12.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/6


Progetto di relazione finale del consigliere auditore relativa al caso COMP/F/39.234 — Extra di lega — riadozione della decisione

[ai sensi dell'articolo 15 della decisione della Commissione (2001/462/CE, CECA) del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2007/C 159/07)

Il progetto di decisione riguardante il caso in oggetto dà adito alle seguenti osservazioni:

Antecedenti del caso

Il progetto di decisione è una riadozione della decisione 98/247/CECA della Commissione, del 21 gennaio 1998 (1), destinata, tra gli altri, a ThyssenKrupp Stainless GmbH («TKS»). La decisione del 21 gennaio 1998 aveva accertato la partecipazione della società in questione a un cartello sui prezzi nel settore dell'acciaio e aveva inflitto a TKS un'ammenda di 4 536 000 EUR per la sua partecipazione diretta all'infrazione nonché un'ammenda di 3 564 000 EUR per l'infrazione commessa da Thyssen Stahl AG («TS-AG»). Con lettera datata 23 luglio 1997 TKS aveva ammesso la responsabilità per l'operato di TS-AG nel periodo dal dicembre 1993 al 1o gennaio 1995.

Per quanto concerne la responsabilità di TKS per l'infrazione all'articolo 65 del trattato CECA, la decisione della Commissione era stata annullata per motivi procedurali dal Tribunale di primo grado con sentenza pronunciata il 13 dicembre 2001 nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98. Tale sentenza era stata confermata, in sede di ricorso e controricorso, dalla Corte di giustizia con sentenza pronunciata il 14 luglio 2005 nelle cause riunite C-65/02 P e C-73/02.

Il vizio procedurale individuato dai Tribunali comunitari che ha determinato l'annullamento riguardava l'esercizio da parte di TKS dei diritti di difesa rispetto all'ammenda inflittale per il comportamento di TS-AG. La Commissione aveva inviato alle due parti comunicazioni degli addebiti distinte, cui era seguita la dichiarazione di TKS nella quale esplicitamente assumeva la responsabilità per le infrazioni commesse da TS-AG.Le Corti hanno statuito che la Commissione, non avendo chiesto a TKS se intendeva presentare osservazioni in merito alle obiezioni mosse nei suoi confronti riguardanti espressamente TS-AG (per le quali a TKS era stata inflitta un'ammenda), aveva violato i diritti di difesa di TKS. Dato che la Commissione ha inviato comunicazioni degli addebiti distinte a TKS e a TS-AG e che le due società hanno risposto separatamente, «spettava alla Commissione interrogare e sentire la TKS in merito all'operato della [TS-AG] prima di ritenerla responsabile di quest'ultimo e di infliggerle un'ammenda per l'infrazione contestata alla [TS-AG].» (2)

L'invio della comunicazione degli addebiti e il termine fissato per la risposta

Il 5 aprile 2006 è stata inviata una nuova comunicazione degli addebiti, che è stata ricevuta da TKS il 6 aprile 2006. Tale comunicazione riprendeva essenzialmente le obiezioni formulate nella comunicazione degli addebiti iniziale, inviata a TKS nell'aprile 1997, e mirava ad ovviare al vizio procedurale permettendo a TKS di esprimersi sull'operato rispetto al quale, in linea di massima, aveva ammesso la sua responsabilità. A TKS è stata per la prima volta, data la possibilità di esprimersi entro il 18 maggio 2006. Le osservazioni di TKS sono pervenute il 17 maggio 2006.

Accesso al fascicolo e audizione orale

L'accesso al fascicolo della Commissione è stato concesso per la prima volta il 24 aprile 2006 consentendo ai rappresentanti di TKS di accedere al fascicolo nei locali della Commissione. Il 2 maggio 2006 il servizio responsabile della Commissione ha completato l'accesso al fascicolo fornendo ulteriori documenti che erano stati inizialmente considerati come riservati. In risposta a questioni sollevate da TKS nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e in seguito ad uno scambio di lettere tra il servizio competente della Commissione, TKS e la sottoscritta, la Commissione ha autorizzato l'accesso a un certo numero di altri documenti che, del pari, erano stati, in un primo tempo, considerati riservati.

Tenuto conto del fatto che TKS aveva mantenuto la sua richiesta, ho deciso di verificare le richieste di riservatezza che sussistevano ed ho concluso che una delle richieste di riservatezza del fornitore delle informazioni non sembrava sufficientemente motivata.Una volta contattati i loro rappresentanti, la società ha fornito una versione non riservata e più pertinente di alcune pagine del fascicolo della Commissione cui TKS non aveva ancora avuto accesso. Ho inviato queste informazioni addizionali a TKS il 20 settembre 2006.

Invece, contrariamente al parere espresso dal rappresentante legale di TKS, ho ritenuto che una richiesta di accesso a documenti inclusi nel fascicolo e in un primo tempo non divulgati a causa del loro contenuto a prima vista riservato dovesse includere una spiegazione dei motivi per cui l'informazione in questione potrebbe essere utile ai fini della difesa dell'impresa. Ciò a maggior ragione se si considera che soltanto siffatta richiesta motivata consente alla Commissione di valutare l'interesse all'ottenimento dell'informazione ai fini della difesa di un'impresa rispetto all'interesse legittimo di un terzo alla riservatezza. Per permettere a TKS di presentare siffatta richiesta motivata, ho verificato che a TKS fossero state fornite appropriate versioni non riservate dei documenti classificati come riservati. Tuttavia, poiché TKS non ha fornito una giustificazione concreta del motivo per cui, ai fini della sua difesa, aveva bisogno di documenti a prima vista riservati, ho deciso di non divulgarli.

L'audizione orale si è svolta il 15 settembre 2006.

Il progetto di decisione

Il progetto di decisione si basa sulla decisione definitiva del 21 gennaio 1998. Inoltre riguarda questioni giuridiche sorte in conseguenza del tempo trascorso e delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia tra il 21 gennaio 1998 e la prevista riadozione della decisione.

In particolare, il progetto di decisione fornisce ulteriori spiegazioni sui seguenti punti:

Il potere della Commissione di comminare ammende è limitato ad un periodo di cinque anni che inizia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione. La Commissione ritiene che un'eventuale prescrizione rispetto a TS-AG non escluda un'ammenda a carico di TKS per l'operato di TS-AG, dato che la responsabilità di TKS per il comportamento di TS-AG non è necessariamente di carattere derivato, accessorio o sussidiario, come è stato sostenuto da TKS.

Il trattato CECA non è più in vigore dal 23 luglio 2002. Tuttavia, si ritiene che in virtù del principio di successione delle norme in un unico ordinamento giuridico, la Commissione continui ad essere competente per sanzionare infrazioni commesse prima della data di scadenza.

Il progetto di decisione sottoposto alla Commissione contiene unicamente obiezioni rispetto alle quali alle parti è stata offerta la possibilità di rendere note le loro opinioni.

Concludo che nel presente caso il diritto delle parti al contraddittorio è stato rispettato.

Bruxelles, 12 dicembre 2006

Karen WILLIAMS


(1)  GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 55.

(2)  Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless GmbH e ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA contro Commissione, 14 luglio 2005, punto 86.