26.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 24/33


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/171 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2022

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il cromo esavalente è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito chiuso in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento a gas («esenzione richiesta»).

(5)

Le pompe di calore ad assorbimento a gas necessitano di energia elettrica per funzioni ausiliarie, come il pompaggio di un fluido di lavoro nel sistema. Le pompe di calore ad assorbimento a gas descritte nell’esenzione richiesta rientrano nella categoria 1 «grandi elettrodomestici» dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(6)

La valutazione della domanda di esenzione, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica (2), ha concluso che la sostituzione del cromo esavalente nella soluzione refrigerante è attualmente impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico e che altre tecnologie di riscaldamento che escludono l’uso del cromo esavalente sotto forma di cromato di sodio non sono in grado di offrire funzionalità e prestazioni equivalenti. Le pompe di calore ad assorbimento a gas possono effettivamente offrire una maggiore efficienza energetica rispetto alle tecnologie delle caldaie a condensazione, contribuire a sostituire tali sistemi e portare a una riduzione delle emissioni di biossido di carbonio. La valutazione ha pertanto concluso che almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE è soddisfatta, vale a dire che gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione del cromo esavalente negli usi oggetto della domanda di esenzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.

(7)

Una concentrazione massima dello 0,7 % in peso di cromo esavalente nella soluzione refrigerante è considerata sufficiente ai fini dell’esenzione richiesta.

(8)

L’immissione sul mercato per un determinato uso e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma di tale regolamento. L’allegato elenca una serie di composti del cromo esavalente, tra cui il cromato di sodio. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 e la direttiva 2011/65/UE si applicano senza pregiudizio reciproco. L’uso di un composto del cromo esavalente elencato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 e la sua immissione sul mercato per un determinato uso sono soggetti ad autorizzazione a norma di tale regolamento. La concessione di un’esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE non incide, di per sé, su tale obbligo di autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, né la concessione di un’autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 inciderebbe sulla necessità di ottenere un’esenzione a norma della direttiva 2011/65/UE. Non sono stati riscontrati motivi per cui la concessione dell’esenzione richiesta a norma della direttiva 2011/65/UE indebolirebbe la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006.

(9)

È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni ivi contemplate nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 1.

(10)

Le attività di ricerca per individuare possibilità di ridurre il tenore di cromo esavalente e/o sostituirne o eliminarne l’uso richiederanno prevedibilmente più di cinque anni. È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta fino al 31 dicembre 2026, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(11)

Si dovrebbe modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 settembre 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Study to assess requests for renewal of 12 exemptions to Annex IV of Directive 2011/65/EU: Review of request for amendment of exemption III-9: final report.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE è inserita la seguente voce 9 a)-III:

«9 a)-III

Fino allo 0,7 % in peso di cromo esavalente usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua

Si applica alla categoria 1 e scade il 31 dicembre 2026.»