CEE considerando 2 (adattato)

(22) Considerando che , sulla base delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche , può essere stabilito l ' elenco delle sostanze ammesse come filtri ultravioletti ;

(23) Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto va sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV vanno elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.

(24) Per evitare ambiguità va chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica.

nuovo

(25) Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrà comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione deve avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura dei comitati.

03/15/CE considerando 13 (adattato)

nuovo

(26) Considerate le proprietà pericolose delle rischi particolari che sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) , categoria 1, 2 e 3, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [19] direttiva 67/548/CEE possono comportare per la salute umana, il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato.Una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell'SCCNFP e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 3 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dall'SCCP e vengano regolamentate dalla Commissione negli allegati al presente regolamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1 o 2, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze vengono impiegate legalmente nei prodotti alimentari e non esistono sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici se tale impiego è stato ritenuto sicuro dall'SCCP. Tali sostanze vanno sottoposte a continue revisioni da parte dell'SCCP.

82/368/CEE considerando 11 (adattato)

(27) considerando che la presenza di tracce di sostanze il cui uso nei prodotti cosmetici è vietato in base all' allegato II della direttiva 76/768/ Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate sono ammesse solo sotto forma di tracce se è tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro. ; e che pertanto è opportuno adottare alcune disposizioni a tale riguardo;

03/15/CE considerando 2 (adattato)

(28) Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato con il trattato di Amsterdam al trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

03/15/CE considerando 3 (adattato)

(29) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [20] ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare il suo articolo 7 prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi. Per agevolare la messa a punto e l'applicazione di metodi alternativi nel settore dei cosmetici che non comportino l'impiego di animali vivi la direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, ha previsto specifiche disposizioni [21].

Esse riguardano tuttavia soltanto i metodi alternativi che non impiegano animali e non tengono conto dei metodi alternativi sviluppati al fine di ridurre il numero degli animali utilizzati negli esperimenti o di attenuarne la sofferenza. Per accordare una protezione ottimale agli animali utilizzati nella sperimentazione dei prodotti cosmetici fino all'applicazione del divieto della sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e della commercializzazione dei prodotti cosmetici sperimentati su animali nella Comunità, occorre pertanto modificare le disposizioni in parola in modo da prevedervi l'utilizzo sistematico di metodi alternativi, che come previsto dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/609/CEE riducano il numero degli animali utilizzati o ne attenuino la sofferenza, nei casi in cui non sono ancora disponibili alternative che non comportino l'impiego di animali, laddove tali metodi offrano ai consumatori un grado di protezione equivalente a quello offerto dai metodi convenzionali che intendono sostituire.

03/15/CE considerando 5 (adattato)

nuovo

(30) Attualmente soltanto i metodi alternativi convalidati sotto il profilo scientifico dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) o dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e applicabili all'intero settore chimico sono adottati sistematicamente a livello comunitario. È tuttavia possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.

03/15/CE considerando 6 (adattato)

nuovo

(31) È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti possono devono pertanto essere previste. essere incluse nella direttiva 76/768/CEE. La Commissione dovrebbe stabilire linee guida al fine di facilitare L' applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, di metodi che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione .

03/15/CE considerando 7 (adattato)

(32) La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) ECVAM e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) OCSE. Dopo aver consultato l'comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) SCCP circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

03/15/CE considerando 8 (adattato)

(33) La Commissione dovrebbe fissare ha fissato un calendario delle scadenze in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali sino all'11 marzo 2009 ad un termine massimo di sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Per quanto riguarda Tenuto conto tuttavia del fatto che per gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica non sono ancora allo studio metodi alternativi, è opportuno che il termine massimo per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati, sia l'11 marzo 2013 di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i rispettivi termini massimi di cui sopra.

03/15/CE considerando 9 (adattato)

(34) Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso il Sesto programmia quadro di ricerca istituito con la decisione 2002/1513/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [22], per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportano l'impiego di animali.

03/15/CE considerando 10 (adattato)

(35) Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi , non-membri dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e di evitare che i paesi terzi non membri esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.

93/35/CEE considerando 3 (adattato)

(36) considerando che, per ottenere l'immissione sul mercato dei cosmetici senza procedimenti preliminari e per limitare la conservazione delle informazioni necessarie sul prodotto finito al solo luogo di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità, e inoltre per una migliore informazione del consumatore, Èè necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. che Ssi otterrà tale trasparenza enunciando la funzione del prodotto e indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici.; che, Oove non sia possibile nella pratica indicare gli ingredienti e le precauzioni d'uso sui recipienti o sull'imballaggio, le relative indicazioni devono essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali tutte le informazioni necessarie.;

93/35/CEE considerando 2 (adattato)

(37) considerando che l'acquisizione di dati relativi agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici è risultata opportuna ai fini di una valutazione, da un lato, dell'insieme delle questioni relative alla loro utilizzazione e, dall'altro, ai fini dell'azione che ne consegue a livello comunitario, in particolare in vista della definizione della nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici; che l'acquisizione dei dati in questione può essere facilitata dalla messa a punto, da parte della Commissione, di un inventario degli ingredienti di cui trattasi; La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. che l'inventario Tale glossario non è inteso a è indicativo e non è destinato a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

03/15/CE considerando 14 (adattato)

(38) Allo scopo di informare migliorare le informazioni fornite ai i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione più precisa e facilmente comprensibile sulla loro durata di utilizzo.

03/15/CE considerando 15 (adattato)

nuovo

(39) L'SCCP ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Talune sostanze sono state individuate come causa importante di reazioni allergiche da contatto tra i consumatori allergici ai profumi. Al fine di garantire che detti i consumatori siano adeguatamente informati, è necessario modificare le disposizioni della direttiva 76/768/CEE per prescrivere che la presenza di tali sostanze va indicata nell'elenco degli ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare migliorerà la diagnosi delle allergie da contatto per questi consumatori e dovrebbe consentire consentirà loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano.

(40) I consumatori vanno protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Per quanto riguarda dichiarazioni specifiche in merito alle caratteristiche dei prodotti cosmetici, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di ricorrere a norme armonizzate.

03/15/CE considerando 11 (adattato)

(41) Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione ha elaborato dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione ha tenuto deve tenere conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità dei consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.

(42) Oltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori va data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate.

76/768/CEE considerando 8

(43) In particolare la determinazione dei metodi di analisi e le eventuali modifiche o aggiunte da apportarvi , in base ai risultati delle ricerche scientifiche e tecniche , sono misure di applicazione di carattere tecnico. Per semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione , a determinate condizioni precisate nella presente direttiva , il compito di adottarle.

nuovo

(44) Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi vanno notificati e le autorità competenti devono avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.

(45) Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura deve basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.

76/768/CEE considerando 11 (adattato)

(46) Per quanto riguarda i prodotti che, pur qualche prodotto cosmetico messo in commercio essendo conformi alle prescrizioni della presente direttiva e dei suoi allegati del presente regolamento potrebbero rivelarsi pericolosio per la salute umana sanità pubblica , va prevista una procedura di salvaguardia. è pertanto opportuno prevedere una procedura per ovviare a questo pericolo.

nuovo

(47) Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato devono essere debitamente motivate.

(48) Per garantire un controllo efficiente all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.

76/768/CEE considerando 10

(49) È necessario elaborare, in base a ricerche scientifiche e tecniche, proposte di elenchi di sostanze autorizzate che possono comprendere gli antiossidanti, le tinture per capelli, i conservanti ed i filtri ultravioletti, tenuto conto in particolare dei problemi posti dalle sostanze sensibilizzanti;

76/768/CEE considerando 9 (adattato)

(50) Il progresso della tecnica esige un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite dalla presente direttiva e da ulteriori direttive in materia; Per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici;

nuovo

(51) La Commissione deve essere assistita dall'SCCP, un organismo indipendente di valutazione dei rischi.

(52) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [23].

(53) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico gli allegati al presente regolamento. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(54) Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(55) Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo il presente regolamento si dovrebbe applicare 36 mesi dopo la data di pubblicazione.

(56) La direttiva 76/768/CE va abrogata.

(57) Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B,

76/768/CEE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA IL PRESENTE REGOLAMENTO :

93/35/CEE (adattato)

Capo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

Articolo 1 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "prodotto cosmetico": qualsiasi sostanza o le preparazioni o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, e/o correggere gli odori corporei e/o proteggerli, o mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei .

76/768/CEE (adattato)

2. 2. Sono da considerare prodotti cosmetici ai sensi di questa definizione in particolare i prodotti che figurano all'allegato I.

88/667/CEE

3. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti cosmetici che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato V. Riguardo a tali prodotti gli Stati membri adottano tutte le disposizioni che ritengono utili.

(nuovo)

b) "fabbricante”: una persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un prodotto cosmetico, oppure che lo fa progettare o fabbricare, apponendovi il suo nome o marchio;

c) "messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto attraverso qualsiasi mezzo, inclusi i mezzi elettronici, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

d) “immissione sul mercato”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;

e) "importatore”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

f) “norma armonizzata”: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [24] conformemente all'articolo 6 della medesima;

g) "tracce": la presenza non intenzionale di sostanze derivanti da impurezze di ingredienti naturali o sintetici, dal processo di fabbricazione, dallo stoccaggio, dal trasferimento dai mezzi di trasporto o dall'imballaggio;

h) "conservanti": sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;

i) "coloranti": sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; vanno inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;

j) "filtri UV": sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle dalle radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;

k) "effetto indesiderabile": una reazione dannosa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;

l) "effetto indesiderabile grave": un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite o rischi mortali immediati;

m) “ritiro”: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;

n) “richiamo”: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale.

76/768/CEE, considerando 5 (adattato)

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o innestata nel corpo umano non va considerata prodotto cosmetico.

93/35/CEE (adattato)

Capo II

Sicurezza, persona responsabile, libera circolazione

Articolo 23

Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato commercializzati all'interno della Comunità devono essere sicuri per non devono causare danni la salute umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue :

a) presentazione del prodotto,

b) etichettatura,

c) eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione,

d) nonché qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del fabbricante o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. della persona definita dall'articolo 4.

La presenza di queste avvertenze non dispensa tuttavia dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla presente direttiva dal presente regolamento .

nuovo

Articolo 4

Persona responsabile

1. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, una persona giuridica o fisica ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento (qui di seguito "persona responsabile").

2. Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.

3. Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.

4. Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.

5. Per i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato direttamente al consumatore dall'esterno della Comunità attraverso qualsiasi mezzo e in assenza di importatori, la persona che commercializza il prodotto cosmetico deve designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile.

76/768/CEE (adattato)

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i prodotti cosmetici siano messi in commercio soltanto se conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati.

93/35/CEE (adattato)

Articolo 5

Buone prassi di fabbricazione

1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici vanno rispettate le buone prassi di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

nuovo

2. Qualora la fabbricazione avvenga in conformità delle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone prassi di fabbricazione.

76/768/CEE (adattato)

Articolo 6

Libera circolazione

Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alle esigenze contenute nella presente direttiva e nei suoi allegati nel presente regolamento , rifiutare, vietare o limitare l'immissione la messa a disposizione sul mercato dei prodotti cosmetici conformi alle disposizioni della presente direttiva e dei suoi allegati del presente regolamento .

93/35/CEE (adattato)

nuovo

Capo III

Valutazione della sicurezza, documentazione informativa sul prodotto, notifica

Articolo 7 bis 7

Valutazione della sicurezza

1. La persona responsabile deve garantire che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della qualità sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici in conformità dell'allegato I.

La persona responsabile deve garantire che la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici venga aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato dei prodotti.

2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, va eseguita da persone in possesso di diplomi, certificati o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi di studio universitari o riconosciuti equivalenti da uno Stato membro, che comprendano almeno tre anni di studi teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe.

3. Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, devono rispettare la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

Articolo 8

Documentazione informativa sul prodotto

1. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato La persona responsabile tiene una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è persona responsabile. a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le seguenti informazioni:

2. La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati:

a) una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;

b) la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

c) una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 5;

a) la formula qualitativa e quantitativa del prodotto; per i composti odoranti e i profumi, le informazioni si limitano al nome e al numero di codice del composto e all'identità del fornitore;

b) le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici;

c) il metodo di fabbricazione conformemente alle buone prassi di fabbricazione previste dal diritto comunitario o, in mancanza di norme comunitarie, dal diritto dello Stato membro in questione; il responsabile della fabbricazione o della prima importazione nella Comunità deve possedere un livello di qualifica professionale o di esperienza appropriato, secondo la legislazione e la prassi dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione;

2003/15/CE Art. 1, par. 6 (adattato)

d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico generale degli ingredienti, la loro struttura chimica e il loro livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Nel caso in cui uno stesso prodotto venga fabbricato in vari punti del territorio comunitario, il fabbricante può scegliere un solo luogo di fabbricazione in cui dette informazioni siano a disposizione. A questo riguardo, e su richiesta a fini di controllo, è tenuto a comunicare il luogo scelto alla(alle) autorità di controllo interessata(e). In tal caso le informazioni sono facilmente accessibili;

93/35/CEE (adattato)

e) il nome e l'indirizzo delle persone qualificate responsabili della valutazione di cui alla lettera d). Tali persone devono essere in possesso di un diploma quale definito all'articolo 1 della direttiva 89/48/CEE, nei settori farmaceutico, tossicologico, dermatologico, medico o in una disciplina analoga;

f) i dati esistenti per quanto riguarda gli effetti indesiderabili per la salute umana provocati dal prodotto cosmetico in seguito alla sua utilizzazione;

(dg) qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico, qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi;

2003/15/CE Art. 1, par. 7 (nuovo)

eh) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi non membri.

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri garantiscono che le informazioni richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Le informazioni quantitative di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

2. La valutazione della sicurezza per la salute umana di cui al paragrafo 1, lettera d) viene effettuata conformemente ai principi di buone prassi di laboratorio previsti nella direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche [25].

3. La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 contenute nella documentazione informativa sul prodotto devono essere sono disponibili nella lingua o nelle lingue nazionali dello Stato membro in questione nel quale viene tenuta a disposizione la documentazione sul prodotto , o in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti di tale Stato membro.

4. Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato, oppure il responsabile dell'immissione di un prodotto cosmetico importato sul mercato comunitario, notifica all'autorità competente dello Stato membro del luogo di fabbricazione o di prima importazione l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione o di prima importazione nella Comunità dei prodotti cosmetici prima della immissione sul mercato comunitario.

5. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 4 e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri vigilano affinché dette autorità cooperino tra di loro nei settori in cui ciò sia necessario per la corretta applicazione della presente direttiva.

82/368/CEE (adattato)

Articolo 9

Campionamento e analisi

1. Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.

nuovo

2. In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora la fabbricazione avvenga in conformità delle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone prassi di fabbricazione.

76/768/CEE (adattato)

Articolo 710

Notifica

93/35/CEE

2. Tuttavia essi possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) d) e f) vengano redatte almeno nella loro lingua o nelle loro lingue nazionali o ufficiali; inoltre possono prescrivere che le indicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) vengano redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori. A questo riguardo la Commissione stabilisce una nomenclatura comune degli ingredienti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 10.

3. Inoltre, per rendere possibile nei casi di alterazione della salute un trattamento medico pronto ed adeguato, ogni Stato membro può esigere che informazioni appropriate e sufficienti sulle sostanze utilizzate nei prodotti cosmetici siano messe a disposizione dell'autorità competente, la quale garantisce che dette informazioni vengano usate unicamente a scopo di trattamento medico.

Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

nuovo

1. Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a) categoria del prodotto cosmetico e nome commerciale completo;

b) nome ed indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;

c) Stato membro in cui viene immesso sul mercato il prodotto cosmetico;

d) informazioni che consentano di contattare una persona fisica competente in caso di necessità;

e) presenza di sostanze, sotto forma di particelle micronizzate, diverse da quelle elencate negli allegati da III a VI al presente regolamento;

f) presenza di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE;

g) formulazione quadro, che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

2. La formulazione quadro di cui al paragrafo 1, lettera g) deve indicare dettagliatamente il tipo di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico. Qualora un prodotto cosmetico non sia coperto o lo sia solo parzialmente da una formulazione quadro, vanno fornite le pertinenti informazioni quantitative e qualitative.

3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) alle autorità competenti in formato elettronico.

Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato.

4. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), f) e g) ai centri antiveleno o organismi analoghi istituiti dagli Stati membri in formato elettronico.

Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.

5. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano modifiche, la persona responsabile fornisce quanto prima il relativo aggiornamento.

93/35/CEE

Gli Stati membri designano l'autorità competente e ne comunicano gli estremi alla Commissione, che li pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

82/368/CEE (adattato)

nuovo

Capo IV

Restrizioni applicabili a determinate sostanze

Articolo 411

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2 , gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei i prodotti cosmetici non possono contenere contengono :

a) sostanze di cui all'allegato II;

b) sostanze elencate nella parte prima dell'allegato III oltre i limiti stabiliti e al di fuori delle condizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III ;

88/667/CEE (nuovo)

nuovo

c) ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2, coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV, Parte 1, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere e coloranti non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato ;

d) coloranti elencati nella prima parte dell'allegato IV, utilizzati al di fuori delle condizioni indicate, ad eccezione dei prodotti cosmetici contenenti coloranti destinati unicamente a colorare le zone pilifere;

d) fatte salve le lettere b), e) e g), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

82/368/CEE (adattato)

e) conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato VI, parte 1, V e conservanti non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato ;

nuovo

(f) Fatte salve le lettere b), c) e g), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

82/368/CEE (nuovo)

f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto;

83/574/CEE (adattato)

g) Filtri UV diversi da quelli elencati nell' Parte 1 of Allegato VII VI e filtri UV non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato ;

h) fatte salve le lettere b), c) e e), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

h) filtri UV elencati nella parte prima dell'allegato VII, se impiegati oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate.

nuovo

2. In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione del campo d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

2003/15/CE Art. 1, par. 2 (adattato)

nuovo

Articolo 4b12

Sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione

(1) L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Tuttavia una sostanza classificata nella categoria 3 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione dell' SCCP SCCNFP e dichiarata accettabile sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie in conformità della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

nuovo

(2) L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, ai sensi dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

– sono state valutate e ritenute sicure dall'SCCP per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in considerazione dell'esposizione;

– sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [26];

– non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative.

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica in conformità dell'articolo 3, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati al presente regolamento nel rispetto della procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3 entro e non oltre 15 mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato I alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

La Commissione incarica l'SCCP di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi ogni 5 anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI.

82/368/CEE (adattato)

Articolo 13

Tracce

2.Fatto salvo l'articolo 3, Ssi tollera la presenza di tracce delle sostanze vietate elencate nell'allegato Il a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme all'articolo 2.

2003/15/CE Art. 1, par. 2 (adattato)

nuovo

Capo V

Sperimentazione animale

Articolo 14 bis 14

Sperimentazione animale

1. Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 23, è vietato quanto segue gli Stati membri vietano:

a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento della presente direttiva, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c) la realizzazione, all'interno della Comunità sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento della presente direttiva;

d) la realizzazione, all'interno della Comunità sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento della presente direttiva, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [27] o nell'allegato VIIIIX del presente regolamento della presente direttiva.

La Commissione elabora, entro l'11 settembre 2004, il testo dell'allegato IX, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP).

2. La Commissione, previa consultazione dell'SCCNFP SCCP e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, stabilisce ha stabilito calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1° ottobre 2004 entro l'11 settembre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2009 ad un massimo di 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE [28] in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

2.1. Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2013 ad un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/15/CE in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2. La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 930.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del paragrafo 2 , primo comma, possono essere adeguati fino all'11 marzo 2009 fatto salvo il rispetto del termine massimo di 6 anni in relazione di cui al paragrafo 2 primo comma o fino all'11 marzo 2013 di 10 anni, in relazione come indicato al paragrafo 2.1 secondo comma e previa consultazione degli stessi organismi di cui al primo comma paragrafo 2.

2.3 La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 930. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro 2 anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma paragrafo 2.1, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma paragrafo 2.1 non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma paragrafo 2.1, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

2.4 In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione dell' SCCP SCCNFP, può autorizzare con una decisione motivata la deroga secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'autorizzazione in questione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Le misure di cui al primo comma, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale che la Commissione deve presentare conformemente all'articolo 930.

3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 16:

a)"prodotto cosmetico finito" indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo.

b)"prototipo" indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

88/667/CEE (adattato)

Articolo 5

Gli Stati membri ammettono l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono:

a) sostanze elencate nella seconda parte dell'allegato III, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna g) dell'allegato stesso;

b) coloranti elencati nella seconda parte dell'allegato IV, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nell'allegato stesso;

c) conservanti elencati nella seconda parte dell'allegato VI, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso. Tuttavia alcune di queste sostanze possono essere utilizzate, a concentrazioni diverse, per fini specifici che vanno indicati nella presentazione del prodotto stesso;

d) filtri UV elencati nella parte seconda dell'allegato VII, nei limiti stabiliti ed alle condizioni prescritte, fino alle date indicate nella colonna f) dell'allegato stesso.

Alle date su dette tali sostanze, coloranti, conservanti e filtri UV saranno:

– o definitivamente ammessi,

– o definitivamente vietati (allegato II),

– o mantenuti per un periodo determinato nella seconda parte degli allegati III, IV, VI e VII,

– o soppressi da tutti gli allegati, in funzione della valutazione delle informazioni scientifiche disponibili oppure perché non vengono più utilizzati.

93/35/CEE

Articolo 5 bis

1. Entro il 14 dicembre 1994 la Commissione elabora, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10, un inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici segnatamente sulla base delle informazioni fornite dall'industria in questione.

Ai sensi del presente articolo, per «ingrediente cosmetico» si intende ogni sostanza chimica o preparazione di origine sintetica o naturale, eccetto i composti odoranti e aromatici, che rientri nella composizione dei prodotti cosmetici.

L'inventario è suddiviso in due parti, concernenti rispettivamente le materie prime odoranti e aromatiche e le altre sostanze.

2. L'inventario contiene informazioni concernenti:

– l'identità dell'ingrediente, segnatamente la denominazione chimica, la denominazione CTFA, la denominazione della Farmacopea europea, la denominazione comune internazionale dell'OMS, i numeri EINECS, IUPAC, CAS e Color Index, la denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

– la funzione usuale o le funzioni usuali dell'ingrediente nel prodotto finito;

– se del caso, le restrizioni e le modalità di impiego e le avvertenze che vanno obbligatoriamente indicate sull'etichetta, conformemente agli allegati.

3. La Commissione pubblica l'inventario e lo aggiorna periodicamente, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10. L'inventario è indicativo e non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

88/667/CEE (adattato)

Capo VI

Informazione del consumatore

Articolo 615

Etichettatura

93/35/CEE (adattato)

1. Gli Stati membri adottano adeguate misure affinché i prodotti cosmetici possano essere immessi sul mercato soltanto se Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili; tuttavia, le indicazioni di cui alla lettera g) possono figurare unicamente sull'imballaggio:

88/667/CEE (adattato)

nuovo

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale della fabbricante o del persona responsabile dell'immissione sul mercato stabilito all'interno della Comunità. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta, in linea di massima, di identificare tale persona l'impresa in questione.Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto va messo in evidenza; Per i prodotti fabbricati fuori della Comunità , gli Stati membri possono esigere l'indicazione del paese d'origine

b) il contenuto nominale al momento della confezione, indicato in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5g o a 5ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

2003/15/CE Art. 1, par. 3 (adattato)

nuovo

c) la durata di conservazione minima data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resta conforme all'articolo 3 (qui di seguito: "durata di conservazione minima");

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio devono essere precedute da

– il simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII al presente regolamento oppure indicata con

– la dicitura: "da usare preferibilmente entro…". seguita dalla data stessa, oppure

– dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura.

La durata di conservazione minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della durata di conservazione minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VIII bis indicato al punto 2 dell'allegato VII al presente regolamento , seguito dal periodo (mese, anno);

93/35/CEE (adattato)

d) le precauzioni particolari per l'impiego, almeno segnatamente quelle indicate nella colonna «Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta» degli negli allegati da III a VI, IV, VI e VII, le quali debbono figurare sul recipiente e sull'imballaggio, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VIII, che devono comparire sul recipiente e sull'imballaggio;

88/667/CEE (adattato)

e) il numero della partita di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificarlae il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione deve figurare solamente sulla confezione;

93/35/CEE (adattato)

f) la funzione del prodotto cosmetico , salvo se risulta dalla sua presentazione del prodotto;

2003/15/CE Art. 1, par. 4 (adattato)

nuovo

g) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tali indicazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L' Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti". In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VIII, che devono comparire sulla confezione.

Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

i) le impurità contenute nelle materie prime utilizzate,

ii) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito,

iii) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatici.

I composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine "profumo" o "aroma". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "Altre limitazioni e prescrizioni" dell'allegato III figura nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

Nell'elenco gli ingredienti vanno indicati in ordine decrescente di peso al momento di incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1% possono essere elencati in qualsiasi ordine, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1%.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici conformemente al numero Colour Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "può contenere" o il simbolo "+/-".

Gli ingredienti devono essere indicati sotto la loro denominazione comune di cui all'articolo 7, paragrafo 2 oppure, in mancanza di questa, sotto una delle denominazioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino.

La Commissione, conformemente alla procedura cui all'articolo 10, paragrafo 2, può modificare i criteri e le condizioni stabiliti dalla direttiva 95/17/CE della Commissione, del 19 giugno 1995, recante modalità d'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici [29], in base ai quali un fabbricante può, per motivi attinenti al segreto commerciale, chiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco succitato.

93/35/CEE (adattato)

2. In caso di impossibilità pratica di indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), si applica quanto segue:

– Le informazioni vanno indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;

– Se possibile, deve figurare un riferimento alle suddette informazioni, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) e g) su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

3. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, a causa delle dimensioni o della forma, sia praticamente impossibile far figurare le indicazioni di cui al paragrafo 1, alla lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

42. Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le menzioni di cui al paragrafo 1.

5. La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) e f) è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

6. La persona che mette il prodotto a disposizione dell'utilizzatore finale è responsabile del rispetto dei paragrafi da 3 a 5.

7. Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 28. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

88/667/CEE (adattato)

1 2003/15/CE Art. 1, par. 5

Articolo 16

Dichiarazioni relative al prodotto

3.1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché iIn sede di etichettatura, di presentazione alla vendita di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vengano vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono. 1 ---

nuovo

Qualora i prodotti cosmetici siano conformi alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto del primo comma.

2003/15/CE Art. 1, par. 5 (adattato)

2. Inoltre il fabbricante o il La persona responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare attirare l'attenzione delle Comunità europee, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico sul fatto che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Sono elaborate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea linee guida, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il Parlamento europeo riceve i progetti di misure sottoposti al comitato.

2003/15/CE Art. 1, par. 7 (adattato)

Articolo 17

Accesso pubblico alle informazioni

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri la persona responsabile garantisceono che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e i profumi, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico richieste ai sensi delle lettere a) e f) siano rese pubblicamente facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici.

Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico di cui alla lettera a) che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CEE [30].

nuovo

Capo VII

Sorveglianza del mercato

Articolo 18

Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato.

Articolo 19

Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

1. La persona responsabile notifica quanto prima alle autorità competenti presso le quali viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa:

a) tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti,

b) il nome commerciale completo del prodotto in questione,

c) le eventuali misure correttive da lei adottate;

2. Le autorità competenti interessate trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3. Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo unicamente nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato.

Articolo 20

Informazioni sulla concentrazione delle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo unicamente nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato.

Capo VIII

Non conformità, clausola di salvaguardia

Articolo 21

Non conformità

1. Le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:

a) prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 8;

b) prescrizioni relative alla notifica di cui all'articolo 10;

c) buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 5;

d) restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 11 e 12;

e) prescrizioni relative all'etichettatura, di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2, e 7;

f) prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto, di cui all'articolo 16;

g) prescrizioni relative alla sperimentazione animale, di cui all'articolo 14.

2. La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.

3. In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

4. Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:

a) quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure

b) qualora la persona responsabile, entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1, non adotti tutte le misure necessarie.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [31].

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

76/768/CEE (nuovo)

Articolo 12

1. Se uno Stato membro costata, in base ad una motivazione dettagliata, che un prodotto cosmetico, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, può mettere in pericolo la salute, detto Stato può vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio l'immissione nel mercato di tale prodotto cosmetico. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

88/667/CEE (nuovo)

2. La Commissione procede al più presto alla consultazione degli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il proprio parere e prende i provvedimenti del caso.

76/768/CEE (nuovo)

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alla presente direttiva, essi sono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 10; in tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

nuovo

Articolo 22

Clausola di salvaguardia

1. Ove non si applichi l'articolo 21, ed un'autorità competente constati che un prodotto cosmetico immesso sul mercato presenta rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto in questione venga ritirato, richiamato o ne venga comunque limitata la disponibilità.

2. L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/59/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

3. La Commissione deve stabilire se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o no. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e l'SCCP, qualora possibile.

4. Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 26, paragrafo 1.

5. Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

76/768/CEE (nuovo)

Articolo 13

Ogni atto individuale, adottato in applicazione della presente direttiva e comportante restrizioni o divieti dell'immissione nel mercato dei prodotti cosmetici, deve essere motivato circostanziatamente. Detto atto viene notificato all'interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legislazione vigente negli Stati membri e del termine entro cui i ricorsi possono essere presentati.

nuovo

Articolo 23

Buone prassi amministrative

1. Le decisioni adottate in conformità degli articoli 21 e 22 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio alla parte interessata informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2. Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.

Capo IX

Cooperazione amministrativa

Articolo 24

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.

2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

Articolo 25

Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

76/768/CEE (nuovo)

Articolo 8

1. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 10:

– i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici,

– i criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici e i metodi di controllo di detti criteri.

93/35/CEE (nuovo)

1 2003/15/CE Art. 1, par. 8

2. Con la stessa procedura vengono adottate, se del caso, la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e, previa consultazione del 1 comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori , le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati.

nuovo

Capo X

Misure di attuazione, disposizioni finali

Articolo 26

Modifica degli allegati

1. Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato l'SCCP, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 27, paragrafo 4.

2. Dopo aver consultato l'SCCP la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. Dopo aver consultato l'SCCP la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

2003/15/CE Art. 1, par. 9 (adattato)

Articolo 10 27

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

nuovo

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

2003/15/CE Art. 1, par. 9 (nuovo)

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

nuovo

Articolo 28

Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29

Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

1. Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e degli organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Le eventuali modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione.

3. La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

82/368/CEE (nuovo)

1 2003/15/CE Art. 1, par. 8

Articolo 8 bis

1. In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni:

a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo;

b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego;

c) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un'indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.

3. Prima dello scadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iscrizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iscrizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del 1 comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai consumatori su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un elenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione.

2003/15/CE Art. 1, par. 9 (adattato)

Articolo 930

Relazione annuale sulla sperimentazione animale

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

a1) sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici [32]. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

b2) sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi non membri, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;

c3) sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.

76/768/CEE

Articolo 11

Fatto salvo l'articolo 5, al più tardi un anno dopo la scadenza del periodo contemplato nell'articolo 14, paragrafo 1, per l'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche scientifiche e tecniche, presenta al Consiglio adeguate proposte che fissano gli elenchi delle sostanze consentite.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio, per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, l'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

nuovo

Articolo 31

Obiezione formale contro le norme armonizzate

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

2. A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.

3. La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 32

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [data da aggiungere: 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea] e le notificano senza indugio le successive modifiche delle stesse.

Articolo 33

Abrogazione

La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal [data a aggiungere: 36 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].

2. Esso si applica a decorrere dal [data da aggiungere: 36 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

76/768/CEE

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

nuovo

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[…] […]

76/768/CEE (adattato)

ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

– Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.)

– Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)

– Fondotinta (liquidi, paste, ciprie)

– Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.

– Saponi di bellezza, saponi deodoranti, ecc.

– Profumi, acque da toletta ed acqua di Colonia

– Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)

– Prodotti per la depilazione

– Deodoranti ed antisudoriferi

– Prodotti per la cura dei capelli:

– tinture per capelli e decoloranti

– prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio

– prodotti per la messa in piega

– prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

– prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)

– prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)

– Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)

– Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi

– Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra

– Prodotti per la cura dei denti e della bocca

– Prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse

– Prodotti per cure intime esterne

– Prodotti solari

– Prodotti abbronzanti senza sole

– Prodotti per schiarire la pelle

– Prodotti antirughe

nuovo

ALLEGATO I

Relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

PARTE A – Informazioni sulla sicurezza dei prodotti cosmetici

1. Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti

Descrizione della composizione qualitativa e quantitativa del prodotto, inclusa l'identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) e la loro funzione prevista. Per gli oli essenziali, i composti odoranti e i profumi, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

2. Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Descrizione delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze, delle materie prime e del prodotto cosmetico.

Descrizione della stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

3. Qualità microbiologica

Descrizione delle specifiche microbiologiche delle materie prime e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

4. Impurità, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio

Descrizione della purezza delle sostanze e delle materie prime.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Descrizione delle caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità.

5. Uso normale e ragionevolmente prevedibile

Descrizione dell'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze ed altre spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

6. Esposizione al prodotto cosmetico

Descrizione dell'esposizione al prodotto cosmetico, che tenga conto dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

(1) la sede di applicazione;

(2) l'estensione della superficie di applicazione;

(3) la quantità di prodotto applicata;

(4) la durata e la frequenza d'uso;

(5) le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili;

(6) la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell'esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell'esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere necessario calcolare l'esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell'eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all'applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.).

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull'esposizione dovuti alla granulometria.

7. Esposizione alle sostanze

Descrizione dell'esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6.

8. Profilo tossicologico delle sostanze

Fatto salvo l'articolo 14, descrizione del profilo tossicologico per tutte le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Nei casi di assorbimento percutaneo significativo, vanno considerati gli effetti sistemici e va valutato il NOAEL (no-observed-adverse-effect level). L'assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a

– granulometria;

– impurità delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e

– interazione tra sostanze.

L'eventuale applicazione del metodo "read-across" va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d'informazione vanno identificate chiaramente.

9. Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Descrizione degli effetti indesiderabili e degli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dai statistici.

10. Informazioni sul prodotto cosmetico

Altre informazioni pertinenti, ad es. descrizione di studi disponibili, effettuati su volontari.

PARTE B – Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

1. Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all'articolo 3.

2. Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull'etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso particolari, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d).

3. Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichiarazione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno calcolati e discussi margini di sicurezza.

In particolare va effettuata, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico. Se dalla valutazione emerge che tale interazione non è prevista, questo risultato va debitamente giustificato.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

4. Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.

Preambolo agli allegati da II a VI

(1) Ai fini degli allegati da II a VI:

a) "prodotto da sciacquare" significa un prodotto cosmetico destinato a non restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;

b) "prodotto da non sciacquare" significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;

c) "prodotto per capelli/barba e baffi" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;

d) "prodotto per la pelle" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione cutanea;

e) "prodotto per le labbra" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle labbra;

f) "prodotto per il viso" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulla cute del viso;

g) "prodotto per le unghie" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle unghie;

h) "prodotto per il cavo orale" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;

i) "prodotto da applicare sulle membrane mucose" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose

– della cavità orale,

– in zona perioculare,

– o degli organi genitali esterni;

j) "prodotto per gli occhi" significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione in zona perioculare;

k) "uso professionale" significa l'applicazione e l'impiego di prodotti cosmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.

(2) Per agevolare l'identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori:

– gli "international non-proprietary names" (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975;

– i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers);

– i numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS) e della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS).

76/768/CEE

ALLEGATO II

82/368/CEE (adattato)

ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI CHE NON POSSONO ENTRARE NELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI

76/768/CEE (adattato)

1 90/121/CEE

Numero d'ordine | Identificazione della sostanza |

| Denominazione chimica/INN | Numero CAS | Numero EINECS/ELINCS |

er a | b | c | d |

1. | Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo | 35783-57-4 | |

2. | ß-acetossietil trimetilammonio idrossido (Acetilcolina) e suoi sali | 51-84-3 | 200-128-9 |

3. | Deanoli aceglumas (INN) [33] | 3342-61-8 | 222-085-5 |

4. | Spironolactonum (INN) * | 52-01-7 | 200-133-6 |

5. | Acido [(idrossi-4 iodo-3 fenossi)-4 diiodo-3,5 fenil] acetico (3,3′, 5-triiodo-tiroacetico acido) e suoi sali | 51-24-1 | 200-086-1 |

6. | Methotrexatum (INN) * | 59-05-2 | 200-413-8 |

7. | Acidum aminocaproicum (INN) * e suoi sali | 60-32-2 | 200-469-3 |

8. | Cinchophenum (INN) *, suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati | 132-60-5 | 205-067-1 |

9. | Acidum thyropropicum (INN) * e suoi sali | 51-26-3 | |

10. | Acido tricloracetico | 76-03-9 | 200-927-2 |

11. | Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati) | 84603-50-9 | 283-252-6 |

12. | Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali | 302-27-2 | 206-121-7 |

13. | Adonis vernalis L.e suoi preparati | 84649-73-0 | 283-458-6 |

14. | Epinephrinum (INN) * | 51-43-4 | 200-098-7 |

15. | Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro sali | 90106-13-1 | 290-234-1 |

16. | Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro sali | | |

17. | Isoprenalinum (INN) * | 7683-59-2 | 231-687-7 |

18. | Allile, isotiocianato d' | 57-06-7 | 200-309-2 |

19. | Alloclamidum (INN) * e suoi sali | 5486-77-1 | |

20. | Nalorphinum (INN) * , suoi sali e suoi eteri ossidi | 62-67-9 | 200-546-1 |

21. | Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica | 300-62-9 | 206-096-2 |

22. | Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina) | 62-53-3 | 200-539-3 |

23. | Betoxycainum (INN) * e suoi sali | 3818-62-0 | |

24. | Zoxazolaminum (INN) * | 61-80-3 | 200-519-4 |

25. | Procainamidum (INN) * , suoi sali e suoi derivati | 51-06-9 | 200-078-8 |

26. | Amminodifenile, di-(Benzidina) | 92-87-5 | 202-199-1 |

27. | Tuaminoheptanum (INN) * , suoi isomeri e suoi sali | 123-82-0 | 204-655-5 |

28. | Octodrinum (INN) * e suoi sali | 543-82-8 | 208-851-1 |

29. | Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali | 530-34-7 | |

30. | Ammino-2 metil-4 esano e suoi sali | 105-41-9 | 203-296-1 |

31. | Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali | 65-49-6 | 200-613-5 |

32. | Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati | 26915-12-8 | 248-105-2 |

33. | Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati | 1300-73-8 | 215-091-4 |

34. | Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo | 482-44-0 | 207-581-1 |

35. | Ammi majus L. e suoi preparati | 90320-46-0 | 291-072-4 |

36. | Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano) | 507-45-9 | |

37. | Androgena (sostanze ad attività) | | |

38. | Antracene (olio di) | 120-12-7 | 204-371-1 |

39. | Antibiotici 1 --- | | |

40. | Antimonio e suoi composti | 7440-36-0 | 231-146-5 |

41. | Apocynum cannabinum L. e suoi preparati | 84603-51-0 | 283-253-1 |

42. | 5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali | 58-00-4 | 200-360-0 |

43. | Arsenico e suoi composti | 7440-38-2 | 231-148-6 |

44. | Atropa belladonna L. e suoi preparati | 8007-93-0 | 232-365-9 |

45. | Atropina, suoi sali e suoi derivati | 51-55-8 | 200-104-8 |

83/191/CEE (adattato)

46. | Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento (5) nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda) | | |

76/768/CEE (adattato)

1 85/391/CEE

47. | Benzene | 71-43-2 | 200-753-7 |

48. | Benzimidazolone | 615-16-7 | 210-412-4 |

49. | Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati | 12794-10-4 | |

50. | 2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina) | 644-26-8 | 211-411-1 |

51. | Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Benzamina) e suoi sali | 500-34-5 | |

52. | Isocarboxazidum (INN) * | 59-63-2 | 200-438-4 |

53. | Bendroflumethiazidum (INN) * e suoi derivati | 73-48-3 | 200-800-1 |

54. | Glucinio e suoi composti | 7440-41-7 | 231-150-7 |

55. | Bromo elementare | 7726-95-6 | 231-778-1 |

56. | Bretylii tosilas (INN) * | 61-75-6 | 200-516-8 |

57. | Carbromalum (INN) * | 77-65-6 | 201-046-6 |

58. | Bromisovalum (INN) * | 496-67-3 | 207-825-7 |

59. | Brompheniraminum (INN) * e suoi sali | 86-22-6 | 201-657-8 |

60. | Benzilonii brominum (INN) * | 1050-48-2 | 213-885-5 |

61. | Tetrylammonii bromidum (INN) * | 71-91-0 | 200-769-4 |

62. | Brucina | 357-57-3 | 206-614-7 |

63. | Tetracainum (INN) * e suoi sali | 94-24-6 | 202-316-6 |

64. | Mofebutazonum (INN) * | 2210-63-1 | 218-641-1 |

65. | Tolbutamidum (INN) * | 64-77-7 | 200-594-3 |

66. | Carbutamidum (INN) * | 339-43-5 | 206-424-4 |

67. | Phenylbutazom (INN) * | 50-33-9 | 200-029-0 |

68. | Cadmio e suoi composti | 7440-43-9 | 231-152-8 |

69. | Cantaris vesicatoria | 92457-17-5 | 296-298-7 |

70. | Cantaridina | 56-25-7 | 200-263-3 |

71. | Phenprobamatum (INN) * | 673-31-4 | 211-606-1 |

72. | Carbazolo (derivati nitrati del) | 31438-22-9 | |

73. | Carbonio (solfuro di) | 75-15-0 | 200-843-6 |

74. | Catalase | 9001-05-2 | 232-577-1 |

75. | Cefelina e suoi sali | 483-17-0 | 207-591-6 |

76. | Chenopodium ambrosioides L. (essenza) | 8006-99-3 | |

77. | Cloralio idrato | 302-17-0 | 206-117-5 |

78. | Cloro elementare | 7782-50-5 | 231-959-5 |

79. | Chlorpropramidum (INN) * | 94-20-2 | 202-314-5 |

80. | Diphenoxylatum (INN) * | 3810-80-8 | 223-287-6 |

81. | Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato) | 5909-04-6 | |

82. | Chlorzoxazonum (INN) * | 95-25-0 | 202-403-9 |

83. | Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina) | 535-89-7 | 208-622-6 |

84. | Chlorprothixenum (INN) * e suoi sali | 113-59-7 | 204-032-8 |

85. | Clofenanidum (INN) * | 671-95-4 | 211-588-5 |

86. | Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido) | 126-85-2 | |

87. | Chlormethinum (INN) * e suoi sali | 51-75-2 | 200-120-5 |

88. | Cyclophosphamidum (INN) * e suoi sali | 50-18-0 | 200-015-4 |

89. | Mannomustinum (INN) * e suoi sali | 576-68-1 | 209-404-3 |

90. | Butanilicainum (INN) * e suoi sali | 3785-21-5 | |

91. | Chlormezanonum (INN) * | 80-77-3 | 201-307-4 |

92. | Triparanolum (INN) * | 78-41-1 | 201-115-0 |

93. | [(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone) | 3691-35-8 | 223-003-0 |

94. | Chlorphenoxaminum (INN) * | 77-38-3 | |

95. | Phenaglycodolum (INN) * | 79-93-6 | 201-235-3 |

96. | Cloruro di etile | 75-00-3 | 200-830-5 |

97. | Sali di cromo, acido cromico e suoi sali | 7440-47-3 | 231-157-5 |

98. | Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati | 84775-56-4 | 283-885-8 |

99. | Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati) | 85116-75-2 | 285-527-6 |

100. | Glycyclamidum (INN) * | 664-95-9 | 211-557-6 |

101. | Cobalto (benzene sulfonato di) | 23384-69-2 | |

102. | Colchicina, suoi sali e suoi derivati | 64-86-8 | 200-598-5 |

103. | Colchicoside e suoi derivati | 477-29-2 | 207-513-0 |

104. | Colchicum autumnale L. e suoi preparati | 84696-03-7 | 283-623-2 |

105. | Convallatossina | 508-75-8 | 208-086-3 |

106. | Anamirta Cocculus L. (frutti) | | |

107. | Croton tiglium L. (olio) | 8001-28-3 | |

108. | N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea | 52964-42-8 | |

109. | Curaro e curarine | 8063-06-7; 22260-42-0 | 232-511-1; 244-880-6 |

110. | Curarizzanti di sintesi | | |

111. | Cianidrico (acido) e suoi sali | 74-90-8 | 200-821-6 |

112. | Cicloesil-1 dietilammino-3 (dietilamminometil-2 fenil)-1 propano e suoi sali | | |

113. | Cyclomenolum (INN) * e suoi sali | 5591-47-9 | 227-002-6 |

114. | Natrii hexacyclonas (INN) * | 7009-49-6 | |

115. | Hexapropymatum (INN) * | 358-52-1 | 206-618-9 |

116. | Dextropropoxyphenum (INN) * | 469-62-5 | 207-420-5 |

117. | 0,0′-diacetil N-allil normorfina | 2748-74-5 | |

118. | Pipazetatum (INN) * e suoi sali | 2167-85-3 | 218-508-8 |

119. | (α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina | 511-75-1 | 208-133-8 |

120. | bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) ( per es.: Pentamethonii bromidum (INN) *) | 541-20-8 | 208-771-7 |

121. | Azamethonii bromidum (INN) * | 306-53-6 | 206-186-1 |

122. | Cyclarbamatum (INN) * | 5779-54-4 | 227-302-7 |

123. | Clofenotanum (INN) * DDT (ISO) | 50-29-3 | 200-024-3 |

124. | bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) (INN) * | 55-97-0 | 200-249-7 |

125. | Dicloroetano (Cloruri di etilene) | | |

126. | Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) | | |

127. | Lysergidum (INN) * e suoi sali | 50-37-3 | 200-033-2 |

128. | Dietilamminoetil (fenil-4′ idrossi-3′ benzoato)-2 e suoi sali | | |

129. | Cinchocainum (INN) * e suoi sali | 85-79-0 | 201-632-1 |

130. | Dietilammino-3 propil cinnamato | 538-66-9 | |

131. | Dietilnitro-4 fenil tiofosfato | 56-38-2 | 200-271-7 |

132. | N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) (per es.: Ambenonii chloridum (INN) *) | 115-79-7 | 204-107-5 |

133. | Methyprylonum (INN) * e suoi sali | 125-64-4 | 204-745-4 |

134. | Digitalina e tutti gli eterossidi della digitale | 752-61-4 | 212-036-6 |

135. | (Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo) | 2530-97-4 | |

136. | Dioxethedrinum (INN) * e suoi sali | 497-75-6 | 207-849-8 |

137. | Piprocurarii iodidum (INN) * | 3562-55-8 | 222-627-0 |

138. | Propyphenazonum (INN) * | 479-92-5 | 207-539-2 |

139. | Tetrabenazinum (INN) * e suoi sali | 58-46-8 | 200-383-6 |

140. | Captodiamum (INN) * | 486-17-9 | 207-629-1 |

141. | Mefechlorazinum (INN) * e suoi sali | 1243-33-0 | |

142. | Dimetilammina | 124-40-3 | 204-697-4 |

143. | (Dimetilammino)-1 [(dimaetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali | 963-07-5 | 213-512-6 |

144. | Methapyrilenum (INN) * e suoi sali | 91-80-5 | 202-099-8 |

145. | Metamfepramonum (INN) * e suoi sali | 15351-09-4 | 239-384-1 |

146. | Amitriptylinum (INN) * e suoi sali | 50-48-6 | 200-041-6 |

147. | Metforminum (INN) * e suoi sali | 657-24-9 | 211-517-8 |

148. | Isosorbidi dinitras (INN) * | 87-33-2 | 201-740-9 |

149. | Dinitrile malonico | 109-77-3 | 203-703-2 |

150. | Dinitrile succinico | 110-61-2 | 203-783-9 |

151. | Dinitrofenoli isomeri | | |

152. | Inproquonum (INN) * | 436-40-8 | |

153. | Dimevamidum (INN) * e suoi sali | 60-46-8 | 200-479-8 |

154. | Diphenylpyralinum (INN) * e suoi sali | 147-20-6 | 205-686-7 |

155. | Sulfinpyrazonum (INN) * | 57-96-5 | 200-357-4 |

156. | N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN) *) | 71-81-8 | 200-766-8 |

157. | Benactyzinum(INN) * | 302-40-9 | 206-123-8 |

158. | Benzatropinum (INN) * e suoi sali | 86-13-5 | |

159. | Cyclizinum (INN) * e suoi sali | 82-92-8 | 201-445-5 |

160. | Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 | 3254-93-1 | 221-851-6 |

161. | Probenecidum (INN) * | 57-66-9 | 200-344-3 |

162. | Disulfiramum (INN) * | 97-77-8; 137-26-8 | 202-607-8; 205-286-2 |

163. | Emetina, suoi sali e suoi derivati | 483-18-1 | 207-592-1 |

164. | Efedrina e suoi sali | 299-42-3 | 206-080-5 |

165. | Oxanamidum (INN) * e suoi derivati | 126-93-2 | |

166. | Eserina o fisostigmina e suoi sali | 57-47-6 | 200-332-8 |

167. | Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato 1 nell'allegato VIVII (parte seconda) | | |

168. | Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN) | 67-48-1 | 200-655-4 |

169. | Caramiphienum (INN) * e suoi sali | 77-22-5 | 201-013-6 |

170. | Estere dietilfosforico del para nitrofenolo | 311-45-5 | 206-221-0 |

171. | Metethoheptazinum (INN) * e suoi sali | 509-84-2 | |

172. | Oxypheneridinum (INN) e suoi sali | 546-32-7 | |

173. | Ethoheptazinum (INN) * e suoi sali | 77-15-6 | 201-007-3 |

174. | Metheptazinum (INN) * e suoi sali | 469-78-3 | |

175. | Methylphenidatum (INN) * e suoi sali | 113-45-1 | 204-028-6 |

176. | Doxylaminum (INN) * e suoi sali | 469-21-6 | 207-414-2 |

177. | Tolboxanum (INN) * | 2430-46-8 | |

2003/83/CE Art. 1 e Allegato .1a) mod. da rettifica, GU L 058 del 26.2.2004, pag. 28 (adattato)

178. | 4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo | 103-16-2; 622-62-8 | 203-083-3; 210-748-1 |

76/768/CEE (adattato)

179. | Parethoxycainum (INN) * e suoi sali | 136-46-9 | 205-246-4 |

180. | Fenozolonum (INN) * | 15302-16-6 | 239-339-6 |

181. | Glutethimidum (INN) * e suoi sali | 77-21-4 | 201-012-0 |

182. | Etilene (ossido di) | 75-21-8 | 200-849-9 |

183. | Bemegridum (INN) * e suoi sali | 64-65-3 | 200-588-0 |

184. | Valnoctamidum (INN) * | 4171-13-5 | 224-033-7 |

185. | Haloperidolum (INN) * | 52-86-8 | 200-155-6 |

186. | Paramethazonum (INN) * | 53-33-8 | 200-169-2 |

187. | Fluanisonum(INN) * | 1480-19-9 | 216-038-8 |

188. | Trifluperidolum (INN) * | 749-13-3 | |

189. | Fluoresonum (INN) * | 2924-67-6 | 220-889-0 |

190. | Fluorouracilum (INN) * | 51-21-8 | 200-085-6 |

82/368/CEE (adattato)

191. | Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima) | 7664-39-3 | 231-634-8 |

76/768/CEE (adattato)

1 90/121/CEE

192. | Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (INN) *) | 541-64-0 | 208-789-5 |

193. | Galantaminum (INN) * | 357-70-0 | |

194. | Gestagena (sostanze ad attività)1 --- | | |

195. | Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (o HCH) | 58-89-9 | 200-401-2 |

196. | Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina) | 72-20-8 | 200-775-7 |

197. | Esacloroetano | 67-72-1 | 200-666-4 |

198. | Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina) | 465-73-6 | 207-366-2 |

199. | Idrastina, idrastinina e loro sali | 118-08-1; 6592-85-4 | 204-233-0; 229-533-9 |

200. | Idrazidi e loro sali | 54-85-3 | 200-214-6 |

201. | Idrazina, suoi derivati e loro sali | 302-01-2 | 206-114-9 |

202. | Octamoxinum (INN) * e suoi sali | 4684-87-1 | |

203. | Warfarinum (INN) * e suoi sali | 81-81-2 | 201-377-6 |

204. | Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido | 548-00-5 | 208-940-5 |

205. | Methocarbamolum (INN) * | 532-03-6 | 208-524-3 |

206. | Propatylnitratum (INN) * | 2921-92-8 | 220-866-5 |

207. | Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano | | |

208. | Fenadiazolum (INN) * | 1008-65-7 | |

209. | Nitroxolinum (INN) * e suoi sali | 4008-48-4 | 223-662-4 |

210. | Iosciamina, suoi sali e suoi derivati | 101-31-5 | 202-933-0 |

211. | Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati) | 84603-65-6 | 283-265-7 |

212. | Pemolinum (INN) * e suoi sali | 2152-34-3 | 218-438-8 |

213. | Iodio elementare | 7553-56-2 | 231-442-4 |

214. | bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano (sali di) (per es.: Decamethonii bromidum*) | 541-22-0 | 208-772-2 |

215. | Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati) | 8012-96-2 | 232-385-8 |

216. | N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide) | 528-92-7 | 208-443-3 |

217. | Santonina | 481-06-1 | 207-560-7 |

218. | Lobelia inflata L. e preparati | 84696-23-1 | 283-642-6 |

219. | Lobelinum (INN) * e suoi sali | 90-69-7 | 202-012-3 |

220. | Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali | | |

86/199/CEE (adattato)

1 91/184/CEE

221. | Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi 1 nell'allegato VVI, parte prima . | 7439-97-6 | 231-106-7 |

76/768/CEE (adattato)

1 89/174/CEE

222. | Mescalina e suoi sali | 54-04-6 | 200-190-7 |

223. | Poliacetaldeide (Metaldeide) | 9002-91-9 | |

224. | (Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali | 305-13-5 | |

225. | Coumetarolum (INN) * | 4366-18-1 | 224-455-1 |

226. | Dextromethorphanum (INN) * e suoi sali | 125-71-3 | 204-752-2 |

227. | Metilammino-2 eptano e suoi sali | 540-43-2 | |

228. | Isometheptenum (INN) * e suoi sali | 503-01-5 | 207-959-6 |

229. | Mecamylaminum (INN) * | 60-40-2 | 200-476-1 |

230. | Guaifenesinum (INN) * | 93-14-1 | 202-222-5 |

231. | Dicoumarolum (INN) * | 66-76-2 | 200-632-9 |

232. | Phenmetrazinum (INN) *, suoi derivati e suoi sali | 134-49-6 | 205-143-4 |

233. | Thiamazolum(INN) * | 60-56-0 | 200-482-4 |

234. | (Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo) | 518-20-7 | 208-248-3 |

235. | Carisoprodolum (INN) * | 78-44-4 | 201-118-7 |

236. | Meprobamatum (INN) * | 57-53-4 | 200-337-5 |

237. | Tefazolinum (INN) * e suoi sali | 1082-56-0 | |

238. | Arecolina | 63-75-2 | 200-565-5 |

239. | Poldini Metilsulfas (INN) * | 545-80-2 | 208-894-6 |

240. | Hydroxyzinum (INN) * | 68-88-2 | 200-693-1 |

241. | Naftolo β- | 135-19-3 | 205-182-7 |

242. | Naftilazolinum* e suoi sali | 134-32-7; 91-59-8 | 205-138-7; 202-080-4 |

243. | α Naftil-3-idrossi-4-cumarina | 39923-41-6 | |

244. | Naphazolinum (INN) * e suoi sali | 835-31-4 | 212-641-5 |

245. | Neostigmina e suoi sali (per es.: Neostigmini bromidum (INN) *) | 114-80-7 | 204-054-8 |

246. | Nicotina e suoi sali | 54-11-5 | 200-193-3 |

247. | Nitriti di amile | 110-46-3 | 203-770-8 |

248. | Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio | 14797-65-0 | |

249. | Nitrobenzene | 98-95-3 | 202-716-0 |

250. | Nitrocresoli e loro sali alcalini | 12167-20-3 | |

251. | Nitrofurantoinum(INN) * | 67-20-9 | 200-646-5 |

252. | Furazolidonum (INN) * | 67-45-8 | 200-653-3 |

253. | Nitroglicerina | 55-63-0 | 200-240-8 |

254. | Acenocoumarolum (INN) * | 152-72-7 | 205-807-3 |

255. | Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati) | | |

256. | Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati | | |

257. | Noradrenalina e suoi sali | 51-41-2 | 200-096-6 |

258. | Noscapinum (INN) * e suoi sali | 128-62-1 | 204-899-2 |

259. | Guanethidinum (INN) * e suoi sali | 55-65-2 | 200-241-3 |

260. | Estrogena (sostanze ad attività)1 --- | | |

261. | Oleandrina | 465-16-7 | 207-361-5 |

262. | Chlortalidonum (INN) * | 77-36-1 | 201-022-5 |

263. | Pelletierina e suoi sali | 2858-66-4 | 220-673-6 |

264. | Pentacloroetano | 76-01-7 | 200-925-1 |

265. | Pentaerithrityli tetranitras (INN) * | 78-11-5 | 201-084-3 |

266. | Petrichloralum (INN) * | 78-12-6 | |

267. | Octamylaminum (INN) * e suoi sali | 502-59-0 | 207-947-0 |

82/368/CEE (adattato)

268. | Acido picrico | 88-89-1 | 201-865-9 |

76/768/CEE (adattato)

269. | Phenacemidum (INN) * | 63-98-9 | 200-570-2 |

270. | Difencloxazinum(INN) * | 5617-26-5 | |

271. | Fenil-2 indanedione-1,3 (Fenindione) (INN) | 83-12-5 | 201-454-4 |

272. | Ethylphenacemidum (feneturide) (INN) * | 90-49-3 | 201-998-2 |

273. | Phenprocoumonum (INN) * | 435-97-2 | 207-108-9 |

274. | Fenyramidolum (INN) * | 553-69-5 | 209-044-7 |

275. | Triamterenum (INN) * e suoi sali | 396-01-0 | 206-904-3 |

276. | Pirofostato di tetraetile | 107-49-3 | 203-495-3 |

277. | Tricresilfosfato | 1330-78-5 | 215-548-8 |

278. | Psilocybinum (INN) * | 520-52-5 | 208-294-4 |

279. | Fosforo e fosfuri metallici | 7723-14-0 | 231-768-7 |

280. | Thalidomidum (INN) * e suoi sali | 50-35-1 | 200-031-1 |

281. | Physostigma Venenosum Balf. | 89958-15-6 | 289-638-0 |

282. | Picrotossina | 124-87-8 | 204-716-6 |

283. | Pilocarpina e suoi sali | 92-13-7 | 202-128-4 |

284. | α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano) (INN) e suoi sali | 24558-01-8 | |

285. | Pipradrolum (INN) * e suoi sali | 467-60-7 | 207-394-5 |

286. | Azacylonolum (INN) * e suoi sali | 115-46-8 | 204-092-5 |

287. | Bietamiverinum (INN) * | 479-81-2 | 207-538-7 |

288. | Butopiprinum (INN) * e suoi sali | 55837-15-5 | 259-848-7 |

2004/93/CE Art. 1 e Allegato .1 (adattato)

289. | Piombo e suoi composti | 7439-92-1 | 231-100-4 |

76/768/CEE (adattato)

290. | Conina | 458-88-8 | 207-282-6 |

291. | Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso) | 89997-54-6 | 289-689-9 |

292. | Metyraponum (INN) * | 54-36-4 | 200-206-2 |

2002/34/CE Art. 1 e Allegato .1i)

293. | Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom [34] che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti | | |

76/768/CEE (adattato)

294. | Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati) | 90046-04-1 | 289-971-1 |

295. | Scopolamina, suoi sali e suoi derivati | 51-34-3 | 200-090-3 |

296. | Sali di oro | | |

85/391/CEE (adattato)

297. | Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, pane prima, numero 49 | 7782-49-2 | 231-957-4 |

76/768/CEE (adattato)

298. | Solanum nigrum L. e suoi preparati | 84929-77-1 | 284-555-6 |

299. | Sparteina (INN) e suoi sali | 90-39-1 | 201-988-8 |

300. | Glucocorticoidi | | |

301. | Datura stramonium L. e suoi preparati | 84696-08-2 | 283-627-4 |

302. | Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati | 11005-63-3 | 234-239-9 |

303. | Strofanto (specie) e loro preparati | | |

304. | Stricnina e suoi sali | 57-24-9 | 200-319-7 |

305. | Strychnos (specie) e loro preparati | | |

306. | Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961 | | |

307. | Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali | | |

308. | Sultiamum (INN) * | 61-56-3 | 200-511-0 |

309. | Neodimio e suoi sali | 7440-00-8 | 231-109-3 |

310. | Thiotepum (INN) * | 52-24-4 | 200-135-7 |

311. | Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati | 84696-42-4 | 283-649-4 |

312. | Tellurnio e suoi composti | 13494-80-9 | 236-813-4 |

313. | Xylometazolinum (INN) * e suoi sali | 526-36-3 | 208-390-6 |

314. | Tetracloroetilene | 127-18-4 | 204-825-9 |

315. | Tetracloruro di carbonio | 56-23-5 | 200-262-8 |

316. | Tetrafosfato di esaetile | 757-58-4 | 212-057-0 |

317. | Tallio e suoi composti | 7440-28-0 | 231-138-1 |

318. | Glicosidi estratti dal tevetis neriifolia Juss | 90147-54-9 | 290-446-4 |

319. | Ethionamidum (INN) * | 536-33-4 | 208-628-9 |

320. | Phenothiazinum (INN) * e suoi composti | 92-84-2 | 202-196-5 |

82/368/CEE (adattato)

321. | Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima) | 62-56-6 | 200-543-5 |

76/768/CEE (adattato)

nuovo

322. | Mephenesinum (INN) * e suoi esteri | 59-47-2 | 200-427-4 |

323. | Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE riportati nell'allegato della seconda direttiva del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13) . | | |

324. | Tranylcyprominum (INN) * e suoi sali | 155-09-9 | 205-841-9 |

325. | Tricloronitrometano | 76-06-2 | 200-930-9 |

326. | Tribromo-etanolo (alcol e tribronio-etilico) | 75-80-9 | 200-903-1 |

327. | Trichlormethinum (INN) * e suoi sali | 817-09-4 | 212-442-3 |

328. | Tretaminum (INN) * | 51-18-3 | 200-083-5 |

329. | Gallamini triethiodidum (INN) * | 65-29-2 | 200-605-1 |

330. | Urginea Scilla Steinhrn. e suoi preparati | 84650-62-4 | 283-520-2 |

331. | Veratrina e suoi sali | 8051-02-3 | 613-062-00-4 |

332. | Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati | 84604-18-2 | 283-296-6 |

84/415/CEE (adattato)

333. | Veratrum Spp. e preparati | 90131-91-2 | 290-407-1 |

76/768/CEE (adattato)

334. | Cloruro di vinile monomero | 75-01-4 | 200-831-0 |

335. | Ergocalciferolum (INN) * + Cholecalciferolo (vitamina D2 + D3) | 50-14-6; 67-97-0 | 200-014-9: 200-673-2 |

336. | Xantati esteri detrocarbonei e alchilxantati alcalini | | |

337. | Yohimbina e suoi sali | 146-48-5 | 205-672-0 |

338. | Dimethili sulfoxidum (INN) * | 67-68-5 | 200-664-3 |

339. | Diphenhydraminum (INN) * e suoi sali | 58-73-1 | 200-396-7 |

340. | p-butil terz.-fenol | 98-54-4 | 202-679-0 |

341. | p-butil terz.-pinocatecol | 98-29-3 | 202-653-9 |

342. | Dihydrotachysterolum (INN) * | 67-96-9 | 200-672-7 |

343. | Diossano (1,4 dietilene diossido) | 123-91-1 | 204-661-8 |

344. | Morfolina e suoi sali | 110-91-8 | 203-815-1 |

345. | Piretro album L. e suoi preparati | | |

346. | Maleato di pirianisamina | 59-33-6 | 200-422-7 |

347. | Tripelennaminum (INN) * | 91-81-6 | 202-100-1 |

348. | Tetraclorosalicilanilidi | 7426-07-5 | |

349. | Diclorosalicilanilidi | 1147-98-4 | |

82/368/CEE (adattato)

1 88/233/CEE

350. | Tetrabromosalicilanilidi 1 --- | | |

351. | Dibromosalicilanilidi 1 --- | 24556-64-7 | 246-310-1 |

76/768/CEE (adattato)

352. | Bithionolum (INN) * | 97-18-7 | 202-565-0 |

353. | Monosulfuri tiouramici | 97-74-5 | 202-605-7 |

354. | Disulfuri tiouramici | 137-26-8 | 205-286-2 |

355. | Dimetileformamide | 68-12-2 | 200-679-5 |

356. | Acetone benzilidene | 122-57-6 | 204-555-1 |

357. | Benzoati di coniferile, salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate | | |

95/34/CE (adattato)

358. | Furocumarine (per esempio trioxysalean (INN) *, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegateNei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg | 3902-71-4; 298-81-7; 484-20-8 | 223-459-0; 206-066-9; 207-604-5 |

76/768/CEE (adattato)

359. | Oli di semi di Laurus nobilis L. | 84603-73-6 | 283-272-5 |

82/368/CEE (adattato)

360. | Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini | 94-59-7 | 202-345-4 |

76/768/CEE (adattato)

361. | Iodotimolo | 552-22-7 | 209-007-5 |

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

362. | 3'-etil-tetraidro-5',6',7',8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene | 88-29-9 | 201-817-7 |

83/341/CEE (adattato)

363. | o-Fenilendiammina e suoi sali | 95-54-5 | 202-430-6 |

364. | 4-Metil-m-fenilendiammina e suoi sali | 95-80-7 | 202-453-1 |

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

365. | Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati | 475-80-9; 313-67-7; 15918-62-4 | 202-499-6; 206-238-3; - |

86/179/CEE (adattato)

366. | Cloroformio | 67-66-3 | 200-663-8 |

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

367. | 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina | 1746-01-6 | 217-122-7 |

86/179/CEE (adattato)

368. | 6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano) | 828-00-2 | 212-579-9 |

369. | N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico) | 3811-73-2 | 223-296-5 |

87/137/CEE (adattato)

370. | N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano) | 133-06-2 | 205-087-0 |

371. | 2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene) (INN) | 70-30-4 | 200-733-8 |

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

372. | 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) (INN) e suoi sali | 38304-91-5 | 253-874-2 |

373. | 3,4',5-Tribromosalicilanilide (tribromsalan) (INN) | 87-10-5 | 201-723-6 |

374. | Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati | 65497-07-6; 60820-94-2 | |

88/233/CEE (adattato)

1 90/121/CEE

375. | Tretinoin* (INN) (acido retinoico e suoi sali) | 302-79-4 | 206-129-0 |

376. | 1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole-Cl 76050)1 e suoi sali | 615-05-4 | 210-406-1 |

377. | 1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)1 e suoi sali | 5307-02-8 | 226-161-9 |

378. | Colorante Cl 12140 | 3118-97-6 | 221-490-4 |

379. | Colorante Cl 26105 | 85-83-6 | 201-635-8 |

380. | Colorante Cl 42555Colorante Cl 42555-1Colorante Cl 42555-2 | 548-62-9467-63-0 | 208-953-6207-396-6 |

89/174/CEE (adattato)

381. | Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (padimato A (DCI)) | 14779-78-3 | 238-849-6 |

89/174/CEE (adattato)

383. | 2-ammino-4-nitrofenolo | 99-57-0 | 202-767-9 |

384. | 2-ammino-5-nitrofenolo | 121-88-0 | 204-503-8 |

90/121/CEE (adattato)

385. | 11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri | 80-75-1 | 201-306-9 |

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

385. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e suoi esteri

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

386. | Colorante Cl 42640 | 1694-09-3 | 216-901-9 |

90/121/CEE (adattato)

387. | Colorante Cl 13065 | 587-98-4 | 209-608-2 |

388. | Colorante Cl 42535 | 8004-87-3 | |

389. | Colorante Cl 61554 | 17354-14-2 | 241-379-4 |

2000/11/CE Art. 1 e Allegato .II (adattato)

390. | Antiandrogeni a struttura steroidea | | |

391. | Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, prima parte e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, prima parte, con il riferimento «3» | 7440-67-7 | 231-176-9 |

393. | Acetonitrile | 75-05-8 | 200-835-2 |

394. | Tetraidrozolina Tetrizolina (INN) e suoi sali | 84-22-0 | 201-522-3 |

91/184/CEE (adattato)

395. | idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III, prima parte; | 148-24-3; 134-31-6 | 205-711-1; 205-137-1 |

396. | 2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio) | 43143-11-9 | 256-115-3 |

397. | Colorante CI 12075, suoi lacche, pigmenti e sali | 3468-63-1 | 222-429-4 |

398. | Colorante CI 45170 e CI 45170:1 | 81-88-9; 509-34-2 | 201-383-9; 208-096-8 |

399. | Lidocaina (INN) | 137-58-6 | 205-302-8 |

92/86/CEE (adattato)

400. | 1,2-epossibutano | 106-88-7 | 203-438-2 |

401. | Colorante Cl 15585 | 5160-02-1; 2092-56-0 | 225-935-3; 218-248-5 |

402. | Lattato di stronzio | 29870-99-3 | 249-915-9 |

403. | Nitrato di stronzio | 10042-76-9 | 233-131-9 |

404. | Policarbonato di sronzio | | |

405. | Pramocaina (INN) | 140-65-8 | 205-425-7 |

406. | 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali | 5862-77-1 | |

407. | 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali | 14572-93-1 | |

408. | Catecolo | 120-80-9 | 204-427-5 |

409. | Pirogallolo | 87-66-1 | 201-762-9 |

410. | Nitroammine | | |

2003/83/CE Art. 1 e Allegato .1c)

411. | Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali | | |

93/47/CEE (adattato)

412. | 4-ammino-2-nitrofenolo | 119-34-6 | 204-316-1 |

94/32/CE (adattato)

413. | 2-metil-m-fenilendiammina | 823-40-5 | 212-513-9 |

95/34/CE (adattato)

414. | 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta) | 83-66-9 | 201-493-7 |

95/34/CE (adattato)

416. | Cellule, tessuti o prodotti di origine umana | | |

417. | 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (INN) ) | 77-09-8 | 201-004-7 |

96/41/CE (adattato)

418. | Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico) | 104-98-3, 27538-35-8 | 203-258-4, 248-515-1 |

2006/78/CE Art. 1

419. | I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [35], e gli ingredienti da essi derivati. | | |

97/45/CE (adattato)

420. | Catrami di carbone grezzi e raffinati | 8007-45-2 | 232-361-7 |

98/62/CE (adattato)

421. | 1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene) | 116-66-5 | 204-149-4 |

422. | 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene) | 145-39-1 | 205-651-6 |

2002/34/CE Art. 1 e Allegato .1ii) (adattato)

1 2002/34/CE Art. 1 e Allegato .1ii) modificata da rettifica, GU L 341 del 17.12.2002, pag. 71

423. | Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium) (numero CAS 97676-35-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 97676-35-2 | |

424. | Cianuro di benzile (numero CAS 140-29-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 140-29-4 | 205-410-5 |

425. | Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol) (numero CAS 4756-19-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 4756-19-8 | 225-289-2 |

426. | Maleato di dietile (numero CAS 141-05-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 141-05-9 | 205-451-9 |

427. | Diidrocumarina (numero CAS 119-84-6), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 119-84-6 | 204-354-9 |

428. | 2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide (numero CAS 6248-20-0), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 6248-20-0 | 228-369-5 |

429. | 3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) (numero CAS 40607-48-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 40607-48-5 | 254-999-5 |

430. | 4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina (numero CAS 17874-34-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 17874-34-9 | 241-827-9 |

431. | Citraconato di dimetile (numero CAS 617-54-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 617-54-9 | |

432. | 7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (numero CAS 26651-96-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 26651-96-7 | 247-878-3 |

433. | 6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 141-10-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 141-10-6 | 205-457-1 |

434. | Difenilammina (numero CAS 122-39-4), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 122-39-4 | 204-539-4 |

435. | Etilacrilato (numero CAS 140-88-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 140-88-5 | 205-438-8 |

436. | Assoluta di foglia di fico (Ficus carica) (numero CAS 68916-52-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 68916-52-9 | |

437. | trans-2-eptenale (numero CAS 18829-55-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 18829-55-5 | 242-608-0 |

438. | trans-2-esenale-dietilacetale (numero CAS 67746-30-9), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 67746-30-9 | 266-989-8 |

439. | trans-2-esenale-dimetilacetale (numero CAS 18318-83-7), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 18318-83-7 | 242-204-4 |

440. | Alcol idroabietilico (numero CAS 13393-93-6), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 13393-93-6 | 236-476-3 |

441. | 6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo (numero CAS 34131-99-2), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 34131-99-2 | 251-841-7 |

442. | 7-Metossicumarina (numero CAS 531-59-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 531-59-9 | 208-513-3 |

443. | 4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (numero CAS 943-88-4), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 943-88-4 | 213-404-9 |

444. | 1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (numero CAS 104-27-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 104-27-8 | 203-190-5 |

445. | Metil-trans-2-butenoato (numero CAS 623-43-8), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 623-43-8 | 210-793-7 |

446. | 7-Metilcumarina (numero CAS 2445-83-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 2445-83-2 | 219-499-3 |

447. | 5-Metil-2,3-esandione (numero CAS 13706-86-0), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 13706-86-0 | 237-241-8 |

448. | 2-Pentilidencicloesanone (numero CAS 25677-40-1), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 25677-40-1 | 247-178-8 |

449. | 3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (numero CAS 1117-41-5), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose | 1117-41-5 | 214-245-8 |

450. | Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose | 8024-12-2 | |

451. | 1Metileugenolo (numero CAS 93-15-2) , eccettuati i quantitativi contenuti nelle essenze naturali impiegate e purché la concentrazione non superi i valori seguenti:a) 0,01 % nei profumib) 0,004 % in eau de toilettec) 0,002 % nelle creme profumanti,d) 0,001 % in prodotti da eliminare con il risciacquo,e) 0,0002 % in altri prodotti destinati a rimanere a contatto con la pelle e nei prodotti per l'igiene orale | | |

.

2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2 (adattato)

452. | 6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano (CAS n. 37894-46-5) | 37894-46-5 | 253-704-7 |

453. | Dicloruro di cobalto (CAS n. 7646-79-9) | 7646-79-9 | 231-589-4 |

454. | Solfato di cobalto (CAS n. 10124-43-3) | 10124-43-3 | 233-334-2 |

455. | Monossido di nichel (CAS n. 1313-99-1) | 1313-99-1 | 215-215-7 |

456. | Triossido di dinichel (CAS n. 1314-06-3) | 1314-06-3 | 215-217-8 |

457. | Diossido di nichel (CAS n. 12035-36-8) | 12035-36-8 | 234-823-3 |

458. | Disolfuro di trinichel (CAS n. 12035-72-2) | 12035-72-2 | 234-829-6 |

459. | Tetracarbonilnichel (CAS n. 13463-39-3) | 13463-39-3 | 236-669-2 |

460. | Solfuro di nichel (CAS n. 16812-54-7) | 16812-54-7 | 240-841-2 |

461. | Bromato di potassio (CAS n. 7758-01-2) | 7758-01-2 | 231-829-8 |

462. | Monossido di carbonio (CAS n. 630-08-0) | 630-08-0 | 211-128-3 |

463. | Buta-1,3-diene (CAS n. 106-99-0) | 106-99-0 | 203-450-8 |

464. | Isobutano (CAS n. 75-28-5), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene | 75-28-5 | 200-857-2 |

465. | Butano (CAS n. 106-97-8), con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene | 106-97-8 | 203-448-7 |

466. | Gas (petrolio), C3-4 (CAS n. 68131-75-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68131-75-9 | 268-629-5 |

467. | Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento (CAS n. 68307-98-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68307-98-2 | 269-617-2 |

468. | Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento (CAS n. 68307-99-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68307-99-3 | 269-618-8 |

469. | Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-00-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-00-9 | 269-619-3 |

470. | Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating» (CAS n. 68308-01-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-01-0 | 269-620-9 |

471. | Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento (CAS n. 68308-03-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-03-2 | 269-623-5 |

472. | Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas (CAS n. 68308-04-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-04-3 | 269-624-0 |

473. | Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore (CAS n. 68308-05-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-05-4 | 269-625-6 |

474. | Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi (CAS n. 68308-06-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-06-5 | 269-626-1 |

475. | Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-07-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-07-6 | 269-627-7 |

476. | Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento (CAS n. 68308-08-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-08-7 | 269-628-2 |

477. | Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-09-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-09-8 | 269-629-8 |

478. | Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato (CAS n. 68308-10-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-10-1 | 269-630-3 |

479. | Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore (CAS n. 68308-11-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-11-2 | 269-631-9 |

480. | Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato (CAS n. 68308-12-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68308-12-3 | 269-632-4 |

481. | Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente (CAS n. 68409-99-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68409-99-4 | 270-071-2 |

482. | Alcani, C1-2 (CAS n. 68475-57-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68475-57-0 | 270-651-5 |

483. | Alcani, C2-3 (CAS n. 68475-58-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68475-58-1 | 270-652-0 |

484. | Alcani, C3-4 (CAS n. 68475-59-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68475-59-2 | 270-653-6 |

485. | Alcani, C4-5 (CAS n. 68475-60-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68475-60-5 | 270-654-1 |

486. | Gas combustibili (CAS n. 68476-26-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-26-6 | 270-667-2 |

487. | Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo (CAS n. 68476-29-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-29-9 | 270-670-9 |

488. | Idrocarburi, C3-4 (CAS n. 68476-40-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-40-4 | 270-681-9 |

489. | Idrocarburi, C4-5 (CAS n. 68476-42-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-42-6 | 270-682-4 |

490. | Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 (CAS n. 68476-49-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-49-3 | 270-689-2 |

491. | Gas di petrolio, liquefatti (CAS n. 68476-85-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-85-7 | 270-704-2 |

492. | Gas di petrolio, liquefatti, addolciti (CAS n. 68476-86-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68476-86-8 | 270-705-8 |

493. | Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano (CAS n. 68477-33-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-33-8 | 270-724-1 |

494. | Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene (CAS n. 68477-35-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-35-0 | 270-726-2 |

495. | Gas (petrolio), carica sistema amminico (CAS n. 68477-65-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-65-6 | 270-746-1 |

496. | Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene (CAS n. 68477-66-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-66-7 | 270-747-7 |

497. | Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-67-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-67-8 | 270-748-2 |

498. | Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto (CAS n. 68477-68-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-68-9 | 270-749-8 |

499. | Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano (CAS n. 68477-69-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-69-0 | 270-750-3 |

500. | Gas (petrolio), C2-3 (CAS n. 68477-70-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-70-3 | 270-751-9 |

501. | Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido (CAS n. 68477-71-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-71-4 | 270-752-4 |

502. | Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5 (CAS n. 68477-72-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-72-5 | 270-754-5 |

503. | Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido (CAS n. 68477-73-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-73-6 | 270-755-0 |

504. | Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68477-74-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-74-7 | 270-756-6 |

505. | Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5 (CAS n. 68477-75-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-75-8 | 270-757-1 |

506. | Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4 (CAS n. 68477-76-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-76-9 | 270-758-7 |

507. | Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper (CAS n. 68477-77-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-77-0 | 270-759-2 |

508. | Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4 (CAS n. 68477-79-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-79-2 | 270-760-8 |

509. | Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico (CAS n. 68477-80-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-80-5 | 270-761-3 |

510. | Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico (CAS n. 68477-81-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-81-6 | 270-762-9 |

511. | Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno (CAS n. 68477-82-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-82-7 | 270-763-4 |

512. | Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica (CAS n. 68477-83-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-83-8 | 270-765-5 |

513. | Gas (petrolio), corrente di ritorno C2 (CAS n. 68477-84-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-84-9 | 270-766-0 |

514. | Gas (petrolio), ricchi di C4 (CAS n. 68477-85-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-85-0 | 270-767-6 |

515. | Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore (CAS n. 68477-86-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-86-1 | 270-768-1 |

516. | Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore (CAS n. 68477-87-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-87-2 | 270-769-7 |

517. | Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene (CAS n. 68477-90-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-90-7 | 270-772-3 |

518. | Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore (CAS n. 68477-91-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-91-8 | 270-773-9 |

519. | Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas (CAS n. 68477-92-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-92-9 | 270-774-4 |

520. | Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas (CAS n. 68477-93-0), con contenuto >0,1 % p/p di butadiene | 68477-93-0 | 270-776-5 |

521. | Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas (CAS n. 68477-94-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-94-1 | 270-777-0 |

522. | Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol (CAS n. 68477-95-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-95-2 | 270-778-6 |

523. | Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno (CAS n. 68477-96-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-96-3 | 270-779-1 |

524. | Gas (petrolio), ricchi di idrogeno (CAS n. 68477-97-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-97-4 | 270-780-7 |

525. | Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto (CAS n. 68477-98-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-98-5 | 270-781-2 |

526. | Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato (CAS n. 68477-99-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68477-99-6 | 270-782-8 |

527. | Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-00-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-00-2 | 270-783-3 |

528. | Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-01-3 | 270-784-9 |

529. | Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming (CAS n. 68478-02-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-02-4 | 270-785-4 |

530. | Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano (CAS n. 68478-03-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-03-5 | 270-787-5 |

531. | Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno (CAS n. 68478-04-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-04-6 | 270-788-0 |

532. | Gas (petrolio), distillazione da cracking termico (CAS n. 68478-05-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-05-7 | 270-789-6 |

533. | Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico (CAS n. 68478-21-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-21-7 | 270-802-5 |

534. | Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68478-22-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-22-8 | 270-803-0 |

535. | Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore (CAS n. 68478-24-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-24-0 | 270-804-6 |

536. | Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico (CAS n. 68478-25-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-25-1 | 270-805-1 |

537. | Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-26-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-26-2 | 270-806-7 |

538. | Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-27-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-27-3 | 270-807-2 |

539. | Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente (CAS n. 68478-28-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-28-4 | 270-808-8 |

540. | Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato (CAS n. 68478-29-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-29-5 | 270-809-3 |

541. | Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata (CAS n. 68478-30-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-30-8 | 270-810-9 |

542. | Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4 (CAS n. 68478-32-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-32-0 | 270-813-5 |

543. | Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2 (CAS n. 68478-33-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-33-1 | 270-814-0 |

544. | Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto (CAS n. 68478-34-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68478-34-2 | 270-815-6 |

545. | Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio (CAS n. 68512-91-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68512-91-4 | 270-990-9 |

546. | Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico (CAS n. 68513-14-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-14-4 | 270-999-8 |

547. | Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni (CAS n. 68513-15-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-15-5 | 271-000-8 |

548. | Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi (CAS n. 68513-16-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-16-6 | 271-001-3 |

549. | Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione (CAS n. 68513-17-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-17-7 | 271-002-9 |

550. | Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-18-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-18-8 | 271-003-4 |

551. | Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming (CAS n. 68513-19-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-19-9 | 271-005-5 |

552. | Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4 (CAS n. 68513-66-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68513-66-6 | 271-010-2 |

553. | Idrocarburi, C1-4 (CAS n. 68514-31-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68514-31-8 | 271-032-2 |

554. | Idrocarburi, C1-4, addolciti (CAS n. 68514-36-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68514-36-3 | 271-038-5 |

555. | Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio (CAS n. 68527-15-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68527-15-1 | 271-258-1 |

556. | Idrocarburi, C1-3 (CAS n. 68527-16-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68527-16-2 | 271-259-7 |

557. | Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore (CAS n. 68527-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68527-19-5 | 271-261-8 |

558. | Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene (CAS n. 68602-82-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68602-82-4 | 271-623-5 |

559. | Gas (petrolio), C1-5, umidi (CAS n. 68602-83-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68602-83-5 | 271-624-0 |

560. | Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68602-84-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68602-84-6 | 271-625-6 |

561. | Idrocarburi, C2-4 (CAS n. 68606-25-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68606-25-7 | 271-734-9 |

562. | Idrocarburi, C3 (CAS n. 68606-26-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68606-26-8 | 271-735-4 |

563. | Gas (petrolio), carica di alchilazione (CAS n. 68606-27-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68606-27-9 | 271-737-5 |

564. | Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore (CAS n. 68606-34-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68606-34-8 | 271-742-2 |

565. | Prodotti del petrolio, gas di raffineria (CAS n. 68607-11-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68607-11-4 | 271-750-6 |

566. | Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione (CAS n. 68783-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68783-06-2 | 272-182-1 |

567. | Gas (petrolio), miscela di raffineria (CAS n. 68783-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68783-07-3 | 272-183-7 |

568. | Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico (CAS n. 68783-64-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68783-64-2 | 272-203-4 |

569. | Gas (petrolio), C2-4, addolciti (CAS n. 68783-65-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68783-65-3 | 272-205-5 |

570. | Gas (petrolio), di raffineria (CAS n. 68814-67-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68814-67-5 | 272-338-9 |

571. | Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming (CAS n. 68814-90-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68814-90-4 | 272-343-6 |

572. | Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-58-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68911-58-0 | 272-775-5 |

573. | Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato (CAS n. 68911-59-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68911-59-1 | 272-776-0 |

574. | Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo (CAS n. 68918-99-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68918-99-0 | 272-871-7 |

575. | Gas (petrolio), dal deesanizzatore (CAS n. 68919-00-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-00-6 | 272-872-2 |

576. | Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining» (CAS n. 68919-01-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-01-7 | 272-873-8 |

577. | Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-02-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-02-8 | 272-874-3 |

578. | Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-03-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-03-9 | 272-875-9 |

579. | Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante (CAS n. 68919-04-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-04-0 | 272-876-4 |

580. | Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-05-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-05-1 | 272-878-5 |

581. | Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta (CAS n. 68919-06-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-06-2 | 272-879-0 |

582. | Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione (CAS n. 68919-07-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-07-3 | 272-880-6 |

583. | Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo (CAS n. 68919-08-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-08-4 | 272-881-1 |

584. | Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione (CAS n. 68919-09-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-09-5 | 272-882-7 |

585. | Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione (CAS n. 68919-10-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-10-8 | 272-883-2 |

586. | Gas (petrolio), dallo stripper del catrame (CAS n. 68919-11-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-11-9 | 272-884-8 |

587. | Gas (petrolio), dallo stripper «unifining» (CAS n. 68919-12-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-12-0 | 272-885-3 |

588. | Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato (CAS n. 68919-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68919-20-0 | 272-893-7 |

589. | Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente (CAS n. 68952-76-1), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68952-76-1 | 273-169-3 |

590. | Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente (CAS n. 68952-77-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68952-77-2 | 273-170-9 |

591. | Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente (CAS n. 68952-79-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68952-79-4 | 273-173-5 |

592. | Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione (CAS n. 68952-80-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68952-80-7 | 273-174-0 |

593. | Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente (CAS n. 68952-81-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68952-81-8 | 273-175-6 |

594. | Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio (CAS n. 68952-82-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68952-82-9 | 273-176-1 |

595. | Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene (CAS n. 68955-28-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68955-28-2 | 273-265-5 |

596. | Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio (CAS n. 68955-33-9), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68955-33-9 | 273-269-7 |

597. | Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico (CAS n. 68955-34-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68955-34-0 | 273-270-2 |

598. | Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo (CAS n. 68989-88-8), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 68989-88-8 | 273-563-5 |

599. | Idrocarburi, C4 (CAS n. 87741-01-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 87741-01-3 | 289-339-5 |

600. | Alcani, C1-4, ricchi di C3 (CAS n. 90622-55-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 90622-55-2 | 292-456-4 |

601. | Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina (CAS n. 92045-15-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-15-3 | 295-397-2 |

602. | Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio (CAS n. 92045-16-4), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-16-4 | 295-398-8 |

603. | Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio (CAS n. 92045-17-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-17-5 | 295-399-3 |

604. | Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore (CAS n. 92045-18-6), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-18-6 | 295-400-7 |

605. | Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta (CAS n. 92045-19-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-19-7 | 295-401-2 |

606. | Gas (petrolio), residuo «visbreaking» (CAS n. 92045-20-0), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-20-0 | 295-402-8 |

607. | Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3 (CAS n. 92045-22-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-22-2 | 295-404-9 |

608. | Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore (CAS n. 92045-23-3), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-23-3 | 295-405-4 |

609. | Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4 (CAS n. 92045-80-2), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 92045-80-2 | 295-463-0 |

610. | Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene (CAS n. 95465-89-7), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 95465-89-7 | 306-004-1 |

611. | Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene (CAS n. 97722-19-5), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene | 97722-19-5 | 307-769-4 |

612. | Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene) (CAS n. 50-32-8) | 50-32-8 | 200-028-5 |

613. | Pece, catrame-petrolio di carbone (CAS n. 68187-57-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 68187-57-5 | 269-109-0 |

614. | Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati (CAS n. 68188-48-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 68188-48-7 | 269-159-3 |

617. | Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene (CAS n. 90640-85-0), con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 90640-85-0 | 292-606-9 |

618. | Pece, catrame di carbone, bassa temperatura (CAS n. 90669-57-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 90669-57-1 | 292-651-4 |

619. | Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente (CAS n. 90669-58-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 90669-58-2 | 292-653-5 |

620. | Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata (CAS n. 90669-59-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 90669-59-3 | 292-654-0 |

621. | Residui di estrazione (carbone), bruno (CAS n. 91697-23-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 91697-23-3 | 294-285-0 |

622. | Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-71-1), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 92045-71-1 | 295-454-1 |

623. | Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura (CAS n. 92045-72-2), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 92045-72-2 | 295-455-7 |

624. | Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone (CAS n. 92062-34-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 92062-34-5 | 295-549-8 |

625. | Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria (CAS n. 94114-13-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 94114-13-3 | 302-650-3 |

626. | Residui (carbone), estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-46-2), con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 94114-46-2 | 302-681-2 |

627. | Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-47-3), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 94114-47-3 | 302-682-8 |

628. | Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido (CAS n. 94114-48-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 94114-48-4 | 302-683-3 |

629. | Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone (CAS n. 97926-76-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 97926-76-6 | 308-296-6 |

630. | Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla (CAS n. 97926-77-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 97926-77-7 | 308-297-1 |

631. | Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico (CAS n. 97926-78-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 97926-78-8 | 308-298-7 |

632. | Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica (CAS n. 101316-45-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 101316-45-4 | 309-851-5 |

633. | Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene (CAS n. 101794-74-5), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 101794-74-5 | 309-956-6 |

634. | Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene (CAS n. 101794-75-6), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 101794-75-6 | 309-957-1 |

635. | Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene (CAS n. 101794-76-7), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 101794-76-7 | 309-958-7 |

636. | Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente (CAS n. 121575-60-8), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 121575-60-8 | 310-162-7 |

637. | Dibenzo[a,h]antracene (CAS n. 53-70-3) | 53-70-3 | 200-181-8 |

638. | Benzo[a]antracene (CAS n. 56-55-3) | 56-55-3 | 200-280-6 |

639. | Benzo[e]pirene (CAS n. 192-97-2) | 192-97-2 | 205-892-7 |

640. | Benzo[j]fluorantene (CAS n. 205-82-3) | 205-82-3 | 205-910-3 |

641. | Benzo(e)acefenantrilene (CAS n. 205-99-2) | 205-99-2 | 205-911-9 |

642. | Benzo[k]fluorantene (CAS n. 207-08-9) | 207-08-9 | 205-916-6 |

643. | Crisene (CAS n. 218-01-9) | 218-01-9 | 205-923-4 |

644. | 2-bromopropano (CAS n. 75-26-3) | 75-26-3 | 200-855-1 |

645. | Tricloroetilene (CAS n. 79-01-6) | 79-01-6 | 201-167-4 |

646. | 1,2-dibromo-3-cloropropano (CAS n. 96-12-8) | 96-12-8 | 202-479-3 |

647. | 2,3-dibromopropan-1-olo (CAS n. 96-13-9) | 96-13-9 | 202-480-9 |

648. | 1,3-dicloropropan-2-olo (CAS n. 96-23-1) | 96-23-1 | 202-491-9 |

649. | α,α,α-triclorotoluene (CAS n. 98-07-7) | 98-07-7 | 202-634-5 |

650. | α-clorotoluene (CAS n. 100-44-7) | 100-44-7 | 202-853-6 |

651. | 1,2-dibromoetano (CAS n. 106-93-4) | 106-93-4 | 203-444-5 |

652. | Esaclorobenzene (CAS n. 118-74-1) | 118-74-1 | 204-273-9 |

653. | Bromoetilene (CAS n. 593-60-2) | 593-60-2 | 209-800-6 |

654. | 1,4-diclorobut-2-ene (CAS n. 764-41-0) | 764-41-0 | 212-121-8 |

655. | Metilossirano (CAS n. 75-56-9) | 75-56-9 | 200-879-2 |

656. | (Epossietil)benzene (CAS n. 96-09-3) | 96-09-3 | 202-476-7 |

657. | 1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 106-89-8) | 106-89-8 | 203-439-8 |

658. | R-1-cloro-2,3-epossipropano (CAS n. 51594-55-9) | 51594-55-9 | 603-166-00-8 |

659. | 1,2-epossi-3-fenossipropano (CAS n. 122-60-1) | 122-60-1 | 204-557-2 |

660. | 2,3-epossipropan-1-olo (CAS n. 556-52-5) | 556-52-5 | 209-128-3 |

661. | R-2,3-epossi-1-propanolo (CAS n. 57044-25-4) | 57044-25-4 | 603-143-00-2 |

662. | 2,2′-biossirano (CAS n. 1464-53-5) | 1464-53-5 | 215-979-1 |

2007/1/CE Art. 1 e Allegato punto 3 (adattato)

663. | (2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Eepoxiconazole (numero CAS 133855-98-8) | 133855-98-8 | 613-175-00-9 |

2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2 (adattato)

664. | Ossido di clorometile e metile (CAS n. 107-30-2) | 107-30-2 | 203-480-1 |

665. | 2-metossietanolo (CAS n. 109-86-4) | 109-86-4 | 203-713-7 |

666. | 2-etossietanolo (CAS n. 110-80-5) | 110-80-5 | 203-804-1 |

667. | Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile) (CAS n. 542-88-1) | 542-88-1 | 208-832-8 |

668. | 2-metossipropanolo (CAS n. 1589-47-5) | 1589-47-5 | 216-455-5 |

669. | Propiolattone (CAS n. 57-57-8) | 57-57-8 | 200-340-1 |

670. | Cloruro di dimetilcarbammile (CAS n. 79-44-7) | 79-44-7 | 201-208-6 |

671. | Uretano (CAS n. 51-79-6) | 51-79-6 | 200-123-1 |

672. | Acetato di 2-metossietile (CAS n. 110-49-6) | 110-49-6 | 203-772-9 |

673. | Acetato di 2-etossietile (CAS n. 111-15-9) | 111-15-9 | 203-839-2 |

674. | Acido metossiacetico (CAS n. 625-45-6) | 625-45-6 | 210-894-6 |

675. | Ftalato di dibutile (CAS n. 84-74-2) | 84-74-2 | 201-557-4 |

676. | Ossido di bis(2-metossietile) (CAS n. 111-96-6) | 111-96-6 | 203-924-4 |

677. | Ftalato di bis(2-etilesile) (CAS n. 117-81-7) | 117-81-7 | 204-211-0 |

678. | Ftalato di bis(2-metossietile) (CAS n. 117-82-8) | 117-82-8 | 204-212-6 |

679. | Acetato di 2-metossipropile (CAS n. 70657-70-4) | 70657-70-4 | 274-724-2 |

680. | [[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2-etilesile (CAS n. 80387-97-9) | 80387-97-9 | 279-452-8 |

681. | Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nel presente regolamento nella presente direttiva (CAS n. 79-06-1) | 79-06-1 | 201-173-7 |

682. | Acrilonitrile (CAS n. 107-13-1) | 107-13-1 | 203-466-5 |

683. | 2-nitropropano (CAS n. 79-46-9) | 79-46-9 | 201-209-1 |

684. | Dinosebe (CAS n. 88-85-7), suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco | 88-85-7 | 201-861-7 |

685. | 2-nitroanisolo (CAS n. 91-23-6) | 91-23-6 | 202-052-1 |

686. | 4-nitrobifenile (CAS n. 92-93-3) | 92-93-3 | 202-204-7 |

2005/80/CE Art. 1 e Allegato .1b) (adattato)

687. | dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2) | 121-14-2 | 204-450-0 |

2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2 (adattato)

1 2004/93/CE Art. 1 e Allegato .2 modificata da rettifica, GU L 097 del 15.4.2005, pag. 63

688. | Binapacril (CAS n. 485-31-4) | 485-31-4 | 207-612-9 |

689. | 2-nitronaftalene (CAS n. 581-89-5) | 581-89-5 | 209-474-5 |

690. | 2,3-dinitrotoluene (CAS n. 602-01-7) | 602-01-7 | 210-013-5 |

691. | 5-nitroacenaftene (CAS n. 602-87-9) | 602-87-9 | 210-025-0 |

692. | 2,6-Dinitrotoluene (CAS n. 606-20-2) | 606-20-2 | 210-106-0 |

693. | 3,4-Dinitrotoluene (CAS n. 610-39-9) | 610-39-9 | 210-222-1 |

694. | 3,5-Dinitrotoluene (CAS n. 618-85-9) | 618-85-9 | 210-566-2 |

695. | 2,5-Dinitrotoluene (CAS n. 619-15-8) | 619-15-8 | 210-581-4 |

696. | Dinoterbe (CAS n. 1420-07-1), suoi sali e esteri | 1420-07-1 | 215-813-8 |

697. | Nitrofene (CAS n. 1836-75-5) | 1836-75-5 | 217-406-0 |

698. | Dinitrotoluene (CAS n. 25321-14-6) | 25321-14-6 | 246-836-1 |

699. | Diazometano (CAS n. 334-88-3) | 334-88-3 | 206-382-7 |

700. | 1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1) (CAS n. 2475-45-8) | 2475-45-8 | 219-603-7 |

701. | Dimetilnitrosoammina (CAS n. 62-75-9) | 62-75-9 | 200-549-8 |

702. | 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina (CAS n. 70-25-7) | 70-25-7 | 200-730-1 |

703. | Nitrosodipropilammina (CAS n. 621-64-7) | 621-64-7 | 210-698-0 |

704. | 2,2′-(nitrosoimmino)bisetanolo (CAS n. 1116-54-7) | 1116-54-7 | 214-237-4 |

705. | 4,4′-metilendianilina (CAS n. 101-77-9) | 101-77-9 | 202-974-4 |

706. | 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato (CAS n. 569-61-9) | 569-61-9 | 209-321-2 |

707. | 4,4′-metilendi-o-toluidina (CAS n. 838-88-0) | 838-88-0 | 212-658-8 |

708. | o-anisidina (CAS n. 90-04-0) | 90-04-0 | 201-963-1 |

709. | 3,3′-dimetossibenzidina (CAS n. 119-90-4) | 119-90-4 | 204-355-4 |

710. | Sali di o-dianisidina | | |

711. | Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina | | |

712. | 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 91-94-1) | 91-94-1 | 202-109-0 |

713. | Benzidina, dicloridrato (CAS n. 531-85-1) | 531-85-1 | 208-519-6 |

714. | Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 531-86-2) | 531-86-2 | 208-520-1 |

715. | 3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato (CAS n. 612-83-9) | 612-83-9 | 210-323-0 |

716. | Solfato di benzidina (CAS n. 21136-70-9) | 21136-70-9 | 244-236-4 |

717. | Acetato di benzidina (CAS n. 36341-27-2) | 36341-27-2 | 252-984-8 |

718. | Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 64969-34-2) | 64969-34-2 | 265-293-1 |

719. | Solfato di 3,3′-diclorobenzidina (CAS n. 74332-73-3) | 74332-73-3 | 277-822-3 |

720. | Azocoloranti della benzidina | | |

721. | 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 119-93-7) | 119-93-7 | 204-358-0 |

722. | 4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato (CAS n. 612-82-8) | 612-82-8 | 210-322-5 |

723. | Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio (CAS n. 64969-36-4) | 64969-36-4 | 265-294-7 |

724. | Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina (CAS n. 74753-18-7) | 74753-18-7 | 277-985-0 |

725. | Sostanze coloranti a base di o-toluidina | | |

726. | Bifenil-4-ilammina (CAS n. 92-67-1) e suoi sali | 92-67-1 | 202-177-1 |

727. | Azobenzene (CAS n. 103-33-3) | 103-33-3 | 203-102-5 |

728. | Acetato di (metil-ONN-azossi)metile (CAS n. 592-62-1) | 592-62-1 | 209-765-7 |

729. | Cicloesimide (CAS n. 66-81-9) | 66-81-9 | 200-636-0 |

730. | 2-metilaziridina (CAS n. 75-55-8) | 75-55-8 | 200-878-7 |

731. | Imidazolidin-2-tione (CAS n. 96-45-7) | 96-45-7 | 202-506-9 |

732. | Furano (CAS n. 110-00-9) | 110-00-9 | 203-727-3 |

733. | Aziridina (CAS n. 151-56-4) | 151-56-4 | 205-793-9 |

734. | Captafolo (CAS n. 2425-06-1) | 2425-06-1 | 219-363-3 |

735. | Carbadox (CAS n. 6804-07-5) | 6804-07-5 | 229-879-0 |

736. | Flumioxazine (CAS n. 103361-09-7) | 103361-09-7 | 613-166-00-X |

737. | Tridemorfo (CAS n. 24602-86-6) | 24602-86-6 | 246-347-3 |

738. | Vinclozolin (CAS n. 50471-44-8) | 50471-44-8 | 256-599-6 |

739. | Fluazifop-butile (CAS n. 69806-50-4) | 69806-50-4 | 274-125-6 |

740. | Flusilazolo (CAS n. 85509-19-9) | 85509-19-9 | 014-017-00-6 |

741. | 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 2451-62-9) | 2451-62-9 | 219-514-3 |

742. | Tioacetammide (CAS n. 62-55-5) | 62-55-5 | 200-541-4 |

743. | N,N-dimetilformammide (CAS n. 68-12-2) | 68-12-2 | 200-679-5 |

744. | Formammide (CAS n. 75-12-7) | 75-12-7 | 200-842-0 |

745. | N-metilacetammide (CAS n. 79-16-3) | 79-16-3 | 201-182-6 |

746. | N-metilformammide (CAS n. 123-39-7) | 123-39-7 | 204-624-6 |

747. | N,N-dimetilacetammide (CAS n. 127-19-5) | 127-19-5 | 204-826-4 |

748. | Triammide esametilfosforica (n. CAS 680-31-9) | 680-31-9 | 211-653-8 |

749. | Solfato di dietile (CAS n. 64-67-5) | 64-67-5 | 200-589-6 |

750. | Solfato di dimetile (CAS n. 77-78-1) | 77-78-1 | 201-058-1 |

751. | 1,3-propansulfone (CAS n. 1120-71-4) | 1120-71-4 | 214-317-9 |

752. | Cloruro di dimetilsolfammoile (CAS n. 13360-57-1) | 13360-57-1 | 236-412-4 |

753. | Sulfallate (CAS n. 95-06-7) | 95-06-7 | 202-388-9 |

754. | Miscela di :4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo (EC n. 403-250-2) | | 403-250-2 |

755. | (+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato (CAS n. 119738-06-6) | 119738-06-6 | 607-373-00-4 |

756. | 6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile (CAS n. 85136-74-9) | 85136-74-9 | 611-057-00-1 |

757. | Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio (CAS n. 108225-03-2) | 108225-03-2 | 611-058-00-7 |

758. | [4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]rame(II) di trisodio (EC n. 413-590-3) | | 413-590-3 |

759. | Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide (EC n. 412-790-8) | | 412-790-8 |

760. | 1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (CAS n. 59653-74-6) | 59653-74-6 | 616-091-00-0 |

761. | Erionite (CAS n. 12510-42-8) | 12510-42-8 | 650-012-00-0 |

762. | Amianto (CAS n. 12001-28-4) | 12001-28-4 | 650-013-00-6 |

763. | Petrolio (CAS n. 8002-05-9) | 8002-05-9 | 232-298-5 |

764. | Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking (CAS n. 64741-76-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64741-76-0 | 265-077-7 |

765. | Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-88-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64741-88-4 | 265-090-8 |

766. | Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-89-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64741-89-5 | 265-091-3 |

767. | Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente (CAS n. 64741-95-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64741-95-3 | 265-096-0 |

768. | Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente (CAS n. 64741-96-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64741-96-4 | 265-097-6 |

769. | Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente (CAS n. 64741-97-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64741-97-5 | 265-098-1 |

770. | Oli residui (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64742-01-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-01-4 | 265-101-6 |

771. | Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-36-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-36-5 | 265-137-2 |

772. | Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-37-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-37-6 | 265-138-8 |

773. | Oli residui (petrolio), trattati con argilla (CAS n. 64742-41-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-41-2 | 265-143-5 |

774. | Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla (CAS n. 64742-44-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-44-5 | 265-146-1 |

775. | Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla (CAS n. 64742-45-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-45-6 | 265-147-7 |

776. | Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata (CAS n. 64742-52-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-52-5 | 265-155-0 |

777. | Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-53-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-53-6 | 265-156-6 |

778. | Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati (CAS n. 64742-54-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-54-7 | 265-157-1 |

779. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati (CAS n. 64742-55-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-55-8 | 265-158-7 |

780. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-56-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-56-9 | 265-159-2 |

781. | Oli residui (petrolio), idrotrattati (CAS n. 64742-57-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-57-0 | 265-160-8 |

782. | Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-62-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-62-7 | 265-166-0 |

783. | Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-63-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-63-8 | 265-167-6 |

784. | Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-64-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-64-9 | 265-168-1 |

785. | Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente (CAS n. 64742-65-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-65-0 | 265-169-7 |

786. | Olio di trasudamento (petrolio) (CAS n. 64742-67-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-67-2 | 265-171-8 |

787. | Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-68-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-68-3 | 265-172-3 |

788. | Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-69-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-69-4 | 265-173-9 |

789. | Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-70-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-70-7 | 265-174-4 |

790. | Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente (CAS n. 64742-71-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-71-8 | 265-176-5 |

791. | Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati (CAS n. 64742-75-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-75-2 | 265-179-1 |

792. | Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati (CAS n. 64742-76-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 64742-76-3 | 265-180-7 |

793. | Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici (CAS n. 68783-00-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 68783-00-6 | 272-175-3 |

794. | Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente (CAS n. 68783-04-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 68783-04-0 | 272-180-0 |

795. | Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente (CAS n. 68814-89-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 68814-89-1 | 272-342-0 |

796. | Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati (CAS n. 72623-85-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 72623-85-9 | 276-736-3 |

797. | Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-86-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 72623- 86-0 | 276-737-9 |

798. | Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati (CAS n. 72623-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 72623- 87-1 | 276-738-4 |

799. | Oli lubrificanti (CAS n. 74869-22-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 74869-22-0 | 278-012-2 |

800. | Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi (CAS n. 90640-91-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90640-91-8 | 292-613-7 |

801. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi (CAS n. 90640-92-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90640-92-9 | 292-614-2 |

802. | Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla (CAS n. 90640-94-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90640-94-1 | 292-616-3 |

803. | Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati (CAS n. 90640-95-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90640-95-2 | 292-617-9 |

804. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla (CAS n. 90640-96-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90640-96-3 | 292-618-4 |

805. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 90640-97-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90640-97-4 | 292-620-5 |

806. | Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato (CAS n. 90641-07-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90641-07-9 | 292-631-5 |

807. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati (CAS n. 90641-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90641-08-0 | 292-632-0 |

808. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati (CAS n. 90641-09-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90641-09-1 | 292-633-6 |

809. | Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente (CAS n. 90669-74-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 90669-74-2 | 292-656-1 |

810. | Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente (CAS n. 91770-57-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91770-57-9 | 294-843-3 |

811. | Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-39-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-39-0 | 295-300-3 |

812. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 91995-40-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-40-3 | 295-301-9 |

813. | Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati (CAS n. 91995-45-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-45-8 | 295-306-6 |

814. | Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati (CAS n. 91995-54-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-54-9 | 295-316-0 |

815. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato (CAS n. 91995-73-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995- 73-2 | 295-335-4 |

816. | Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato (CAS n. 91995-75-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-75-4 | 295-338-0 |

817. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido (CAS n. 91995-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-76-5 | 295-339-6 |

818. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati (CAS n. 91995-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-77-6 | 295-340-1 |

819. | Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati (CAS n. 91995-79-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 91995-79-8 | 295-342-2 |

820. | Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-12-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 92045-12-0 | 295-394-6 |

821. | Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati (CAS n. 92045-42-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 92045-42-6 | 295-423-2 |

822. | Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 92045-43-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 92045-43-7 | 295-424-8 |

823. | Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente (CAS n. 92061-86-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 92061-86-4 | 295-499-7 |

824. | Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente (CAS n. 92129-09-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 92129-09-4 | 295-810-6 |

825. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla (CAS n. 92704-08-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 92704- 08-0 | 296-437-1 |

826. | Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici (CAS n. 93572-43-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 93572-42-1 | 297-474-6 |

827. | Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato (CAS n. 93763-10-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 93763-10-1 | 297-827-4 |

828. | Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato (CAS n. 93763-11-2), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO | 93763-11-2 | 297-829-5 |

829. | Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente (CAS n.93763-38-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 93763-38-3 | 297-857-8 |

830. | Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido (CAS n. 93924-31-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 93924-31-3 | 300-225-7 |

831. | Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 93924-32-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 93924-32-4 | 300-226-2 |

832. | Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo (CAS n. 93924-61-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 93924-61-9 | 300-257-1 |

833. | Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati (CAS n. 94733-08-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 94733-08-1 | 305-588-5 |

834. | Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 94733-09-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 94733-09-2 | 305-589-0 |

835. | Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati (CAS n. 94733-15-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 94733-15-0 | 305-594-8 |

836. | Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati (CAS n. 94733-16-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 94733-16-1 | 305-595-3 |

837. | Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-04-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 95371-04-3 | 305-971-7 |

838. | Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente (CAS n. 95371-05-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 95371-05-4 | 305-972-2 |

839. | Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-07-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 95371-07-6 | 305-974-3 |

840. | Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati (CAS n. 95371-08-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 95371-08-7 | 305-975-9 |

841. | Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente (CAS n. 97488-73-8), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97488-73-8 | 307-010-7 |

842. | Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente (CAS n. 97488-74-9), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97488-74-9 | 307-011-2 |

843. | Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente (CAS n. 97488-95-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97488-95-4 | 307-034-8 |

844. | Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-87-1), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97675-87-1 | 307-661-7 |

845. | Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto (CAS n. 97722-06-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97722-06-0 | 307-755-8 |

846. | Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-09-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97722-09-3 | 307-758-4 |

847. | Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-10-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97722-10-6 | 307-760-5 |

848. | Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-76-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97862-76-5 | 308-126-0 |

849. | Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-77-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97862-77-6 | 308-127-6 |

850. | Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati (CAS n. 97862-81-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97862-81-2 | 308-131-8 |

851. | Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97862-82-3), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97862-82-3 | 308-132-3 |

852. | Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto (CAS n. 97862-83-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97862-83-4 | 308-133-9 |

853. | Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati (CAS n. 97926-68-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97926-68-6 | 308-287-7 |

854. | Idrocarburi, C20-58, idrotrattati (CAS n. 97926-70-0), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 97926-70-0 | 308-289-8 |

855. | Idrocarburi, C27-42, naftenici (CAS n. 97926-71-1), con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO | 97926-71-1 | 308-290-3 |

856. | Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone (CAS n. 100684-02-4), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 100684-02-4 | 309-672-2 |

857. | Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-03-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 100684- 03-5 | 309-673-8 |

858. | Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone (CAS n. 100684-04-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 100684-04-6 | 309-674-3 |

859. | Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla (CAS n. 100684-05-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 100684-05-7 | 309-675-9 |

860. | Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone (CAS n. 100684-37-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 100684-37-5 | 309-710-8 |

861. | Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla (CAS n. 100684-38-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 100684-38-6 | 309-711-3 |

862. | Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-69-2), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 101316-69-2 | 309-874-0 |

863. | Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-70-5), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 101316-70-5 | 309-875-6 |

864. | Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-71-6), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 101316-71-6 | 309-876-1 |

865. | Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati (CAS n. 101316-72-7), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO | 101316-72-7 | 309-877-7 |

866. | Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita (CAS n. 64741-86-2), a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64741-86-2 | 265-088-7 |

867. | Gasoli (petrolio), raffinati con solvente (CAS n. 64741-90-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64741-90-8 | 265-092-9 |

868. | Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente (CAS n. 64741-91-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64741-91-9 | 265-093-4 |

869. | Gasoli (petrolio), trattati con acido (CAS n. 64742-12-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-12-7 | 265-112-6 |

870. | Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido (CAS n. 64742-13-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-13-8 | 265-113-1 |

871. | Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido (CAS n. 64742-14-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-14-9 | 265-114-7 |

872. | Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente (CAS n. 64742-29-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-29-6 | 265-129-9 |

873. | Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-30-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-30-9 | 265-130-4 |

874. | Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla (CAS n. 64742-38-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-38-7 | 265-139-3 |

875. | Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata (CAS n. 64742-46-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-46-7 | 265-148-2 |

876. | Gasoli (petrolio), idrodesolforati (CAS n. 64742-79-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-79-6 | 265-182-8 |

877. | Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati (CAS n. 64742-80-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-80-9 | 265-183-3 |

878. | Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti (CAS n. 68477-29-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 68477-29-2 | 270-719-4 |

879. | Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio (CAS n. 68477-30-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 68477-30-5 | 270-721-5 |

880. | Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti (CAS n. 68477-31-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 68477-31-6 | 270-722-0 |

881. | Alcani, C12-26-ramificati e lineari (CAS n. 90622-53-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 90622-53-0 | 292-454-3 |

882. | Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati (CAS n. 90640-93-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 90640-93-0 | 292-615-8 |

883. | Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti (CAS n. 91995-34-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 91995-34-5 | 295-294-2 |

884. | Gasoli, paraffinici (CAS n. 93924-33-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 93924-33-5 | 300-227-8 |

885. | Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante (CAS n. 97488-96-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97488-96-5 | 307-035-3 |

886. | Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-85-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97675- 85-9 | 307-659-6 |

887. | Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione (CAS n. 97675-86-0) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97675-86-0 | 307-660-1 |

888. | Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente (CAS n. 97722-08-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97722-08-2 | 307-757-9 |

889. | Gasoli, idrotrattati (CAS n. 97862-78-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97862-78-7 | 308-128-1 |

890. | Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone (CAS n. 100683-97-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 100683-97-4 | 309-667-5 |

891. | Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone (CAS n. 100683-98-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 100683-98-5 | 309-668-0 |

892. | Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla (CAS n. 100683-99-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 100683-99-6 | 309-669-6 |

893. | Grassi lubrificanti (CAS n. 74869-21-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 74869-21-9 | 278-011-7 |

894. | Paraffina molle (petrolio) (CAS n. 64742-61-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 64742-61-6 | 265-165-5 |

895. | Paraffina molle (petrolio), trattata con acido (CAS n. 90669-77-5) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 90669-77-5 | 292-659-8 |

896. | Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla (CAS n. 90669-78-6) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 90669-78-6 | 292-660-3 |

897. | Paraffina molle (petrolio), idrotrattata (CAS n. 92062-09-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 92062-09-4 | 295-523-6 |

898. | Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione (CAS n. 92062-10-7) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 92062-10-7 | 295-524-1 |

899. | Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata (CAS n. 92062-11-8) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 92062-11-8 | 295-525-7 |

900. | Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone (CAS n. 97863-04-2) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97863-04-2 | 308-155-9 |

901. | Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla (CAS n. 97863-05-3) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97863-05-3 | 308-156-4 |

902. | Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico (CAS n. 97863-06-4) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 97863-06-4 | 308-158-5 |

903. | Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone (CAS n. 100684-49-9) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena | 100684-49-9 | 309-723-9 |

904. | Petrolato (CAS n. 8009-03-8), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 8009-03-8 | 232-373-2 |

905. | Petrolato (petrolio), ossidato (CAS n. 64743-01-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 64743-01-7 | 265-206-7 |

906. | Petrolato (petrolio), trattato con allumina (CAS n. 85029-74-9), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 85029-74-9 | 285-098-5 |

907. | Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 92045-77-7 | 295-459-9 |

908. | Petrolato (petrolio), trattato con carbone (CAS n. 97862-97-0), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 97862-97-0 | 308-149-6 |

909. | Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico (CAS n. 97862-98-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 97862-98-1 | 308-150-1 |

910. | Petrolato (petrolio), trattato con argilla (CAS n. 100684-33-1), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 100684-33-1 | 309-706-6 |

911. | Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico (CAS n. 64741-59-9) | 64741-59-9 | 265-060-4 |

912. | Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico (CAS n. 64741-60-2) | 64741-60-2 | 265-062-5 |

913. | Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico (CAS n. 64741-82-8) | 64741-82-8 | 265-084-5 |

914. | Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-25-5) | 68333-25-5 | 269-781-5 |

915. | Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua (CAS n. 68475-80-9) | 68475-80-9 | 270-662-5 |

916. | Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati (CAS n. 68477-38-3) | 68477-38-3 | 270-727-8 |

917. | Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 68527-18-4) | 68527-18-4 | 271-260-2 |

918. | Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati (CAS n. 85116-53-6) | 85116-53-6 | 285-505-6 |

919. | Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati (CAS n. 92045-29-9) | 92045-29-9 | 295-411-7 |

920. | Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata (CAS n. 92062-00-5) | 92062-00-5 | 295-514-7 |

921. | Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore (CAS n. 92062-04-9) | 92062-04-9 | 295-517-3 |

922. | Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-60-0) | 92201-60-0 | 295-991-1 |

923. | Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore (CAS n. 93763-85-0) | 93763-85-0 | 297-905-8 |

924. | Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente (CAS n. 97926-59-5) | 97926-59-5 | 308-278-8 |

925. | Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker» (CAS n. 101316-59-0) | 101316-59-0 | 309-865-1 |

926. | Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore (CAS n. 101631-14-5) | 101631-14-5 | 309-939-3 |

927. | Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64741-45-3) | 64741-45-3 | 265-045-2 |

928. | Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto (CAS n. 64741-57-7) | 64741-57-7 | 265-058-3 |

929. | Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico (CAS n. 64741-61-3) | 64741-61-3 | 265-063-0 |

930. | Oli purificati (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 64741-62-4) | 64741-62-4 | 265-064-6 |

931. | Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico (CAS n. 64741-67-9) | 64741-67-9 | 265-069-3 |

932. | Residui (petrolio), frazioni di idrocracking (CAS n. 64741-75-9) | 64741-75-9 | 265-076-1 |

933. | Residui (petrolio), da cracking termico (CAS n. 64741-80-6) | 64741-80-6 | 265-081-9 |

934. | Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico (CAS n. 64741-81-7) | 64741-81-7 | 265-082-4 |

935. | Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto (CAS n. 64742-59-2) | 64742-59-2 | 265-162-9 |

936. | Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica (CAS n. 64742-78-5) | 64742-78-5 | 265-181-2 |

937. | Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto (CAS n. 64742-86-5) | 64742-86-5 | 265-189-6 |

938. | Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua (CAS n. 64742-90-1) | 64742-90-1 | 265-193-8 |

939. | Residui (petrolio), atmosferici (CAS n. 68333-22-2) | 68333-22-2 | 269-777-3 |

940. | Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-26-6) | 68333-26-6 | 269-782-0 |

941. | Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-27-7) | 68333-27-7 | 269-783-6 |

942. | Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente (CAS n. 68333-28-8) | 68333-28-8 | 269-784-1 |

943. | Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo (CAS n. 68476-32-4) | 68476-32-4 | 270-674-0 |

944. | Olio combustibile, residuo (CAS n. 68476-33-5) | 68476-33-5 | 270-675-6 |

945. | Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico (CAS n. 68478-13-7) | 68478-13-7 | 270-792-2 |

946. | Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto (CAS n. 68478-17-1) | 68478-17-1 | 270-796-4 |

947. | Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto (CAS n. 68512-61-8) | 68512-61-8 | 270-983-0 |

948. | Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto (CAS n. 68512-62-9) | 68512-62-9 | 270-984-6 |

949. | Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore (CAS n. 68513-69-9) | 68513-69-9 | 271-013-9 |

950. | Olio combustibile n. 6 (CAS n. 68553-00-4) | 68553-00-4 | 271-384-7 |

951. | Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo (CAS n. 68607-30-7) | 68607-30-7 | 271-763-7 |

952. | Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica (CAS n. 68783-08-4) | 68783-08-4 | 272-184-2 |

953. | Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati (CAS n. 68783-13-1) | 68783-13-1 | 272-187-9 |

954. | Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio (CAS n. 68955-27-1) | 68955-27-1 | 273-263-4 |

955. | Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi (CAS n. 68955-36-2) | 68955-36-2 | 273-272-3 |

956. | Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto (CAS n. 70592-76-6) | 70592-76-6 | 274-683-0 |

957. | Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto (CAS n. 70592-77-7) | 70592-77-7 | 274-684-6 |

958. | Distillati (petrolio), sotto vuoto (CAS n. 70592-78-8) | 70592-78-8 | 274-685-1 |

959. | Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati (CAS n. 85117-03-9) | 85117-03-9 | 285-555-9 |

960. | Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati (CAS n. 90669-75-3) | 90669-75-3 | 292-657-7 |

961. | Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri (CAS n. 90669-76-4) | 90669-76-4 | 292-658-2 |

962. | Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo (CAS n. 92045-14-2) | 92045-14-2 | 295-396-7 |

963. | Residui (petrolio), cracking catalitico (CAS n. 92061-97-7) | 92061-97-7 | 295-511-0 |

964. | Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente (CAS n. 92201-59-7) | 92201-59-7 | 295-990-6 |

965. | Oli residui (petrolio) (CAS n. 93821-66-0) | 93821-66-0 | 298-754-0 |

966. | Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente (CAS n. 98219-64-8) | 98219-64-8 | 308-733-0 |

967. | Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi (CAS n. 101316-57-8) | 101316-57-8 | 309-863-0 |

968. | Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere (CAS n. 64741-50-0) | 64741-50-0 | 265-051-5 |

969. | Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti (CAS n. 64741-51-1) | 64741-51-1 | 265-052-0 |

970. | Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere (CAS n. 64741-52-2) | 64741-52-2 | 265-053-6 |

971. | Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti (CAS n. 64741-53-3) | 64741-53-3 | 265-054-1 |

972. | Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-18-3) | 64742-18-3 | 265-117-3 |

973. | Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-19-4) | 64742-19-4 | 265-118-9 |

974. | Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido (CAS n. 64742-20-7) | 64742-20-7 | 265-119-4 |

975. | Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido (CAS n. 64742-21-8) | 64742-21-8 | 265-121-5 |

976. | Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-27-4) | 64742-27-4 | 265-127-8 |

977. | Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente (CAS n. 64742-28-5) | 64742-28-5 | 265-128-3 |

978. | Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-34-3) | 64742-34-3 | 265-135-1 |

979. | Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente (CAS n. 64742-35-4) | 64742-35-4 | 265-136-7 |

980. | Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-03-6) | 64742-03-6 | 265-102-1 |

981. | Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente (CAS n. 64742-04-7) | 64742-04-7 | 265-103-7 |

982. | Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente (CAS n. 64742-05-8) | 64742-05-8 | 265-104-2 |

983. | Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente (CAS n. 64742-11-6) | 64742-11-6 | 265-111-0 |

984. | Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto (CAS n. 91995-78-7) | 91995-78-7 | 295-341-7 |

985. | Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici (CAS n. 97722-04-8) | 97722-04-8 | 307-753-7 |

986. | 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio, (CAS n. 573-58-0) | 573-58-0 | 209-358-4 |

987. | 4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio, (CAS n. 1937-37-7) | 1937-37-7 | 217-710-3 |

988. | 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio, (CAS n. 2602-46-2) | 2602-46-2 | 220-012-1 |

989. | 4-o-tolilazo-o-toluidina, (CAS n. 97-56-3) | 97-56-3 | 202-591-2 |

990. | 4-amminoazobenzene, (CAS n. 60-09-3) | 60-09-3 | 200-453-6 |

991. | [5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-) (CAS n. 16071-86-6) | 16071-86-6 | 240-221-1 |

992. | Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS n. 101-90-6) | 101-90-6 | 202-987-5 |

993. | 1,3-difenilguanidina (CAS n. 102-06-7) | 102-06-7 | 203-002-1 |

994. | Epossido di eptacloro (CAS n. 1024-57-3) | 1024-57-3 | 213-831-0 |

995. | 4-nitrosofenolo (CAS n. 104-91-6) | 104-91-6 | 203-251-6 |

996. | Carbendazina (CAS n. 10605-21-7) | 10605-21-7 | 234-232-0 |

997. | Ossido di allile e glicidile (CAS n. 106-92-3) | 106-92-3 | 203-442-4 |

998. | Cloroacetaldeide (CAS n. 107-20-0) | 107-20-0 | 203-472-8 |

999. | Esano (CAS n. 110-54-3) | 110-54-3 | 203-777-6 |

1000. | 2-(2-metossietossi)etanolo (CAS n. 111-77-3) | 111-77-3 | 203-906-6 |

1001. | (+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (CAS n. 112281-77-3) | 112281-77-3 | 613-174-00-3 |

1002. | 4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone (CAS n. 114565-66-1) | 114565-66-1 | 603-121-00-2 |

1003. | 5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone (CAS n. 115662-06-1) | 115662-06-1 | 616-066-00-4 |

1004. | Fosfato di tris(2-cloroetile) (CAS n. 115-96-8) | 115-96-8 | 204-118-5 |

1005. | 4′-etossi-2-benzimidazolanilide (CAS n. 120187-29-3) | 120187-29-3 | 616-073-00-2 |

1006. | Diidrossido di nichel (CAS n. 12054-48-7) | 12054-48-7 | 235-008-5 |

1007. | N,N-dimetilanilina (CAS n. 121-69-7) | 121-69-7 | 204-493-5 |

1008. | Simazina (CAS n. 122-34-9) | 122-34-9 | 204-535-2 |

1009. | Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio (CAS n. 125051-32-3) | 125051-32-3 | 022-003-00-6 |

1010. | N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano (CAS n. 130728-76-6) | 130728-76-6 | 612-171-00-4 |

1011. | Pentaossido di divanadio (CAS n. 1314-62-1) | 1314-62-1 | 215-239-8 |

1012. | Sali alcalini di pentaclorofenolo (CAS n. 131-52-2 e 7778-73-6) | 131-52-2; 7778-73-6 | 205-025-2; 231-911-3 |

1013. | Fosfamidon (CAS n. 13171-21-6) | 13171-21-6 | 236-116-5 |

1014. | N-(triclorometiltio)ftalimmide (CAS n. 133-07-3) | 133-07-3 | 205-088-6 |

1015. | N-2-naftilanilina (CAS n. 135-88-6) | 135-88-6 | 205-223-9 |

1016. | Ziram (CAS n. 137-30-4) | 137-30-4 | 205-288-3 |

1017. | 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene (CAS n. 138526-69-9) | 138526-69-9 | 602-092-00-3 |

1018. | Propazina (CAS n. 139-40-2) | 139-40-2 | 205-359-9 |

1019. | Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA (CAS n. 140-41-0) | 140-41-0 | 006-043-00-1 |

1020. | Isoxaflutolo (CAS n. 141112-29-0) | 141112-29-0 | 606-054-00-7 |

1021. | Kresoxim-metile (CAS n. 143390-89-0) | 143390-89-0 | 607-310-00-0 |

1022. | Clordecone (CAS n. 143-50-0) | 143-50-0 | 205-601-3 |

1023. | 9-vinilcarbazolo (CAS n. 1484-13-5) | 1484-13-5 | 216-055-0 |

1024. | Acido 2-etilesanoico (CAS n. 149-57-5) | 149-57-5 | 205-743-6 |

1025. | Monuron (CAS n. 150-68-5) | 150-68-5 | 205-766-1 |

1026. | Cloruro di morfolin-4-carbonile (CAS n. 15159-40-7) | 15159-40-7 | 239-213-0 |

1027. | Daminozide (CAS n. 1596-84-5) | 1596-84-5 | 216-485-9 |

1028. | Alacloro (CAS n. 15972-60-8) | 15972-60-8 | 240-110-8 |

1029. | Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata (CAS n. 166242-53-1) | 166242-53-1 | 015-179-00-0 |

1030. | Iossinilo (CAS n. 1689-83-4) | 1689-83-4 | 216-881-1 |

1031. | 3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile (CAS n. 1689-84-5) | 1689-84-5 | 216-882-7 |

1032. | Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile (CAS n. 1689-99-2) | 1689-99-2 | 216-885-3 |

1033. | [4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio (CAS n. 1694-09-3) | 1694-09-3 | 216-901-9 |

1034. | 5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one (CAS n. 17630-75-0) | 17630-75-0 | 613-172-00-2 |

1035. | Benomil (CAS n. 17804-35-2) | 17804-35-2 | 241-775-7 |

1036. | Clorotalonil (CAS n. 1897-45-6) | 1897-45-6 | 217-588-1 |

1037. | N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato (CAS n. 19750-95-9) | 19750-95-9 | 243-269-1 |

1038. | 4,4′-metilenbis(2-etilanilina) (CAS n. 19900-65-3) | 19900-65-3 | 243-420-1 |

1039. | Valinammide (CAS n. 20108-78-5) | 20108-78-5 | 616-025-00-0 |

1040. | [(p-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-24-5) | 2186-24-5 | 218-574-8 |

1041. | [(m-tolilossi)metil]ossirano (CAS n. 2186-25-6) | 2186-25-6 | 218-575-3 |

1042. | Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile (CAS n. 2210-79-9) | 2210-79-9 | 218-645-3 |

1043. | [(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere (CAS n. 26447-14-3) | 26447-14-3 | 247-711-4 |

1044. | Diallato (CAS n. 2303-16-4)) | 2303-16-4 | 218-961-1 |

1045. | Benzil-2,4-dibromobutanoato (CAS n. 23085-60-1) | 23085-60-1 | 607-376-00-0 |

1046. | Trifluoroiodometano (CAS n. 2314-97-8) | 2314-97-8 | 219-014-5 |

1047. | Tiofanato-metile (CAS n. 23564-05-8) | 23564-05-8 | 245-740-7 |

1048. | Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8] decano (CAS n. 2385-85-5) | 2385-85-5 | 219-196-6 |

1049. | Propizammida (CAS n. 23950-58-5) | 23950-58-5 | 245-951-4 |

1050. | Ossido di butile e glicidile (CAS n. 2426-08-6) | 2426-08-6 | 219-376-4 |

1051. | 2,3,4-triclorobut-1-ene (CAS n. 2431-50-7) | 2431-50-7 | 219-397-9 |

1052. | Chinometionato (CAS n. 2439-01-2) | 2439-01-2 | 219-455-3 |

1053. | (R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato (CAS n. 25383-07-7) | 25383-07-7 | 015-178-00-5 |

1054. | 5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole (CAS n. 2593-15-9) | 2593-15-9 | 219-991-8 |

1055. | Giallo Disperso 3 (CAS n. 2832-40-8) Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 | 220-600-8 |

1056. | 1,2,4-triazolo (CAS n. 288-88-0) | 288-88-0 | 206-022-9 |

1057. | Aldrin (CAS n. 309-00-2) | 309-00-2 | 206-215-8 |

1058. | Diuron (CAS n. 330-54-1) | 330-54-1 | 206-354-4 |

1059. | Linuron (CAS n. 330-55-2) | 330-55-2 | 206-356-5 |

1060. | Carbonato di nichel (CAS n. 3333-67-3) | 3333-67-3 | 222-068-2 |

1061. | 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (CAS n. 34123-59-6) | 34123-59-6 | 251-835-4 |

1062. | Iprodione (CAS n. 36734-19-7) | 36734-19-7 | 253-178-9 |

1063. | Ottanoato di 4-ciano-2,6-diiodofenile (CAS n. 3861-47-0) | 3861-47-0 | 223-375-4 |

1064. | 5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano (CAS n. 41107-56-6) | 41107-56-6 | 616-089-00-X |

1065. | Crotonaldeide (CAS n. 4170-30-3) | 4170-30-3 | 224-030-0 |

1066. | Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide (EC n. 418-350-1) | | 418-350-1 |

1067. | 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] (CAS n. 492-80-8) | 492-80-8 | 207-762-5 |

1068. | DNOC (CAS n. 534-52-1) | 534-52-1 | 208-601-1 |

1069. | Cloruro di toluidinio (CAS n. 540-23-8) | 540-23-8 | 208-740-8 |

1070. | Solfato di toluidina (1:1) (CAS n. 540-25-0) | 540-25-0 | 208-741-3 |

1071. | 2-(4-terz-butilfenil)etanolo (CAS n. 5406-86-0) | 5406-86-0 | 603-152-00-1 |

1072. | Fention (CAS n. 55-38-9) | 55-38-9 | 200-231-9 |

1073. | Clordano, puro (CAS n. 57-74-9) | 57-74-9 | 200-349-0 |

1074. | Esan-2-one (CAS n. 591-78-6) | 591-78-6 | 209-731-1 |

1075. | Fenarimol (CAS n. 60168-88-9) | 60168-88-9 | 262-095-7 |

1076. | Acetammide (CAS n. 60-35-5) | 60-35-5 | 200-473-5 |

1077. | N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (CAS n. 60568-05-0) | 60568-05-0 | 262-302-0 |

1078. | Dieldrin (CAS n. 60-57-1) | 60-57-1 | 200-484-5 |

1079. | 4,4′-isobutiletilidendifenolo (CAS n. 6807-17-6) | 6807-17-6 | 604-024-00-8 |

1080. | Clordimeforme (CAS n. 6164-98-3) | 6164-98-3 | 228-200-5 |

1081. | Amitrolo (CAS n. 61-82-5) | 61-82-5 | 200-521-5 |

1082. | Carbaril (CAS n. 63-25-2) | 63-25-2 | 200-555-0 |

1083. | Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking (CAS n. 64741-77-1) | 64741-77-1 | 265-078-2 |

1084. | Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio (CAS n. 65756-41-4) | 65756-41-4 | 612-182-00-4 |

1085. | (3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone (CAS n. 66938-41-8) | 66938-41-8 | 606-061-00-5 |

1086. | Combustibili, diesel (CAS n. 68334-30-5), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena | 68334-30-5 | 269-822-7 |

1087. | Olio combustibile n. 2 (CAS n. 68476-30-2) | 68476-30-2 | 270-671-4 |

1088. | Olio combustibile n. 4 (CAS n. 68476-31-3) | 68476-31-3 | 270-673-5 |

1089. | Combustibili, diesel n. 2 (CAS n. 68476-34-6) | 68476-34-6 | 270-676-1 |

1090. | 2,2-dibromo-2-nitroetanolo (CAS n. 69094-18-4) | 69094-18-4 | 609-056-00-6 |

1091. | Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio (CAS n. 69227-51-6) | 69227-51-6 | 612-183-00-X |

1092. | Monocrotofos (CAS n. 6923-22-4) | 6923-22-4 | 230-042-7 |

1093. | Nichel (CAS n. 7440-02-0) | 7440-02-0 | 231-111-4 |

1094. | Bromometano (CAS n. 74-83-9) | 74-83-9 | 200-813-2 |

1095. | Clorometano (CAS n. 74-87-3) | 74-87-3 | 200-817-4 |

1096. | Iodometano (CAS n. 74-88-4) | 74-88-4 | 200-819-5 |

1097. | Bromoetano (CAS n. 74-96-4) | 74-96-4 | 200-825-8 |

1098. | Eptacloro (CAS n. 76-44-8) | 76-44-8 | 200-962-3 |

1099. | Idrossido di fentina (CAS n. 76-87-9) | 76-87-9 | 200-990-6 |

1100. | Solfato di nichel (CAS n. 7786-81-4) | 7786-81-4 | 232-104-9 |

1101. | 3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (CAS n. 78-59-1) | 78-59-1 | 201-126-0 |

1102. | 2,3-dicloropropene (CAS n. 78-88-6) | 78-88-6 | 201-153-8 |

1103. | Fluazifop-P-butile (CAS n. 79241-46-6) | 79241-46-6 | 607-305-00-3 |

1104. | Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico (CAS n. 79815-20-6) | 79815-20-6 | 607-330-00-X |

1105. | Toxafene (CAS n. 8001-35-2) | 8001-35-2 | 232-283-3 |

1106. | (4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato (CAS n. 81880-96-8) | 81880-96-8 | 007-025-00-6 |

1107. | 1 CI Solvente Giallo 14 (CAS n. 842-07-9) | 842-07-9 | 212-668-2 |

1108. | Clozolinate (CAS n. 84332-86-5) | 84332-86-5 | 282-714-4 |

1109. | Alcani, C10-13, cloro (CAS n. 85535-84-8) | 85535-84-8 | 287-476-5 |

1110. | Pentaclorofenolo (CAS n. 87-86-5) | 87-86-5 | 201-778-6 |

1111. | 2,4,6-triclorofenolo (CAS n. 88-06-2) | 88-06-2 | 201-795-9 |

1112. | Cloruro di dietilcarbammoile (CAS n. 88-10-8) | 88-10-8 | 201-798-5 |

1113. | 1-vinil-2-pirrolidone (CAS n. 88-12-0) | 88-12-0 | 201-800-4 |

1114. | Miclobutanil; 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile (CAS n. 88671-89-0) | 88671-89-0 | 613-134-00-5 |

1115. | Acetato di fentina (CAS n. 900-95-8) | 900-95-8 | 212-984-0 |

1116. | Bifenil-2-ilammina (CAS n. 90-41-5) | 90-41-5 | 201-990-9 |

1117. | Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato (CAS n. 90657-55-9) | 90657-55-9 | 607-377-00-6 |

1118. | Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (CAS n. 91-08-7) | 91-08-7 | 202-039-0 |

1119. | Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (CAS n. 584-84-9) | 584-84-9 | 209-544-5 |

1120. | Diisocianato di m-tolilidene (CAS n. 26471-62-5) | 26471-62-5 | 247-722-4 |

1121. | Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-58-6) | 94114-58-6 | 302-694-3 |

1122. | Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking (CAS n. 94114-59-7) | 94114-59-7 | 302-695-9 |

1123. | Pece (CAS n. 61789-60-4), con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene | 61789-60-4 | 263-072-4 |

1124. | 2-butanossima (CAS n. 96-29-7) | 96-29-7 | 202-496-6 |

1125. | Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente (CAS n. 97675-88-2) | 97675-88-2 | 307-662-2 |

1126. | α,α-diclorotoluene (CAS n. 98-87-3) | 98-87-3 | 202-709-2 |

1127. | 1 Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso] | | |

1128. | 1 Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico (EC n. 406-230-1) | | 406-230-1 |

1129. | Sali di 4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] | | |

1130. | 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco | | 602-042-00-0 |

1131. | 1 Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio (EC n. 400-810-8) | | 400-810-8 |

1132. | 1 Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo (EC n. 417-470-1) | | 417-470-1 |

2005/42/CE Art. 1 e Allegato .1 (adattato)

1133. | Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) (n. CAS 8023-88-9), se impiegato come fragranza. | 8023-88-9 | |

1134. | 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (n. CAS 87-05-8), se impiegato come fragranza. | 87-05-8 | 201-721-5 |

1135. | Hexahydrocoumarin (n. CAS 700-82-3), se impiegato come fragranza | 700-82-3 | 211-851-4 |

1136. | Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae; n. CAS 8007-00-9), se impiegato come fragranza | 8007-00-9 | 232-352-8 |

2005/80/CE Art. 1 e Allegato .1c) (adattato)

1 2006/65/CE Art. 1 e Allegato .1

2 2007/1/CE Art. 1 e Allegato punto 1

1137 | nitrito di isobutile | 542-56-2 | 208-819-7 |

1138 | isoprene (stabilizzato)(2-metil-1,3-butadiene) | 78-79-5 | 201-143-3 |

1139 | 1-bromopropanon-bromuro di propile | 106-94-5 | 203-445-0 |

1140 | cloroprene (stabilizzato)(2-clorobuta-1,3-diene) | 126-99-8 | 204-818-0 |

1141 | 1,2-tricloropropano | 96-18-4 | 202-486-1 |

1142 | etilenglicol dimetiletere(EGDME) | 110-71-4 | 203-794-9 |

1143 | dinocap (ISO) | 39300-45-3 | 254-408-0 |

1144 | diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) [36] e (2-metil-m-fenilendiamina) [37]metil-m-fenilendiammina | 25376-45-8 | 246-910-3 |

1145 | p-clorobenzotricloruro | 5216-25-1 | 226-009-1 |

1146 | difeniletere, ottabromoderivato | 32536-52-0 | 251-087-9 |

1147 | 1,2-bis(2-metossietossi)etanotrietilenglicol dimetiletere (TEGDME) | 112-49-2 | 203-977-3 |

1148 | tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide | 61571-06-0 | |

1149 | 4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone(chetone di Michler) | 90-94-8 | 202-027-5 |

1150 | 4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo | 70987-78-9 | |

1151 | acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; | 84777-06-0 [1] | 284-032-2 |

| n-pentilisopentilftalato [2]; | -[2] | |

| di-n-pentilftalato [3]; | 131-18-0 [3] | 205-017-9 |

| diisopentilftalato [4] | 605-50-5 [4] | 210-088-4 |

1152 | benzilbutilftalato (BBP) | 85-68-7 | 201-622-7 |

1153 | acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari | 68515-42-4 | 271-084-6 |

1154 | miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio | | EC No 402-660-9 |

1155 | (metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato | | n. CE 401-500-5 |

1156 | 2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one | | n. CE 420-580-2 |

1157 | azafenidina | 68049-83-2 | |

1158 | 2,4,5-trimetilanilina [1] | 137-17-7 [1] | 205-282-0 |

| 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2] | 21436-97-5 [2] | |

1159 | 4,4’-tiodianilina e suoi sali | 139-65-1 | 205-370-9 |

1160 | 4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali | 101-80-4 | 202-977-0 |

1161 | N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilendianilina | 101-61-1 | 202-959-2 |

1162 | 6-metossi-m-toluidina(p-cresidina) | 120-71-8 | 204-419-1 |

1163 | 3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina | 143860-04-2 | |

1164 | miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione | | n. CE 421-550-1 |

1165 | 2-nitrotoluene | 88-72-2 | 201-853-3 |

1166 | tributilfosfato | 126-73-8 | 204-800-2 |

1167 | naftalene | 91-20-3 | 202-049-5 |

1168 | nonilfenolo [1] | 25154-52-3 [1] | 246-672-0 |

| 4-nonilfenolo, ramificato [2] | 84852-15-3 [2] | 284-325-5 |

1169 | 1,1,2-tricloroetano | 79-00-5 | 201-166-9 |

1170 | pentacloroetano | 76-01-7 | 200-925-1 |

1171 | cloruro di vinilidene1,1-dicloroetilene | 75-35-4 | 200-864-0 |

1172 | cloruro di allile3-cloropropene | 107-05-1 | 203-457-6 |

1173 | 1,4-diclorobenzene(p-diclorobenzene) | 106-46-7 | 203-400-5 |

1174 | bis(2-cloroetil) etere | 111-44-4 | 203-870-1 |

1175 | fenolo | 108-95-2 | 203-632-7 |

1176 | bisfenolo A(4,4′-isopropilidendifenolo) | 80-05-7 | 201-245-8 |

1177 | triossimetilene(1,3,5-triossano) | 110-88-3 | 203-812-5 |

1178 | propargite (ISO) | 2312-35-8 | 219-006-1 |

1179 | 1-cloro-4-nitrobenzene | 100-00-5 | 202-809-6 |

1180 | molinato (ISO) | 2212-67-1 | 218-661-0 |

1181 | fenpropimorf | 67564-91-4 | 266-719-9 |

1183 | isocianato di metile | 624-83-9 | 210-866-3 |

1184 | N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato | 118612-00-3 | |

1185 | O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima] | n. CE 421-870-1 | 421-870-1 |

1186 | miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato) | 140698-96-0 | |

1187 | miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3) | n. CE 417-980-4 | 417-980-4 |

1188 | verde malachite cloridrato [1] | 569-64-2 [1] | 209-322-8 |

| verde malachite ossalato [2] | 18015-76-4 [2] | 241-922-5 |

1189 | 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo | 107534-96-3 | |

1190 | 5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one | 138164-12-2 | |

1191 | trans-4-fenil-L-prolina | 96314-26-0 | |

1192 | bromossinil eptanoato (ISO) | 56634-95-8 | 260-300-4 |

1193 | miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico | 163879-69-4 | |

1194 | 2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato | n. CE 424-260-3 | 424-260-3 |

1195 | 5-nitro-o-toluidina | 99-55-8 [1] | 202-765-8 |

| 5-nitro-o-toluidina cloridrato [2] | 51085-52-0 [2] | 256-960-8 |

1196 | cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio | 65322-65-8 | |

1197 | (R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo | 143322-57-0 | |

1198 | pimetrozina (ISO) | 123312-89-0 | |

1199 | oxadiargil (ISO) | 39807-15-3 | 254-637-6 |

1200 | Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea | 15545-48-9 | 239-592-2 |

1201 | N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide | n. CE 416-860-9 | 416-860-9 |

1202 | 1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano | 93629-90-4 | 616-142-00-7 |

1203 | p-fenetidina (4-etossianilina) | 156-43-4 | 205-855-5 |

1204 | m-fenilenediammina e suoi sali | 108-45-2 | 203-584-7 |

1205 | residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 92061-93-3 | 295-506-3 |

1206 | olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 90640-84-9 | 292-605-3 |

1207 | olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 61789-28-4 | 263-047-8 |

1208 | creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 8001-58-9 | 232-287-5 |

1209 | olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 70321-79-8 | 274-565-9 |

1210 | residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 122384-77-4 | 310-189-4 |

1211 | olio di creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene | 70321-80-1 | 274-566-4 |

1 1212 | 1 6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1213 | 1 2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1214 | 1 2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1215 | 1 2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1216 | 1 2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1217 | 1 4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1218 | 1 Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1219 | 1 2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1220 | 1 4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1221 | 1 4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1222 | 1 Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1223 | 1 N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1224 | 1 N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1225 | 1 N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1226 | 1 N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1227 | 1 2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1228 | 1 1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1229 | 1 Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1230 | 1 2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1231 | 1 Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1232 | 1 Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

1 1233 | 1 Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli | | |

2 1234 | 2 PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine | | |

2 1235 | 2 6-Nitro-o-Toluidine | | |

2 1236 | 2 HC Yellow n. 11 | | |

2 1237 | 2 HC Orange n. 3 | | |

2 1238 | 2 HC Green n. 1 | | |

2 1239 | 2 HC Red n. 8 e i suoi sali | | |

2 1240 | 2 Tetrahydro-6-nitroquinoxaline e i suoi sali | | |

2 1241 | 2 Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1 | | |

2 1242 | 2 4-ammino-3-fluorofenolo | | |

2 1243 | 2 N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamideBishydroxyethyl Biscetyl Malonamide | | |

2007/54/CE Art1 e Allegato 1 punto 1 (adattato)

1244 | 1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 1124-09-0 | |

1245 | 2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 4664-16-8 | |

1246 | 5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 10288-36-5 | |

1247 | 3,4-Metilendiossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 533-31-3 | |

1248 | 3,4-Metilendiossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 14268-66-7 | |

1249 | Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 822-89-9 | |

1250 | 3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 50982-74-6 | |

1251 | 2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 3251-56-7 | |

1252 | C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 12219-01-1 | |

1253 | 1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 108-73-6 | |

1254 | 1,2,4- Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 613-03-6 | |

1255 | Etanolo, 2,2’-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 68478-64-8158571-58-5 | |

1256 | N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 158571-57-4 | |

1257 | Acido 4-amminobenzensolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 121-57-3 | |

1258 | Acido 3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1259 | 3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1260 | 2,2’-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 23355-64-8 | |

1261 | Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1262 | 2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 13515-40-7 | |

1263 | 2,2’-[(3,3’-Dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 6358-85-6 | |

1264 | Acido 2,2’-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1265 | 2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 4197-25-5 | |

1266 | Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1267 | Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1268 | (μ-[[7,7’-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-)))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1269 | Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1270 | Acido 2-naftalensolfonico, 7,7’-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 25188-41-4 | |

1271 | Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1272 | 3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1273 | 3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1274 | Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli | 11099-03-9 | |

1275 | Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 47367-75-9 | |

1276 | Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1277 | 6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 2478-20-8 | |

1278 | 1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 12217-43-5 | |

1279 | Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 60687-93-6 | |

1280 | Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 15347-52-1 | |

1281 | 4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 730-40-5 | |

1282 | 4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 5131-58-8 | |

1283 | 1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 1220-94-6 | |

1284 | N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 2973-21-9 | |

1285 | N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 56932-44-6 | |

1286 | N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 56932-45-7 | |

1287 | 2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 57524-53-5 | |

1288 | N,N’-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 10228-03-2 | |

1289 | 3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 93633-79-5 | |

1290 | Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 2788-74-1 | |

1291 | (8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1292 | 5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1293 | m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 495-54-5 | |

1294 | 1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1295 | Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1296 | 4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 4482-25-1 | |

1297 | Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1298 | Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1299 | Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1300 | 9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 86722-66-9 | |

1301 | 1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 2872-48-2 | |

1302 | 1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 3179-90-6 | |

1303 | 1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1304 | N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 66612-11-1 | |

1305 | [6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 56330-88-2 | |

1306 | Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1307 | 4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1308 | 5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 104333-03-1 | |

1309 | 4,4’-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 537-65-5 | |

1310 | 4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 148-71-0 | |

1311 | N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 93-05-0 | |

1312 | N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 99-98-9 | |

1313 | Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 496-72-0 | |

1314 | 2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 141614-05-3 | |

1315 | 6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 17672-22-9 | |

1316 | Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 110952-46-0 | |

1317 | 2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 603-85-0 | |

1318 | 2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 50610-28-1 | |

1319 | 2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 5307-14-2 | |

1320 | Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 122252-11-3 | |

1321 | 6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 69825-83-8 | |

1322 | Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli | | |

1323 | Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 16279-54-2 | |

1324 | 3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 104333-00-8 | |

1325 | 2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 59320-13-7 | |

1326 | 3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 173994-75-7 | |

1327 | 3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli | 114087-41-1 | |

1328 | Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli" | | |

76/768/CEE

ALLEGATO III

82/368/CEE (adattato)

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN ENTRO DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

Numero di riferimento | Identificazione della sostanza | Restrizioni | Testo relativo alle Mmodalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |

| Denominazione chimica/INN | Denominazione comune nel glossario degli ingredienti | Numero CAS | Numero EINECS/ELINCS | Tipo di prodotto, parti del corpo Campo d'applicazone e/o uso | Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito | Altre limitazioni e prescrizioni | |

a | b | c | d | e | f | gd | eh | fi |

76/768/CEE) (adattato)

1 82/368/CEE

2 2000/6/CE Art. 1 e allegato.2(I)

3 2005/80/CE Art. 1 e allegato .2(b)

4 88/233/CEE

5 2005/80/CE Art. 1 e allegato.2(c)

6 92/86/CEE

7 93/47/CEE

8 83/341/CEE

9 87/137/CEE

10 2003/83/CE Art. 1 e allegato.2(a)

11 96/41/CE

12 2002/34/CE Art. 1 e allegato.2(ii)

13 2002/34/CE Art. 1 e allegato.2(iii)

14 2005/80/CE Art. 1 e allegato.2(a)

15 86/179/CEE

16 83/191/CEE

17 84/415/CEE

18 85/391/CEE

19 2004/93/CE Art. 1 e allegato.3

20 91/184/CEE

21 98/62/CE

22 94/32/CE

23 94/32/CE modificato da rettifica, GU L 273 del 25.10.1994, pag. 38

24 2003/83/CE Art. 1 e allegato.2(b)

25 2000/6/CE Art. 1 e allegato.2(III)

26 2002/34/CE Art. 1 e allegato.2(iv)

27 2003/15/CE Art. 1.10

28 2003/83/CE Art. 1 e allegato .2(c)

29 2004/88/CE Art. 1 e allegato.2

30 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 1

31 2007/53/CE Art. 1 e allegato

32 2007/54/CE Art. 1 e allegato.2

nuovo

1a | 3Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n.[…] nell’allegato II | Boric acid | | | 2 a) Talco | 2 a) 5 % (espresso in acido borico, massa/massa) | 2 a)Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anniDa non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa) | 2 a)Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anniDa non usare su pelli escoriate o irritate |

| | | | | 2 b) Prodotti per l'igiene orale Prodotti per il cavo orale | 2 b) 0,1 % (espresso in acido borico, massa/massa) | 2 b)Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni | 2 b)Non ingerireDa non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni |

| | | | | 2 c) Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli) | 2 c) 3 % (espresso in acido borico, massa/massa) | 2 c)Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anniDa non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico, massa/massa) | 2 c)Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anniDa non usare su pelli escoriate o irritate |

2 1b | 2 Tetraborati | Sodium borate | | | 2 a) Prodotti per il bagno | 2 a) 18 % (espresso in acido borico, massa/massa) | 2 a) Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni | 2 a) Da non usare per il bagno di bambini al di sotto dei 3 anni |

| | | | | 2 b) Prodotti per l'arricciatura dei capelli /barba e baffi | 2 b) 8 % (espresso in acido borico, massa/massa) | | 2 b) RisSciacquare abbondantemente |

4 2a | 4 Acido tioglicolico e i suoi sali | Thioglycollic acid | | | 4 a) Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli /barba e baffi : | | | 4Modalità d'impiego:a), b), c):Evitare il contatto con gli occhiSe il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialistaa) e c):Indossare guanti appropriati [unicamente per a) e c)]Avvertenze: a) Contiene esteri dell'acido tioglicolicoSeguire le istruzioni per l'usoTenere lontano dalla portata dei bambiniPer uso esclusivamente professionale(b) e (c)Contiene esteri dell'acido tioglicolicoSeguire le istruzioni per l'usoTenere lontano dalla portata dei bambini |

| | | | | | 4 — 8 % pronto per l'uso pH 7-9,5 | 4 — uso generale | |

| | | | | | 4 — 11 % pronto per l'uso pH 7-9,5 | 4 — uso professionale | |

| | | | | 4 b) Prodotti per la depilazione | 4 — 5 % pronto per l'uso pH 7-9,5 | n | |

| | | | | 4 c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare | 4 —2 % pronto per l'uso pH 7-9,5Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico | | |

4 2b | 4 Esteri dell'acido tioglicolico | Glyceryl thioglycolate | | | 4 Prodotti per l'arricciatura o e la stiratura dei capelli: | | | Modalità d'impiego:– Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle- Evitare il contatto con gli occhi– Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista- Portare guanti adeguati Avvertenze: 4 - Contiene esteri dell'acido tioglicolico– Seguire le istruzioni per l'uso- Tenere lontano dalla portata dei bambini 4 — Solo per uso professionale |

| | | | | | 4 —8 % pronto per l'uso pH 6-9,5 | 4 — uso generale | |

| | | | | | 4 —11 % pronto per l'uso pH 6-9,5 4 Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico | 4 —uso professionale 4 Le istruzioni per l'uso formulate nella (nelle) lingua(e) nazionale(i) o ufficiale(i) deve comportare obbligatoriamente le seguenti frasi:– Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle- Evitare il contatto con gli occhi– Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista- Portare guanti adeguati | |

| | | | | | | | |

1 3 | 1 Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini | Oxalic acid | | | 1 Prodotti per la cura dei capelli /barba e baffi | 1 5 % | Uso professionale | 1Solo per uso professionale |

1 4 | 1 Ammoniaca | Ammonia | | | | 1 6 % calculato in (in NH3) | | 1 Superiore al 2 %: contiene ammoniaca |

1 5 | 1 Tosylchloramidum natricum (INN) (*) | Chloramine-t | | | | 1 0·2 % | | |

1 6 | 1 Clorati di metalli alcalini | Sodium chlorate, potassium chlorate | | | 1 a) Dentifricib) Altri usi prodotti | 1 a) 5 %b) 3 % | | |

1 7 | 1 Cloruro di metilene | Dichloromethane | | | | 1 35 %(In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %) | 1Contenuto massimo di impurità: 0,2 % | |

1 8 | 532 p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina(...)42, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 nell’allegato II | p-Phenylenediamine, p-Phenylenediamine HCI, p-Phenylenediamine sulfate | | | 1 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 1 6 % calcolato in base libera | | |

| | | | | | | 1 a) uso generale Non usare per le sopracciglia | 1 a) Può dare una reazione allergica. 6 --- Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia |

| | | | | | | 1 b)uso professionale | 1 b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica. 6 --- 7 Portare guanti adeguati. |

1 9 | 832 Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali(...)38 esclusa la sostanza di cui ai numeri d'ordine 364, 1310 e 1313 dell'allegato II | Toluene-2,2 – diamine; toluene-2,5-diamine sulfate | | | 1 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 1 10 % calcolato in base libera | | |

| | | | | | | 1 a) uso generale Non usare per ciglia o sopracciglia | 1 a) Può dare una reazione allergica. 6 --- Contiene fenilendiammine. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia |

| | | | | | | 1 b)uso professionale | 1 b) Solo per uso professionale. Contiene fenilendiammine. Può dare una reazione allergica 6 --- 7 Portare guanti adeguati. |

1 10 | 1 Diamminofenoli [38] | 2,4-Diaminophenol, 2,4-diaminophenol HCL | | | 1 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 1 10 % calcolato in base libera | | |

| | | | | | | 1 a) uso generale | 1 a) Può dare una reazione allergica. 6 --- Contiene diamminofenoli. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia |

| | | | | | | 1 b)uso professionale | 1 b) Solo per uso professionale. Contiene diamminofenoli. Può dare una reazione allergica. 6 --- 7 Portare guanti adeguati. |

9 11 | 9 Diclorofene (*) | Dichlorophene | | | | 9 0,5 % | | 9 Contiene diclorofene Dichlorophene |

6 12 | 6 Acqua ossigenata e altri prodotti o miscele che liberano acqua ossigenata fra cui il carbammide di acqua ossigenata e il perossido di zinco | Hydrogen peroxide | | | 6 a) Prodotti per capelli/barba e baffi per trattamenti capillari | 6 12 % di H2O2 (40 volumi), presente o liberata | | 7 a) Portare guanti adeguati |

| | | | | 6 b) Prodotti per la pelle preparati per l'igiene della pelle | 6 4 % di H2O2, presente o liberata | | 6 a), b), c): Contiene perossido d'idrogeno |

| | | | | 6 c) Prodotti preparati per rinforzare per le unghie | 6 2 % di H2O2, presente o liberata | | 6 Evitare il contatto con gli occhiRisSciacquare immediatamente gli occhi, in caso di contatto con il prodotto |

| | | | | 6 d) Prodotti per l'igiene della bocca il cavo orale | 6 0,1 % di H2O2, presente o liberata | | |

1 13 [39]2 | 1 Formaldeide | Formaldehyde | | | 1 Preparati Prodotti per indurire le unghie | 1 5 % calcolato in formaldeide | Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | 1 Proteggere la pipite con una sostanza grassa Contiene formaldeide [40] |

10 14 | 10 Idrochinone [41] | Hydroquinone | | | 10 a) Colorante ossidante in tinture per capelli: | 10 0,3 % | Non usare per ciglia o sopracciglia | 10 a) 1.- Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia - Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto– Contiene idrochinone |

| | | | | 10 1. Uso generale | | | 10 Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodottoContiene idrochinone |

| | | | | 10 2. Uso professionale | | | 10 2.Per uso esclusivamente professionale– Contiene idrochinone- Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto col prodotto |

| | | | | 10 b) kit di unghie finte | 10 0,02 % (dopo miscelazione per l'uso) | 10Solo per uso professionale | 10 b)- Per uso esclusivamente professionale– Evitare il contatto con la pelle– Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso |

11 15a | 11Potassa caustica o soda caustica | Potassium hydroxide, sodium hydroxide | | | 11 a) Solvente delle cuticole delle unghie | 11 a) 5 % in peso [42] | | 11 a) Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini |

| | | | | 11 b) Prodotti per la stiratura dei capelli | 11 b) | | 11 b) |

| | | | | | 11 1. 2 % in peso [43] | 11 1. Uso generale | 11 1. Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Tenere lontano dalla portata dei bambini |

| | | | | | 11 2. 4,5 % in peso [44] | 11 2. Uso professionale | 11 2. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. |

| | | | | 11 c) Regolatore del pHper prodotti per la depilazione | 11 c) Fino al pH 12,7 | | 11 c) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. |

| | | | | 11 d) Altri usi come regolatore del pH | 11 d) Fino al pH 11 | | |

12 15b | 12 Idrossido di litio | Lithium hydroxide | | | 12 a)Prodotti per la stiratura dei capelli | 12 a) | | 12 a) |

| | | | | | 12 1. 2 % [45] in peso | 12 1. Uso generale | 12 1. Contiene un agenta alcalino.Evitare il contatto con gli occhi.Può causare cecitàTenere lontano dalla portata dei bambini |

| | | | | | 12 2. 4,5 % [46] in peso | 12 2. Uso professionale | 12 2. Per uso esclusivamente professionaleEvitare il contatto con gli occhi.Pericolo di cecità. |

| | | | | 12 b) Regolatore del pH — per depilatori prodotti per la depilazione | | 12 b) valore del pH < non superiore a 12,7 | 12 b) Contiene alcaliTenere lontano dalla portata dei bambiniEvitare il contatto con gli occhi. |

| | | | | 12 c) Altri impieghi — regolatore del pH (unicamente per prodotti da eliminare con il risciacquo sciacquare ) | | 12 c) valore del pH < non superiore a 11 | |

12 15c | 12 Idrossido di calcio | Calcium hydroxide | | | 12 a) Prodotti per la stiratura dei capelli contenenti due componenti: idrossido di calcio ed un sale della guanidina | 12 a) 7 % in peso in idrossido di calcio | | 12 a) Contiene un agente alcalino.Evitare il contatto con gli occhi.Tenere lontano dalla portata dei bambiniPericolo di cecità. |

| | | | | 12 b) Regolatore del pH — per prodotti per la depilazione depilatori | | 12 b) valore del pH non superiore a 12,7 | 12 b) Contiene alcaliTenere lontano dalla portata dei bambiniEvitare il contatto con gli occhi. |

| | | | | 12 c) Altri impieghi (ad esempio regolatore del pH, adiuvanti di processo) | | 12 c) valore del pH non superiore a 11 | |

13 16 | 13 1-Naftolo (e suoi sali) | 1-Naphtol | | | 13 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 13 2,0 % | 13 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % | 13 Può causare una reazione allergica |

1 17 | 1 Nitrito di sodio | Sodium nitrite | | | 1 Anticorrosivo | 1 0,2 % | 1 Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine | |

1 18 | 1 Nitrometano | Nitromethane | | | 1 Anticorrosivo | 1 0,3 % | | |

14 --- | 14 --- | 14 --- | 14 --- | | 14 --- |

| | | | | |

1 21 | Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, (8.alpha., 9R) e suoi sali | 1Quinine | | | 1 a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) | 1 a) 0,5 % calcolato in chinino-base | | |

| | | | | 1 b) Lozioni per i capelli | 1 b) 0,2 % calcolato in chinino-base | | |

1 22 | 5 Resorcina [47] | Resorcinol | | | 1 a) Colorante ossidante in tinture per capelli | 1 a) 5 % | | 1 a) |

| | | | | | | 1 1. Uso generale | 1 1. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Da non usare per tingere ciglia e sopraccigliaSe il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. |

| | | | | | | 1 2. Uso professionale | 1 2. Solo per uso professionale. Contiene resorcinolo.Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. |

| | | | | 1 b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo) | 1 b) 0,5 % | | 1 b) Contiene resorcinolo |

1 23 | 1 a) Solfuri alcalini | Barium sulfide | | | 1 a) Prodotti per la depilazione | 1 a) 2 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7 | | 1 a) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. |

| 1 b) Solfuri alcalino-terrosi | Barium sulfide | | | 1 b) Prodotti per la depilazione | 1 b) 6 % calcolato in zolfo pH ≤ 12,7 | | 1 b) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. |

1 24 | 1 Sali di zinco idrosolubili, tranne lo zinco piritione | Zinc acetate, zinc chloride, zinc glucomate, zinc glutamate | | | | 1 1 % calcolato in zinco | | |

1 25 | 1 Zinco solfofenato | Zinc phenolsulfonate | | | 1 Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti | 1 6 % calcolato (in percentuale di sostanza anidra) | | 1 Evitare il contatto con gli occhi. |

1 26 | 1 Monofluorofosfato di sodio ammonio | | | | 1 Prodotti per l'igiene della bocca il cavo orale | 1 0,15 % calcolato (in F.) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % | | 1 Contiene monofluorofosfato di ammonio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 27 | 1 Monofluorofosfato di sodio | Sodium monofluorofosfate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1Contiene monofluorofosfato di sodio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 28 | 1 Monofluorofosfato di potassio | Potassium monofluorophosphate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene monofluorofosfato di potassio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 29 | 1 Monofluorofosfato di calcio | Calcium monofluorophosphate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene monofluorofosfato di calcio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 30 | 1 Fluoruro di calcio | Calcium fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene fluoruro di calcio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 31 | 1 Fluoruro di sodio | Sodium fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene fluoruro di sodio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 32 | 1 Fluoruro di potassio | Potassium fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene fluoruro di potassio |

1 33 | 1 Fluoruro di ammonio | Ammonium fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene fluoruro di ammonio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 34 | 1 Fluoruro di allluminio | Aluminium fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene fluoruro di alluminio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 35 | 1 Fluoruro stannoso | Stannous fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene fluoruro stannoso 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 36 | 1 Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina) | Cetylamine hydrofluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene idrofluoruro di cetilammina Cetylamine hydrofluoride 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 37 | 1 Diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina | Olaflur | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene diidrofluoruro di bis-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina Olaflur 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 38 | 1 Diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina | Palprityl trihydroxyethyl propylenediamine dihydrofluorid | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene diidrofluoruro di N,N′,N′-tri (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina Palprityl trihydroxyethyl propylenediamine dihydrofluorid 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 39 | 1 Idrofluoruro di ottadecenilammina | Octadecenyl-ammonium fluoride | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1Contiene idrofluoruro di ottadecenilammina 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 40 | 1 Silicofluoruro di sodio | Sodium fluorosilicate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene silicofluoruro di sodio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 41 | 1 Silicofluoruro di potassio | Potassium fluorosilicate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene silicofluoruro di potassio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 42 | 1 Silicofluoruro di ammonio | Ammonium fluorosilicate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene silicofluoruro di ammonio 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

1 43 | 1 Silicofluoruro di magnesio | Magnesium fluorosilicate | | | 1 Idem | 1 0,15 %Idem | | 1 Contiene silicofluoruro di magnesio31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

15 44 | 15 Bis (idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina | Dimethylol ethylene thiourea | | | 15 a) Prodotti per capelli/barba e baffi per trattamenti capillarib) Prodotti preparati per la cura delleper le unghie | 15 a)fino al 2 %b) fino al 2 % | 15 a) Vietato Da non utilizzare negli aerosol (spray)b) Il pH del prodotto pronto per l'uso deve essere inferiore < 4 | 15 Contiene bis(idrossimetil)-1,3-tione-2-imidazolidina Dimethylol ethylene thiourea |

1 45 [48] | 1 Alcole benzilico | Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | 1 Solventi, profumi e composizioni profumanti | Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | | |

16 46 | 16 Metil-6-cumarina | 6-Methylcoumarin | | | 16 Prodotti per l'igiene della bocca il cavo orale | 16 0,003 % | | |

17 47 | 17 Fluoridrato di nicometanolo | Nicomethanol hydrofluoride | | | 17 Prodotti per l'igiene della bocca il cavo orale | 17 0,15 %calcolato in FIn caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % | | 17 Contiene fluoridrato di nicometanolo 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

17 48 | 17 Nitrato d'argento | Silver nitrate | | | 17 Unicamente per i prodotti destinati alla Solo per la colorazione delle ciglia e sopracciglia | 17 4 % | | 17 Contiene nitrato d'argentoSe il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente |

18 49 | 18 Disolfuro di selenio | Selenium disulphideo | | | 18 Shampoo antiforfora | 18 1 % | | 18 Contiene disolfuro di selenioEvitare il contatto con gli occhie la pelle lesa |

18 50 | 18 Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati AlxZr(OH)yClz e loro complessi con la glicina | | | | 18 Antitraspiranti | 18 20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro5,4 % di zirconio | 18 1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 102. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,13. Vietato Da non utilizzare negli aerosol (spray) | 18 Non applicare sulla cute irritata o lesa |

4 51 | 4 Idrossi-8-Chinolina e sudsolfato | Oxyquinoline and oxyquinoline sulfate | | | 4 Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei prodotti per capelli destinati ad essere risciacquati /barba e baffi, da sciacquare . | 4 0,3 % calcolato in base | | |

| | | | | 4 Stabilizzante dell'acqua ossigenata nei preparati per il trattamento dei prodotti per capelli non destinati ad essere risciacquati /barba e baffi, da non sciacquare . | 4 0,03 % calcolato in base | | |

9 52 | 9 Alcool metilico | Methyl alcohol | | | 9 Denaturante per l'alcool etilico e l'alcool isopropilico | 9 5 % calcolato in % dell'alcool etilico e isopropilico | | |

4 53 | 4 Acido etidronico e i suoi sali (acido-1-idrossi-etilidendi-fosfonico e suoi sali) | Etidronic acid | | | 4 a) Prodotti per capelli/barba e baffi per trattamenti capillari | 4 1,5 % espressi in acido etidronico | | |

| | | | | 4 b) Sapone | 4 0,2 % espressi in acido etidronico | | |

4 54 [49] | 4 Fenossipropano | Phenoxyisopropanol | | | 4 — Da utilizzare Ssolo nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | 4 2 % | 4 Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 43. Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | |

| | | | | 4 — Vietato Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene della bocca il cavo orale | | | |

19 --- | 19 --- | 19 --- | 19 --- | | 19 --- |

20 56 | 20 Fluoruro di magnesio | Magnesium fluoride | | | 20 Prodotti per la cura dei denti il cavo orale | 20 0,15 % calcolato (in F.) In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 % | | 20 Contiene fluoruro di magnesio |

21 57 | 21 Cloruro di stronzio (esaidrato) | Strontium chloride | | | 1 a) Dentifrici Prodotti per il cavo orale | 21 3,5 % calcolato come in stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %. | | 21 Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini. |

| | | | | 21 b) Shampoo e prodotti per il trattamento del viso | 21 2,1 % calcolato in stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 2,1 %. | | |

6 58 | 6 Acetato di stronzio (semi-idrato) | Strontium acetate | | | 6 Dentifrici Prodotti per il cavo orale | 6 3,5 % calcolato in stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato, la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5 %. | | 6 Contiene acetato di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini. 31Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull’etichetta l’indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d’obbligo la seguente etichettatura:"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l’ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico." |

22 59 | 22 Talco: silicato di magnesio idratato | Talc | | | 22a) Prodotti polverulenti per bambini di età inferiore a tre annib) Altri prodotti | | | 23 a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca del bambino |

24 60 | 24 Dialchilamidi e dialcanolamidi di acidi grassi | | | | | 24 Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % | 24 - Non impiegare con sistemi nitrosanti- Tenore massimo di amine secondarie: 5 % (per le materie prime)– Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg– Conservare in recipienti esenti da nitriti | |

24 61 | 24 Monoalchilamine, monoalcanolamine e loro sali | Ethanolamine, Isopropanolamine, Methyl thioglycolate, Methyethanolamine | | | | 24 Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % | 24 - Non impiegare con sistemi nitrosantiPurezza minima: 99 %Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kgConservare in recipienti esenti da nitriti | |

24 62 | 24 Trialchilamine, trialcanolamine e loro sali | Triethanolamine, Triisopropanolamine, Trilauriyamine | | | 24 (a) Prodotti da non sciacquare da non eliminare con il risciacquob) Altri prodotti Prodotti da sciacquare | 24 a) 2,5 % | 24 a), b)Non impiegare con sistemi nitrosantiPurezza minima: 99 %Tenore massimo di amine secondarie: 0,5 % (per le materie prime)Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kgConservare in recipienti esenti da nitriti | |

22 63 | 22 Idrossido di stronzio | Strontium hydroxide | | | 22 Regolatore del PH nei prodotti per la depilazione depilatori | 22 3,5 % calcolato come in stronzio pH max 12,7 | | 22 - Tenere lontano dalla portata dei bambini - Evitare il contatto con gli occhi. |

22 64 | 22 Perossido di stronzio | Strontium peroxide | | | 22 Prodotti Preparati per la cura dei capelli /barba e baffi, da sciacquare destinati ad essere risciacquatiUso professionale | 22 4,5 % calcolato come in stronzio nel prodotto pronto per l'uso | 22 Tutti i prodotti devono ottemperare le esigenze in materia di perossido di idrogeno Uso professionale | 22 -Evitare il contatto con gli occhi- Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. - Per uso esclusivamente professionale- Portare guanti adeguati |

25 65 | 25 Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio [50] | | | | 25 a) Prodotti per i capelli, da sciacquare eliminare mediante risciacquo | 25 a) 3 % (in cloruro di benzalconio) | 25 a) nel prodotto finito le concentrazioni di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio, con catena alchilica pari o inferiore a C14, non devono superare lo 0,1 % (espresso in benzalconio)Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | 25 a) evitare il contatto con gli occhi |

| | | | | 25 b) Altri prodotti | 25 b) 0,1 % (in cloruro di benzalconio) | | 25 b) evitare il contatto con gli occhi |

26 66 | 26 Polyacrylamides | | | | 26 a) Proddotti per il trattamento del corpo , da non sciacquare non eliminati per risciacquo | | 26 a) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,1 mg/kg | |

| | | | | 26 b) Altri prodotticosmetici | | 26 b) Tenore massimo residuo d'acrilammide 0,5 mg/kg | |

27 67 | 27 Amyl cinnamal 2-Benzylideneheptanal | 27 Amyl cinnamal | 122-40-7 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 68 | 27 Alcole benzilico | Benzyl alcohol | 100-51-6 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 69 | 27 Alcole cinnamilico | Cinnamyl alcohol | 104-54-1 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 70 | 27 Citrale | Citral | 5392-40-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 71 | 27 Eugenolo | Eugenol | 97-53-0 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 72 | 27Idrossicitronellale | Hydroxy-citronellal | 107-75-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 73 | 27 Isoeugenolo | Isoeugenol | 97-54-1 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 74 | 27 Alcole beta-pentilcinnamilico | Amylcin namyl alcohol | 101-85-9 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 75 | 27Salicilato di benzile | Benzyl salicylate | 118-58-1 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 76 | 27 Cinnamaldeide | Cinnamal | 104-55-2 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 77 | 27Cumarina | Coumarin | 91-64-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 78 | 27 Geraniolo | Geraniol | 106-24-1 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 79 | 27 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-encarbaldeide | Hydroxy-isohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde | 31906-04-4 , 51414-25-6 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 80 | 27 Alcole anisilico | Anisyl alcohol, anise alcohol alcohol | 105-13-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati | |

27 81 | 27 Cinnamato di benzile | Benzyl cinnamate | 103-41-3 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 82 | 27 Farnesolo | Farnesol | 4602-84-0 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 83 | 27 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide | Butylphenyl methylpropional | 80-54-6 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati |

27 84 | 27 Linalolo | Linalool | 78-70-6 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati |

27 85 | 27 Benzoato di benzile | Benzyl benzoate | 120-51-4 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

| | | | | | | | |

27 86 | 27Citronellolo | Citronellol | 106-22-9 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 87 | 27 Alfa-esilcinnamaldeide | Hexyl cinnamal | 101-86-0 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 88 | 27 d-Limonene | | 5989-27-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 89 | 27 Ott-2-inoato di metile | Methyl 2-octynoate | 111-12-6 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 90 | 27 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one | alpha-Isomethyl ionone | 127-51-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 91 | 27 Estratto di evernia prunastri ed evernia furfuracea | Evernia prunastri extract | 90028-68-5 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

27 92 | 27 Evernia furfuracea, estratto | Evernia furfuracea extract | 90028-67-4 | | | | 27 La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 146,, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori:0,001 % nei prodotti da non sciacquare che non vengono risciacquati,0,01 % nei prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | |

28 93 | 28 2,4-Diamino-pirimidina-3 ossido | Diaminopyrimidine oxide | 74638-76-9 | | 28 a) Prodotti per capelli/barba e baffi per la cura dei capelli | 28 1,5 % | | |

28 94 | 28 Perossido di benzoile | Benzoyl peroxide | | | 28 Kit di unghie finte | 28 0,7 % (dopo miscelazione) | 28 Solo per uso professionale | 28 - Solo per uso professionale – Evitare il contatto con la pelle– Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso |

28 95 | 28 Idrochinone dimetiletere | Mequinol | | | 28 Kit di unghie finte | 28 0,02 % (dopo miscelazione per l'uso) | 28 Solo per uso professionale | 28 - Solo per uso professionale – Evitare il contatto con la pelleLeggere accuratamente le istruzioni per l'uso |

29 96 | 29 Muschio xilene 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-. xilene | Musk xylene | 81-15-2 | | 29 Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale | 29a) 1,0 % nel «parfum» b) 0,4 % nell’«eau de toilette» c) 0,03 % negli altri prodotti | | |

29 97 | 29 Muschio chetone 4-ter-butil-2,6-dimetil-3,5-. dinitroacetafenone | Musk ketone | 81-14-1 | | 29 Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per il cavo orale | 29a) 1,4 % nel «parfum» b) 0,56 % nell’«eau de toilette» c) 0,042 % negli altri prodotti | | |

30 98 [51] | 30Acido salicilico | Salicylic acid | 69-72-7 | | 30 a) Prodotti per capelli /barba e baffi, da sciacquare da eliminare con il risciacquob) Altri prodotti | 30 a) 3,0 %b) 2,0 % | 30 Da non usare nei preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, ad eccezione degli shampoo.Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | 30 Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni [52] |

30 99 [53] | 30 Solfiti e bisolfiti non organici | Ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium metabisulfite, potassium sulfite, sodium bisulfite, sodium hydrosulfite, sodium metabisulfite sodium sulfite | | | 30 a) Prodotti di ossidazione per la tintura dei capelli /di barba e baffi b) Prodotti per la stiratura lo stiramento dei capellic) Prodotti autoabbronzanti di autoabbronzatura per il visod) Altri prodotti autoabbronzanti di autoabbronzatura | 30 a) 0,67 % espresso in SO2 liberob) 6,7 % espresso in SO2 liberoc) 0,45 % espresso in SO2 liberod) 0,40 % espresso in SO2 libero | 30 Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | 30 |

30 100 [54] | 30 Triclocarban | Triclocarban | 101-20-2 | | 30Prodotti da sciacquare destinati ad essere risciacquati | 30 1,5 % | 30 Criteri di purezza:3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppmPer scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | 30 |

30 101 [55] | 30 Zinco piritione | Zinc pyrithione | 13463-41-7 | | 30 Prodotti per i capelli /barba e baffi, da non sciacquare da non eliminare con il risciacquo | 30 0,1 % | 30 Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve essere apparente dalla presentazione del prodotto. | 30 |

102 | 1,2-Dimetossi-4-(2-propenil)-benzene | Methyl eugenol | 93-15-2 | 202-223-0 | "parfum" "eau de toilette" Creme profumanti In altri prodotti da non sciacquare e in prodotti per il cavo oraleProdotti da sciacquare salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a | 0,01 %0,004 %0,002 %0,0002 % 0,001 % : | | |

86/199/CEE (adattato)

1 88/667/CEE

2 2002/34/CE Art. 1 e allegato.3

3 2007/67/CE Art. 1

4 2002/34/CE Art. 1 e allegato.3 modificato da rettifica, GU L 151 del 19.6.2003, pag. 44

1 SECONDA PARTE

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero di riferimento | Sostanze | Restrizioni | Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta | Autorizzato fino al |

| | Campo d' applicazione e/o uso | Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito | Altre limitazioni e prescrizioni | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

2 1053 | 2 4-Amino-3-nitrophenol e suoi sali | 4-amino-3-nitrophenol | 610-81-1 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2 a) b) Può causare una reazione allergica | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 3,0 % | | | |

2 1064 | 2 2,7-Naphthalenediol e suoi sali | Naphthalene-2,7-diol (CI 76645). | 582-17-2 | | 2 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 1,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 1075 | 2 m-Aminophenol e suoi sali | 3-Aminophenol (CI 76545). | 591-27-5 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 1086 | 2 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine e suoi sali | 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine | 84540-47-6 | | 2 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 1097 | 1-idrossi-3-nitro-4-(3-idrossipropilammino) benzene e suoi sali 2 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol | 2 Hydroxypropylamino-3-nitrophenol | 92952-81-3 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 5,2 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,6 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2 a) b) Può causare una reazione allergica | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 2,6 % | | | |

| | | | | | | | | |

2 1119 | 1-[(2'-metossietil)ammino]-2-nitro-4-[di-(2'-idrossietil)ammino]benzene e suoi sali 2 HC Blue n. 11e suoi sali | 2 HC Blue n. 11 | 23920-15-2 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2 a) b) Può causare una reazione allergica | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 2,0 % | | | |

2 1120 | 1-metil-3-nitro-4-(.beta-idrossietil)amminobenzene e suoi sali 2 Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine e suoi sali | 2 Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine | 100418-33-5 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2 a) b) Può causare una reazione allergica | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 1,0 % | | | |

2 113 | 1-idrossi-2-.beta.-idrossietilammino-4,6-dinitrobenzene e suoi sali 2 2-Hydroxyethylpicramic acid e suoi sali | 2 2-Hydroxyethylpicramic acid | 99610-72-7 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2 a) b) Può causare una reazione allergica | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 2,0 % | | | |

2 1142 | 4-metilamminofenolo e suoi sali 2 p-Methylaminophenol e suoi sali | 2 p-Methylaminophenol | 150-75-4 | | 2 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

| | | | | | | | | |

2 1164 | 1-(3-idrossipropilammino)-2-nitro-4-bis(2-idrossietilammino)benzene e suoi sali 2 HC Violet No. 2 e suoi sali | 2 HC Violet No. 2 | 104226-19-9 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | | | | | |

2 1186 | 1-(.beta.-Idrossietil)ammino-2-nitro-4-N-etil-N-(.beta.-idrossietil)amminobenzene e suoi sali 2 HC Blue No. 12 e suoi sali | 2 HC Blue No. 12 | 104516-93-0 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 1,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,75 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2 a) b) Può causare una reazione allergica | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 1,5 % | | | |

2 1198 | 4,4'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis-, benzene-1,3-diamine e suoi sali 2 1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane e suoi sali | 2 1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane | 81892-72-0 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 1209 | 4 3-Amino-2,4-dichlorophenol e suoi sali | 3-Amino-2,4-dichlorophenol | 61693-43-4 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 1210 | 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone e suoi sali 2 Phenyl methyl pyrazolone e suoi sali | 2Phenyl methyl pyrazolone | 89-25-8 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 0,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 1221 | 5-[(2-idrossietil)ammino]-o-cresolo e suoi sali 2 2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol e suoi sali | 2 2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol | 55302-96-0 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 1232 | 3,4-diidro-2H-1,4-benzoxazin-6-olo e suoi sali 2 Hydroxybenzomorpholine e suoi sali | 2 Hydroxybenzomorpholine | 26021-57-8 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 124 | 1,5-bis(.beta.-idrossietil)ammino-2-nitro-4-clorobenzene e suoi sali 2 HC Yellow No. 10 e suoi sali | 2 HC Yellow No. 10 | 109023-83-8 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 0,2 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 125 | 3,5-diammino-2,6-dimetossipiridina diidrocloruro. e suoi sali 2 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine e suoi sali | 2 2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine | 85679-78-3 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 0,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 126 | 1-(2-amminoetil)ammino-4-(2-idrossietil)ossi-2-nitrobenzene e suoi sali 2 HC Orange No. 2e suoi sali | 2 HC Orange No. 2 | 85765-48-6 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 1,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 127 | Etanolo, 2-[(4-ammino-2-metil-5-nitrofenil)ammino]-e suoi sali 2 HC Violet No. 1 e suoi sali | 2 HC Violet No. 1 | 82576-75-8 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 0,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 0,5 % | | | |

2 128 | 2-[3-(metilammino)-4-nitrofenossi]etanolo e suoi sali 2 3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol e suoi sali | 2 3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol | 59820-63-2 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 1,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 129 | 2-[(2-metossi-4-nitrofenil)ammino]etanolo e suoi sali 2 2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole e suoi sali | 2 2-Hydroxy-ethylamino-5-nitro-anisole | 66095-81-6 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 1,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

2 131 | 2,2'-[(4-ammino-3-nitrofenil)immino]bisetanolo idrocloruro e suoi sali 4 HC Red No. 13 e suoi sali | 4 HC Red No. 13 | 94158-13-1 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 2,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,25 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 2,5 % | | | |

2 132 | Naftalene-1,5-diol (CI 76625) e suoi sali. 2 1,5-Naphthalenediol e suoi sali | 2 1,5-Naphthalenediol | 83-56-7 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 1,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 133 | 2 Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) e suoi sali | | 128729-30-6 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | 2Può causare una reazione allergica | |

2 134 | 2 o-Aminophenol e suoi sali | o-Aminophenol | 95-55-6 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 135 | 5-ammino-o-cresolo e suoi sali 2 4-Amino-2-hydroxytoluene e suoi sali | 2 4-Amino-2-hydroxytoluene | 2835-95-2 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 136 | 2,4-Diaminophenoxyethano e suoi sali | 4 2,4-Diaminophenoxyethanol | 66422-95-5 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 4,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 2,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 137 | 1,3-Benzenediol, 2-metil e suoi sali 2 2-Methylresorcinol e suoi sali | 2 2-Methylresorcinol | 608-25-3 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 138 | 4-amino-m-cresol e suoi sali | 2 4-Amino-m-cresol | 2835-99-6 | | 2 Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 139 | 2-[(3-ammino-4-metossifenil)ammino]etanolo e suoi sali 2 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole e suoi sali | 2 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole | 83763-47-7 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

2 1424 | 2 Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline e suoi sali | HCI | 81329-90-0 | | 2Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

2 1457 | 2,2'-[[4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenil]immino]bisetanolo e suoi sali 2 HC Blue No. 2 e suoi sali | 2 HC Blue No. 2 | 33229-34-4 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,8 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 1468 | 4-[(2-idrossietil)ammino]-3-nitrofenolo e suoi sali 2 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol e suoi sali | 2 3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol | 65235-31-6 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 6,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 3,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 6,0 % | | | |

2 1479 | 1-(.beta.-ureidoetil)ammino-4-nitrobenzene e suoi sali 2 4-Nitrophenyl aminoethylurea e suoi sali | 2 4-Nitrophenyl aminoethylurea | 27080-42-8 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 0,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 0,5 % | | | |

2 14850 | 1-ammino-2-nitro-4-(2',3'-diidrossipropil)ammino-5-clorobenzene e 1,4-bis-(2',3'-diidrossipropil)ammino-2-nitro-5-clorobenzenee1,4-bis-(2',3'-diidrossipropil)ammino-2-nitro-5-clorobenzene e suoi sali 2 HC Red No. 10 + HC Red No. 11 e loro sali | 2 HC Red No. 10 + HC Red No. 11 | 95576-89-9 e 95576-92-4 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 1,0 % | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

2 15355 | Fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)-4-nitro- e suoi sali 2 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol e suoi sali | 2 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol | 131657-78-8 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 3,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,5 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 3,0 % | | | |

2 15456 | 2 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol e suoi sali | 2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol | 6358-09-4) | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 2,0 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 1,0 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 2,0 % | | | |

2 1557 | [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilene]cicloesa-2,5-dien-1-ylidene]dimetilammonio cloruro (CI 44045). e suoi sali 2 Basic Blue 26 (CI 44045) e suoi sali | 2 Basic Blue 26 (CI 44045) | 2580-56-5 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 0,5 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,25 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 0,5 % | | | |

2 15658 | Disodio 5-ammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalene-2,7-disolfonato (CI 17200). e suoi sali 2 Acid Red 33 (CI 17200) e suoi sali | 2 Acid Red 33 (CI 17200) | 3567-66-6 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 15759 | Disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (14700). e suoi sali 2 Ponceau SX (CI 14700) e suoi sali | 2 Ponceau SX (CI 14700) | 4548-53-2 | | 2Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 2,0 % | Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

2 15860 | (4-(4-Amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dienylidene)metil)-2-metilanilina idrocloruro (CI 42510). e suoi sali 2 Basic Violet 14 (CI 42510)e suoi sali | 2 Basic Violet 14 (CI 42510) | 632-99-5 | | 2 a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli | 2 a) 0,3 % | 2 In combinazione con il perossido d'idrogeno la concentrazione massima di impiego all'atto dell'applicazione è 0,15 % Da non usare dopo il 3 31.12.2009 | | |

| | | | | 2 b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli | 2 b) 0,3 % | | | |

76/768/CEE

ALLEGATO IV

86/179/CEE (adattato)

1 88/667/CEE

2 90/121/CEE

1 PRIMA PARTE

ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI [56]

PREMESSA

Ferme restando le altre disposizioni della presente direttiva, un colorante espresso in sale comprende le lacche ed i suoi altri sali.

Colonna 1 | = | Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici. |

Colonna 2 | = | Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi. |

Colonna 3 | = | Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose. |

Colonna 4 | = | Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle. |

Numero d'ordine | Identificazione della sostanza | Condizioni Campo d'applicazione | Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |

| Denominazione chimica | Numero ColorIndex come indicato nel glossario o denominazione | Numero CAS | Numero EINECS/ELINCS | Colorazione | Tipo di prodotto, parti del corpo Campo d'applicazione1234 | Concentrazione massima | Altre limitazioni e prescrizioni [57] | |

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |

1 | Tris(1,2-naftochinone-1-ossimato-O,O’)ferrato(1-) di sodio | 10006 | | | Verde | X Prodotti da sciacquare | | | |

2 | Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossonaftalen-2-solfonato(2-)-N5,O6]ferrato(3-) di trisodio | 10020 | | | Verde | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

3 | 5,7-dinitro-8-ossidonaftalen-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 10316 [58] | | | Giallo | X Da non usare nei prodotti per gli occhi | | | |

4 | 2-[(4-metil-2-nitrofenil)azo]-3-osso-N-fenilbutirrammide | 11680 | | | Giallo | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

5 | 2-[(4-cloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-clorofenil)-3-ossobutirramide | 11710 | | | Giallo | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

6 | 2-[(4-metossi-2-nitrofenil)azo]-3-osso-N-(o-tolil)butirrammide | 11725 | | | Arancione | X Prodotti da sciacquare | | | |

7 | 4-(fenilazo)resorcinolo | 11920 | | | Arancione | X | | | |

8 | 4-[(4-etossifenil)azo]naftolo | 12010 | | | Rosso | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

9 | 1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 12085 [59] | | | Rosso | X | Massimo 3 % nel prodotto finito | | |

10 | 1-(4-metil-2-nitrofenilazo)-2-naftolo | 12120 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

11 | 3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]naftalen-2-carbossammide | 12370 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

12 | N-(4-cloro-2-metilfenil)-4-[(4-cloro-2-metilfenil)azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide | 12420 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

13 | 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-N-(2,5-dimetossifenil)-3-idrossinaftalen-2-carbossammide | 12480 | | | Bruno | X Prodotti da sciacquare | | | |

14 | N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammino)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalen-2-carbossammide | 12490 | | | Rosso | X | | | |

15 | 2,4-diidro-5-metil-2-fenil-4-(fenilazo)-3H-pirazol-3-one | 12700 | | | Giallo | X Prodotti da sciacquare | | | |

16 | 2-ammino-5-[(4-solfonatofenil)azo]benzensolfonato di disodio | 13015 | | | Giallo | X | | E 105 | |

17 | 4-(2,4-diidrossifenilazo)benzensolfonato di sodio | 14270 | | | Arancione | X | | E 103 | |

18 | 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio | 14700 | | | Rosso | X | | | |

19 | 4-idrossi-3-[(4-solfonatonaftil)azo]naftalensolfonato di disodio | 14720 | | | Rosso | X | | E 122 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 122) | |

20 | 6-[(2,4-dimetil-6-solfonatofenil)azo]-5-idrossinaftalen-1-solfonato di disodio | 14815 | | | Rosso | X | | E 125 | |

21 | 4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]benzensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 15510 [60] | | | Arancione | X Da non usare nei prodotti per gli occhi | | | |

22 | Bis[2-cloro-5-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-4-solfonatobenzoato] di calcio e disodio | 15525 | | | Rosso | X | | | |

23 | Bis[4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]-2-metilbenzensolfonato] di bario. | 15580 | | | Rosso | X | | | |

24 | 4(-2-idrossi-1-naftilazo)naftalensolfonato di sodio | 15620 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

25 | 2-[(2-idrossinaftil)azo]naftalensolfonato di sodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 15630 [61] | | | Rosso | X | Massimo 3 % nel prodotto finito | | |

26 | Bis[3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoato] di calcio | 15800 | | | Rosso | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

27 | 3-idrossi-4-[(4-metil-2-solfonatofenil)azo]-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 15850 [62] | | | Rosso | X | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 180) | |

28 | 4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2-naftoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 15865 [63] | | | Rosso | X | | | |

29 | 3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di calcio | 15880 | | | Rosso | X | | | |

30 | 6-idrossi-5-[(3-solfonatofenil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio | 15980 | | | Arancione | X | | E 111 | |

31 | 6-idrossi-5-[(4-solfonatofenil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 15985 [64] | | | Giallo | X | | E 110 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 110) | |

32 | 6-idrossi-5-[(2-metossi-4-solfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-solfonato di disodio | 16035 | | | Rosso | X | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 129) | |

33 | 3-idrossi-4-(4’-solfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disolfonato di trisodio | 16185 | | | Rosso | X | | E 123 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 123) | |

34 | 7-idrossi-8-fenilazonaftalen-1,3-disolfonato di disodio | 16230 | | | Arancione | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

35 | 1-(1-naftilazo)-2-idrossinaftalen-4’,6,8-trisolfonato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 16255 [65] | | | Rosso | X | | E 124 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 124) | |

36 | 7-idrossi-8-[(4-solfonato-1-naftil)azo]naftalen-1,3,6-trisolfonato di tetrasodio | 16290 | | | Rosso | X | | E 126 | |

37 | 5-ammino — 4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 172002 [66] | | | Rosso | X | | | |

38 | 5-acetilammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di disodio | 18050 | | | Rosso | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 128) | |

39 | Acido 2,7-naftalendisolfonico, 3-((4-cicloesil-2-metilfenil)azo)-4-idrossi-5-(((4-metilfenil)solfonil)ammino)-, sale di disodio | 18130 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

40 | Bis[2-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]benzoato(2-)]cromato(1-) di idrogeno | 18690 | | | Giallo | X Prodotti da sciacquare | | | |

41 | Bis[5-cloro-3-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-2-idrossibenzensolfonato(3-)]cromato(3-) di disodio e idrogeno | 18736 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

42 | 4-(3-idrossi-5-metil-4-fenilazopirazol-2-il)benzensolfonato di sodio | 18820 | | | Giallo | X Prodotti da sciacquare | | | |

43 | 2,5-dicloro-4-(5-idrossi-3-metil-4-(solfofenilazo)pirazol-1-il)benzensolfonato di disodio | 18965 | | | Giallo | X | | | |

44 | 5-idrossi-1-(4-solfofenil)-4-(4-solfofenilazo)pirazol-3-carbossilato di trisodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 19140 [67] | | | Giallo | X | | E 102 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 102) | |

45 | N,N’-(3,3’-dimetil[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis[2-[(2,4-diclorofenil)azo]-3-ossobutirrammide] | 20040 | | | Giallo | X Prodotti da sciacquare | | Tenore massimo in 3,3′-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm | |

46 | 4-ammino-5-idrossi-3-(4-nitrofenilazo)-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di sodio | 20470 | | | Nero | X Prodotti da sciacquare | | | |

47 | 2,2’-[(3,3’-dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutirrammide] | 21100 | | | Giallo | X Prodotti da sciacquare | | Tenore massimo in 3,3′-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm | |

48 | 2,2’-[(3,3’-dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-3-ossobutirrammide] | 21108 | | | Giallo | X Prodotti da sciacquare | idem | Tenore massimo in 3,3′-dimetilbenzidina nel colorante: 5 ppm | |

49 | 2,2’-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cicloesilfenolo] | 21230 | | | Giallo | X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

50 | 4,6-diidrossi-3-[[4-[1-[4-[[1-idrossi-7-[(fenilsolfonil)ossi]-3-solfonato-2-naftil]azo]fenil]cicloesil]fenil]azo]naftalen-2-solfonato di disodio | 24790 | | | Rosso | X Prodotti da sciacquare | | | |

76/768/CEE (adattato)

1 92/86/CEE

2 86/179/CEE

3 90/121/CEE

4 87/137/CEE

5 88/233/CEE

51 | 1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo | 1 26100 | | | 1 Rosso | 1 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | 1 Criteri di purezza:anilina ≤0,2 %2-naftolo ≤0,2 %4-amminoazobenzene ≤ 0,1 %1-(fenilazo)-2-naftolo ≤ 3 %1-[[2-(fenilazo)fenilazo]-2 naftalenolo ≤ 2 % | |

52 | 6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonatofenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di tetrasodio | 2 27755 | | | 2 Nero | 2 X | | 2 E 152 | |

53 | 1-acetammido-2-idrossi-3-(4-((4-solfonatofenilazo)-7-solfonato-1-naftilazo))naftalen-4,6-disolfonato di tetrasodio | 2 28440 | | | 2 Nero | 2 X | | 2 E 151 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 151) | |

54 | Acido benzensolfonico, 2,2’-(1,2-etendiil)bis[5-nitro-, sale di disodio, prodotti di reazione con acido 4-[(4-amminofenil)azo]benzensolfonico, sali di sodio | 2 40215 | | | 2 Arancione | 2 X Prodotti da sciaquare | | | |

55 | β, β-carotene | 2 40800 | | | 2 Arancione | 2 X | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160a) | |

56 | 8’-apo-β-caroten-8’-ale | 2 40820 | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 160c I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c) | |

57 | 8’-apo-β-caroten-8’-oato di etile | 2 40825 | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 160f I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160f) | |

58 | Cantaxantina | 2 40850 | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 161g I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161g) | |

59 | Idrogeno[4-[4-(dietilammino)-2’,4’-disolfobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio, sale di sodio | 2 42045 | | | 2 Blu | 3 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

60 | Bis[idrogeno[4-[4-(dietilammino)-5’-idrossi-2’,4’-disolfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dietilammonio], sale di calcio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 2 42051 [68] | | | 2 Blu | 2 X | | 2 E 131 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 131) | |

61 | Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino](4-idrossi-2-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio | 2 42053 | | | 2 Verde | 2 X | | | |

62 | Idrogeno (benzil)[4-[[4-[benziletilammino]fenil](2,4-disolfonatofenil)metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)ammonio, sale di sodio | 2 42080 | | | 2 Blu | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

63 | Diidrogeno (etil)[4-[4-[etil(3-solfonatobenzil)]ammino]-2’-solfonatobenzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](3-solfonatobenzil)ammonio, sale di disodio | 2 42090 | | | 2 Blu | 2 X | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 133) | |

64 | Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio | 2 42100 | | | 2 Verde | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

65 | Idrogeno [4-[(2-clorofenil)[4-[etil(3-solfonatobenzil)ammino]-o-tolil]metilen]-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio | 2 42170 | | | 2 Verde | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

66 | (4-(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dieniliden)metil)-2-metilanilina, cloridrato | 2 42510 | | | 2 Violetto | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

67 | 4-[(4-ammino-m-tolil)(4-immino-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidina, monocloridrato | 2 42520 | | | 2 Violetto | 2 X Prodotti da sciacquare | | 2 Massimo 5 ppm nel prodotto finito | |

68 | Idrogeno [4-[[4-(dietilammino)fenil][4-[etil[(3-solfonatobenzil)ammino]-o-tolil]metilen]-3-metilcicloesa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio | 2 42735 | | | 2 Blu | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

69 | Cloruro di [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilen]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio | 2 44045 | | | 2 Blu | 3 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

70 | Idrogeno [4-[4-(dimetilammino)-α-(2-idrossi-3,6-disolfonato-1-naftil)benziliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden]dimetilammonio, sale di monosodio | 2 44090 | | | 2 Verde | 2 X | | 2 E 142 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 142) | |

71 | Idrogeno 3,6-bis(dietilammino)-9-(2,4-disolfonatofenil)xantilio, sale di sodio | 2 45100 | | | 2 Rosso | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

72 | Idrogeno 9-(2-carbossilatofenil)-3-(2-metilanilino)-6-(2-metil-4-solfoanilino)xantilio, sale di monosodio | 2 45190 | | | 2 Violetto | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

73 | Idrogeno 9-(2,4-disolfonatofenil)-3,6-bis(etilammino)-2,7-dimetilxantilio, sale di monosodio | 2 45220 | | | 2 Rosso | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

74 | 2-(3-osso-6-ossidoxanten-9-il)benzoato di disodio | 2 45350 | | | 2 Giallo | 2 X | 2 Massimo 6% nel prodotto finito | | |

75 | 4’,5’-dibromo-3’,6’-diidrossispiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-one e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 2 45370 [69] | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina | |

76 | 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 2 45380 [70] | | | 2 Rosso | 2 X | 2 Idem | 2 Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina | |

77 | 3’,6’-diidrossi-4’,5’-dinitrospiro[isobenzofuran-1(3H),9’-[9H]xanten]-3-one | 2 45396 | | | 2 Arancione | 2 X | 2 Quando viene usato in prodotti per le labbra il colorante è ammesso soltanto sotto forma di acido libero alla concentrazione massima dell' 1% | Solo sotto forma di acido libero, quando viene usato nei prodotti per le labbra | |

78 | 3,6-dicloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di dipotassio | 2 45405 | | | 2 Rosso | 2 X Da non usare nei prodotti per gli occhi | | 2 Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina | |

79 | Acido 3,4,5,6-tetracloro-2-(1,4,5,8-tetrabromo-6-idrossi-3-ossoxanten-9-il)benzoico e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 2 45410 [71] | | | 2 Rosso | 2 X | 2 Idem | 2 Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 2% in monobromofluoresceina | |

80 | 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-ossido-3-ossoxanten-9-il)benzoato di disodio e sue lacche, sali e pigmenti di bario, stronzio e zirconio, insolubili | 2 45430 [72] | | | 2 Rosso | 2 X | | 2 E 127 idem I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 127) 2 Tenore massimo dell' 1% in fluoresceina e del 3% in monoiodofluoresceina | |

81 | 1,3-Isobenzofurandione, prodotti di reazione con metilchinolina e chinolina | 2 47000 | | | 2 Giallo | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

82 | 1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-chinolinil)-, solfonato, sali di sodio | 2 47005 | | | 2 Giallo | 2 X | | 2 E 104 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 104) | |

83 | Idrogeno 9-[(3-metossifenil)ammino]-7-fenil-5-(fenilammino)-4,10-disolfonatobenzo[a]fenazinio, sale di sodio | 2 50325 | | | 2 Violetto | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

84 | CI Acid Black 2, essenza di nigrosina solfonato solubile | 2 50420 | | | 2 Nero | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

85 | 8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodiindolo[3,2-b: 3’,2’-m]trifenodiossazina | 2 51319 | | | 2 Violetto | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

86 | 1,2-diidrossiantrachinone | 2 58000 | | | 2 Rosso | 2 X | | | |

87 | 8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio | 2 59040 | | | 2 Verde | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

88 | 1-anilino-4-idrossiantrachinone | 2 60724 | | | 2 Violetto | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

89 | 1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone | 2 60725 | | | 2 Violetto | 2 X | | | |

90 | 4-[(9,10-diidro-4-idrossi-9,10-diosso-1-antril)ammino]toluene-3-solfonato di sodio | 2 60730 | | | 2 Violetto | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

91 | 1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone | 2 61565 | | | 2 Verde | 2 X | | | |

92 | 2,2’-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(5-metilsolfonato) di disodio | 2 61570 | | | 2 Verde | 2 X | | | |

93 | 3,3’-(9,10-diossoantracene-1,4-diildiimmino)bis(2,4,6-trimetilbenzensolfonato) di sodio | 2 61585 | | | 2 Blu | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

94 | 1-ammino-4-(cicloesilammino)-9,10-diidro-9,10-diossoantracene-2-solfonato di sodio | 2 62045 | | | 2 Blu | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

95 | 6,15-diidroantrazina-5,9,14,18-tetrone | 2 69800 | | | 2 Blu | 2 X | | 2 E 130 | |

96 | 7,16-dicloro-6,15-diidroantrazina-5,9,14,18-tetrone | 2 69825 | | | 2 Blu | 2 X | | | |

97 | Bisbenzimidazo[2,1-b:2’,1’-i]benzo[lmn][3,8]fenantrolin-8,17-dione | 2 71105 | | | 2 Arancione | 2 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

98 | 2-(1,3-diidro-3-osso-2H-indazol-2-iliden)-1,2-diidro-3H-indol-3-one | 2 73000 | | | 2 Blu | 2 X | | | |

99 | 5,5’-(2-(1,3-diidro-3-osso-2H-indazol-2-iliden)-1,2-diidro-3H-indol-3-one)disolfonato di disodio | 2 73015 | | | 2 Blu | 2 X | | 2 E 132 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 132) | |

100 | 6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one | 2 73360 | | | 2 Rosso | 2 X | | | |

101 | 5-cloro-2-(5-cloro-7-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)-iliden)-7-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one | 2 73385 | | | 2 Violetto | 2 X | | | |

102 | 5,12-diidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dione | 2 73900 | | | 2 Violetto | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

103 | 5,12-diidro-2,9-dimetilchino[2,3-b]acridin-7,14-dione | 2 73915 | | | 2 Rosso | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

104 | 29H,31H-ftalocianina | 2 74100 | | | 2 Blu | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

105 | 29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 di rame | 2 74160 | | | 2 Blu | 2 X | | | |

106 | [29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) di disodio | 2 74180 | | | 2 Blu | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

107 | Policloro-ftalocianina di rame | 2 74260 | | | 2 Verde | 2 X Da non usare nei prodotti per gli occhi | | | |

108 | Acido 8,8’-diapo-ψ,ψ-carotendioico | 2 75100 | | | 2 Giallo | 2 X | | | |

109 | Annatto | 2 75120 | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 160b I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160b) | |

110 | ψ,ψ-carotene | 2 75125 | | | 2 Giallo | 2 X | | 2 E 160d I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160d) | |

111 | --carotene | 2 75130 | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 160 a I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 161e) | |

112 | β,Τ-caroten-3-olo | 2 75135 | | | 2 Giallo | 2 X | | 2 E 161 d | |

113 | 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one | 2 75170 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

114 | 2-ammino-1,7-diidro-6H-purin-6-one; guanina | 2 75300 | | | 2 Giallo | 2 X | | 2 E 100 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 100) | |

115 | Carminio | 2 75470 | | | 2 Rosso | 2 X | | 2 E 120 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 120) | |

116 | (2S-trans)-[18-carbossi-20-(carbossimetil)-13-etil-2,3-diidro-3,7,12,17-tetrametil-8-vinil-21H,23H-porfina-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprato(3-) di trisodio | 2 75810 | | | 2 Verde | 2 X | | 2 E 140 e E 141 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 140, E 141) | |

117 | Alluminio | 2 77000 | | | 2 Bianco | 2 X | | 2 E 173 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 173) | |

118 | Idrossosolfato d'alluminio | 2 77002 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

119 | Silicato d'alluminio naturale idrato, Al2O3.2SiO2.2H2O, contenente carbonati di calcio, magnesio o ferro, idrossido ferrico, sabbie di quarzo, mica, ecc.sotto forma di impurità | 2 77004 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

120 | Lazurite | 2 77007 | | | 2 Blu | 2 X | | | |

121 | Silicato d'alluminio colorato da ossido ferrico | 2 77015 | | | 2 Rosso | 2 X | | | |

122 | Solfato di bario | 2 77120 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

123 | Ossocloruro di bismuto | 2 77163 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

124 | Carbonato di calcio | 2 77220 | | | 2 Bianco | 2 X | | 2 E 170 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 170) | |

125 | Solfato di calcio | 2 77231 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

126 | Nerofumo (carbon black) | 2 77266 | | | 2 Nero | 2 X | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 153) | |

127 | Nero animale (carbone d'ossa). Sottile polvere nera ottenuta tramite combustione di ossa di animali in recipiente chiuso. Costituito principalmente da fosfato di calcio e carbonio | 2 77267 | | | 2 Nero | 2 X | | | |

128 | Carbo vegetabilis (nero di coke) | 2 77268:1 | | | 2 Nero | 2 X | | 2 E 153 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione | |

129 | Triossido di dicromo | 4 77288 | | | 4 Verde | 4 X | | 4Esente da ioni cromato | |

130 | Triossido di cromo biidrato | 4 77289 | | | 4 Verde | 4 X | | 4Esente da ioni cromato | |

131 | Ossido di cobalto-alluminio (Pigment blue 28) | 2 77346 | | | 2 Verde | 2 X | | | |

132 | Rame | 2 77400 | | | 2 Bruno | 2 X | | | |

133 | Oro | 2 77480 | | | 2 Bruno | 2 X | | I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione | |

134 | Ossido di ferro | 2 77489 | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 172 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172) | |

135 | Triossido di diferro | 2 77491 | | | 2 Rosso | 2 X | | 2 E 172 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/42/CE della Commissione (E 172) | |

136 | Ossido di ferro | 2 77492 | 51274-00-1 | 257-098-5 | 2 Giallo | 2 X | | 2 E 172 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E173) | |

137 | Tetraossido di triferro | 2 77499 | | | 2 Nero | 2 X | | 2 E 172 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 172) | |

138 | Ferrocianuro ferrico (Blu di Prussia) | 2 77510 | | | 2 Blu | 2 X | | 2 Esente da ioni di cianuro | |

139 | Carbonato di magnesio | 2 77713 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

140 | Difosfato di ammonio e manganese (3+) | 2 77742 | | | 2 Violetto | 2 X | | | |

141 | Bis(ortofosfato) di trimanganese | 2 77745 | | | 2 Rosso | 2 X | | | |

142 | Argento | 2 77820 | | | 2 Bianco | 2 X | | 2 E 174 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 174) | |

143 [73] | Biossido di titanio | 2 77891 | | | 2 Bianco | 2 X | | 2 E 171 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 171) | |

144 | Ossido di zinco | 2 77947 | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

145 | Riboflavina | 2 Lactoflavin | | | 2 Giallo | 2 X | | 2 E 101 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 101) | |

146 | Caramello(colorante) | 2 Caramelo | | | 2 Bruno | 2 X | | 2 E 150 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 150) | |

147 | (3R,3’S,5’R)-3,3’-diidrossi-β,κ-caroten-6’-one | 2 Capsanthin, capsorubin | | | 2 Arancione | 2 X | | 2 E 160c I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 160c) | |

148 | Estratto di barbabietola (beta vulgaris) | 2 Beetroot red | | | 2 Rosso | 2 X | | 2 E 162 I requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 162) | |

149 | Antociani | 2 Anthocyanins | | | 2 Rosso | 2 X | | 2 E 163 Ottenuti tramite trattamento fisico di frutta o ortaggi commestibili; i requisiti relativi alla purezza sono stabiliti dalla direttiva 95/45/CE della Commissione (E 163) | |

150 | Stearati di alluminio, di zinco, di magnesio e di calcio | 2 aluminium stearate; zinc stearate; magnesium stearate and calcium stearate | | | 2 Bianco | 2 X | | | |

151 | Fenolo, 4,4’-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2-bromo-3-metil-6-(1-metiletil)-S,S-diossido | 2 Bromothymol blue | | | 2 Blu | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

152 | Fenolo, 4,4’-(3H-2,1-benzossatiol-3-ilidene)bis[2,6-dibromo-3-metil-,S, S-diossido | 2 Bromocresol green | | | 2 Verde | 2 X Prodotti da sciacquare | | | |

153 | Cromo, complesso con acido 4-[(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-3-idrossinaftalen-1-solfonico | 5 Acid red 195 | | | 5 Rosso | 5 X Da non usare nei prodotti da applicare sulle membrane mucose | | | |

86/179/CEE (adattato)

PARTE SECONDA

ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI [74] |

Campo d'applicazione |

Numero ColorIndex o denominazione | Colorazione | Campo d'applicazione | Altre limitazioni e prescrizioni [75] | Autorizzato fino al |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |

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Colonna 1 | = | Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici. |

Colonna 2 | = | Coloranti autorizzati per tutti i prodotti cosmetici, eccettuati quelli destinati ad essere applicati vicino agli occhi e in particolare i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi. |

Colonna 3 | = | Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici non destinati a venire a contatto con le mucose. |

Colonna 4 | = | Coloranti autorizzati esclusivamente per i prodotti cosmetici destinati a venire solo brevemente a contatto con la pelle. |

76/768/CEE

ALLEGATO V

ELENCO DELLE SOSTANZE ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

94/32/CE

5. Stronzio e derivati, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbossilato di stronzio inseriti nell'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio, dell'acetato di stronzio, dell'idrossido di stronzio e del perossido di stronzio alle condizioni previste dall'allegato III, prima parte, e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento (3) nell'allegato IV.

86/199/CEE (adattato)

1 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto 2b)

2 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 2c)

3 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 2(d)

ALLEGATO VVI

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

PREMESSA

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microrganismi.

2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (*) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio: come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.

3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorime la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.

14. Nel presente elenco si intendono per:

– sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine; i sali degli· anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato.

– esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.

25. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: "contiene formaldeide", qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.

PARTE PRIMA

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI

Numero d'ordine | Identificazione della sostanza | Condizioni | Testo relativo alle Mmodalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |

| Denominazione chimica/INN | Denominazione comune nel glossario degli ingredienti | Numero CAS | Numero EINECS/ELINCS | Tipo di prodotto, parti del corpo | Concentrazione massima autorizzata | Altre limitazioni e prescrizioni | |

a | b | c | d | e | f | cg | dh | ei |

2 1 | 2 Acido benzoico e il suo sale di sodio | Benzoic acidSodium benzoate | 65-85-0532-32-1 | 200-618-2 208-534-8 | 2 Prodotti da risciacquare, tranne i prodotti per l’igiene il cavo orale: | 2 2,5 % (acido) | 2 | 2 |

| | | | | Prodotti per l'igiene il cavo orale: | 2 1,7 % (acido) | | |

| | | | | Prodotti da non risciacquare: | 2 0,5 % (acido) | | |

2 1a | 2 Sali di acido benzoico diversi da quelli elencati al numero d'ordine 1 e esteri di acido benzoico | Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate | 1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2 | 217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2 | | 2 0,5 % (acido) | 2 | 2 |

2 | Acido propionico e suoi sali | Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate | 79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6 | 201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4 | | 2 % (acido) | | |

3 [76] | Acido salicilico e suoi sali (*) | Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate | 69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5 | 200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3 | | 0,5 % (acido) | Da non utilizzare nei preparati prodotti per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo | Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni [77] |

4 | Acido sorbico e suoi sali | Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate | 110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5 | 203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1 | | 0,6 % (acido) | | |

5 [78] | Formaldeide e paraformaldeide 1 (*) | Formaldehyde | 50-00-0, 30525-89-4 | 200-001-8 | Prodotti per il cavo orale per l'igiene orale) | 0,1 % espresso in formaldeide libera | Da non usare Vietato negli aerosol (spray) | |

| | | | | Altri prodotti (salvo per l'igiene della bocca) | 0,2 % espresso in formaldeide libera | | |

7 | Bifenil-2-olo, O-fenilfenolo e suoi sali | o-Phenylphenol, sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate | 90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0 | 201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7 | | 0,2 % espresso in fenolo | | |

3 8 [79] | Piritione zinco 3 Zinco piritione (*) | Zinc pyrithione | 3 13463-41-7 | 236-671-3 | 3 Prodotti per capelli /barba e baffi : | 3 1,0 % | 3 Solo prodotti da risciacquare. Da non usare nei prodotti per il cavo l'igiene . | 3 |

| | | | | Altri prodotti: | 3 0,5 % | | |

9 [80] | Solfiti e bisolfiti inorganici (*) | Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite | 7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8 | 231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3 | | 0,2 % espresso in SO2 libero | | |

11 | 1, 1, 1-Tricloro-2-metilproanolo-2 (Clorobutanolo) | Chlorbutanol | 57-15-8 | 200-317-6 | | 0,5 % | Da non usare Vietato negli aerosol (spray) | Contiene clorobutanolo |

12 | Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri | 4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, passiummethylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben, sodium propylparaben, calcium paraben, phenylparaben | 99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9,16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7 | 202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6, 252-488-1, 253-049-7, 284-595-4, 204-399-4, 204-051-1, 224-069-3, 247-464-2, 254-009-1, 284-597-5, 252-488-1, 274-235-4241-698-9 | | 0,4 % (in acido) per un estere,0,8 % (in acido) per le miscele di esteri | | |

13 | Acido deidroacetico e suoi sali | Dehydroacetic acid , sodium dehydroacetate | 520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0 | 208-293-9, 224-580-1 | | 0,6 % (in acido) | Da non usare Vietato negli aerosol (spray) | |

76/768/CEE (adattato)

1 94/32/CE

2 86/199/CEE

3 89/174/CEE

4 87/137/CEE

5 88/233/CEE

6 2007/17/CE Art. 1 e allegato punto. 2b)

7 91/184/CEE

8 92/86/CEE

9 96/41/CE

10 2005/42/CE Art. 1 e allegato.3a)

11 98/62/CE

12 2000/6/CE Art. 1 e allegato.3I)

13 2007/22/CE Art. 1 e allegato punto. 2b)

14 2005/42/CE Art. 1 e allegato.3b)

1 14 | 1 Acido formico e il suo sale di sodio | Formic acid, sodium formate | 64-18-6, 141-53-7 | 200-579-1, 205-488-0 | | 1 0,5 % (calcolato come in acido) | | |

2 15 | 2 1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano e suoi sali (compreso l'isetionato) | Dibromoexamidine Isethionate | 93856-83-8 | 299-116-4 | | 2 0,1 % | | |

2 16 | 2 Tiosalicilato di etilmercurio, sale iodico (tiomersale) | Thimerosal | 54-64-8 | 200-210-4 | Prodotti per gli occhi | 2 0,007 % (in Hg).In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 % | 2 Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi | 2 Contiene tiomersale |

2 17 | 2 Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato) | Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate | 62-38-4, 94-43-9 | 200-532-5, 202-331-8 | Prodotti per gli occhi | 2 Idem 0,007 % (in Hg).In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 % | 2 Idem | 2 Contiene composti di fenilmercurio |

2 18 | 2 Acido undecilienico e suoi sali | Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate | 112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2 | 203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7 | | 2 0,2 % (in acido) | 2 Vedi allegato VI, parte seconda, n. 8 | |

2 19 | 2 Ammino-5-bis(etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina | Hexetidine | 141-94-6 | 205-513-5 | | 2 0,1 % | | |

2 20 | 2 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano | 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane | 30007-47-7 | 250-001-7 | Prodotti da sciacquare | 2 0,1 % | 2 Solo prodotti da risciacquare.Evitare la formazione di nitrosammine3 --- | |

2 21 | 2 2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) | 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol | 52-51-7 | 200-143-0 | | 2 0,1 % | 2 Evitare la formazione di nitrosammine | |

2 22 | 2 Alcole dicloro- 2,4-benzilico | Dichlorobenzyl Alcohol | 1777-82-8 | 217-210-5 | | 2 0,15 % | | |

2 23 [81] | 1-(4-Clorofenil)-3-(3,4-diclorofenil)urea 2 3,4,4'-tricolocarbanilide (*)(triclocarbano) | Triclocarban | 101-20-2 | 202-924-1 | | 2 0,2 % | 2 Criteri di purezza:3,3',4,4'-tetracloroazobenzene < 1 ppm3,3',4,4'-tetracloroazossibenzene < 1 ppm | |

2 24 | 2 4-cloro-m-cresolo | p-Chloro-m-Cresol | 59-50-7 | 200-431-6 | 2 VietatoDa non usare nei prodotti da applicare sulle membrane destinati a venire a contatto con le mucose | 2 0,2 % | 2 Vietato nei prodotti destinati a venire a contatto con le mucose | |

2 25 | 2 T2,4,4'-tricloro-2'diidrossifeniletere (tricolosan ) 5-cloro-2-(2,4-diclorofenossi)fenolo | Triclosan | 3380-34-5 | 222-182-2 | | 2 0,3 % | | |

2 26 | 2 Paraclorometaxilenolo | Cloroxylenol | 88-04-0 | 201-793-8 | | 2 0,5 % | | |

2 27 | 2 Imidazolidimilurea N,N’-metilenbis [N’-(3-idrossimetil)-2,5-diosso-4 Imidazolidinil]urea | Imidazolidinyl urea | 39236-46-9 | 254-372-6 | | 2 0,6 % | | |

2 28 | 2 Poliesametilendiguanide cloridrato Poli(metilene), α,ω-bis[[[(amminoimminometil)ammino]imminometil]ammino]-, diidrocloruro | Polyaminopropyl biguanide | 70170-61-5, 28757-47-3, 133029-32-0 | | | 2 0,3 % | | |

2 29 | 2 2-fenossietanolo | Phenoxyethanol | 122-99-6 | 204-589-7 | | 2 1,0 % | | |

2 30 | 2 Esametilentretammina (mMetenamina) | Methenamine | 100-97-0 | 202-905-8 | | 2 0,15 % | | |

2 31 | 2 Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7- triaza-1-. azonia adamantano | Quaternium-15 | 4080-31-3 | 223-805-0 | | 2 0,2 % | | |

2 32 | 2 1-imidazolil-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-burtan-2-one | Climbazole | 38083-17-9 | 253-775-4 | | 2 0,5 % | | |

2 33 | 2 Dimetiolo, dimetilidantoina 1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidina-2,4-dione | DMDM Hydantoin | 6440-58-0 | 229-222-8 | | 2 0,6 % | | |

2 34 [82] | 2 Alcole benzilico | Benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | | 2 1,0 % | | |

2 35 | 2 1-idrossi-4-metilte-6-(2,4,4-trimetil-pentil) 2-biridone e suo sale monoetanolaminico1-idrossi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-one, composto con 2-amminoetanolo (1:1), e il suo sale monoetanolaminico | 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, piroctone olamina | 50650-76-5, 68890-66-4 | 272-574-2 | Prodotti da sciacquare | 2 1,0 % | Prodotti da riscacquarePer altri prodotti | |

| | | | | Altri prodotti: | 0,5 % | | |

2 37 | 2 3,3'-dibromo-5,5'-dicloro-2,2'-diidrossifenilmetano 2,2’-metilenbis(6-bromo-4-clorofenolo) | Bromoclorophene | 15435-29-7 | 239-446-8 | | 2 0,1 % | | |

2 38 | 2 Isopropil-m-cresolo | Isopropyl Cresols | 3228-02-2 | 221-761-7 | | 2 0,1 % | | |

2 39 | 2 Miscela di 5-Chloro-2-methyl-isothiazol-3(2H)-one e 2-methylisothiazol-3(2H)-one con cloruro di magnesio e nitrato di magnesio | Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone | 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 | 247-500-7, 220-239-6 | | 2 3 0,0015 % (di una miscela 3:1 di 5-chloro-2-methylisothiazol 3(2H)-one e 2-methylisothiazol-3 (2H)-one | | |

4 40 | 4 2-Benzil-4-clorofenolo (clorofene) | Chlorophene | 120-32-1 | 204-385-8 | | 4 0.,2 % | | |

5 41 | 5 2-Cloroacetammide | Chloroacetamide | 79-07-2 | 201-174-2 | | 5 0,3 % | | 5 Contiene cloroacetammide |

5 42 | N,N’’-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiammidina, suo diacetato, gluconato e dicloridrato 5 Bis-(p-clorofenildiguanido)-1,6-esano: acetato gluconato e cloridrato (cloresidina) | Chlorhexidine, chlorhexidine Diacetate , chlorhexidine digluconate, chlorhexidine dihydrochloride | 55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5 | 200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6 | | 5 0,3 % espressi in clorexidina | | |

5 43 [83] | 5 Fenossipropanolo 6 (*) | Phenoxyisopropanol | 770-35-4 | 212-222-7 | | 5 1,0 % | 5 Solamente per i prodotti da sciacquare eliminati con risciacquo | |

7 44 | 7 Bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetil-ammonio (*) | Behentrimonium chloride, cetrimonium bromide, cetrimonium chloride, laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimonium bromide, steartrimonium chloride | 17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8 | 241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1 | | 7 0,1 % | | |

7 45 | 7 4,4-dimetil-1,3-ossazolidina | Dimethyl Oxazolidine | 51200-87-4 | 257-048-2 | | 7 0,1 % | 7 pH del prodotto finito > 6 | |

7 46 | 7 N-(idrossimetil)-N-(1,3-diidrossimetil2,5-dioxsso-4-imidazolidinil)-N(idrossimetil)urea | Diazolidinyl Urea | 78491-02-8 | 278-928-2 | | 7 0,5 % | | |

8 47 | 8 1,6-Di (4-amidinofenossi)-n-esano (Esamidina) Benzencarbossimidammide, 4,4'-(1,6-esandiilbis(ossi)bis-e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato) | Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben | 3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9 | 211-533-5, 299-055-3 | | 8 0,1 % | | |

1 48 | 1 Glutaraldeide (1,5-pentandiale) | Glutaral | 111-30-8 | 203-856-5 | | 1 0,1 % | 1 Da non usare Vietato negli aerosol (sprays) | 1 Contiene glutaraldeide glutaral (quando la concentrazione di glutaraldeide nel prodotto supera lo 0,05 %) |

1 49 | 1 5-etil-3,7-diossxa-1-azabiciclo [3.3.0] ottano | 7- ethylbicyclooxazolidine | 7747-35-5 | 231-810-4 | | 1 0,3 % | 1 Vietato Da non usare nei prodotti per il cavo orale l'igiene della bocca e nei prodotti da applicare sulle membrane mucose destinati alle mucose | |

9 50 | 9 3-(p-clorofenossi)-propano-1,2 diol (clorfenesina) | Clorphenesin | 104-29-0 | 203-192-6 | | 9 0,3 % | | |

9 51 | 9 idrossimetilamminoacetato di sodio (idrossimetilglicinato di sodio) | Sodium Hydroxymethylglycinate | 70161-44-3 | 274-357-8 | | 9 0,5 % | | |

9 52 | 9 Cloruro d'argento deposto su diossido di titanio | Silver chloride | 7783-90-6 | 232-033-3 | | 9 0,004 % calculato in (in AgCl) | 9 20 % AgCl (p/p) su TiO2. Vietato Da non usare nei prodotti destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni, nei prodotti per l'igiene della bocca il cavo orale e nei prodotti per gli occhi o per le labbra in quelli destinati ad essere applicati attorno agli occhi o alle labbra | |

10 53 | 10 Benzethonium Chloride (INCI) Benzenmetanamminio, cloruro di N,N-dimetil-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]etossi]etil]- | 10 Benzethonium Chloride | 121-54-0 | 204-479-9 | | 10 0,1 % | 10 a) Prodotti da sciacquare destinati ad essere eliminati col risciacquo dopo l'uso,b) Prodotti da non risciacquare, esclusi quelli per l’igiene del il cavo orale | |

11 54 [84] | 11 Cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio | Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate | 8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9 | 264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1 | | 11 0,1 % espresso come in cloruro di benzalconio | | 11 Evitare il contatto con gli occhi. |

12 55 | 12 Benzilformale Metanolo, (fenilmetossi)- | Benzylhemiformal | 14548-60-8 | 238-588-8 | 12 Solo perProdotti da sciacquare da eliminare con il risciacquo | 12 0,15 % | | |

13 56 | 13 Iodopropinilbutilcarbammato (IPBC )3-iodo-2-propinilbutilcarbammato | Iodopropynyl butylcarbamate | 55406-53-6 | 259-627-5 | | 13 a) Prodotti da sciacquare eliminare con il risciacquo: 0,02 %b) Prodotti da non sciacquare destinati a non essere eliminati con il risciacquo: 0,01 %, fatta eccezione per deodoranti/antitraspiranti: 0,0075 % | 13 Da non usarsi nei prodotti per il cavo orale per l'igiene orale e per le labbraa) Da non usarsi in preparati prodotti destinati a bambini di meno di 3 anni, fatta eccezione per i prodotti per il bagno/gel per la doccia e gli shampoob)– Da non usarsi in lozioni e creme per il corpo [85]– Da non usarsi in prodotti preparati destinati a bambini di meno di 3 anni | 13 a)"Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" [86]b)"Da non usarsi per bambini di meno di 3 anni" [87] |

14 57 | 14 Methylisothiazolinone(INCI) 2-metil-2H-isotiazol-3-one | 14 Methylisothiazolinone | 2682-20-4 | 220-239-6 | | 14 0,01 % | | |

86/199/CEE (adattato)

PARTE SECONDA

ELENCO DEI CONSERVANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI

Numero di riferimento | Sostanze | Concentrazione massima autorizzata | Limitazioni e prescrizioni | Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta | Autorizzato fino al |

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83/574/CEE (adattato)

ALLEGATO VIVII

ELENCO DEI FILTRI UV autorizzati DI CUI È AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

I filtri UV ai sensi della direttiva sono sostanze che, contenute in prodotti cosmetici per protezione solare, sono destinati specificamente a filtrare talune radiazioni UV per proteggere la pelle contro determinati effetti nocivi di tali radiazioni.

Questi filtri UV possono essere aggiunti ad altri prodotti cosmetici nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente allegato.

Non figurano nel presente elenco altri filtri UV utilizzati nei prodotti cosmetici unicamente per la protezione dei prodotti contro le radiazioni UV.

PARTE PRIMA

Elenco dei filtri UV ammessi di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici

Numero d'ordine | Identificazione della sostanza | Condizioni | Testo relativo alle Mmodalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta |

| | Tipo di prodotto, parti del corpo | Concentrazione massima autorizzata | Altre Limitazioni e prescrizioni | |

| Denominazione chimica/INN | Denominazione comune nel glossario degli ingredienti | Numero CAS | Numero EINECS/ELINCS | | | | |

a | b | c | d | e | f | cg | dh | ei |

1 | Acido 4-amminobenzoico | PABA | 150-13-0 | 205-753-0 | | 5 % | | |

2 | N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4-anilina metilsolfato | Camphor Benzalkonium Methosulfate | 52793-97-2 | 258-190-8 | | 6 % | | |

3 | Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-trimetilcicloesil estere/Homosalato Homosalato (DCI) | Homosalate | 118-56-9 | 204-260-8 | | 10 % | | |

4 | 2-idrossi-4-metossibenzofenone /Ossibenzone Oxybenzone (DCI) | Benzophenone-3 | 131-57-7 | 205-031-5 | | 10 % | | Contiene Benzophenone-3 oxybenzone [88] |

6 | Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi sali di potassio, sodio e trietanolammina /Ensulizole | Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid | 27503-81-7 | 248-502-0 | | 8 %(calcolato come in acido) | | |

76/768/CEE (adattato)

1 94/32/CE

2 93/47/CEE

3 95/34/CE

4 96/41/CE

5 97/45/CE

6 98/62/CE

7 2000/6/CE Art. 1 e allegato .4I)

8 2002/34/CE Art. 1 e allegato.4

9 2005/9/CE Art. 1 e allegato

1 7 | 1 3,3′-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2-ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido] e suoi sali /Ecamsule | Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid | 92761-26-7, 90457-82-2 | 410-960-6 | | 1 10 %(calcolato come in acido) | | |

2 8 | 2 1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano-1,3-dione | Butyl Methoxydibenzoylmethane | 70356-09-1 | 274-581-6 | | 2 5 % | | |

1 9 | 1 Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-solfonico e suoi sali /Avobenzone | Benzylidene Camphor Sulfonic Acid | 56039-58-8 | | | 1 6 %(calcolato come in acido) | | |

3 10 | 3 Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesile /Octocrilene | Octocrylene | 6197-30-4 | 228-250-8 | | 3 10 %(calcolato come in acido) | | |

4 11 | 4 Polimero di N-{}{(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilidene)metil]benzil}}acrilammide | Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor | 113783-61-2 | | | 4 6 % | | |

5 12 | 5 Ottil-metossi-cinnamato 4-metossicinnamato di 2-etilesile | Ethylhexyl Methoxycinnamate | 5466-77-3 | 226-775-7 | | 5 10 % | | |

6 13 | 6 Etossilato etil-4-amminobenzoato | 6 PEG-25 PABA | 116242-27-4 | | | 6 10 % | | |

6 14 | 6 Isopentil-4-metossicinnamato | Isoamyl p-methoxycinnamate | 71617-10-2 | 275-702-5 | | 6 10 % | | |

6 15 | 6 2,4,6-trianilino-(p-carbo-2′-etilessil-1'ossi)-1,3,5-triazina (ottiltriazone) | Ethylhexyl Triazone | 88122-99-0 | 402-070-1 | | 6 5 % | | |

6 16 | 6 Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disilossanil)propil)) (drometrizolo trisiloxano) | Drometrizole Trisiloxane | 155633-54-8 | | | 6 15 % | | |

6 17 | 6 Acido benzoico, 4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4-diil)diimmino)bis-,bis(2-etilesil)estere) | Diethylhexyl Butamido Triazone | 154702-15-5 | | | 6 10 % | | |

6 18 | 6 3-(4′-metilbenziliden)-d-l canfora (4-metilbenzilidene canfora) /Enzacamene | 4-Methylbenzylidene Camphor | 38102-62-4, 36861-47-9 | 253-242-6 | | 6 4 % | | |

6 19 | 6 3-Benziliden canfora (3-benzilidene canfora) | 3-Benzylidene Camphor | 15087-24-8 | 239-139-9 | | 6 2 % | | |

6 20 | 6 2-etilesil salicitato (ottilsalicilato) | Ethylhexyl Salicylate | 118-60-5 | 204-263-4 | | 6 5 % | | |

7 21 | 7 4-dimetilamminobenzoato di 2-etilesile [octil-dimetil-PABA) 4-(dimetilammino)benzoato di 2-etilesile | Ethylhexyl Dimethyl PABA | 21245-02-3 | 244-289-3 | | 7 8 % | | |

7 22 | 7 Acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfonico [benzofenone-5] e il suo sale sodico/Sulisobenzone, Sulisobenzone di sodio | Benzophenone-4, Benzophen one-5 | 4065-45-6, 6628-37-1 | 223-772-2 | | 7 5 % (espresso in acido) | | |

7 23 | 7 2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4-(tetrametilbutile)-1,1,3,3-fenolo /Bisoctrizole | Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol | 103597-45-1 | 604-052-00-0, 403-800-1 | | 7 10 % | | |

7 24 | 7 sale monosodico dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimidazolo-4,6-disulfonico /Bisdisulizole disodium | Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate | 180898-37-7 | 429-750-0 | | 7 10 % (espresso in acido) | | |

7 25 | 7 (1,3,5)-Triazina-2,4-bis((4-(2-etil-esilossi)-2-idrossi)-fenil)-6-(4-metossifenil)-1,3,5-Triazina | Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine | 187393-00-6 | | | 7 10 % | | |

8 26 | 8 Dimethicodiethylbenzalmalonate (numero CAS 207574-74-1) | Polysilicone-15 | 207574-74-1 | | | 8 10 % | | |

8 27 [89] | 8 Titanium dioxide Diossido di titanio | Titanium dioxide | 13463-67-7, 1317-70-0, 1317-80-2 | 236-675-5205-280-1, 215-282-2 | | 8 25 % | | |

9 28 | 9 Acido benzoico, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl-, hexylester | Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate | 9 302776-68-7 | 443-860-6 | | 9 10 % nei prodotti per la protezione solare | | |

89/174/CEE (adattato)

PARTE SECONDA

ELENCO DEI FILTRI UV DI CUI È PROVVISIORAMENTE (SIC! PROVVISORIAMENTE) AUTORIZZATO L'USO NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero di riferimento | Sostanze | Concentrazione massima autorizzata | Altre limitazioni e prescrizioni | Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta | Autorizzato fino al |

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93/35/CEE (adattato)

ALLEGATO VIII VII

Simboli impiegati sull'imballaggio/sul recipiente

1. Riferimento alle informazioni allegate o fissate al prodotto

(...PICT...)

2003/15/CE Art. 1.11 (adattato)

ALLEGATO VIIIa

2. Periodo post apertura

(...PICT...)

.

nuovo

3. Durata minima

(...PICT...)

2003/15/CE Art. 1.11

2004/94/CE Art. 1 e allegato (adattato)

ALLEGATO IX VIII

ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti del presente regolamento della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IXVIII se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero.

Numero d'ordine | Metodi alternativi convalidati | Sostituzione totale o parziale |

A | B | C |

ALLEGATO IX

Parte A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

(di cui all'articolo 33)

Direttiva 76/768/CEE del 27 luglio 1976 | (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169). |

Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 | (GU L 192 del 31.7.1979, pag. 35). |

Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982 | (GU L 63 del 6.3.1982, pag. 26). |

Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982 | (GU L 167 del 15.6.1982, pag. 1). |

Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983 | (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 25). |

Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983 | (GU L 188 del 13.7.1983, pag. 15). |

Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983 | (GU L 275 dell'8.10.1983, pag. 20). |

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 | (GU L 332 del 28.11.1983, pag. 38) |

Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984 | (GU L 228 del 25.8.1984, pag. 31). |

Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985 | (GU L 224 del 22.8.1985, pag. 40) |

Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986 | (GU L 138 del 24.05.1986, pag. 40). |

Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986 | (GU L 149 del 3.6.1986, pag. 38). |

Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987 | (GU L 56 del 26.2.1987, pag. 20). |

Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988 | (GU L 105 del 26.4.1988, pag. 11). |

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 | (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 46). |

Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989 | (GU L 64 dell'8.3.1989, pag. 10). |

Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 | (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 25) |

Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 | (GU L 71 del 17.03.1990, pag. 40). |

Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 | (GU L 91 del 12.04.1991, pag. 59). |

Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 | (GU L 70 del 17.3.1992, pag. 23). |

Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 | (GU L 325 dell'11.11.1992, pag. 18). |

Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 | (GU L 151 del 23.06.1993, pag. 32) |

Direttiva 93/47/CEE della Commissione del 22 giugno 1993 | (GU L 203 del 13.8.1993, pag. 24) |

Direttiva 94/32/CEE della Commissione del 29 giugno 1994 | (GU L 181 del 15.7.1994, pag. 31). |

Direttiva 95/34/CEE della Commissione del 10 luglio 1995 | (GU L 167 del 18.07.1995, pag. 19). |

Direttiva 96/41/CEE della Commissione del 25 giugno 1996 | (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 36). |

Direttiva 97/1/CEE della Commissione del 10 gennaio 1997 | (GU L 16 del 18.01.1997, pag. 85). |

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 | (GU L 114 dell'1.5.1997, pag. 43) |

Direttiva 97/45/CEE della Commissione del 14 luglio 1997 | (GU L 196 del 24.07.1997, pag. 77). |

Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 | (GU L 77 del 14.03.1998, pag. 44). |

Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 | (GU L 253 del 15.09.1998, pag. 20). |

Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 | (GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 42). |

Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 | (GU L 65 del 14.03.2000, pag. 22). |

Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 | (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25) |

Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 | (GU L 102 del 18.04.2002, pag. 19). |

Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 | (GU L 5 del 10.01.2003, pag. 14). |

Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 | (GU L 46 del 20.02.2003, pag. 24). |

Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 | (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 26) |

Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 | (GU L 224 del 6.9.2003, pag. 27). |

Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 | (GU L 238 del 25.09.2003, pag. 23). |

Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 | (GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 4) |

Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 | (GU L 287 dell'8.9.2004, pag. 5). |

Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 | (GU L 294 del 17.09.2004, pag. 28). |

Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 | (GU L 300 del 25.09.2004, pag. 13). |

Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 | (GU L 27 del 29.01.2005, pag. 46). |

Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 | (GU L 158 del 21.06.2005, pag. 17). |

Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 | (GU L 234 del 10.09.2005, pag. 9) |

Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 | (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 32) |

Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 | (GU L 198 del 20.07.2006, pag. 11). |

Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 | (GU L 271 del 30.09.2006, pag. 56). |

Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 | (GU L 25 dell'1.2.2007, pag. 9) |

Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 | (GU L 82 del 23.03.2007, pag. 27) |

Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 | (GU L 101 del 18.04.2007, pag. 11) |

Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007 | (GU L 226 del 30.08.2007, pag. 19) |

Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007 | (GU L 226 del 30.08.2007, pag. 21) |

Direttiva 2007/67/CE della Commissione del 22 novembre 2007 | (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 22) |

Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995 | (GU L 140 del 23.06.1995, pag. 26) |

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 33)

Direttiva | Termine per il recepimento |

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 | 30.01.1978 |

Direttiva 79/661/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 | 30.07.1979 |

Direttiva 82/147/CEE della Commissione dell'11 febbraio 1982 | 31.12.1982 |

Direttiva 82/368/CEE del Consiglio del 17 maggio 1982 | 31.12.1983 |

Direttiva 83/191/CEE della Commissione del 30 marzo 1983 | 31.12.1984 |

Direttiva 83/341/CEE della Commissione del 29 giugno 1983 | 31.12.1984 |

Direttiva 83/496/CEE della Commissione del 22 settembre 1983 | 31.12.1984 |

Direttiva 83/574/CEE del Consiglio del 26 ottobre 1983 | 31.12.1984 |

Direttiva 84/415/CEE della Commissione del 18 luglio 1984 | 31.12.1985 |

Direttiva 85/391/CEE della Commissione del 16 luglio 1985 | 31.12.1986 |

Direttiva 86/179/CEE della Commissione del 28 febbraio 1986 | 31.12.1986 |

Direttiva 86/199/CEE della Commissione del 26 marzo 1986 | 31.12.1986 |

Direttiva 87/137/CEE della Commissione del 2 febbraio 1987 | 31.12.1987 |

Direttiva 88/233/CEE della Commissione del 2 marzo 1988 | 30.09.1988 |

Direttiva 88/667/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 | 31.12.1993 |

Direttiva 89/174/CEE della Commissione del 21 febbraio 1989 | 31.12.1989 |

Direttiva 89/679/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 | 03.01.1990 |

Direttiva 90/121/CEE della Commissione del 20 febbraio 1990 | 31.12.1990 |

Direttiva 91/184/CEE della Commissione del 12 marzo 1991 | 31.12.1991 |

Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 | 31.12.1992 |

Direttiva 92/86/CEE della Commissione del 21 ottobre 1992 | 30.06.1993 |

Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 | 14.06.1995 |

Direttiva 93/47/CE della Commissione del 22 giugno 1993 | 30.06.1994 |

Direttiva 94/32/CE della Commissione del 29 giugno 1994 | 30.06.1995 |

Direttiva 95/34/CE della Commissione del 10 luglio 1995 | 30.06.1996 |

Direttiva 96/41/CE della Commissione del 25 giugno 1996 | 30.06.1997 |

Direttiva 97/1/CE della Commissione del 10 gennaio 1997 | 30.06.1997 |

Direttiva 97/18/CE della Commissione del 17 aprile 1997 | 31.12.1997 |

Direttiva 97/45/CE della Commissione del 14 luglio 1997 | 30.06.1998 |

Direttiva 98/16/CE della Commissione del 5 marzo 1998 | 01.04.1998 |

Direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 | 30.06.1999 |

Direttiva 2000/6/CE della Commissione del 29 febbraio 2000 | 01.07.2000 |

Direttiva 2000/11/CE della Commissione del 10 marzo 2000 | 01.06.2000 |

Direttiva 2000/41/CE della Commissione del 19 giugno 2000 | 29.06.2000 |

Direttiva 2002/34/CE della Commissione del 15 aprile 2002 | 15.04.2003 |

Direttiva 2003/1/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 | 15.04.2003 |

Direttiva 2003/16/CE della Commissione del 19 febbraio 2003 | 28.02.2003 |

Direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2003 | 10.09.2004 |

Direttiva 2003/80/CE della Commissione del 5 settembre 2003 | 11.09.2004 |

Direttiva 2003/83/CE della Commissione del 24 settembre 2003 | 23.09.2004 |

Direttiva 2004/87/CE della Commissione del 7 settembre 2004 | 01.10.2004 |

Direttiva 2004/88/CE della Commissione del 7 settembre 2004 | 1.10.2004 |

Direttiva 2004/94/CE della Commissione del 15 settembre 2004 | 21.09.2004 |

Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 | 30.09.2004 |

Direttiva 2005/9/CE della Commissione del 28 gennaio 2005 | 16.02.2006 |

Direttiva 2005/42/CEE della Commissione del 20 giugno 2005 | 31.12.2005 |

Direttiva 2005/52/CE della Commissione del 9 settembre 2005 | 01.01.2006 |

Direttiva 2005/80/CE della Commissione del 21 novembre 2005 | 22.05.2006 |

Direttiva 2006/65/CE della Commissione del 19 luglio 2006 | 01.09.2006 |

Direttiva 2006/78/CE della Commissione del 29 settembre 2006 | 30.03.2007 |

Direttiva 2007/1/CE della Commissione del 29 gennaio 2007 | 21.08.2007 |

Direttiva 2007/17/CE della Commissione del 22 marzo 2007 | 23.09.2007 |

Direttiva 2007/22/CE della Commissione del 17 aprile 2007 | 18.01.2008 |

Direttiva 2007/53/CE della Commissione del 29 agosto 2007 | 19.04.2008 |

Direttiva 2007/54/CE della Commissione del 29 agosto 2007 | 18.03.2008 |

Direttiva 2007/67/CE del 22 novembre 2007 | 31.12.2007 |

Direttiva 95/17/CE della Commissione del 19 giugno 1995 | 30.11.1995 |

____

ALLEGATO X

Tavola di concordanza

Direttiva 76/768/CEE | Il presente regolamento |

Articolo 1 | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 2 | Articolo 3 |

Articolo 3 | - |

Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 11, paragrafo 1 |

Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 13 |

Articolo 4 bis | Articolo 14 |

Articolo 4 ter | Articolo 12, paragrafo 1 |

Articolo 5 | - |

Articolo 5 bis | Articolo 28 |

Articolo 6, paragrafi 1 e 2 | Articolo 15, paragrafi 1, 2, 3 e 4 |

Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 16 |

Articolo 7, paragrafo 1 | Articolo 6 |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 15, paragrafi 5 e 7 |

Articolo 7, paragrafo 3 | Articolo 10 |

Articolo 7bis, paragrafo 1, lettera h) | Articolo 17 |

Articolo 7bis, paragrafi 1, 2 e 3 | Articoli 7 e 8, Allegato I |

Articolo 7bis, paragrafo 4 | Articolo 10 |

Articolo 7bis, paragrafo 5 | Articoli 24 e 29 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 9 |

Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 26 |

Articolo 8 bis | - |

Articolo 9 | Articolo 30 |

Articolo 10 | Articolo 27 |

Articolo 11 | - |

Articolo 12 | Articolo 22 |

Articolo 13 | Articolo 23 |

Articolo 14 | - |

Articolo 15 | - |

Allegato I | Preambolo, n. 10 |

Allegato II | Allegato II |

Allegato III | Allegato III |

Allegato IV | Allegato IV |

Allegato V | - |

Allegato VI | Allegato V |

Allegato VII | Allegato VI |

Allegato VIII | Allegato VII |

Allegato VIIIbis | Allegato VII |

Allegato IX | Allegato VIII |

- | Allegato IX |

- | Allegato X |

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)

2. QUADRO ABM/ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Imprese – Mercato interno, sicurezza dei prodotti

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

02.010401 (mercato interno)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'azione inizierà nel 2009. L'azione verrà proseguita in modo continuo, con una successiva diminuzione del bilancio (cfr. qui di seguito), a meno che non intervengano successivi emendamenti al presente regolamento.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Pertecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

02.010401 | SNO | SND [90] | NO | SÍ | NO | No 1a |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

in Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

Spese operative [91] | | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | | | | | | | |

Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | | | | | | | |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [92] | | | | |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 0.11 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.205 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno | | a+c | 0.11 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.205 |

Stanziamenti di pagamento | | b+c | 0.11 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.205 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [93] | | |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.045 |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND | 8.2.6. | e | | | | | | | |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | 0.13 | 0.055 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.25 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | 0.13 | 0.055 | 0.002 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.25 |

Cofinanziamento

n.a.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo | Anno n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. |

Totale risorse umane | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Il regolamento proposto inende agevolare l'applicazione delle norme relative alla commercializzazione dei prodotti cosmetici sul mercato dell'UE . Finora, prima dell'immissione sul mercato di un prodotto cosmetico, dovevano essere effettuate varie notifiche a diverse autorità nazionali competenti. Di conseguenza le stesse informazioni venivano presentate più volte.

Al fine di ridurre l'onere amministrativo, il regolamento proposto contempla la presentazione centralizzata di tali informazioni a tutte le autorità competenti interessate, nell'ambito di un "one stop shop"

A tal fine va aperto un portale informatico: le imprese notificanti trasmettono le informazioni pertinenti una volta sola attraverso tale portale. Il portale "inoltra" le informazioni alle autorità competenti interessate.

Per allestire il portale la Commissione intende avvalersi di di un contratto (quadro) per lavori tecnici TI 5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Il valore aggiunto del provvedimento è stato valutato accuratamente nella valutazione dell'impatto allegata alla proposta della Commissione. Tale documento sottolinea che l'onere amministrativo può essere considerevolmente ridotto con il presente provvedimento. Le imprese dell'UE potrebbero risparmiare circa 45 milioni di euro l'anno. Di conseguenza il provvedimento costituisce un importante contributo alla politica della Commissione volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese dell'UE al fine di avvalersi meglio dei vantaggi offerti dal mercato interno.

La valutazione dell'impatto è stata approvata dal comitato istituito a tal fine.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Allestire e mantenere un portale elettronico in grado di accogliere una trasmissione unica delle informazioni sui prodotti cosmetici da immettere sul mercato dell'UE.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Indicare di seguito la scelta delle modalità di attuazione: Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

L'efficacia del portale elettronico può essere controllata valutandone l'usabilità. Importanti occasioni per uno scambio d'informazioni al riguardo sono il gruppo di lavoro "Prodotti cosmetici" (che riunisce circa 4-5 volte l'anno chi elabora le norme e gli interessati) e la "Piattaforma delle autorità preposte alla sorveglianza del mercato dei prodotti cosmetici" (PEMSAC , che riunisce le autorità che vigilano sul rispetto delle norme degli Stati membri).

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

La valutazione ex ante degli impatti del presente provvedimento e delle possibili alternative è contenuta nella valutazione d'impatto presentata unitamente alla proposta della Commissione nell'ambito della consultazione interservizi. La valutazione d'impatto conclude che la notifica centralizzata contribuisce in ampia misura all'efficienza della sorveglianza all'interno del mercato da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Inoltre, rispetto al sistema attuale con molteplici notifiche nazionali, riduce i costi amministrativi per le imprese del 50% circa (ovvero appross. 45 milioni di euro). Infatti l'introduzione di una procedura di notifica centralizzata rappresenta un utile esempio dei vantaggi offerti dalla rifusione in termini di riduzione dei costi per l'osservanza delle norme (nel nostro caso: costi amministrativi) senza compromettere la sicurezza dei prodotti.

Il comitato di valutazione dell'impatto ha sostenuto la valutazione dell'impatto. Il parere finale può essere consultato al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2007_en.htm.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Permanente, visto l'uso continuo del portale elettronico da parte degli operatori economici.

7. Misure antifrode

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti d'impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | Tipo di risultato | Costo medio | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | Totale |

| | | N. di risultati | Costo toale | N. di risultati | Costo toale | N. di risultati | Costo toale | N. di risultati | Costo toale | N. di risultati | Costo toale | N. di risultati | Costo toale | N. di risultati | Costo toale |

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 [94] | n.a. | | | | | | | | | | | | | | | |

Azione 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Risultato 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Azione 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totale parziale obiettivo 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO OPERATIVO n. 21……… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Azione 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

- Risultato 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totale parziale obiettivo 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBIETTIVO OPERATIVO n. N1……… | | | | | | | | | | | | | | | | |

Totale parziale obiettivo N | | | | | | | | | | | | | | | | |

Costo toale | | | | | | | | | | | | | | | | |

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto | | Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP) |

| | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 |

Funzionari o agenti temporanei [95] (XX 01 01) | A*/AD | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

| B*, C*/AST | | | | | | |

Personale finanziato [96] con l'art. XX 01 02 | | | | | | |

Altro personale [97] finanziato con l'art. XX 01 04/05 | | | | | | |

Totale | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 005 | 0.05 |

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Avviare i lavori relativi all'allestimento di un portale elettronico/di un'interfaccia elettronica nell'ambito di un contratto quadro stipulato dalla DIGIT o, se necessario, attraverso una gara d'appalto bandita da tale DG.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

in Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio(numero e denominazione) | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5 e segg. | Totale |

1 Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | | | | | | | |

Agenzie esecutive [98] | | | | | | | |

Altra assistenza tecnica e amministrativa | | | | | | | |

- intra muros | | | | | | | |

- extra muros | 0.11 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.205 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0.11 | 0.05 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.205 |

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

in Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5e segg. |

Funzionari o agenti temporanei (XX 01 01) | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)(specificare la linea di bilancio) | | | | | | |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei |

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 |

|

Calcolo - Personale finanziato con l'art. XX 01 02 |

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1 |

|

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

n.a.

in Mio EUR (al terzo decimale) |

| Anno n | Anno n+1 | Anno n+2 | Anno n+3 | Anno n+4 | Anno n+5e segg. | Totale |

XX 01 02 11 01 – Missioni | | | | | | | |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | | | | | | | |

XX 01 02 11 03 – Comitati [99] | | | | | | | |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | | | | | | | |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | | | | | | | |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | | | | | | | |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | | | | | | | |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) | | | | | | | |

Calcolo - Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento |

|

[1] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169, versione modificata.

[2] COM(2005) 535 del 25.10.2005.

[3] COM(2006) 122 del 14.3.2006.

[4] Compresi dettaglianti, fabbricanti di macchinari e attrezzature, chimici, acconciatori dei capelli e società di branding.

[5] Gli studi riguardavano le caratteristiche dell'industria dei cosmetici nell'UE, l'impatto della normativa comunitaria sulla sicurezza dei consumatori e l'impatto della normativa comunitaria sulla competitività dell'industria.

[6] http://ec.europa.eu/governance/impact/iab_en.htm

[7] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

[8] COM (2007)53.

[9] Articolo 5bis, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7, paragrafo 2 della direttiva cosmetici.

[10] Articolo 7bis, paragrafo 1 della direttiva cosmetici.

[11] Categoria 1: "Sostanze note per gli effetti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione sull'uomo"; Categoria 2: "Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene/mutagene/tossiche per la riproduzione per l'uomo"; Categoria 3: "Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione sull'uomo per le quali tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione soddisfacente."

[12] Articolo 4ter della direttiva cosmetici.

[13] GU C […], […], pag. […].

[14] GU C […], […], pag. […].

[15] GU C […], […], pag. […].

[16] GU C […], […], pag. […].

[17] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo da [...].

[18] GU L 262 del 27.7.1976. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/34/CE della Commissione (GU L 102 del 18.4.2002, pag. 19).

[19] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo da […].

[20] GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

[21] GU L 151 del 23.06.1993, pag. 32.

[22] GU L 232 del 29.08.2002, pag. 1.

[23] GU L 262 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L200 del 22.7.2006, pag. 11).

[24] GU L 24 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo da [...].

[25] GU L 15 del 17.1.1987, pag. 29.

[26] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da [...].

[27] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/EC della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1)[…].

[28] GU L66 dell'11.3.2003, pag. 26.

[29] GU L 140 del 23.6.1995, pag. 26.

[30] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo da […].

[31] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

[32] GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

[33] Nella presente direttiva è apposto un asterisco a fianco delle denominazione conformi al «computer printout 1975, International Non proprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33 of proposed INN» pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, agosto 1975.

[34] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

[35] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

[36] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.

[37] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.

[38] Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 1.

[39] Come conservante, cfr. Allegato V, n. 5.

[40] Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

[41] Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

[42] 1 La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d.

[43] 1 La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d.

[44] 1 La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna d.

[45] 3 La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna d.

[46] 3 La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d.

[47] Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

[48] Come conservante, cfr. Allegato V, n. 34 .

[49] Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43 .

[50] Come conservante, cfr. Allegato V, n. 54.

[51] 14 Come conservante, cfr. allegato VI, Parte 1, n. 3.

[52] Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

[53] 16 Come conservante, cfr. allegato VI, Parte 1, n. 9.

[54] 17 Come conservante, cfr. allegato VI, parte 1, n. 23.

[55] 18 Come conservante, cfr. allegato VI, Parte 1, n. 8.

[56] Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

[57] I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E, conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti, devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

[58] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[59] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[60] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[61] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[62] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[63] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[64] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[65] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[66] 29 Sono altresí autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[67] Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[68] 31 Sono altresí autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[69] 32 Sono altresí autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[70] 33 Sono altresí autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[71] 34 Sono altresí autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[72] 35 Sono altresí autorizzati le lacche, i pigmenti o i Sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità, che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

[73] Come filtro UV, cfr. Allegato VI, n. 27 .

[74] Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti contenenti sostanze non vietate dall'allegato II o escluse dal campo d'applicazione della direttiva in base all'allegato V.

[75] I coloranti il cui numero è accompagnato dalla lettera E conformemente alle disposizioni delle direttive CEE del 1962 relative ai prodotti alimentari e ai coloranti devono soddisfare le condizioni di purezza fissate in tali direttive. Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali di cui all'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora la lettera E sia stata soppressa in questa direttiva.

[76] 39 Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 98.

[77] Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

[78] 41 Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n.13.

[79] 42 Per usi diversi dal conservante, cfr.Allegato III, n.101.

[80] Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 99.

[81] 44 Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 100.

[82] 45 Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, nn. 45, 68.

[83] Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 54.

[84] Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 65.

[85] Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un’ampia superficie del corpo.

[86] Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.

[87] Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.

[88] La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.

[89] Per usi diversi dal colorante, cfr. Allegato IV, n. 143.

[90] Stanziamenti non dissociati (SND)

[91] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[92] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[93] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[94] Quale descritto nella sezione 5.3

[95] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

[96] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento

[97] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento

[98] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[99] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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