19.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1910 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2017

che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di indenni da brucellosi (B. melitensis) di alcune regioni della Spagna, la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi bovina di Cipro e di alcune regioni della Spagna e di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica dell'Italia, e la decisione 2005/779/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da malattia vescicolare dei suini della regione italiana della Campania

[notificata con il numero C(2017) 6891]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte II, paragrafo 7, e l'allegato D, capitolo I, sezione E,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (3), in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (Brucella melitensis).

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione (4) prevede che le regioni degli Stati membri indicate nell'allegato II della medesima decisione sono riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le Comunità autonome di La Rioja e di Valencia e le province di Albacete, Cuenca e Guadalajara della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, le Comunità autonome di La Rioja e di Valencia e le province di Albacete, Cuenca e Guadalajara della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna nell'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(6)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi o ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7)

La decisione 2003/467/CE della Commissione (5) prevede che gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell'allegato II, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La decisione 2003/467/CE prevede inoltre che gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell'allegato III, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)

Cipro ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)

In esito alla valutazione della documentazione presentata da Cipro, questo Stato membro dovrebbe essere riconosciuto come Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e inserito di conseguenza nell'elenco dell'allegato II, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE.

(10)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le Comunità autonome di Catalogna, Castilla-La Mancha e Galizia e la provincia di Zamora della Comunità autonoma di Castilla y León soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per essere dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(11)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, le Comunità autonome di Catalogna, Castilla-La Mancha e Galizia e la provincia di Zamora della Comunità autonoma di Castilla y León dovrebbero essere dichiarate regioni ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini e inserite di conseguenza nell'elenco dell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE.

(12)

Alcune regioni italiane figurano attualmente nell'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. L'Italia ha ora presentato alla Commissione la documentazione attestante che il suo intero territorio soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(13)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dall'Italia, questo Stato membro dovrebbe essere dichiarato Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini e inserito di conseguenza nell'elenco dell'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE; i riferimenti ad alcune regioni di questo Stato membro nel capitolo 2 di tale allegato dovrebbero essere soppressi.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE.

(15)

La decisione 2005/779/CE della Commissione (6) è stata adottata a seguito dell'insorgere di focolai della malattia vescicolare dei suini in Italia. Essa stabilisce le norme sanitarie relative alla malattia vescicolare dei suini per le regioni italiane riconosciute indenni da tale malattia e che sono elencate nell'allegato I di tale decisione nonché per le regioni di questo Stato membro che non sono riconosciute indenni da tale malattia e che sono elencate nell'allegato II di tale decisione.

(16)

Un programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini è attuato in Italia da diversi anni nell'intento di arrivare a far riconoscere indenni da tale malattia tutte le regioni italiane. L'Italia ha fornito alla Commissione nuove informazioni concernenti la qualifica di regione indenne dalla malattia vescicolare dei suini attribuita alla Campania dimostrando che in questa regione la malattia è stata eradicata.

(17)

In esito all'esame delle informazioni presentate dall'Italia, la regione Campania dovrebbe essere riconosciuta come indenne dalla malattia vescicolare dei suini; questa regione dovrebbe essere soppressa dall'elenco dell'allegato II della decisione 2005/779/EC e inserita invece nell'allegato I di tale decisione.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2005/779/CE.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli allegati I e II della decisione 2005/779/CE sono modificati conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(4)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).

(5)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(6)  Decisione 2005/779/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 28).


ALLEGATO I

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Cantabria,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete, Cuenca e Guadalajara,

Comunità autonoma di Castilla y León,

Comunità autonoma di Estremadura,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.».


ALLEGATO II

Gli allegati II e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

FR

Francia

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»

b)

al capitolo 2 la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha,

Comunità autonoma di Castilla y León: province di Burgos, Soria, Valladolid e Zamora,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi.»;

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

ES

Spagna

IT

Italia

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

b)

al capitolo 2 la voce relativa all'Italia è soppressa.


ALLEGATO III

Gli allegati I e II della decisione 2005/779/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I la voce seguente è inserita fra la voce relativa alla Basilicata e la voce relativa all'Emilia-Romagna:

«—

Campania»;

2)

nell'allegato II la voce relativa alla Campania è soppressa.