51994PC0612

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano /* COM/94/612DEF - SYN 95/0010 */

Gazzetta ufficiale n. C 131 del 30/05/1995 pag. 0005


Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano (95/C 131/03) COM(94) 612 def. - 95/0010(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 28 aprile 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando la necessità di adeguare al progresso scientifico e tecnologico la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (2); che l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva dimostra la necessità di istituire un quadro normativo, flessibile e trasparente, che consenta agli Stati membri di affrontare i casi di inosservanza dei valori; che è inoltre opportuno riesaminare la direttiva alla luce del trattato sull'Unione europea ed in particolare del principio di sussidiarietà;

considerando che, alla luce dell'articolo 3 B del trattato, secondo cui l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, è necessario rivedere le disposizioni della direttiva 80/778/CEE concentrando l'intervento comunitario sull'osservanza di norme essenziali di qualità e salute, e lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere ulteriori parametri secondari qualora lo ritengano opportuno;

considerando che, in base al principio di sussidiarietà, le diverse caratteristiche naturali e socioeconomiche delle regioni dell'Unione richiedono che la maggior parte delle decisioni in materia di controllo, analisi e adozione di misure in caso di inosservanza delle norme sia adottata a livello locale, regionale o nazionale;

considerando la necessità di stabilire norme comunitarie per i parametri di qualità essenziali attinenti alla salute per le acque destinate al consumo umano, definendo obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere parallelamente ad altre misure comunitarie, al fine di garantire l'uso responsabile dell'acqua destinata al consumo umano;

considerando che l'importanza per la salute umana delle acque destinate al consumo umano rende necessaria la fissazione di requisiti di qualità essenziali a livello comunitario, ai quali tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare;

considerando la necessità di includere le acque utilizzate nell'industria alimentare, escluse le acque il cui uso - secondo dati certi - non incide sulla salubrità del prodotto finale;

considerando che occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto esistono norme speciali per questi tipi di acque;

considerando che devono essere prese misure per garantire l'osservanza di valori specifici di tutti i parametri direttamente attinenti alla salute e per tutti gli altri parametri in caso di deterioramento della qualità; che tali misure non devono pregiudicare l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), modificata da utlimo dalla direttiva 94/79/CE della Commissione (4);

considerando l'importanza di prevenire i potenziali pericoli per la salute umana derivanti da acqua contaminata; che la fornitura di quest'acqua deve essere vietata o l'uso della stessa limitato;

considerando la necessità di fissare per le sostanze che rivestono importanza a livello comunitario, valori parametrici individuali sufficientemente rigorosi, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva;

considerando che i valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio della precauzione; che i valori sono stati scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'arco di vita e rappresentino pertanto un livello elevato di protezione della salute;

considerando che gli Stati membri devono fissare valori per altri parametri qualora ciò sia necessario per proteggere la salute umana all'interno del loro territorio;

considerando che i valori parametrici devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore;

considerando che la qualità delle acque destinate al consumo umano può essere influenzata dalle condizioni e dai materiali impiegati negli impianti domestici; che gli Stati membri non possono essere considerati responsabili delle condizioni e dei materiali impiegati in detti impianti;

considerando che gli Stati membri devono istituire programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla direttiva; che detti programmi devono essere adeguati alle esigenze locali e conformi alle prescrizioni minime di controllo stabilite nella direttiva;

considerando che i metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano devono garantire risultati affidabili e comparabili;

considerando che, in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla direttiva, gli Stati membri devono esaminare le cause e adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità delle acque;

considerando che, in caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, i provvedimenti correttivi sono necessari soltanto al fine di garantire la protezione della salute umana;

considerando che, se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato, va data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte;

considerando che, per consentire la continuazione dell'approvvigionamento di acqua potabile, gli Stati membri devono essere autorizzati a stabilire deroghe alla presente direttiva, qualora sussistano determinate condizioni, ferma restando la protezione della salute umana e che è inoltre necessario definire un quadro normativo adeguato per la introduzione di tali deroghe per garantire che l'acqua sia conforme ai requisiti fissati dalla direttiva;

considerando che la preparazione delle acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze; che occorrono norme per disciplinarne l'uso onde evitare possibili effetti pregiudizievoli alla salute umana dovuti a quantitativi eccessivi di tali sostanze o delle impurità ivi contenute;

considerando che, per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario che le acque destinate al consumo umano possano circolare liberamente all'interno dell'Unione, a condizione che la loro commercializzazione non costituisca un potenziale pericolo per la salute umana;

considerando che il progresso tecnico può richiedere l'adeguamento tempestivo dei requisiti tecnici fissati negli allegati II e III; che, inoltre, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, è opportuno stabilire una procedura che consenta alla Commissione di approvare tali adeguamenti con la cooperazione di un comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri;

considerando che è necessario informare sufficientemente e adeguatamente i consumatori sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle eventuali deroghe stabilite dagli Stati membri e sulle azioni eventualmente adottate dalle autorità competenti; che è anche opportuno tener conto delle esigenze tecniche e statistiche della Commissione, nonché del diritto dei singoli di ottenere adeguate informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

considerando che, in casi eccezionali e specifici, può essere assegnato agli Stati membri un periodo di tempo più lungo per l'attuazione di talune disposizioni della direttiva;

considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi alle scadenze per il recepimento nel diritto nazionale e l'applicazione indicata nell'allegato IV,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. L'obiettivo della direttiva è di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità.

Articolo 2

1. Per acque destinate al consumo umano ai sensi della presente direttiva si intendono:

a) tutte le acque trattate o non trattate, utilizzate a scopo potabile o per altri fini domestici, a prescindere dalla loro origine e dal fatto che siano fornite al rubinetto, in bottiglia o in contenitori;

b) tutte le acque utilizzate in imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, escluse quelle il cui uso - secondo quanto accertato dalle autorità nazionali competenti - non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

2. Ai fini della presente direttiva, per «impianto di distribuzione domestico» si intendono tutte le condutture e i raccordi che collegano il rubinetto del consumatore all'impianto di approvvigionamento e per i quali, ai sensi della legislazione nazionale vigente, non è responsabile il fornitore dell'acqua.

Articolo 3

La presente direttiva non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali, ai sensi della direttiva 80/777/CEE del Consiglio (5);

b) alle acque considerate medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio (6);

c) alle acque destinate esclusivamente a fini domestici che non abbiano ripercussioni dirette o indirette sulla salute dei consumatori interessati;

d) fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, alle acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che approvvigioni al massimo 15 nuclei, escluse le acque che vengono vendute.

Articolo 4

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano:

a) soddisfino i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

b) non contengano microrganismi patogeni e parassiti in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

2. Gli Stati membri adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano siano conformi all'obiettivo fissato all'articolo 1.

Articolo 5

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso. In tali casi i consumatori vengono immediatamente informati e viene loro fornita la necessaria consulenza.

2. Le autorità competenti decidono, caso per caso, quali provvedimenti adottare ai sensi del paragrafo 1, tenendo conto anche dei rischi per la salute umana che deriverebbero dall'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

3. Gli Stati membri possono formulare orientamenti onde consentire alle autorità competenti di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.

2. I valori fissati ai sensi del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell'allegato I. Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati a fini di controllo per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 9.

3. Gli Stati membri fissano valori per aggiuntivi parametri non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per proteggere la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso.

4. Gli Stati membri informano la Commissione con le procedure stabilite dalla direttiva 83/189/CEE (7) ogniqualvolta ritengano necessario adottare valori più rigorosi di quelli fissati all'allegato I, parte B, o valori per altri parametri non inseriti nell'allegato I ma necessari per proteggere la salute umana.

5. Fatte salve le procedure stabilite dalla direttiva 83/189/CEE, in particolare dall'articolo 9, gli Stati membri possono adottare le suddette misure solo dopo che siano decorsi tre mesi dalla notifica alla Commissione, e sempreché quest'ultima non abbia emesso parere negativo.

6. In tal caso, prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 15 onde determinare se le misure previste possano essere attuate, eventualmente previe opportune modifiche.

Articolo 7

1. I valori parametrici fissati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore, in cui sono utilizzate dall'impresa alimentare o, per le acque messe in vendita in bottiglia o in contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori.

2. Per le acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione, i valori parametrici sono rispettati nel punto in cui queste fuoriescono da un rubinetto situato nei locali del consumatore.

3. Si considera che gli Stati membri abbiano soddisfatto agli obblighi del presente articolo, dell'articolo 4 e dell'articolo 9, paragrafo 2 quando si dimostri che l'inosservanza dei valori parametrici fissati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, è dovuta all'impianto di distribuzione domestico.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare il controllo regolare e rappresentativo della qualità delle acque destinate al consumo umano, onde verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato.

2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al precedente paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono opportuni programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano; tali programmi debbono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato II.

3. I luoghi di prelievo dei campioni sono determinati dalle competenti autorità nazionali.

4. Con la procedura di cui all'articolo 15, possono essere stabiliti orientamenti comunitari riguardanti il controllo previsto dal presente articolo.

5. a) Gli Stati membri usano i metodi di analisi di riferimento indicati nell'allegato III.

b) Possono essere usati metodi di analisi alternativi purché si dimostri che si ottengono risultati equivalenti. Gli Stati membri che ricorrono a un metodo alternativo comunicano alla Commissione tutte le informazioni rilevanti sul metodo stesso e sulla sua equivalenza rispetto ad altri metodi.

c) Se non viene specificato alcun metodo di analisi di riferimento, si può utilizzare qualsiasi metodo che rispetti i requisiti di cui all'allegato III.

6. La Commissione sottoporrà a revisione, a intervalli regolari, i metodi di analisi di riferimento di cui all'allegato III.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei requisiti di cui all'allegato I sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2. Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai requisiti fissati nell'allegato I, gli Stati membri provvedono affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità.

3. In caso di inosservanza dei valori parametrici o delle specifiche contenute nella parte C dell'allegato I, i provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque devono essere adottati solo ove ciò sia necessario per proteggere la salute umana.

Articolo 10

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire deroghe ai valori parametrici fissati nella parte B dell'allegato I per un periodo di tempo limitato e fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, nella misura in cui tali deroghe non presentino un potenziale pericolo per la salute umana e l'approvvigionamento d'acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto in nessun altro congruo modo.

2. Le deroghe stabilite ai sensi del paragrafo 1 indicano quanto segue:

a) il motivo della deroga;

b) il parametro interessato e il valore massimo ammissibile in base alla deroga;

c) l'area geografica e la popolazione interessata, nonché la quantità di acqua fornita al giorno;

d) un opportuno programma di controllo, eventualmente caratterizzato da una maggiore frequenza di controllo;

e) la durata necessaria della deroga;

f) un piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi;

g) gli effetti sulle industrie alimentari eventualmente interessate.

3. Se le autorità competenti ritengono che l'inadempienza del valore parametrico sia di lieve entità e che l'azione intrapresa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 sia sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di 10 giorni, non è necessario applicare i requisiti speciali di cui al precedente paragrafo 2.

In tal caso, le autorità competenti devono fissare solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il tempo assegnato per risolvere il problema.

4. Il paragrafo 3 non può essere applicato se l'inosservanza di uno stesso valore parametrico per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

5. Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al presente articolo provvedono affinché la popolazione interessata sia immediatamente informata della deroga e delle relative condizioni, secondo le modalità più opportune. Ove occorra, essi provvedono anche a fornire raccomandazioni a gruppi di popolazione particolari, per i quali la deroga possa costituire un rischio speciale.

I suddetti obblighi non riguardano la situazione di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6. Salve le deroghe stabilite ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro 15 giorni le deroghe stabilite riguardanti approvvigionamenti d'acqua superiori a 1 000 m³ al giorno, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglia o in contenitori.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le sostanze utilizzate per la preparazione delle acque destinate al consumo umano e le impurità in esse contenute non si trovino nelle acque in concentrazioni superiori a quelle necessarie ai fini dell'uso e non riducano, direttamente o indirettamente, la protezione della salute umana garantita in forza della presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, una degradazione dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla protezione della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Articolo 13

1. Gli Stati membri non vietano né limitano la libera circolazione delle acque destinate al consumo umano per motivi attinenti alla qualità, qualora questa sia conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A e B.

2. Gli Stati membri non vietano né limitano, per ragioni concernenti la qualità delle acque di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari se la qualità delle acque utilizzate è conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A e B.

Articolo 14

1. Con cadenza almeno decennale la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico, presentando eventuali proposte di modifica con la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato.

2. Le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico sono adottate con la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 15

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui sopra.

Articolo 16

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Fatta salva l'attuazione delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (8), gli Stati membri pubblicano una relazione annuale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale relazione riguarda un anno civile e viene pubblicata prima della fine dell'anno civile successivo.

3. Gli Stati membri inviano le relazioni alla Commissione entro tre mesi dalla pubblicazione.

4. La forma e le informazioni minime delle relazioni di cui al paragrafo 3 sono determinate in particolare per le misure di cui all'articolo 3, lettera d), all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 9 ed eventualmente modificate ai sensi della procedura di cui all'articolo 15.

5. La Commissione esamina le relazioni degli Stati membri e ogni tre anni pubblica una relazione di sintesi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano all'interno della Comunità. Le suddette relazioni sono pubblicate entro due anni dalla fine di ogni periodo consecutivo di tre anni.

Articolo 17

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di 5 anni dalla sua entrata in vigore, fatto salvo l'allegato I, parte B, nota 3.

Articolo 18

1. In casi eccezionali e per gruppi di popolazioni geograficamente delimitati gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta particolare di proroga del termine fissato dalla presente direttiva per l'osservanza di singoli valori parametrici indicati nella parte B dell'allegato I. La presente disposizione non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o in contenitori.

2. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà far presenti le difficoltà incontrate e proporre un piano d'azione, corredato di un adeguato calendario di attuazione per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, e comprendente un programma di controllo e informazioni sui costi legati alla sua attuazione. La richiesta deve inoltre specificare le industrie alimentari interessate.

3. La Commissione esamina la richiesta e adotta, se del caso, le misure necessarie con la procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 19

La direttiva 80/778/CEE è abrogata entro 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale e l'applicazione di cui all'allegato IV.

I richiami alla direttiva abrogata s'intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato V.

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri mettono in vigore tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

(3) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

(4) GU n. L 354 del 31. 12. 1994, pag. 16.

(5) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

(6) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

(7) GU n. L 109 del 26. 4. 1989, pag. 8.

(8) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

ALLEGATO I

PARAMETRI E VALORI PARAMETRICI

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le acque vendute in bottiglia o in recipienti valgono i seguenti valori:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota 1: I valori e la classificazione di questi parametri possono essere modificati alla luce dei nuovi dati scientifici che si presume saranno disponibili tra breve.

Nota 2: I campioni per questi parametri devono essere prelevati dopo essere stati a contatto con il cloro (la durata del contatto non è rilevante); il campionamento deve effettuarsi nel punto in cui l'acqua esce dall'impianto di trattamento. Se necessario, il valore parametrico del bromodiclorometano può essere aumentato a 25 ìg/l, a condizione che si riduca il valore del cloroformio a 30 ìg/l .

Nota 3: Questo valore si riferisce ad un campione rappresentativo di acqua di rubinetto e deve essere soddisfatto al più tardi 15 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri danno priorità alle zone in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è elevata.

Gli Stati membri provvedono affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore parametrico. Il valore parametrico del piombo nel periodo compreso tra i 5 e i 15 anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 ìg/l.

Nota 4: Ove viene praticata la clorazione, questi valori parametrici possono essere sostituiti da un valore di 0,5 per i nitriti e dalla seguente condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, dove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l.

Nota 5: a) Per antiparassitari s'intende:

- insetticidi organici

- erbicidi organici

- fungicidi organici

- nematocidi organici

- acaricidi organici

- alghicidi organici

e prodotti connessi (regolatori della crescita).

b) Il valore parametrico si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

c) Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

d) La Commissione esamina se sia possibile fissare un singolo valore per una determinata sostanza, previa valutazione dei dati scientifici disponibili.

Nota 6: I composti specifici sono i seguenti:

- benzo(a)pirene

- fluorantene

- benzo(b)fluorantene

- benzo(k)fluorantene

- benzo(ghi)perilene

- indeno(1,2,3-cd)pirene.

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota 1: Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.

Nota 2: Per le acque messe in vendita in bottiglia o in recipienti, l'unità di misura è numero/250 ml.

Nota 3: Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10 000 m³ al giorno.

ALLEGATO II

CONTROLLO TABELLA A Parametri da analizzare

1. Controllo di routine

Alluminio (1)

Ammonio

Colore (2)

Conduttività

E. coli

Concentrazione ioni idrogeno

Ferro (3)

Nitrati (4)

Nitriti (5)

Odore (6)

Pseudomonas aeruginosa (7)

Sapore (8)

Torbidità

2. Controllo di verifica

Devono essere misurati tutti gli altri parametri di cui all'allegato I, a meno che le autorità competenti non stabiliscano che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro si ritrovi in un dato approvvigionamento d'acqua in concentrazioni tali da far prevedere il rischio di un mancato rispetto del relativo valore parametrico.

TABELLA B

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota 1: Le percentuali relative dei campioni prelevati presso il rubinetto del consumatore e nella zona di approvvigionamento dipenderanno dalla dimensione della zona interessata. Per approvvigionamenti d'acqua di 20 000 m³ al giorno, è possibile prelevare circa il 50 % dei campioni all'interno dell'impianto di trattamento e di distribuzione.

Nota 2: Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 3: La frequenza deve essere stabilita dallo Stato membro interessato; le acque utilizzate dall'industria alimentare devono tuttavia essere controllate almeno una volta all'anno.

Nota 4: Qualora il volume di acqua distribuito superi i 300 000 m³ al giorno, le frequenze minime di campionamento sono calcolate in proporzione rispetto a quelle applicabili ad un volume distribuito superiore a 100 000 m³ al giorno.

Nota 5: Qualora il volume di acqua prodotto per la vendita in bottiglia o in recipienti superi i 3 000 m³ al giorno, le frequenze minime di campionamento sono calcolate in proporzione rispetto a quelle applicabili ad un volume prodotto superiore a 1 000 m³ al giorno.

Nota 6: La frequenza deve essere stabilita dagli Stati membri interessati.

(1) Se usato come flocculante.

(2) Esame qualitativo.

(3) Se si utilizza la clorazione come processo di disinfezione. Negli altri casi valgono i parametri che figurano nell'elenco relativo al controllo di verifica.

(4) Solo per le acque vendute in bottiglia o in recipienti.

ALLEGATO III

METODI DI ANALISI DI RIFERIMENTO

1. Parametri per i quali non viene specificato un metodo di analisi

Colore

Odore

Sapore

Torbidità.

2. Parametri per i quali vengono specificate le caratteristiche di prestazione

2.1. Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate s'intende che il metodo di analisi utilizzato è in grado di misurare concentrazioni uguali al valore parametrico con un'accuratezza, una precisione e un limite di rilevazione specificati.

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2. Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate richiedono che il metodo di analisi impiegato consenta di misurare concentrazioni pari al valore parametrico con un'accuratezza di 0,2 unità pH e una precisione di 0,2 unità pH.

Nota 1: Questo termine ha il significato di cui alla norma ISO * * *.

Nota 2: Questo termine ha il significato di cui alla norma ISO * * *.

Nota 3: Questo termine ha il significato di cui alla norma ISO * * *.

Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 5: L'ossidazione deve durare 10 minuti a una temperatura di 100 °C in condizioni di acidità con l'uso di permanganato.

Nota 6: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono ai singoli antiparassitari.

Nota 7: Le singole sostanze figurano nell'allegato I.

3. Vengono specificati metodi di analisi per i seguenti parametri:

Coliformi totali

Filtrazione su membrana seguita da incubazione su mezzo di coltura al solfato laurilico (Membrane lauryl sulphate broth) (nota 1) per 4 ore a 30 °C, seguita da 14 ore a 37 °C. Computo delle colonie gialle, a prescindere dalle dimensioni.

E. coli

Filtrazione su membrana seguita da incubazione su mezzo di coltura al solfato laurilico (Membrane lauryl sulphate broth) (nota 1) per 4 ore a 30 °C, seguita da 14 ore a 44 °C. Computo delle colonie gialle, a prescindere dalle dimensioni.

Streptococchi fecali

Filtrazione su membrana seguita da incubazione su mezzo di coltura Membrane enterococcus agar (nota 2) per 48 ore a 37 °C. Computo delle colonie rosa, rosse o marrone rossicce lisce e convesse.

Clostridi solforiduttori

Mantenere il campione a 75 °C per 10 minuti prima della filtrazione su membrana. Incubazione su mezzo di coltura al triptosio (Tryptose-Sulphite-Cycloserine Agar) (nota 3) a 37 °C in condizioni anaerobiche. Computo delle colonie nere dopo un'incubazione di 24 e di 48 ore.

Pseudomonas aeruginosa

Filtrazione su membrana seguita da incubazione in un recipiente chiuso a 37 °C su mezzo di coltura Kings A broth modificato (nota 4) per 48 ore. Computo delle colonie contenenti pigmenti verdi, blu o marrone rossicci e quelli fluorescenti.

Computo batteri totali

Incubazione su agar all'estratto di lievito (nota 5) per 72 ore a 22 °C e per 24 ore a 37 °C. Computo di tutte le colonie.

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ALLEGATO IV

NOTIFICA

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ALLEGATO V

TAVOLA DI CONCORDANZA

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