5.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

che modifica, adeguandolo al progresso tecnico, l’allegato alla direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro impiegati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche

[notificata con il numero C(2009) 4165]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE prevede che la Commissione riesamini l’esenzione di determinati materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(2)

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-scientifica prevista, la Commissione ritiene che siano attualmente disponibili rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro conformi ai valori massimi di concentrazione istituiti dalla direttiva 2002/95/CE e considera pertanto necessario procedere a un riesame dell’esenzione accordata.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(4)

In conformità all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate. Nel corso della consultazione è emersa la necessità di garantire che i produttori abbiano il tempo sufficiente per acquisire le qualifiche necessarie per i rotatori di Faraday che utilizzano granati di terre rare e ferro e che rispettano i limiti di piombo di cui alla direttiva 2002/95/CE. Occorre quindi garantire che gli impatti sulla salute o sulla sicurezza dei consumatori causati dai prodotti di sostituzione non siano superiori ai relativi benefici per l’ambiente, per la salute o per i consumatori, in particolare per quanto riguarda apparecchiature importanti per la sicurezza come i sistemi di telecomunicazione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Nell’allegato alla direttiva 2002/95/CE, il punto 22 è sostituito dal seguente testo:

«22.

Piombo presente come impurità nei rotatori di Faraday (che utilizzano granati di terre rare e ferro) utilizzati per i sistemi di telecomunicazione in fibre ottiche. Esenzione accordata fino al 31 dicembre 2009.»