41998D0053

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 relativa alla soppressione della lista grigia degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri (SCH/Com-ex (98) 53, 2a rev.)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0206 - 0206


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 16 dicembre 1998

relativa alla soppressione della lista grigia degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in taluni Stati Schengen e non in altri

(SCH/Com-ex (98) 53, 2a rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione di Schengen,

visto l'articolo 9 di tale Convenzione,

considerando che è nell'interesse di tutti gli Stati Schengen continuare ad armonizzare congiuntamente la loro politica in materia di visti nel quadro della politica comune in materia di circolazione delle persone al fine di evitare eventuali conseguenze negative per gli ingressi e la sicurezza interna,

desideroso di eliminare quanto più rapidamente possibile le differenze tuttora esistenti fra i regimi in materia di visti degli Stati Schengen per quanto concerne la Bolivia e l'Ecuador, che figurano nella parte III dell'allegato 1 dell'ICC(1),

rinviando al documento approvato dai Ministri e Sottosegretari di Stato il 15 dicembre 1992 a Madrid relativo ai "Criteri di base per l'inclusione nella lista comune dei paesi soggetti all'obbligo del visto" (SCH/M (92) 32 riv.) e vista la decisione del Comitato esecutivo adottata a Vienna il 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex (97) 32),

visto che le misure previste ai punti da 1 a 3 della decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex (97) 32) sono state avviate,

DECIDE:

1. La Bolivia e l'Ecuador sono inseriti nell'inventario degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato Schengen.

2. Gli Stati Schengen avviano le misure necessarie al fine di sopprimere l'obbligo del visto per i cittadini dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania al più tardi il 1o marzo 1999.

3. Gli Stati Schengen invitano gli Stati baltici ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status degli apolidi del 28 settembre 1954, affinché tutti gli abitanti degli Stati baltici possano, in futuro, recarsi negli Stati Schengen beneficiando dell'esenzione dall'obbligo del visto.

La presente decisione entrerà in vigore allorché gli Stati partner avranno notificato l'attuazione delle misure.

Berlino, 16 dicembre 1998.

Il Presidente

C. H. Schapper

(1) Cfr. il documento SCH/Com-ex (99) 13.