12.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/5


Parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti adottato nella 421a riunione in data 11 dicembre 2006 concernente un progetto di decisione nel caso COMP/F/39.234 — extra di lega riadozione

(2007/C 159/06)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA nonostante detto trattato non sia più in vigore.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui i fatti costituiscono un accordo e/o pratica concordata ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA.

3.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione del prodotto e del mercato geografico che formano oggetto del cartello nel progetto di decisione.

4.

Il comitato consultivo concorda con il progetto di decisione della Commissione in merito al destinatario della decisione, in particolare per quanto concerne l'imputazione a TKS della responsabilità per l'operato di TS-AG.

5.

Il comitato consultivo concorda con la constatazione della Commissione secondo cui il principio «ne bis in idem» non osta all'adozione della presente decisione.

6.

Il comitato consultivo concorda con la constatazione della Commissione secondo cui il termine di prescrizione non è scaduto.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo di base dell'ammenda.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla diminuzione dell'importo di base per effetto di una circostanza attenuante.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull'importo della riduzione dell'ammenda in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione o riduzione delle ammende nei casi di cartelli.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all'importo definitivo dell'ammenda.

11.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

12.

Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati nel corso della discussione.