51994PC0370

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE e determina il campo d' applicazione dell' articolo 14, paragrafo 1, lettera d) per quanto concerne l' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni /* COM/94/370DEF - CNS 94/0197 */

Gazzetta ufficiale n. C 282 del 08/10/1994 pag. 0003


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE e determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (94/C 282/03) COM(94) 370 def. - 94/0197(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 83/181/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (2), determina il campo d'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni;

considerando che, al fine di rendere il più possibile omogenei il regime doganale e il regime applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto, il regime di esenzione stabilito dalla direttiva 83/181/CEE è stato fondato sul regime delle franchigie doganali instaurato dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/94 (4), tenendo tuttavia conto delle differenze di finalità e di struttura esistenti tra i dazi doganali e l'imposta sul valore aggiunto;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. . . ./94, che stabilisce i casi in cui può essere concessa la franchigia dai dazi all'importazione o all'esportazione, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 918/83; che, per mantenere la già realizzata omogeneità tra disposizioni doganali e fiscali applicabili in materia, le disposizioni del regolamento (CE) n. . . ./94 dovrebbero essere riprese nelle disposizioni comunitarie in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto delle differenze di finalità e delle caratteristiche dei meccanismi di cui sopra;

considerando che, per esigenze di coerenza, è auspicabile raggruppare in un unico testo tutte le esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE (5), modificata da ultimo dalla direttiva 94/. . ./CE; che risulta quindi opportuno ricomprendere nella presente direttiva le franchigie relative alle importazioni a carattere non commerciale, ossia quelle di merci trasportate dai viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni, che sono attualmente disciplinate da direttive specifiche, e cioè la direttiva 69/169/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (7), e la direttiva 78/1035/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 85/576/CEE (9);

considerando infine che è opportuno integrare le presenti disposizioni nella direttiva 77/388/CEE; che occorre quindi modificare le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) di detta direttiva e completarla con un nuovo allegato K,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«d) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale a norma del regolamento (CE) n. . . . del Consiglio (nel seguito "regolamento"). L'esenzione è concessa entro gli stessi limiti e alle stesse condizioni di cui alla parte I e alla parte III, titolo I del regolamento, fatte salve le disposizioni particolari dei capoversi che seguono.

L'esenzione si applica anche:

- alle importazioni di beni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) che potrebbero fruire delle franchigie di cui sopra se fossero importate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

- alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento, ai beni importati nel territorio della Spagna dai viaggiatori provenienti dalle Isole Canarie.

Sono escluse dal campo d'applicazione dell'esenzione le importazioni di beni elencate nell'allegato K, parte A, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono altresì escludere dal campo d'applicazione dell'esenzione le importazioni di beni elencate nell'allegato K, parte A, paragrafo 2.

L'esenzione delle importazioni di beni elencate nell'allegato K, parte A, paragrafo 3 è subordinata alle condizioni specifiche ivi precisate.

Gli Stati membri possono inoltre mantenere le esenzioni particolari elencate nell'allegato K, parte B.»

2) È aggiunto l'allegato K che figura in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto contenute nelle seguenti direttive:

- direttiva 69/169/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CEE,

- direttiva 78/1035/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 85/576/CEE,

cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1994.

2. La direttiva 83/181/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE, cessa di avere efficacia il 31 dicembre 1994.

3. In tutti gli atti comunitari che rinviano alle direttive di cui ai paragrafi precedenti tale rinvio è da considerare come un rinvio all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE, quale è modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.

(3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 5.

(5) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(7) GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14.

(8) GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 34.

(9) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 30.

ALLEGATO

«ALLEGATO K

A. ELENCO DELLE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENI OGGETTO DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1, LETTERA d)

1. Importazioni di beni escluse dall'esenzione dall'IVA

a) effetti e oggetti mobili usati destinati all'arredamento di una residenza secondaria (titolo III, capitolo IV del regolamento);

b) oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale diversi dai beni di cui all'allegato I, parte B del regolamento, qualunque ne siano i destinatari e l'uso cui sono destinati, e diversi dai beni di cui al punto 3, lettera d) del presente allegato; strumenti ed apparecchi scientifici (titolo V, capitolo I del regolamento) e strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici (titolo V, capitolo II del regolamento).

2. Importazioni di beni che gli Stati membri possono escludere dall'esenzione dall'IVA

a) beni di valore trascurabile importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza (titolo II del regolamento);

b) veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale (titolo III, capitolo I del regolamento);

c) beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività (titolo VI, capitolo I del regolamento); i beni strumentali per i quali gli Stati membri si sono avvalsi delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della presente direttiva possono essere esclusi totalmente o parzialmente fino all'entrata in vigore delle norme comuni di cui all'articolo 17, paragrafo 6, primo comma.

3. Importazioni di beni la cui esenzione dall'IVA è subordinata a condizioni specifiche

a) beni di prima necessità: l'esenzione è concessa solo a condizione che tali beni siano stati acquisiti a titolo gratuito [deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento];

b) oggetti destinati a portatori di handicap: l'esenzione è concessa a condizione che gli oggetti, i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici e gli utensili relativi:

- siano importati da istituti o organizzazioni che si propongono come attività principale l'educazione dei portatori di handicap o l'assistenza ai medesimi e che sono autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere detti oggetti in esenzione,

- siano inviati dal donatore a detti istituti o organizzazioni a titolo gratuito e senza alcun intento di carattere commerciale (deroga alle disposizioni dell'articolo 63 del regolamento);

c) beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività: l'esenzione è subordinata alla condizione supplementare che i beni siano destinati all'esercizio di un'attività non esentata in virtù dell'articolo 13 della presente direttiva (deroga alle disposizioni dell'articolo 73 del regolamento);

d) gli oggetti da collezione e gli oggetti d'arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e da altri istituti autorizzati dalle autorità competenti a ricevere detti oggetti in esenzione. L'esenzione è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito oppure sono importati a titolo oneroso ma non sono ceduti da un soggetto passivo (deroga alle disposizioni dell'articolo 42 e dell'allegato II, parte B del regolamento).

B. ELENCO DELLE ESENZIONI PARTICOLARI DALL'IVA CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO MANTENERE

a) esenzioni derivanti da privilegi e immunità concessi nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica conclusi con paesi terzi;

b) esenzioni particolari giustificate dalla natura del traffico frontaliero, concesse nel quadro di accordi frontalieri conclusi con paesi terzi limitrofi;

c) esenzioni concesse nel quadro di accordi conclusi su base di reciprocità con paesi terzi firmatari della convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944) per l'attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell'allegato 9 di detta convenzione (nona edizione, luglio 1990).»