52006PC0399




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 17.7.2006

COM(2006) 399 definitivo

2006/0135 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale

(presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 949}{SEC(2006) 950}

RELAZIONE

MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA |

Il trattato di Amsterdam ha posto l’obiettivo di instaurare progressivamente uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia adottando, tra l’altro, misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile. Ai sensi dell’articolo 65 del trattato, la Comunità adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. L’articolo 65, lettera b) si riferisce specificamente alle misure per la “promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale”. L’armonizzazione delle norme di conflitto facilita il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Il fatto che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applichino le stesse norme di conflitto per determinare la legge applicabile in una determinata fattispecie rinforza la fiducia reciproca nelle decisioni rese negli altri Stati membri[1]. Il Consiglio europeo ha evocato la questione della legge applicabile in materia di divorzio in due occasioni. Nel 1998 il Consiglio europeo di Vienna ha chiesto che entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam venisse esaminata la possibilità di istituire uno strumento giuridico sulla legge applicabile in materia di divorzio[2]. Più di recente, il Consiglio europeo del novembre 2004 ha invitato la Commissione a presentare, nel 2005, un libro verde sul conflitto di leggi in materia di divorzio[3]. |

Contesto generale La maggiore mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione europea ha portato a un aumento dei matrimoni internazionali, ossia di quelle unioni in cui i coniugi hanno una cittadinanza diversa oppure vivono in Stati membri diversi o in uno Stato membro di cui almeno uno dei due non è cittadino. Considerato l’alto tasso di divorzi nell’Unione europea, la legge applicabile e la competenza giurisdizionale in materia matrimoniale riguardano ogni anno un numero considerevole di cittadini. Nella sezione 3 dell’allegata valutazione d’impatto sono riportate statistiche sulle cifre dei matrimoni e dei divorzi internazionali nell’Unione europea. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Attualmente non esistono norme comunitarie sulla legge applicabile in materia matrimoniale. Il primo strumento comunitario adottato nel settore del diritto di famiglia, il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio[4], stabilisce norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e relative alla potestà dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di procedimenti matrimoniali, ma non dispone in merito alla legge applicabile. L’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio[5], che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1347/2000 a partire dal 1º marzo 2005, non ha apportato modifiche al riguardo. La questione della legge applicabile non è stata evocata durante i negoziati sul regolamento che ha mantenuto pressoché immutate le disposizioni matrimoniali del regolamento (CE) n. 1347/2000. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 consente ai coniugi di scegliere tra vari criteri di competenza alternativi. Una volta instaurato il procedimento matrimoniale davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato, che si basano su criteri molto diversi. La maggior parte degli Stati membri determina la legge applicabile attenendosi a una serie di criteri di collegamento diretti a garantire che il procedimento sia disciplinato dall’ordinamento giuridico con cui presenta il legame più stretto. Altri Stati membri applicano sistematicamente la legge nazionale (“lex fori”). Obiettivo della proposta Obiettivo generale della presente proposta è istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell’Unione europea, e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto riguarda la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità e l’accesso alla giustizia. La situazione attuale può comportare una serie di problemi nei procedimenti matrimoniali aventi carattere internazionale. Il fatto che le leggi nazionali siano molto diverse sia in termini di diritto sostanziale che di norme di conflitto crea incertezza giuridica. La grande diversità e la complessità delle norme di conflitto nazionali rendono molto difficile, per una coppia internazionale, prevedere quale legge si applicherà al loro procedimento matrimoniale. In quasi tutti gli Stati membri i coniugi non hanno la possibilità di scegliere la legge applicabile ai procedimenti matrimoniali, può quindi succedere che venga applicata una legge con cui i coniugi hanno solo un legame debole e che il risultato non corrisponda alle legittime aspettative dei cittadini. Inoltre, le attuali norme possono indurre un coniuge a precipitarsi in tribunale per adire il giudice per primo, in modo da assicurarsi che il procedimento sia disciplinato da una legge particolare che ne tuteli gli interessi. Le norme attuali, poi, non garantiscono un accesso alla giustizia sufficiente. La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile in materia matrimoniale, al fine di raggiungere gli obiettivi che seguono. Rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità La proposta introduce norme di conflitto armonizzate in materia di divorzio e separazione personale per permettere ai coniugi di prevedere facilmente quale legge si applicherà al procedimento matrimoniale. La norma proposta si basa anzitutto sulla scelta dei coniugi. Questa scelta è limitata alle leggi con cui il matrimonio presenta uno stretto legame, in modo da evitare l’applicazione di leggi “esotiche” con cui i coniugi hanno un legame minimo o inesistente. In mancanza di scelta, la legge applicabile è determinata in base a una serie di criteri di collegamento diretti a garantire che il procedimento matrimoniale sia disciplinato dall’ordinamento giuridico con cui il matrimonio presenta un legame stretto. In questo modo aumenteranno di molto la certezza del diritto e la prevedibilità, sia per i coniugi interessati che per gli operatori del diritto. Aumentare la flessibilità introducendo una limitata autonomia delle parti Oggi come oggi l'autonomia delle parti in materia matrimoniale è assai ridotta. Le norme di conflitto nazionali prevedono in linea di principio un’unica soluzione a una data situazione, applicando ad esempio la legge nazionale comune dei coniugi o la legge del foro. La proposta rende più flessibile il quadro normativo in quanto riconosce ai coniugi una limitata possibilità di scelta in ordine a) alla legge applicabile; b) all’autorità giurisdizionale competente per i procedimenti di divorzio e separazione personale. Permettere ai coniugi di raggiungere un accordo su tali punti potrebbe risultare particolarmente utile nei divorzi consensuali. Sono quindi introdotte garanzie speciali affinché i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Garantire l’accesso alla giustizia La proposta intende migliorare l’accesso alla giustizia nei procedimenti matrimoniali. La possibilità di scegliere l’autorità giurisdizionale competente per i procedimenti di divorzio o separazione personale (“proroga”) faciliterà l’accesso alla giustizia dei coniugi di nazionalità diversa. La norma sulla proroga si applica che la coppia viva in uno Stato membro o in uno Stato terzo. La proposta inoltre risponde specificamente all’esigenza di garantire l’accesso alla giustizia dei coniugi di nazionalità diversa che vivono in uno Stato terzo. Essa introduce una norma uniforme e completa sulla competenza residuale per rafforzare la certezza del diritto e garantire l’accesso alla giustizia in materia matrimoniale ai coniugi che vivono in uno Stato terzo e che vorrebbero adire l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro con cui hanno un legame stretto. Evitare la “corsa in tribunale” Da ultimo, la proposta affronta il problema della “corsa in tribunale”, di quella situazione cioè in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ne tuteli gli interessi. Il rischio è che si applichi una legge con cui il convenuto non sente un legame stretto o che non tiene conto dei suoi interessi, che diventino difficili i tentativi di conciliazione e resti poco tempo per la mediazione. Introducendo norme di conflitto armonizzate, è probabile che diminuirebbe di molto il rischio della “corsa in tribunale” dal momento che qualsiasi autorità giurisdizionale adita nella Comunità applicherebbe la legge designata in base a norme comuni. |

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario. Essa intende garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

Consultazione |

Il 14 marzo 2005 la Commissione ha presentato un libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio[6]. Il libro verde ha individuato i limiti della situazione attuale e ha indicato una serie di soluzioni possibili: mantenimento dello status quo; armonizzazione delle norme di conflitto; introduzione di una limitata possibilità di scelta per i coniugi in ordine alla legge applicabile; revisione dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/2003; revisione della norma sulla competenza residuale di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003; introduzione di una limitata possibilità di scelta per i coniugi in ordine all’autorità giurisdizionale competente; introduzione di una limitata possibilità di trasferire la causa; combinazione delle diverse soluzioni. La Commissione ha ricevuto circa 65 contributi in risposta al libro verde[7]. Nel parere sul libro verde del 28 settembre 2005, il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore l’iniziativa della Commissione. Il 6 dicembre 2005 la Commissione ha organizzato un’audizione pubblica. Il 14 marzo 2006 si è tenuta una riunione di esperti che hanno dibattuto del problema sulla base di un documento di lavoro dei servizi della Commissione. |

Le risposte confermano, nella maggior parte dei casi, la necessità di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità, di introdurre una limitata autonomia delle parti e di impedire la "corsa in tribunale". Alcuni interlocutori hanno espresso il timore che l’armonizzazione delle norme di conflitto costringa le autorità giurisdizionali ad applicare la legge straniera e che questo possa comportare ritardi e costi supplementari nei procedimenti matrimoniali. Nell'elaborare la presente proposta si è tenuto conto del contributo delle parti consultate. |

Ricorso al parere di esperti |

Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

Valutazione d’impatto La Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto che si allega alla presente proposta. Tale valutazione considera le seguenti opzioni: (i) mantenimento dello status quo; (ii) rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri; (iii) armonizzazione delle norme di conflitto, compresa una limitata possibilità di scelta per i coniugi in ordine alla legge applicabile; (iv) revisione della norma sulla competenza generale del regolamento (CE) n. 2201/2003; (v) introduzione di una limitata possibilità di scelta per i coniugi in ordine all’autorità giurisdizionale competente; (vi) revisione della norma sulla competenza residuale del regolamento (CE) n. 2201/2003. Dalla valutazione d’impatto emerge la necessità di combinare più azioni comunitarie per risolvere i vari problemi. La relazione sollecita una revisione del regolamento (CE) n. 2201/2003 comportante l'armonizzazione delle norme di conflitto compresa una limitata possibilità di scelta per i coniugi in ordine alla legge applicabile, l’introduzione della proroga e una revisione della norma sulla competenza residuale di cui all’articolo 7. |

La Commissione ha svolto una valutazione d’impatto conformemente al programma di lavoro, la cui relazione è consultabile su: http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

Base giuridica La base giuridica della presente proposta è l’articolo 61, lettera c), del trattato che conferisce alla Comunità il potere di adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65. L’articolo 65 attribuisce alla Comunità poteri legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno. L’articolo 65, lettera b) menziona espressamente le misure per la promozione della compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale. La proposta riguarda disposizioni sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile limitatamente alle situazioni internazionali, a quelle situazioni cioè in cui i coniugi vivono in Stati membri diversi o hanno nazionalità diverse. Il requisito delle implicazioni transfrontaliere di cui all’articolo 65 è pertanto soddisfatto. Le istituzioni comunitarie hanno un certo margine di discrezionalità per determinare se una misura sia necessaria al corretto funzionamento del mercato interno. La presente proposta facilita il corretto funzionamento del mercato interno in quanto elimina gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, tuttora alle prese con i problemi causati dal persistere di differenze tra i diritti nazionali quanto alla legge applicabile e alla competenza giurisdizionale in materia matrimoniale. |

Principio di sussidiarietà Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati dagli Stati membri e richiedono un intervento a livello comunitario che si configuri come norme comuni in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile. Le norme sulla competenza giurisdizionale, come quelle di conflitto, devono essere identiche per garantire il duplice obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilità a beneficio dei cittadini. Un’azione unilaterale degli Stati membri sarebbe pertanto contraria a questo obiettivo. Tra gli Stati membri non vige nessuna convenzione internazionale sulla legge applicabile in materia matrimoniale. La consultazione pubblica e la valutazione d’impatto hanno dimostrato l’entità dei problemi affrontati dalla proposta, che riguardano ogni anno migliaia di cittadini. Data la natura e le dimensioni del problema, gli obiettivi possono essere conseguiti solo a livello comunitario. |

Principio di proporzionalità |

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi. Le norme proposte in materia di legge applicabile e proroga si riferiscono solo al divorzio e alla separazione personale e non si applicano all’annullamento del matrimonio. |

La presente proposta non comporta impegni finanziari o amministrativi supplementari per i cittadini e implica un onere supplementare molto limitato per le autorità nazionali. |

Scelta dello strumento |

Per quanto riguarda lo strumento legislativo, la natura e l’obiettivo della proposta impongono la scelta del regolamento. L’esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità rende necessarie norme chiare e uniformi. Le norme di competenza giurisdizionale e legge applicabile proposte sono dettagliate e precise e non necessitano di recepimento nel diritto interno. Lasciare agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’attuare queste norme equivarrebbe a compromettere l’obiettivo di certezza del diritto e di prevedibilità. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta semplifica le procedure amministrative a beneficio dei cittadini e degli operatori del diritto. |

In particolare, l’armonizzazione delle norme di conflitto semplificherà notevolmente la situazione dei privati e degli operatori del diritto, permettendo loro di determinare la legge applicabile sulla base di un unico corpo di norme di conflitto che sostituirà le ventiquattro norme di conflitto nazionali esistenti. |

La proposta si inserisce nel programma di aggiornamento e semplificazione dell’acquis comunitario della Commissione. |

Esposizione dettagliata della proposta Capo II - Competenza Articolo 3 bis Il nuovo articolo introduce una qualche possibilità per i coniugi di designare di comune accordo l’autorità giurisdizionale competente ("proroga") per il procedimento di divorzio o separazione personale. Corrisponde all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 che consente alle parti di concordare l’autorità giurisdizionale competente in materia di responsabilità genitoriale a determinate condizioni. Questa maggior autonomia delle parti aumenterà la certezza del diritto e la prevedibilità per i coniugi. Le attuali norme di competenza giurisdizionale non permettono ai coniugi di chiedere il divorzio in uno Stato membro di cui uno solo è cittadino in mancanza di un altro criterio di collegamento. La nuova norma faciliterà l’accesso alla giustizia dei coniugi di nazionalità diversa che potranno designare di comune accordo una o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro di cui solo uno di loro è cittadino. Questa possibilità vale per i coniugi che vivono in uno Stato membro come in uno Stato terzo. I coniugi che designano un’autorità giurisdizionale competente possono anche avvalersi della possibilità di scegliere la legge applicabile ai sensi dell'articolo 20 bis. Devono essere osservati alcuni requisiti formali per garantire che entrambi i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. La possibilità di scegliere l’autorità giurisdizionale competente non sussiste per i procedimenti di annullamento del matrimonio, in cui l’autonomia delle parti è ritenuta inappropriata. Gli articoli 4 e 5 sono modificati per tener conto della nuova norma sulla proroga. L'articolo 6 è soppresso. Dalla consultazione pubblica è emerso che può creare confusione. La disposizione risulta inoltre superflua in quanto gli articoli 3, 4 e 5 specificano i casi in cui un’autorità giurisdizionale ha competenza esclusiva quando un coniuge risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o è cittadino di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati. Articolo 7 L’articolo 7 rinvia attualmente alle norme nazionali di competenza internazionale quando i coniugi non risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato membro e non hanno la stessa cittadinanza. Le norme nazionali però si basano su criteri diversi e non sempre garantiscono ai coniugi un accesso effettivo alla giustizia, nonostante lo stretto legame con lo Stato membro in questione che quelli possono avere. Rischiano così di crearsi situazioni in cui nessuna autorità giurisdizionale degli Stati membri o di uno Stato terzo è competente a pronunciarsi su una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ma anche altre situazioni in cui difficoltà pratiche si oppongono al riconoscimento del divorzio in uno Stato membro poiché la decisione emessa in uno Stato terzo non è riconosciuta in uno Stato membro secondo il regolamento (CE) n. 2201/2003, ma solo in base alle norme nazionali o ai trattati internazionali applicabili. La proposta introduce una norma uniforme e completa sulla competenza residuale che sostituisce le corrispondenti norme nazionali e garantisce l’accesso alla giustizia ai coniugi che vivono in uno Stato terzo ma mantengono legami forti con un determinato Stato membro di cui sono cittadini o in cui hanno risieduto per un certo periodo. Il campo d’applicazione di questa norma corrisponde a quello della norma generale sulla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3 e ricomprende il divorzio, la separazione personale e l’annullamento del matrimonio. Articolo 12 L’articolo 12 è modificato per garantire che l’autorità giurisdizionale del divorzio scelta dai coniugi ai sensi dell’articolo 3 bis sia competente anche per le questioni inerenti alla responsabilità genitoriale connesse con la domanda di divorzio, purché siano osservate le condizioni di cui all’articolo 12, in particolare che la competenza sia conforme all'interesse superiore del minore. Capo II bis - Legge applicabile in materia di divorzio e separazione personale La Commissione propone di introdurre norme di conflitto armonizzate in materia di divorzio e separazione personale che si basino anzitutto sulla scelta dei coniugi. Tale scelta è limitata alle leggi dello Stato con cui i coniugi presentano un legame stretto a motivo della loro ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora, della cittadinanza di uno di coniugi o della loro precedente residenza abituale, e alla legge del foro. Per la maggioranza dei soggetti che hanno risposto al libro verde, le norme di conflitto dovrebbero applicarsi alla separazione personale e al divorzio poiché spesso quest’ultimo deve essere necessariamente preceduto dalla separazione. Gli Stati membri che riconoscono la separazione personale applicano le stesse norme di conflitto che al divorzio. La maggior parte dei soggetti consultati non è invece favorevole all’estensione di queste norme all’annullamento del matrimonio, che è strettamente legato alla validità del matrimonio e generalmente disciplinato dalla legge dello Stato in cui quello è stato celebrato ("lex loci celebrationis") o dalla legge nazionale comune dei coniugi ("lex patriae"). Articolo 20 bis La norme di conflitto nazionali prevedono nella maggior parte dei casi un’unica soluzione a una data situazione. La proposta intende offrire ai coniugi una maggiore flessibilità permettendo loro di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Le leggi invocabili sono unicamente quelle degli Stati con cui i coniugi hanno un legame stretto. La norma comprende certi requisiti procedurali affinché i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Articolo 20 ter In mancanza di scelta delle parti, la legge applicabile si determina in base a una serie di criteri di collegamento, di cui in primo luogo la residenza abituale dei coniugi. Questa norma uniforme garantirà la certezza del diritto e la prevedibilità. Introducendo norme di conflitto armonizzate si dovrebbe ridurre di molto il rischio della “corsa in tribunale”, dal momento che qualsiasi autorità giurisdizionale adita nella Comunità applicherà la legge designata in base a norme comuni. Dato che la norma fa riferimento anzitutto alla residenza abituale dei coniugi o, mancando questa, all’ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora, nella maggior parte dei casi si applicherà la legge del foro e si faranno quindi rari i problemi legati all’applicazione di una legge straniera. Articolo 20 quater Sebbene il testo non lo specifichi espressamente, il regolamento proposto è destinato ad avere un’applicazione universale nel senso che le norme di conflitto potranno designare la legge di uno Stato membro dell'Unione europea come quella di uno Stato terzo. Qualora sia designata la legge di un altro Stato membro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale potrà fornire informazioni alle autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera. Articolo 20 quinquies Poiché ammettendo il rinvio si comprometterebbe l’obiettivo della certezza del diritto, designare la legge applicando norme di conflitto uniformi significa designare le norme sostanziali di quella legge e non già le sue norme di diritto internazionale privato. Articolo 20 sexies L’eccezione di ordine pubblico permette all’autorità giurisdizionale di non tener conto della legge straniera designata dalle norme di conflitto quando l’applicazione di tale legge in una determinata fattispecie è contraria all’ordine pubblico del foro. Con “manifestamente” incompatibile si intende che il ricorso all’eccezione di ordine pubblico deve essere eccezionale. Posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano alla cooperazione nelle materie di cui al titolo IV del trattato, salvo che notifichino la loro intenzione di partecipare in conformità dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. |

1. 2006/0135 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[8],

visto il parere del Parlamento europeo[9],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si pone l’obiettivo di mantenersi e svilupparsi come spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale garantire la libera circolazione delle persone. Per realizzare progressivamente questo spazio, la Comunità adotta anche le misure di cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Attualmente non esistono norme comunitarie sulla legge applicabile in materia matrimoniale. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, stabilisce norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, ma non dispone in merito alla legge applicabile.

(3) Il Consiglio europeo di Vienna dell’11 e 12 dicembre 1998 ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di istituire uno strumento giuridico sulla legge applicabile in materia di divorzio. Nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha sollecitato la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di divorzio.

(4) Conformemente al suo mandato politico, il 14 marzo 2005 la Commissione ha presentato un libro verde sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio. Il libro verde ha dato il via a un’ampia consultazione pubblica sulle soluzioni possibili ai problemi che può porre la situazione attuale.

(5) Il presente regolamento deve istituire un quadro normativo chiaro e completo in materia matrimoniale nell’Unione europea e garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità e l’accesso alla giustizia.

(6) Per aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità, è opportuno che il presente regolamento introduca la possibilità per i coniugi di concordare l’autorità giurisdizionale competente per i procedimenti di divorzio e separazione personale, e che riconosca alle parti una qualche possibilità di scelta in ordine alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Non è invece opportuno che tale possibilità sia estesa all’annullamento del matrimonio che è strettamente legato alle condizioni di validità del matrimonio e per il quale l’autonomia delle parti è inappropriata.

(7) In mancanza di scelta della legge applicabile, il presente regolamento deve introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento che garantiscano la certezza del diritto e la prevedibilità e impediscano la “corsa in tribunale”. È altresì opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i procedimenti di divorzio o separazione personale siano disciplinati da una legge con cui il matrimonio presenta un legame stretto.

(8) In circostanze eccezionali, è opportuno che considerazioni di interesse pubblico permettano di non tenere conto della legge straniera quando la sua applicazione in una data fattispecie è manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro.

(9) Occorre rivedere la norma residuale sulla competenza giurisdizionale per aumentare la prevedibilità e l’accesso alla giustizia dei coniugi di nazionalità diversa che vivono in uno Stato terzo. A tal fine, il regolamento deve prevedere una norma armonizzata sulla competenza residuale che permetta ai coniugi di nazionalità diversa di adire un’autorità giurisdizionale dello Stato membro con cui hanno un legame stretto a motivo della loro cittadinanza o della loro ultima residenza abituale comune.

(10) È opportuno modificare l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 per garantire che l’autorità giurisdizionale del divorzio designata ai sensi dell’articolo 3 bis sia competente anche per le questioni inerenti alla responsabilità genitoriale connesse con la domanda di divorzio, purché siano osservate le condizioni di cui all’articolo 12 del richiamato regolamento, in particolare che la competenza sia conforme all'interesse superiore del minore.

(11) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2201/2003 di conseguenza.

(12) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia aumentare la certezza del diritto, la prevedibilità, la flessibilità e l’accesso alla giustizia nei procedimenti matrimoniali internazionali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti ai sensi del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(13) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali principi generali del diritto comunitario. Essa intende garantire in particolare il pieno rispetto del diritto a un processo equo, in linea con l'articolo 47 della Carta.

(14) [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione e all’applicazione del presente regolamento].

(15) La Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2201/2003 è così modificato:

(1) Il titolo è sostituito dal seguente:

“Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia matrimoniale”

(2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis

Scelta dell’autorità giurisdizionale a opera delle parti nei procedimenti di divorzio e separazione personale

1. I coniugi possono concordare che una o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro saranno competenti a decidere nel procedimento di divorzio o separazione personale che li opponga, purché abbiano un legame sostanziale con quello Stato membro in quanto:

2. ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, oppure

3. è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per almeno tre anni, oppure

4. uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.

2. L’accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.”

(3) Negli articoli 4 e 5, l’espressione “articolo 3” è sostituita dall’espressione “articoli 3 e 3 bis”.”.

(4) L'articolo 6 è soppresso.

(5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

Competenza residuale

Qualora né l’uno né l’altro dei coniugi abbiano la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro o siano cittadini di uno stesso Stato membro ovvero, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, abbiano il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro in quanto:

5. i coniugi hanno avuto la precedente residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, oppure

6. uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri.”

(6) Nell’articolo 12, paragrafo 1, l’espressione “articolo 5” è sostituita dall’espressione “articoli 3 e 3 bis”.

(7) È inserito il seguente capo II bis:

“CAPO II bis

Legge applicabile in materia di divorzio e separazione personale

Articolo 20 bis

Scelta della legge a opera delle parti

1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale scegliendo tra una delle seguenti leggi:

7. la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;

8. la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di uno dei coniugi;

9. la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;

10. la legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda.

2. L’accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.

Articolo 20 ter

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti

In mancanza di scelta ai sensi dell’articolo 20 bis, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:

11. della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,

12. dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,

13. di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi o, in mancanza,

14. in cui è presentata la domanda.

Articolo 20 quater

Applicazione della legge straniera

Qualora si applichi la legge di un altro Stato membro, l’autorità giurisdizionale può avvalersi della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale per informarsi sui suoi contenuti.

Articolo 20 quinquies

Esclusione del rinvio

Con applicazione della legge designata ai sensi del presente regolamento si intende l’applicazione delle norme di quella legge a esclusione delle sue norme di diritto internazionale privato.

Articolo 20 sexies

Ordine pubblico

L'applicazione di una disposizione della legge designata dal presente regolamento può essere pretermessa solo ove tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.”

Articolo 2Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Consiglio

Il Presidente

[…]

[1] Programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato il 30.11.2000 (GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1).

[2] Piano d’azione di Vienna, adottato dal Consiglio europeo il 3 dicembre 1998 (GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1).

[3] Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea, adottato dal Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004.

[4] Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19).

[5] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 388 del 23.12.2003, pag. 1).

[6] COM(2005) 82 definitivo.

[7] Le risposte sono pubblicate al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C […] del […], pag. […].