51999PC0703

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica Portoghese /* COM/99/0703 def. */


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica Portoghese

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

REPUBBLICA D'AUSTRIA

1. L'articolo 2, punto e), dell'allegato XV - parte IX "Fiscalità" - dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea [1] autorizzava l'Austria a derogare all'articolo 28, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE [2] e ad applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, purché tale aliquota non fosse inferiore al 10%.

[1] GU L 241 del 29.8.1994, pag. 335.

[2] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 99/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

2. In Austria, dal 1° gennaio 1999, la locazione di beni immobili ad uso residenziale deve essere esonerata dall'IVA, senza diritto a deduzione dell'imposta pagata a monte, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, titolo B, punto b), della sesta direttiva IVA. Tuttavia, conformemente all'articolo 13, titolo C, punto a), della stessa direttiva, l'Austria può accordare ai soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione. In tal caso, si applicano la normale aliquota IVA e le normali regole per il diritto a deduzione.

3. L'Austria ritiene tuttavia che il provvedimento di deroga sia ancora indispensabile poiché il regime transitorio di IVA è ancora in vigore e poiché dal negoziato del suo atto di adesione la situazione non è cambiata molto. Il paese vorrebbe pertanto continuare ad assoggettare tali locazioni ad un'aliquota ridotta di IVA, poiché la soppressione dell'aliquota ridotta del 10% (sostituita dall'aliquota normale del 20% o da un esonero senza diritto a deduzione) comporterebbe sicuramente il rincaro dei prezzi delle locazioni immobiliari a livello del consumatore finale, il che sarebbe in contrasto con la sua politica in materia di alloggi.

4. Tenuto conto degli elementi addotti dall'Austria e del fatto che la deroga accordata all'Austria non è stata oggetto di ricorsi, la Commissione ritiene che, trattandosi di locazioni di beni immobili ad uso residenziale, il rischio di distorsione di concorrenza debba essere considerato inesistente.

5. In considerazione di quanto sopra, la Commissione intende proporre una proroga del provvedimento di deroga, purché l'applicazione di detta deroga si limiti al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva.

REPUBBLICA PORTOGHESE

6. Prima del 1991, il Portogallo applicava ai servizi di ristorazione un'aliquota ridotta dell'8%. In virtù dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), della sesta direttiva, introdotto dalla direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 [3], il Portogallo ha potuto continuare ad applicare tale aliquota.

[3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1.

7. Tuttavia, dopo una modifica generale delle aliquote e per ragioni politiche e di bilancio, a partire dal 1992 questi servizi sono stati sottoposti ad un'aliquota normale.

8. Dal 1°.7.96, a seguito delle proteste dei rappresentanti del settore, il Portogallo ha chiesto di reintrodurre per questi servizi un'aliquota ridotta, poiché il mantenimento dell'aliquota normale avrebbe comportato diverse conseguenze fortemente negative.

9. Il Portogallo ritiene infatti che l'assoggettamento di questi servizi ad un'aliquota normale comporterebbe prima di tutto l'aumento dei prezzi dei servizi di ristorazione a livello di consumatore finale e rischierebbe poi di provocare nel settore una notevole riduzione dei posti di lavoro. Un'aliquota ridotta di IVA potrebbe contribuire in modo rilevante alla politica del paese in materia di lotta alla disoccupazione.

10. Inoltre, l'applicazione dell'aliquota normale a questi servizi potrebbe spingere le imprese a creare o a mantenere posti di lavoro nero, destinati soprattutto a personale poco qualificato o privo di qualifica, pronto quindi ad accettare questo tipo di situazione.

11. Tuttavia, l'articolo 28, paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva, che prevede che gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta possono applicare un'aliquota ridotta non inferiore al 12% ai servizi di ristorazione, non consente più di usufruire di questa possibilità, avendo il Portogallo rinunciato all'aliquota ridotta nel 1992.

12. Tenuto conto degli elementi addotti dal Portogallo e del fatto che l'applicazione dell'aliquota ridotta non è stata oggetto di ricorsi, la Commissione ritiene che, trattandosi di servizi di ristorazione, il rischio di distorsione di concorrenza debba essere considerato inesistente, dal momento che la misura è limitata a questo Stato membro.

13. In considerazione di quanto sopra, la Commissione intende proporre una deroga nel quadro delle disposizioni transitorie previste all'articolo 28 della sesta direttiva, così da consentire al Portogallo di applicare un'aliquota ridotta per il settore della ristorazione, purché tale applicazione si limiti al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della stessa direttiva.

Osservazioni sugli articoli

Articolo 1

Questo articolo ha l'obiettivo di aggiungere all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE due nuovi punti: il punto j), che autorizza l'Austria a mantenere un'aliquota ridotta sulla locazione di beni immobili a uso residenziale; e il punto k), che permette al Portogallo di applicare un'aliquota ridotta al settore della ristorazione.

Articoli 2-4

Questi articoli prevedono le disposizioni relative all'entrata in vigore della direttiva.

1999/0272 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica Portoghese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [5],

[5] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [6],

[6] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, punto e), dell'allegato XV - parte IX "Fiscalità" - dell'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Comunità europea [7] autorizzava l'Austria a derogare all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE [8] del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE [9], e ad applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, purché tale aliquota non fosse inferiore al 10%.

[7] GU L 241 del 29.8.1994, pag. 335.

[8] GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1.

[9] . GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

(2) In Austria, dal 1° gennaio 1999, la locazione di beni immobili ad uso residenziale deve essere esonerata dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta pagata a monte, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, titolo B, punto b), della sesta direttiva IVA; l'Austria può tuttavia accordare ai soggetti passivi il diritto, previsto all'articolo 13, titolo C, punto a), della stessa direttiva, di optare per l'imposizione. In tal caso, si applicano la normale aliquota IVA e le normali regole per il diritto a deduzione,

(3) Benché la deroga sia giunta a scadenza, l'Austria ritiene che tale misura resti indispensabile poiché il regime transitorio di IVA è ancora in vigore e poiché dal negoziato del suo atto di adesione la situazione non è cambiata molto,

(4) L'Austria segnala inoltre che la soppressione dell'aliquota ridotta del 10% comporterebbe di certo l'aumento dei prezzi delle locazioni immobiliari a livello di consumatore finale,

(5) Al 1° gennaio 1991, il Portogallo applicava al settore della ristorazione un'aliquota ridotta dell'8%. In virtù dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, introdotto dalla direttiva 92/77/CEE del 19 ottobre 1992 [10], il Portogallo ha potuto continuare ad applicare tale aliquota. Tuttavia, dopo una modifica generale delle aliquote e per ragioni politiche e di bilancio, a partire dal 1992 questi servizi sono stati sottoposti ad un'aliquota normale,

[10] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 1.

(6) Il Portogallo vorrebbe reintrodurre un'aliquota ridotta per questi servizi, poiché il mantenimento dell'aliquota normale avrebbe conseguenze estremamente negative, in termini soprattutto di occupazione e di sviluppo del lavoro nero; l'applicazione dell'aliquota normale si ripercuoterebbe inoltre sui prezzi dei servizi di ristorazione a livello di consumatore finale,

(7) Poiché le deroghe in oggetto riguardano prestazioni di servizi che si svolgono all'interno di Stati membri, il rischio di distorsione di concorrenza deve essere considerato inesistente,

(8) In considerazione di quanto sopra, è possibile prevedere un ritorno alla situazione precedente tanto per l'Austria quanto per il Portogallo, purché l'applicazione delle deroghe si limiti al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE. Occorre però che l'Austria adotti le misure necessarie a garantire che l'introduzione di un'aliquota ridotta, prevista da questo provvedimento di deroga, non incida sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, la cui base imponibile dovrà essere ricostituita conformemente al regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

All'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, sono aggiunti i punti seguenti:

j) La Repubblica d'Austria può applicare alla locazione dei beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, punto a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10%;

k) La Repubblica portoghese può applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, punto a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12 %."

Articolo 2

1. Gli Stati membri, di cui all'articolo 1, mettono in vigore disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile a partire dal 1° gennaio 1999 e fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente