30.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1739 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2015
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Il 18 gennaio 2012 è stata presentata una domanda di autorizzazione d'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. |
(5) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del tartrato di ferro, un prodotto di complessazione del tartrato di sodio e del cloruro di ferro (III), come additivo alimentare e nel parere (4) del 9 dicembre 2014 ha concluso che, tenuto conto dei dati tossicologici e delle ipotesi prudenti inclusi nella valutazione dell'esposizione, il suo impiego come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei nelle dosi proposte non presenta alcun rischio per la sicurezza. |
(6) |
L'aggiunta di un antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei è considerata necessaria per migliorare le proprietà di scorrimento ed evitare la formazione di agglomerati duri quando esposti all'umidità e durante lo stoccaggio. L'impiego del tartrato di ferro può costituire un'alternativa ad altri additivi attualmente autorizzati, come i ferrocianuri (E 535-538) e il biossido di silicio — silicati (E 551-553). È pertanto opportuno autorizzare l'impiego del tartrato di ferro come antiagglomerante nel sale e nei suoi succedanei e attribuire a tale additivo il numero E 534. |
(7) |
È opportuno includere le specifiche per il tartrato di ferro (E 534) nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza viene inserita per la prima volta nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(8) |
I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2015;13(1):3980.
ALLEGATO I
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
Nella parte B, punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 530 è inserita la seguente nuova voce:
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2) |
La parte E è così modificata:
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ALLEGATO II
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 530, è inserita la seguente nuova voce:
«E 534 TARTRATO DI FERRO |
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Sinonimi |
Meso-tartrato di ferro; prodotto di complessazione del tartrato di sodio con cloruro di ferro (III) |
Definizione |
Il tartrato di ferro è prodotto mediante isomerizzazione di L-tartrato fino a una miscela di equilibrio di D-, L-, e meso-tartrato seguita dall'aggiunta di cloruro di ferro (III). |
Numero CAS |
1280193-05-9 |
Denominazione chimica |
Prodotto di complessazione del ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico |
Formula chimica |
Fe(OH)2 C4H4O6Na |
Peso molecolare |
261,93 |
Tenore |
|
meso-tartrato |
> 28 %, espresso come anione sulla sostanza secca |
D(-)- e L(+)-tartrato |
> 10 %, espresso come anione sulla sostanza secca |
Ferro (III) |
> 8 %, espresso come anione sulla sostanza secca |
Descrizione |
Soluzione acquosa di colore verde scuro che in genere comprende circa il 35 % in peso di prodotti di complessazione |
Identificazione |
Altamente solubile in acqua |
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Test positivi per tartrato e ferro |
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pH di una soluzione acquosa di prodotti di complessazione al 35 % compreso tra 3,5 e 3,9 |
Purezza |
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Cloruro |
Non più del 25 % |
Sodio |
Non più del 23 % |
Arsenico |
Non più di 3 mg/kg |
Piombo |
Non più di 2 mg/kg |
Mercurio |
Non più di 1 mg/kg |
Ossalati |
Non più dell'1,5 % espresso come ossalato sulla sostanza secca» |