5.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/16


REGOLAMENTO (UE) N. 470/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l’aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può avvenire o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione all’impiego di polidestrosio (E 1200) come stabilizzante nella birra.

(5)

Le birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico sono in genere poco richieste perché poco corpose e gustose. L’aggiunta di polidestrosio (E 1200) può dare corpo e sapore alla birra e, al tempo stesso, la necessaria stabilità alla schiuma. Inoltre, il polidestrosio (E 1200) ha un basso valore calorico e la sua aggiunta aumenterà di poco il contenuto calorico totale della birra.

(6)

Il polidestrosio (E 1200) appartiene al gruppo degli additivi per i quali non è stata specificata la dose giornaliera ammissibile (3). Ciò significa che l’impiego di tale additivo ai livelli necessari per ottenere l’effetto tecnologico desiderato non presenta rischi per la salute. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di polidestrosio (E 1200) in birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico.

(7)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare se gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l’autorizzazione all’impiego di polidestrosio (E 1200) in birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In forza delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di autorizzare l’impiego di polidestrosio (E 1200) nella birra prima di tale data, è necessario fissare per l’uso specifico di tale additivo alimentare una data di applicazione anteriore.

(9)

Pertanto, occorre modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea [COM(2001) 542 definitivo].

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 14.2.1 «Birra e bevande a base di malto», dopo la voce E 1105 è aggiunta la seguente voce:

 

«E 1200

Polidestrosio

quantum satis

 

Solo in birre a ridotto contenuto calorico e a basso tenore alcolico

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 25 giugno 2012»