30.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/3


REGOLAMENTO (UE) 2015/1739 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 18 gennaio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione d'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del tartrato di ferro, un prodotto di complessazione del tartrato di sodio e del cloruro di ferro (III), come additivo alimentare e nel parere (4) del 9 dicembre 2014 ha concluso che, tenuto conto dei dati tossicologici e delle ipotesi prudenti inclusi nella valutazione dell'esposizione, il suo impiego come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei nelle dosi proposte non presenta alcun rischio per la sicurezza.

(6)

L'aggiunta di un antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei è considerata necessaria per migliorare le proprietà di scorrimento ed evitare la formazione di agglomerati duri quando esposti all'umidità e durante lo stoccaggio. L'impiego del tartrato di ferro può costituire un'alternativa ad altri additivi attualmente autorizzati, come i ferrocianuri (E 535-538) e il biossido di silicio — silicati (E 551-553). È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei e attribuire a tale additivo il numero E 534.

(7)

È opportuno includere le specifiche per il tartrato di ferro (E 534) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2015;13(1):3980.


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

Nella parte B, punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 530 è inserita la seguente nuova voce:

«E 534

Tartrato di ferro»

2)

La parte E è così modificata:

a)

nella categoria 12.1.1 «Sale»:

i)

dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 530 è inserita la seguente nuova voce:

 

«E 534

Tartrato di ferro

110

(92)»

 

ii)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

 

 

«(92): Espresso sulla sostanza secca»

b)

nella categoria 12.1.2 «Succedanei del sale»:

i)

dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 338-452 è inserita la seguente nuova voce:

 

«E 534

Tartrato di ferro

110

(92)»

 

ii)

è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

 

 

«(92): Espresso sulla sostanza secca»


ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 530, è inserita la seguente nuova voce:

«E 534 TARTRATO DI FERRO

Sinonimi

Meso-tartrato di ferro; prodotto di complessazione del tartrato di sodio con cloruro di ferro (III)

Definizione

Il tartrato di ferro è prodotto mediante isomerizzazione di L-tartrato fino a una miscela di equilibrio di D-, L-, e meso-tartrato seguita dall'aggiunta di cloruro di ferro (III).

Numero CAS

1280193-05-9

Denominazione chimica

Prodotto di complessazione del ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico

Formula chimica

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Peso molecolare

261,93

Tenore

meso-tartrato

> 28 %, espresso come anione sulla sostanza secca

D(-)- e L(+)-tartrato

> 10 %, espresso come anione sulla sostanza secca

Ferro (III)

> 8 %, espresso come anione sulla sostanza secca

Descrizione

Soluzione acquosa di colore verde scuro che in genere comprende circa il 35 % in peso di prodotti di complessazione

Identificazione

Altamente solubile in acqua

 

Test positivi per tartrato e ferro

 

pH di una soluzione acquosa di prodotti di complessazione al 35 % compreso tra 3,5 e 3,9

Purezza

Cloruro

Non più del 25 %

Sodio

Non più del 23 %

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Ossalati

Non più dell'1,5 % espresso come ossalato sulla sostanza secca»