51999PC0062

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro /* COM/99/0062 def. - CNS 99/0056 */

Gazzetta ufficiale n. C 102 del 13/04/1999 pag. 0010


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro

(1999/C 102/10)

COM(1999) 62 def. - 1999/0056(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 marzo 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato economico e sociale,

(1) considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/80/CE(2) consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi appartenenti alle categorie indicate nell'allegato H;

(2) considerando nondimeno che il problema della disoccupazione è così grave che si deve consentire, agli Stati membri che lo desiderino, di sperimentare l'applicazione e gli effetti, in termini di nuovi posti di lavoro, di uno sgravio dell'IVA mirato a servizi ad alta intensità di lavoro non ricompresi attualmente nell'allegato H;

(3) considerando altresì che l'aliquota IVA ridotta è in grado di ridurre l'interesse delle imprese ad entrare nell'economia sommersa o a restarvi;

(4) considerando tuttavia che una siffatta riduzione mirata dell'aliquota non è esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta; che è pertanto opportuno istituire una procedura d'autorizzazione per un periodo ben delimitato e completo di tre anni, nonché circoscrivere rigorosamente il campo d'applicazione del provvedimento onde preservarne la natura limitata e la verificabilità;

(5) considerando che è necessario istituire una procedura d'esame e di controllo delle autorizzazioni al fine di verificarne la costante compatibilità con il buon funzionamento del mercato interno;

(6) considerando che al fine di eliminare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità le misure adeguate, come la revoca dell'autorizzazione concessa o la riduzione del suo ambito di applicazione devono essere adottate dal Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, analogamente alla procedura di cui all'articolo 101 del trattato;

(7) considerando che la natura sperimentale del presente provvedimento esige, da parte degli Stati membri che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza;

(8) considerando che l'applicazione del provvedimento deve rimanere rigorosamente limitata nel tempo e concludersi entro il 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 28 della direttiva 77/388/CEE, è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

"6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare a servizi ad alta intensità di lavoro, obbligatoriamente per tutto il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma.

I servizi devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;

b) essere prestati direttamente ai consumatori finali;

c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;

L'applicazione delle aliquote ridotte non deve mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato interno.

Lo Stato membro che desideri introdurre la misura di cui al primo comma informa la Commissione anteriormente al 1 o settembre 1999, comunicandole, prima di tale data, tutti gli elementi di valutazione utili ed in particolare i dati seguenti:

a) campo d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

b) elementi idonei alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;

c) elementi attestanti che la misura non può creare distorsioni della concorrenza;

d) elementi indicanti i relativi costi di bilancio;

e) elementi attestanti il nesso diretto tra la riduzione dei prezzi derivante dalla riduzione dell'aliquota ed il previsto aumento della domanda e dell'occupazione.

La Commissione propone al Consiglio adeguate misure qualora constati che le misure introdotte da uno Stato membro non possono essere lasciate in vigore, a causa di distorsioni della concorrenza fra attività analoghe svolte all'interno dello Stato membro interessato oppure fra attività identiche od analoghe svolte in Stati membri differenti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte.

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1o ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misura sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

(2) GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.