29.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/8


DIRETTIVA 2008/1/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2008

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell’articolo 174 del trattato, mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento intervenendo innanzitutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione.

(3)

Il quinto programma d’azione per l’ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1o febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (5), assegnava priorità alla riduzione integrata dell’inquinamento quale elemento importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura, dall’altro.

(4)

L’attuazione di un approccio integrato per ridurre l’inquinamento richiede un’azione a livello comunitario per modificare e completare l’attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dovuto a impianti industriali.

(5)

La direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (6), ha introdotto una disciplina generale che impone un’autorizzazione prima che un impianto industriale entri in funzione o sia sottoposto a modifiche sostanziali, in grado di provocare inquinamento atmosferico.

(6)

La direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità (7), prevede un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze.

(7)

Nonostante l’esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l’inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell’acqua, non esiste finora un’analoga normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel suolo.

(8)

Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso.

(9)

Un approccio integrato della riduzione dell’inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

(10)

La presente direttiva dovrebbe stabilire un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento. Essa dovrebbe prevedere le misure necessarie per porre in essere una prevenzione e una riduzione integrate dell’inquinamento tese a raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Questo approccio integrato della riduzione dell’inquinamento dovrebbe favorire l’applicazione del principio dello sviluppo sostenibile.

(11)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (8). Qualora informazioni o conclusioni ottenute a norma di quest’ultima direttiva vadano prese in considerazione per concedere un’autorizzazione, la presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione della direttiva 85/337/CEE.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per garantire che un gestore di attività industriali contemplate dalla presente direttiva rispetti i principi generali di alcuni obblighi fondamentali. A tal fine è sufficiente che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione.

(13)

Le disposizioni adottate a norma della presente direttiva in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo il 30 ottobre 2007 ed in altri a decorrere dal 30 ottobre 1999.

(14)

Per affrontare i problemi dell’inquinamento in modo più diretto ed efficace, un gestore dovrebbe tener conto dei parametri ambientali. Tali parametri dovrebbero essere comunicati all’autorità o alle autorità competenti affinché possano verificare, prima di rilasciare un’autorizzazione, che tutte le idonee misure di prevenzione o di riduzione dell’inquinamento siano state previste. Procedure di applicazione divergenti possono determinare livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico. Per questo le domande di autorizzazione a norma della presente direttiva dovrebbero includere un numero minimo di dati.

(15)

Un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti dovrebbe consentire di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

(16)

La o le autorità competenti dovrebbero rilasciare o modificare un’autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all’aria, all’acqua e al suolo.

(17)

L’autorizzazione dovrebbe comprendere tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Ferma restando la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di norme generali vincolanti.

(18)

Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti dovrebbero basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l’uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo invece presenti le caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. Comunque le condizioni di autorizzazione dovrebbero prevedere disposizioni volte a ridurre al minimo l’inquinamento a largo raggio o transfrontaliero e garantire un livello elevato di tutela complessiva dell’ambiente.

(19)

Spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto delle eventuali caratteristiche tecniche dei singoli impianti, della loro posizione geografica e delle condizioni ambientali locali.

(20)

Qualora una norma di qualità ambientale imponga requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione dovrebbe stabilire condizioni supplementari, a prescindere da eventuali disposizioni aggiuntive imposte dalle norme di qualità ambientale.

(21)

Le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico ed è quindi opportuno che le autorità competenti seguano tali sviluppi e si tengano aggiornate.

(22)

Una modifica apportata a un impianto può essere fonte di inquinamento. È opportuno stabilire che tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente vadano notificate all’autorità o alle autorità competenti. Le modifiche sostanziali dell’impianto dovrebbero essere soggette a una procedura di autorizzazione preventiva a norma della presente direttiva.

(23)

Le condizioni dell’autorizzazione dovrebbero essere riesaminate periodicamente e, se necessario, aggiornate. In talune circostanze al riesame è opportuno procedere in qualunque caso.

(24)

Una partecipazione effettiva del pubblico al processo decisionale dovrebbe, da un lato, consentire che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall’altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l’adesione alle decisioni adottate. In particolare, il pubblico dovrebbe avere accesso alle informazioni sul funzionamento degli impianti ed ai loro potenziali effetti sull’ambiente e, prima di qualsiasi decisione, alle informazioni relative alle domande di autorizzazione di nuovi impianti o di modifiche sostanziali e alle autorizzazioni stesse ed ai relativi aggiornamenti e dati di controllo.

(25)

La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e in particolare di organizzazioni non governative di difesa dell’ambiente, dovrebbe pertanto essere incentivata, promuovendo l’educazione ambientale del pubblico.

(26)

Il 25 giugno 1998 la Comunità ha sottoscritto la convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Fra gli obiettivi della convenzione Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(27)

Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili dovrebbe contribuire a correggere i divari nella Comunità in fatto di consapevolezza tecnologica, nonché a propagare su scala mondiale i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità, oltre a offrire agli Stati membri un aiuto nell’efficace attuazione della presente direttiva.

(28)

A scadenze regolari è opportuno redigere relazioni sull’attuazione e sull’efficacia della presente direttiva.

(29)

La presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale inquinante e, quindi, anche di inquinamento transfrontaliero. È opportuno procedere a consultazioni transfrontaliere ove le domande di autorizzazione riguardino nuovi impianti o modifiche sostanziali a impianti che possano avere forti ripercussioni ambientali negative. Le domande relative a progetti o modifiche sostanziali del genere dovrebbero essere accessibili al pubblico dello Stato membro che può subirne l’impatto.

(30)

A livello comunitario risulta necessario intervenire per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero definire questi valori limite di emissione a norma del trattato.

(31)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

(32)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e altre disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (9), e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (10), e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (11);

2)

«inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

3)

«impianto», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto, in grado di influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

4)

«impianto esistente»: un impianto che al 30 ottobre 1999, nell’ambito della legislazione vigente anteriormente a tale data, era in funzione o era autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell’autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché sia poi entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000;

5)

«emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo;

6)

«valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all’allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, escludendo dalla loro determinazione ogni eventuale diluizione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, purché essa garantisca un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo complesso e non porti a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatte salve le disposizioni della direttiva 2006/11/CE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

7)

«norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria;

8)

«autorità competente», la o le autorità o gli organismi cui spetta, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;

9)

«autorizzazione», la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

10)

«modifica dell’impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;

11)

«modifica sostanziale», una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l’ambiente; ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell’impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé modificano i parametri caratteristici dell’impianto di una entità almeno pari agli eventuali valori di soglia stabiliti nell’allegato I;

12)

«migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Si intendono per:

a)

«tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

b)

«tecniche disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro in questione, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c)

«migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV;

13)

«gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso;

14)

«pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

15)

«pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa al rilascio o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Articolo 3

Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali del gestore

1.   Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l’impianto sia gestito in modo che:

a)

siano adottate le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;

b)

non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;

c)

sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (12); in caso contrario, questi vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, vengono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente;

d)

l’energia sia utilizzata in modo efficace;

e)

siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

f)

si provveda onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente.

2.   L’osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali di cui al paragrafo 1 nel definire le condizioni dell’autorizzazione.

Articolo 4

Autorizzazione di nuovi impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a norma della presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (13).

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) ed all’articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11 e 12, dell’articolo 14, lettera c), dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, degli articoli 17 e 18, e dell’articolo 19, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere dal 30 ottobre 1999.

Articolo 6

Domanda di autorizzazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all’autorità competente precisi:

a)

l’impianto e le sue attività;

b)

le materie prime e secondarie, le altre sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;

c)

le fonti di emissione dell’impianto;

d)

lo stato del sito su cui l’impianto sorge;

e)

il tipo e l’entità delle emissioni prevedibili dell’impianto in ogni settore ambientale, identificando gli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;

f)

la tecnologia prevista e le altre tecniche per prevenire le emissioni dall’impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

g)

ove necessario, le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;

h)

le altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore a norma dell’articolo 3;

i)

le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;

j)

in forma sommaria, le eventuali principali alternative prese in esame dal richiedente.

La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a j).

2.   I dati forniti a norma della direttiva 85/337/CEE, i rapporti di sicurezza elaborati a norma della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (14), nonché altre informazioni conformi a qualunque altra normativa, qualora soddisfino uno dei requisiti di cui al presente articolo, possono essere inclusi nella domanda di autorizzazione o essere a essa acclusi.

Articolo 7

Approccio integrato del rilascio dell’autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione ove siano coinvolte più autorità competenti, onde garantire un approccio effettivo integrato da parte di tutte le autorità competenti per questa procedura.

Articolo 8

Decisioni

Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l’autorità competente rilascia un’autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell’impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l’autorizzazione in caso di non conformità.

Ogni autorizzazione concessa o modificata deve specificare le modalità per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo di cui alla presente direttiva.

Articolo 9

Condizioni dell’autorizzazione

1.   Gli Stati membri si accertano che l’autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, attraverso una protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

2.   In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, cui si applichi l’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni ottenute o le conclusioni raggiunte in base agli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’autorizzazione.

3.   L’autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti, in particolare per quelle elencate nell’allegato III, che l’impianto rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l’inquinamento venga trasferito da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria, suolo). Se necessario, l’autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti dall’impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o con misure tecniche equivalenti.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (15), in relazione a un’attività esercitata in un impianto del genere, l’autorizzazione stabilisce valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo ove ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

Per le attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riferimento alle unità di combustione o ad altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l’autorizzazione nei modi opportuni.

I commi terzo, quarto e quinto non si applicano agli impianti temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

4.   Fatto salvo l’articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l’inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

5.   L’autorizzazione stabilisce gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione.

Per gli impianti di cui all’allegato I, punto 6.6, le misure previste nel presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

6.   L’autorizzazione stabilisce le misure relative a condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Qualora sussistano rischi per l’ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l’avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l’arresto definitivo dell’impianto.

L’autorizzazione può parimenti stabilire deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, ove un piano di ammodernamento approvato dall’autorità competente garantisca il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto permette di ridurre l’inquinamento.

7.   L’autorizzazione può stabilire altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall’autorità competente.

8.   Fatto salvo l’obbligo di rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell’ambiente.

Articolo 10

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l’autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 11

Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.

Articolo 12

Modifica degli impianti da parte degli operatori

1.   Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché il gestore comunichi all’autorità competente qualsiasi progetto di modifica dell’impianto. Ove necessario, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione o le relative condizioni.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale di un impianto, progettata dal gestore, avvenga senza un’autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell’autorità competente devono riferirsi alle parti dell’impianto e agli aspetti di cui all’articolo 6 che possono essere oggetto della modifica. Mutatis mutandis si applicano le pertinenti disposizioni dell’articolo 3, degli articoli da 6 a 10 e dell’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell’autorizzazione.

2.   Al riesame si procede in ogni caso quando:

a)

l’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d’emissione stabiliti dall’autorizzazione o l’inserimento di valori limite nuovi;

b)

le migliori tecniche disponibili hanno registrato sostanziali cambiamenti che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi;

c)

la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;

d)

nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

Articolo 14

Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore:

a)

rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell’autorizzazione;

b)

trasmetta regolarmente all’autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto, dando tempestiva comunicazione di inconvenienti o incidenti che comportino ripercussioni significative sull’ambiente;

c)

fornisca ai rappresentanti dell’autorità competente tutta l’assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione dell’impianto, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all’assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.

Articolo 15

Accesso all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alle procedure relative:

a)

al rilascio di un’autorizzazione per nuovi impianti;

b)

al rilascio di un’autorizzazione per modifiche sostanziali;

c)

all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell’allegato V.

2.   I risultati del controllo sugli scarichi, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione di cui all’articolo 9 e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione anche del pubblico.

3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste nell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (16).

4.   Non appena una decisione sia stata adottata, l’autorità competente informa il pubblico in base a procedure idonee e mette a disposizione del medesimo le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della decisione, compresa una copia dell’autorizzazione e delle eventuali condizioni, nonché degli aggiornamenti successivi;

b)

previo esame delle preoccupazioni e dei pareri espressi dal pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell’ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva, qualora essi:

a)

vantino un interesse sufficiente; o

b)

facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell’ambiente, che soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4.   Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e lasciano impregiudicato l’obbligo di esaurire le procedure di ricorso amministrativo prima di adire la giurisdizione, ove tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

Queste procedure devono essere eque, tempestive e non eccessivamente onerose.

5.   Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Scambio di informazioni

1.   Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere ogni tre anni alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2001, i dati rappresentativi disponibili sui valori limite, per categorie di attività elencate nell’allegato I, precisando, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati desunti, in conformità segnatamente dell’articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

2.   La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e sui relativi sviluppi.

Ogni tre anni la Commissione pubblica i risultati degli scambi di informazioni.

3.   Ogni tre anni e per la prima volta per il periodo dal 30 ottobre 1999 al 30 ottobre 2002 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull’applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente (17). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

La Commissione presenta la relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte.

4.   Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità preposte allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

Articolo 18

Effetti transfrontalieri

1.   Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può sortire effetti alquanto negativi sull’ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 12, paragrafo 2, comunica all’altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell’allegato V, nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

2.   Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le richieste di autorizzazione siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro che potrebbe subire delle ripercussioni per un periodo di tempo adeguato, atto a consentire una presa di posizione prima della decisione dell’autorità competente.

3.   Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere presi in considerazione dall’autorità competente nel momento in cui decide sulla richiesta.

4.   L’autorità competente informa ogni Stato membro consultato, ai sensi del paragrafo 1, in merito alla decisione adottata riguardo alla richiesta e gli trasmette le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le suddette informazioni siano rese disponibili nei modi opportuni al pubblico interessato sul proprio territorio.

Articolo 19

Valori limite di emissione comunitari

1.   Ove sia stata riscontrata la necessità di un’azione comunitaria, segnatamente sulla scorta dello scambio di informazioni di cui all’articolo 17, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, stabiliscono, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

a)

le categorie di impianti di cui all’allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 di tale allegato; e

b)

le sostanze inquinanti di cui all’allegato III.

2.   In mancanza di valori limite di emissione comunitari, definiti in applicazione della presente direttiva, agli impianti di cui all’allegato I si applicano i pertinenti valori limite di emissione minimi fissati nelle direttive elencate nell’allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie.

3.   Fatti salvi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 dell’allegato I sono state fissate nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (18).

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE, le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli articoli 4 e 5, dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/11/CE, nonché le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell’allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all’allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all’articolo 5 della presente direttiva.

2.   Le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate nell’allegato II non si applicano, per le attività elencate nell’allegato I, agli impianti che sono impianti non esistenti ai sensi dell’articolo 2, punto 4.

3.   La direttiva 84/360/CEE è abrogata con decorrenza 30 ottobre 2007.

Su proposta della Commissione e per quanto necessario, il Consiglio o il Parlamento europeo e il Consiglio modificano le pertinenti disposizioni delle direttive elencate nell’allegato II, per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva, entro il 30 ottobre 2007.

Articolo 21

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Abrogazione

La direttiva 96/61/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VII.

Articolo 23

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 gennaio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 97 del 28.4.2007, pag. 12.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2007.

(3)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato VI, parte A.

(5)  GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

(6)  GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(7)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

(8)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

(9)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(10)  GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/174/CE della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 20).

(11)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(12)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(13)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

(14)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(15)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

(16)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(17)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.   Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2.   I valori di soglia qui di seguito riportati in genere si riferiscono alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività rientranti in una medesima voce nello stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1.   Attività energetiche

1.1.   Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 50 MW.

1.2.   Raffinerie di petrolio e raffinerie di gas.

1.3.   Cokerie.

1.4.   Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2.   Produzione e trasformazione dei metalli

2.1.   Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2.   Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.

2.3.   Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a)

laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;

b)

forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;

c)

applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.

2.4.   Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5.   Impianti:

a)

destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b)

di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6.   Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.

3.   Industria dei prodotti minerali

3.1.   Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno e impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2.   Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.

3.3.   Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno.

3.4.   Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5.   Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno oppure con una capacità di forno superiore a 4 m3 e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m3.

4.   Industria chimica

Nell’ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1.   Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a)

idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b)

idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche;

c)

idrocarburi solforati;

d)

idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e)

idrocarburi fosforosi;

f)

idrocarburi alogenati;

g)

composti organometallici;

h)

materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i)

gomme sintetiche;

j)

sostanze coloranti e pigmenti;

k)

tensioattivi e agenti di superficie.

4.2.   Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a)

gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b)

acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c)

basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d)

sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;

e)

metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3.   Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4.   Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5.   Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6.   Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5.   Gestione dei rifiuti

Fatto salvo l’articolo 11 della direttiva 2006/12/CE o l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (1):

5.1.   Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati (2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno.

5.2.   Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all’ora.

5.3.   Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D 8 e D 9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4.   Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, escluse le discariche per i rifiuti inerti.

6.   Altre attività

6.1.   Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a)

di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b)

di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

6.2.   Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3.   Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

a)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b)

trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno,

materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c)

trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5.   Impianti per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6.   Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a)

40 000 posti pollame;

b)

2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c)

750 posti scrofe.

6.7.   Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.

6.8.   Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.


(1)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91).


ALLEGATO II

ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 19, PARAGRAFI 2 E 3, E ALL’ARTICOLO 20

1.

Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto

2.

Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini

3.

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio

4.

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell’8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini

5.

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano

6.

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva 76/464/CEE

7.

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti

8.

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio

9.

Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

10.

Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità

11.

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti

12.

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati

13.

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi

14.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti


ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Aria

1.

Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo

2.

Ossidi di azoto e altri composti dell’azoto

3.

Monossido di carbonio

4.

Composti organici volatili

5.

Metalli e relativi composti

6.

Polveri

7.

Amianto (particelle in sospensione e fibre)

8.

Cloro e suoi composti

9.

Fluoro e suoi composti

10.

Arsenico e suoi composti

11.

Cianuri

12.

Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera

13.

Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

Acqua

1.

Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico

2.

Composti organofosforici

3.

Composti organici dello stagno

4.

Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso

5.

Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6.

Cianuri

7.

Metalli e loro composti

8.

Arsenico e suoi composti

9.

Biocidi e prodotti fitofarmaceutici

10.

Materie in sospensione

11.

Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)

12.

Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO)


ALLEGATO IV

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito nell’articolo 2, punto 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione e prevenzione

1.

Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti

2.

Impiego di sostanze meno pericolose

3.

Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti

4.

Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale

5.

Progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

6.

Natura, effetti e volume delle emissioni in questione

7.

Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti

8.

Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile

9.

Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica

10.

Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi

11.

Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente

12.

Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, o da organizzazioni internazionali


ALLEGATO V

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI

1.

Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a)

la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

b)

eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 18;

c)

informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d)

la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;

e)

le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;

f)

l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità in base alle quali esse sono rese disponibili;

g)

le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a)

conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;

b)

conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all’articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.

3.

Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all’autorità competente prima che sia adottata una decisione.

4.

Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato vanno tenuti nella dovuta considerazione al momento della decisione.

5.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.


ALLEGATO VI

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all’articolo 22)

Direttiva 96/61/EC del Consiglio

(GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

 

Direttiva 2003/35/EC del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

limitatamente all’articolo 4 e all’allegato II

Direttiva 2003/87/EC del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

limitatamente all’articolo 26

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

limitatamente al punto 61 dell’allegato III

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

limitatamente all’articolo 21, paragrafo 2


PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all’articolo 22)

Direttiva

Termine di attuazione

96/61/CE

30 ottobre 1999

2003/35/CE

25 giugno 2005

2003/87/CE

31 dicembre 2003


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/61/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, punti da 1 a 9

Articolo 2, punti da 1 a 9

Articolo 2, punto 10, lettera a)

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 10, lettera b)

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 11, primo comma, alinea

Articolo 2, punto 12, primo comma, alinea

Articolo 2, punto 11, primo comma, primo trattino

Articolo 2, punto 12, primo comma, lettera a)

Articolo 2, punto 11, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, punto 12, primo comma, lettera b)

Articolo 2, punto 11, primo comma, terzo trattino

Articolo 2, punto 12, primo comma, lettera c)

Articolo 2, punto 11, secondo comma

Articolo 2, punto 12, secondo comma

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 15

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, alinea

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, trattini dal primo al decimo

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a j)

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articoli da 7 a 12

Articoli da 7 a 12

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2, alinea

Articolo 13, paragrafo 2, alinea

Articolo 13, paragrafo 2, trattini dal primo al quarto

Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 14, alinea

Articolo 14, alinea

Articolo 14, trattini dal primo al terzo

Articolo 14, lettere da a) a c)

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, trattini dal primo al terzo

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15 bis, primo comma, alinea e chiusa

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 15 bis, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 15 bis, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 15 bis, terzo comma, prima e seconda frase

Articolo 16, paragrafo 3, primo comma

Articolo 15 bis, terzo comma, terza frase

Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15 bis, quarto comma

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 15 bis, quinto comma

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 15 bis, sesto comma

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18, paragrafo 1, alinea e chiusa

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo trattino

Articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII