51997PC0325

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (comitato dell'imposta sul valore aggiunto) /* COM/97/0325 def. - CNS 97/0186 */

Gazzetta ufficiale n. C 278 del 13/09/1997 pag. 0006


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (comitato dell'imposta sul valore aggiunto) (97/C 278/05) COM(97) 325 def. - 97/0186(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento del regime transitorio di imposizione dell'IVA negli scambi intracomunitari ha evidenziato la necessità di un'applicazione più uniforme della normativa comunitaria, in particolare per evitare fenomeni di doppia imposizione o di mancata imposizione;

considerando che, nel suo programma di istituzione del nuovo sistema comune IVA, la Commissione ha incluso una proposta di trasformazione del comitato dell'IVA da comitato consultivo a comitato di regolamentazione;

considerando che, nella sua decisione del 13 luglio 1987 (1) il Consiglio ha stabilito le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 29

1. Le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, salvo quelle relative alle aliquote IVA, sono adottate dalla Commissione conformemente alle procedure fissate dai paragrafi da 2 a 4. Inoltre, secondo la stessa procedura, la Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'adeguamento dell'articolo 15, punto 10.

2. La Commissione è assistita da un comitato dell'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominato "comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, il comitato prende in esame gli aspetti oggetto di consultazione ai sensi della presente direttiva ed i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto.»

2) All'articolo 15, punto 10, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«L'ambito d'applicazione della presente esenzione può essere modificato, fatte salve le condizioni fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 29.

Fino all'adozione di norme fiscali comuni, la presente esenzione è applicabile alle condizioni ed entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Le informazioni necessarie a dare attuazione all'esenzione sono scambiate per mezzo di un documento uniforme la cui forma ed il cui contenuto sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 29.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) Decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33).