29.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 365/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. |
(2) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che i criteri microbiologici siano riesaminati tenendo conto dei progressi della scienza, della tecnologia e della metodologia, dell'emergenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari e delle informazioni ottenute in base alla valutazione dei rischi. |
(3) |
L'allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005 enuncia i criteri di sicurezza alimentare applicabili a Listeria monocytogenes in taluni alimenti pronti al consumo. Al punto 1.3 sono indicati i limiti per gli alimenti pronti al consumo che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali Gli operatori del settore alimentare devono verificare la conformità ai criteri applicabili ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. |
(4) |
Secondo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), il sale alimentare è un alimento pronto al consumo. In base ai dati scientifici disponibili, la presenza e la sopravvivenza di L. monocytogenes nel sale sono poco probabili in circostanze normali. Pertanto, il sale alimentare va aggiunto agli alimenti pronti al consumo per i quali non sono necessarie prove regolari per accertare la presenza di L. monocytogenes, elencati nella nota 4 del capitolo 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 prevede un criterio di igiene del processo applicabile alle enterobatteriacee nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati che comprende un metodo d'analisi di riferimento e limiti. |
(6) |
Il metodo d'analisi di riferimento ISO 21528-1 indicato per le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati, in quanto molto laborioso e lungo, si è rivelato difficilmente applicabile nelle analisi di routine nei controlli eseguiti dagli operatori stessi. Tenuto conto dei progressi metodologici, è opportuno sostituire il metodo d'analisi di riferimento delle enterobatteriacee nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati con l'ISO 21528-2 di più rapida e facile esecuzione. |
(7) |
I metodi d'analisi di riferimento incidono sui risultati delle prove. Pertanto, occorre modificare di conseguenza il limite stabilito come criterio per le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati. Il limite di rilevamento così modificato è sufficiente a garantire l'igiene del processo dal momento che i probabili problemi nel processo di produzione causerebbero uno sviluppo molto maggiore delle enterobatteriacee. |
(8) |
In seguito a una modifica apportata recentemente alla tassonomia, occorre sostituire il nome Enterobacter sakazakii nel regolamento (CE) n. 2073/2005 con Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii). |
(9) |
Alcune disposizioni erano applicabili fino al 1o gennaio 2010 e altre, già presenti nel regolamento, sono applicabili a partire da tale data. Per rendere più leggibili tali disposizioni, occorre sopprimere quelle vecchie. |
(10) |
Il regolamento (CE) n 2073/2005 va pertanto modificato di conseguenza. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
1) |
Il capitolo 1 è così modificato:
|
2) |
nella nota 4 del capitolo 1 è aggiunto il seguente trattino:
|
3) |
il punto 2.2 del capitolo 2 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(3) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.