52003PC0853

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2003/0853 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel marzo 2001, il Consiglio ha adottato la decisione 2001/243/CE che modifica l'articolo 1 della decisione 1999/81/CE, prorogandone la validità fino al 31 dicembre 2003. La decisione 1999/81/CE autorizza la Spagna ad applicare fino a tale data una misura di deroga agli articoli 2 e 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1]) volta ad esentare le cessioni e gli acquisti intracomunitari di determinati materiali di recupero e residui effettuati da soggetti passivi il cui fatturato per tali prodotti non abbia superato determinati importi. I soggetti passivi che di norma rientravano nel campo di applicazione dell'esenzione potevano tuttavia essere autorizzati dalle autorità a non applicare questo particolare regime.

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

2. Negli ultimi anni, i servizi della Commissione sono stati più volte contattati da imprese operanti in questo settore e dall'amministrazione spagnola in merito al persistere di frodi. Tanto le imprese quanto l'amministrazione sostengono che solo una soluzione che garantisca un trattamento uguale per tutti gli operatori del settore e che eviti il rischio che l'IVA addebitata da tali operatori non venga pagata sarebbe efficace nel lungo termine per evitare l'evasione fiscale e la conseguente distorsione della concorrenza a discapito degli operatori onesti.

3. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 27 ottobre 2003, il governo spagnolo ha domandato l'autorizzazione, a norma dell'articolo 27 della sesta direttiva, ad applicare un regime particolare a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi relative ai materiali di recupero e ai residui.

4. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda della Spagna con lettera del 7 novembre 2003.

5. Il governo spagnolo ha chiesto di applicare la procedura di 'reverse charge' (inversione dell'onere) alle seguenti cessioni di beni e prestazioni di servizi:

- la cessione di materiali metallici di recupero di natura ferrosa e non ferrosa nonché le prestazioni di servizi consistenti nella selezione, taglio e pressatura di tali materiali;

- la cessione di residui di carta, cartone e vetro;

- la cessione di prodotti semilavorati ottenuti dalla trasformazione dei metalli.

6. Nella domanda del governo spagnolo si precisa che la misura in questione mira a combattere l'evasione fiscale nel settore in oggetto, causata dal mancato versamento dell'IVA da parte degli operatori, in particolare dei piccoli commercianti i quali, pur addebitando l'IVA, spesso non versano l'imposta alle autorità e possono quindi offrire prezzi più bassi andandosi a sostituire agli operatori che rispettano gli obblighi. Il numero e le piccole dimensioni degli operatori inadempienti rendono particolarmente difficile un loro effettivo controllo da parte delle autorità fiscali.

7. La misura richiesta consentirebbe alla Spagna di designare quale debitore dell'imposta il beneficiario dei materiali di recupero (e dei servizi a questi connessi). Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il beneficiario delle cessioni di materiali di recupero e residui può dedurre l'imposta dovuta per tali cessioni. Il campo di applicazione della procedura di "reverse charge" verrebbe determinato dalla natura dei beni oggetto della cessione.

8. La misura richiesta deve essere considerata principalmente una misura di prevenzione per taluni tipi di evasione fiscale nel settore del recupero dei materiali, quali il mancato versamento di IVA fatturata da parte di operatori che raccolgono, smistano e sottopongono a una trasformazione di base i materiali di recupero e i residui, e di cui successivamente vengono perse le tracce. La misura è destinata anche a semplificare il lavoro delle autorità fiscali, che molto spesso hanno serie difficoltà a riscuotere l'IVA dovuta in quel settore.

9. La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, poiché non è destinata ad essere applicata a tutte le operazioni soggette all'IVA nel settore in questione, ma solo a specifiche operazioni che pongono seri problemi di evasione di imposta.

10. La misura non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

11. Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 7 giugno 2000, relativa ad una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, [2] la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione del grande numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci.

[2] COM(2000) 348 def.

12. Per quanto riguarda il settore in questione, dai recenti contatti tra la Commissione e talune amministrazioni nazionali e rappresentanti del settore risulta che, per garantire un'imposizione più adeguata di tutti gli operatori interessati della Comunità, potrebbe essere necessario instaurare un regime particolare adattato alle specificità del settore. La Commissione intende preparare una proposta di regime speciale da applicare al settore del recupero dei materiali.

13. La Commissione riconosce che la deroga consente di lottare efficacemente contro la violazione delle regole del sistema IVA, in attesa di procedere a modifiche più durature. Si ritiene pertanto opportuno concedere la deroga fino alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [3], in particolare l'articolo 27,vista la proposta della Commissione [4],

[3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/92/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 8).

[4] GU C

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettera protocollata il 27 ottobre 2003 presso il Segretariato generale della Commissione, il governo spagnolo ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di recupero e residui.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Spagna il 7 novembre 2003.

(4) La deroga in questione mira a consentire alla Spagna di designare quale debitore dell'imposta il beneficiario di specifici tipi di cessioni nel settore dei materiali di recupero e residui. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il beneficiario delle cessioni di materiali di recupero e residui può dedurre l'imposta dovuta per tali cessioni. Ciò ridurrebbe al minimo i problemi che le autorità fiscali incontrano per la riscossione dell'IVA dovuta in questo settore.

(5) La misura richiesta deve essere considerata principalmente una misura di prevenzione per taluni tipi di evasione fiscale nel settore del recupero dei materiali, quali il mancato versamento di IVA fatturata da parte di operatori che raccolgono, smistano e sottopongono ad una trasformazione di base i materiali di recupero e i residui e di cui successivamente vengono perse le tracce. La misura è destinata anche a semplificare il lavoro delle autorità fiscali.

(6) La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti, poiché non è destinata ad essere applicata a tutte le operazioni soggette all'IVA nel settore in questione, ma solo a specifiche operazioni che pongono seri problemi di evasione di imposta.

(7) Il 7 giugno 2000 la Commissione ha pubblicato una strategia volta a migliorare a breve termine il funzionamento del regime IVA, in cui la Commissione si è impegnata a procedere ad una razionalizzazione del grande numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci.

(8) Per quanto riguarda il settore in questione, dai recenti contatti tra la Commissione e talune amministrazioni nazionali e rappresentanti del settore risulta che, per garantire un'imposizione più adeguata di tutti gli operatori interessati della Comunità, potrebbe essere necessario instaurare un regime particolare adattato alle specificità del settore. La Commissione intende preparare una proposta di regime speciale da applicare al settore del recupero dei materiali.

(9) La deroga scade quindi alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, ma in ogni caso al più tardi il 31 dicembre 2005.

(10) La misura non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione di cui all'articolo 28 octies dello stesso, la Spagna è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il beneficiario delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Il beneficiario della cessione di beni o della prestazione di servizi può essere designato quale debitore dell'IVA nei seguenti casi:

- cessioni di avanzi dell'industria, cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio, residui ed altri materiali di recupero costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonché prestazioni di servizi consistenti nella selezione, nel taglio, nella frammentazione e nella pressatura di tutti questi prodotti.

- cessioni di cascami e avanzi di carta, cartone o vetro.

- cessioni di prodotti semilavorati (lingotti, blocchi, lastre, barre, grani, graniglie, vergella ecc.) ottenuti dalla trasformazione, dalla lavorazione o dalla fusione dei metalli non ferrosi, ad eccezione dei composti di nichel.

Articolo 3

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di un regime speciale per l'applicazione dell'IVA al settore dei materiali di recupero e dei residui, che modifica la direttiva 77/388/CEE, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

Articolo 4

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente