23.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/41


DIRETTIVA 2009/164/UE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

L’impiego dell’essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) è attualmente vietato nei prodotti cosmetici, poiché tale sostanza è elencata nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, con il numero d’ordine 450. Il divieto di tale sostanza è stato introdotto sulla base di un parere del maggio 2000 del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo (SCCP) con la decisione 2004/210/CE della Commissione (2) e successivamente dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (SCCS) con la decisione 2008/721/CE della Commissione (3). L’SCCNFP ha raccomandato di vietare l’impiego degli oli essenziali e dei derivati, concreti e assoluti, di verbena (Lippia citriodora Kunth) come ingrediente per le sue proprietà odorose, in considerazione del suo potenziale sensibilizzante.

(2)

Successivamente, in un parere del 2001, l’SCCNFP ha tuttavia concluso che l’assoluto di verbena ottenuto da Lippia citriodora Kunth. non debba essere impiegato in modo tale che, nel prodotto cosmetico finito, il livello sia superiore a 0,2 %. Di conseguenza è opportuno inserire l’assoluto di verbena (Lippia citriodora Kunth.), unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. Va inoltre modificato anche il numero d’ordine 450 nell’allegato II, al fine di specificare che è vietato l’impiego delle sostanze oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e loro derivati diversi dall’assoluto come ingredienti per le loro proprietà odorose.

(3)

La direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (4), ha inserito nella parte 1 dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE vari esteri allilici contenenti alcol allilico come impurità. Anche la sostanza allyl phenetyl ether può contenere come impurità alcol allilico. Per tale sostanza l’SCCNFP ha formulato un parere nel 2000 raccomandando un limite massimo dello 0,1 % di alcol allilico come impurità.

(4)

In considerazione del parere dell’SCCNFP e per motivi di coerenza, è opportuno inserire la sostanza allyl phenetyl ether, unitamente alla relativa restrizione, nella parte 1 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE.

(5)

Il gruppo di sostanze Terpene terpenoids sinpine viene attualmente disciplinato dall’allegato III, parte 1 della direttiva 76/768/CEE al numero d’ordine 130. Tuttavia il termine «sinpine» è una denominazione commerciale e va quindi eliminato dalla designazione del gruppo di sostanze.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7)

Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi ai requisiti della presente direttiva, occorre disporre un adeguato periodo transitorio.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 febbraio 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nell’Unione.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che a partire dal 15 agosto 2011 nessun prodotto cosmetico non conforme alla presente direttiva possa essere venduto o distribuito al consumatore finale nell’Unione.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 febbraio 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(3)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(4)  GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13.


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1)

nell’allegato II il numero d’ordine 450 «Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.) (numero CAS 8024-12-2), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose» è sostituito da «Oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.) e derivati diversi dall’assoluto (numero CAS 8024-12-2), se impiegati come ingredienti per le loro proprietà odorose»;

2)

la parte 1 dell’allegato III è così modificata:

a)

la seguente voce è inserita dopo la voce relativa al numero d’ordine 151:

Numero d’ordine

Sostanza

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«151 bis

Allyl phenethyl ether

Numero CAS 14289-65-7

Numero EC 238-212-2

 

 

Il livello di alcol senza allile nell’etere deve essere al di sotto dello 0,1 %»;

 

b)

è aggiunta la seguente voce:

Numero d’ordine

Sostanza

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«X

Assoluto di verbena

(Lippia citriodora Kunth.)

Numero CAS 8024-12-2

 

0,2 %»;

 

 

c)

nella colonna «b» della voce relativa al numero d’ordine 130 le parole «Terpene terpenoids sinpine» sono sostituite da «Terpenes e terpenoids».