5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/19


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2008

relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca

[notificata con il numero C(2008) 1329]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 165,

considerando quanto segue:

(1)

Nel rilanciare la strategia di Lisbona nel 2005, i capi di Stato e di governo hanno sottolineato l’importanza di un migliore collegamento tra gli organismi pubblici di ricerca, comprese le università, e l’industria, per facilitare la circolazione e l’uso delle idee in una società della conoscenza dinamica e per migliorare la competitività e il benessere.

(2)

È necessario prodigarsi per migliorare il processo di conversione delle conoscenze in benefici socioeconomici. È necessario pertanto che gli organismi pubblici di ricerca divulghino e valorizzino con maggiore efficacia i risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici, allo scopo di trasformarli in nuovi prodotti e servizi. Questo obiettivo può essere conseguito con modalità diverse e, in particolare, mediante collaborazioni tra università e industria — ricerca collaborativa o a contratto condotta o cofinanziata con il settore privato — la concessione di licenze o la creazione di spin-off.

(3)

La valorizzazione efficace dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici dipende da una gestione adeguata della proprietà intellettuale (ovvero della conoscenza nell’accezione più ampia del termine, comprendente, ad esempio, invenzioni, software, banche dati e microrganismi, protetti o meno da strumenti giuridici quali i brevetti), dallo sviluppo di una cultura imprenditoriale e delle competenze a essa associate negli organismi pubblici di ricerca, come pure da una comunicazione e interazione migliori tra i settori pubblico e privato.

(4)

La partecipazione attiva degli organismi pubblici di ricerca nella gestione della proprietà intellettuale e nel trasferimento delle conoscenze è essenziale per generare benefici socioeconomici e per attirare studenti, ricercatori e ulteriori finanziamenti per la ricerca.

(5)

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno adottato iniziative per facilitare il trasferimento delle conoscenze a livello nazionale; tuttavia le significative discrepanze che esistono tra i quadri normativi, le politiche e le pratiche nazionali, come pure le norme differenti che disciplinano la proprietà intellettuale all’interno degli organismi pubblici di ricerca, impediscono o ostacolano il trasferimento delle conoscenze a livello transnazionale in Europa e la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

(6)

A seguito della comunicazione della Commissione del 2007 (1) che illustrava le modalità per istituire un quadro comune europeo per il trasferimento delle conoscenze, il Consiglio europeo del giugno 2007 ha invitato la Commissione a elaborare orientamenti per la gestione della proprietà intellettuale da parte degli organismi pubblici di ricerca sotto forma di una raccomandazione agli Stati membri.

(7)

La presente raccomandazione mira a fornire agli Stati membri e alle loro regioni orientamenti strategici per l’elaborazione o l’aggiornamento di linee guida e quadri nazionali e agli organismi pubblici di ricerca un Codice di buone pratiche per consentire loro una migliore gestione della proprietà intellettuale e del trasferimento delle conoscenze.

(8)

La cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo, come pure le attività di trasferimento delle conoscenze tra la Comunità e i paesi terzi, dovrebbe essere basata su pratiche e raccomandazioni chiare e uniformi che garantiscano un accesso equo e corretto alla proprietà intellettuale generata nell’ambito di collaborazioni internazionali nel campo della ricerca, con benefici per tutti i partecipanti. In tale ambito dovrebbe essere usato come riferimento il Codice di buone pratiche allegato.

(9)

È stata individuata una serie di buone pratiche che dovrebbero aiutare gli Stati membri a applicare la presente raccomandazione. Ogni Stato membro è libero di adottare le procedure e pratiche che ritiene più adeguate per garantire il rispetto dei principi della presente raccomandazione, tenendo conto della propria situazione specifica, dal momento che le pratiche che sono efficaci in uno Stato membro non sono necessariamente altrettanto efficaci in un altro. Dovrebbero inoltre essere presi in considerazione gli orientamenti esistenti a livello della Comunità e dell’OCSE.

(10)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero monitorare l’attuazione e l’impatto della presente raccomandazione e migliorare lo scambio di buone pratiche in materia di trasferimento delle conoscenze

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

1)

garantire che tutti gli organismi pubblici di ricerca considerino il trasferimento delle conoscenze come una missione strategica;

2)

incoraggiare gli organismi pubblici di ricerca a definire e divulgare politiche e procedure per la gestione della proprietà intellettuale in linea con il codice di buone pratiche di cui all’allegato I;

3)

sostenere lo sviluppo di capacità e competenze per il trasferimento delle conoscenze negli organismi pubblici di ricerca, oltre a misure per rafforzare la consapevolezza e le competenze degli studenti — soprattutto nei settori della scienza e della tecnologia — in materia di proprietà intellettuale, trasferimento delle conoscenze e imprenditorialità;

4)

promuovere un’ampia diffusione delle conoscenze generate grazie a finanziamenti pubblici, adottando misure atte a incoraggiare il libero accesso ai risultati della ricerca e garantendo al contempo che sia tutelata, laddove necessario, la proprietà intellettuale degli stessi;

5)

cooperare e adottare misure per migliorare la coerenza dei rispettivi regimi per quanto attiene ai diritti di proprietà individuale, in modo da facilitare la cooperazione e il trasferimento transfrontalieri di conoscenze nell’ambito della ricerca e dello sviluppo;

6)

applicare i principi delineati nella presente raccomandazione come base per introdurre o adeguare gli orientamenti e le normative nazionali in materia di gestione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze nonché per stipulare accordi di cooperazione nel campo della ricerca con paesi terzi, o ancora in relazione a altre misure destinate a promuovere il trasferimento di conoscenze o a istituire politiche o regimi di finanziamento nuovi nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;

7)

adottare misure destinate a garantire un’applicazione il più possibile ampia del codice di buone pratiche, sia in modo diretto sia mediante norme stabilite dagli enti nazionali o regionali di finanziamento della ricerca;

8)

garantire un trattamento equo e corretto dei soggetti degli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano a progetti di ricerca, per quanto riguarda la proprietà e l’accesso ai diritti di proprietà intellettuale, a vantaggio di tutti i partecipanti;

9)

designare un referente a livello nazionale incaricato, tra l’altro, di coordinare le misure relative al trasferimento di conoscenze tra gli organismi pubblici di ricerca e il settore privato e di gestire gli aspetti transnazionali in collegamento con i suoi omologhi di altri Stati membri;

10)

esaminare e utilizzare le migliori pratiche illustrate nell’allegato II, tenendo conto del contesto nazionale;

11)

informare la Commissione entro il 15 luglio 2010, e successivamente ogni due anni, delle misure adottate sulla base della presente raccomandazione come pure del loro impatto.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2008.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 182.


ALLEGATO I

Codice di buone pratiche per le università e altri organismi pubblici di ricerca in materia di gestione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze

Il presente codice di buone pratiche è costituito da tre serie fondamentali di principi.

I principi di una politica della proprietà intellettuale interna (di seguito «PI») costituiscono la serie di principi di base che gli organismi pubblici di ricerca dovrebbero attuare per gestire in modo efficace la proprietà intellettuale derivante dalle attività — proprie o frutto di una collaborazione — nel settore della ricerca e dello sviluppo.

I principi di una politica di trasferimento delle conoscenze (di seguito «TC») integrano quelli relativi alla politica della PI, essendo mirati più specificamente al trasferimento attivo e alla valorizzazione della proprietà intellettuale, sia essa o meno tutelata dai relativi diritti.

I principi della ricerca collaborativa o a contratto dovrebbero riguardare tutti i tipi di attività di ricerca condotte o finanziate congiuntamente da un organismo pubblico di ricerca e dal settore privato e, in particolare, la ricerca collaborativa (in cui tutte le parti svolgono compiti di R&S) e la ricerca a contratto (in cui un’impresa privata appalta le attività di R&S a un organismo pubblico di ricerca).

Principi di una politica della proprietà intellettuale interna

1.

Sviluppare una politica della PI come parte integrante di una strategia e di una missione di lungo termine degli organismi pubblici di ricerca e divulgarla a livello interno ed esterno, designando un referente unico.

2.

Questa politica dovrebbe indicare regole chiare per il personale e gli studenti, per quanto attiene in particolare alla diffusione di nuove idee con potenziale interesse commerciale, alla proprietà dei risultati della ricerca, alla tenuta di registri, alla gestione dei conflitti di interesse e ai rapporti con i terzi.

3.

Promuovere l’individuazione, la valorizzazione e, dove opportuno, la protezione della proprietà intellettuale, in linea con la strategia e la missione degli organismi pubblici di ricerca e allo scopo di massimizzare i benefici socioeconomici. A tal fine possono essere adottate strategie differenti — adeguandole eventualmente ai rispettivi ambiti tecnico-scientifici — ad esempio gli approcci «dominio pubblico» o «innovazione aperta».

4.

Fornire adeguati incentivi per garantire che tutto il personale svolga un ruolo attivo nell’attuazione della politica della proprietà intellettuale. Gli incentivi non dovrebbero essere soltanto di natura finanziaria ma favorire anche l’avanzamento di carriera, tenendo conto nelle procedure di valutazione della proprietà intellettuale e del trasferimento delle conoscenze, oltre che dei criteri accademici.

5.

Prendere in considerazione l’istituzione di portafogli coerenti della proprietà intellettuale da parte degli organismi pubblici di ricerca — ad esempio in settori specifici della tecnologia — e, se opportuno, di comunità di brevetti/IP che comprendano anche la proprietà intellettuale di altri organismi pubblici di ricerca. Una tale iniziativa potrebbe facilitare la valorizzazione dei risultati, permettendo di creare una massa critica e di ridurre i costi di transazione per i terzi.

6.

Rafforzare la consapevolezza e le competenze di base in materia di proprietà intellettuale e trasferimento delle conoscenze mediante azioni di formazione per gli studenti e i ricercatori e garantire che il personale responsabile della gestione di PI/TC possieda le qualifiche necessarie e riceva una formazione adeguata.

7.

Mettere a punto e divulgare una politica di pubblicazione/diffusione, promuovendo un’ampia diffusione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo (ad esempio mediante la pubblicazione con accesso aperto), anche accettando eventuali ritardi — che dovrebbero tuttavia essere di entità minima — quando è in gioco la protezione della proprietà intellettuale.

Principi di una politica di trasferimento delle conoscenze

8.

Allo scopo di promuovere l’uso dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di massimizzarne l’impatto socioeconomico, prendere in considerazione tutti i possibili tipi di meccanismi di valorizzazione (quali concessioni di licenze e creazione di spin-off) e tutti i possibili partner (quali spin-off o imprese esistenti, altri organismi pubblici di ricerca, investitori o servizi o agenzie di sostegno all’innovazione) e selezionare i più adeguati.

9.

Benché una politica proattiva di PI/TC possa generare entrate supplementari per gli organismi pubblici di ricerca, ciò non dovrebbe essere considerato come un obiettivo primario.

10.

Garantire che gli organismi pubblici di ricerca possiedano o abbiano accesso a servizi professionali di trasferimento delle conoscenze, come servizi di consulenza legale, finanziaria, commerciale e in materia di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, oltre a personale tecnicamente qualificato.

11.

Elaborare e divulgare una politica di concessione di licenze allo scopo di armonizzare le pratiche degli organismi pubblici di ricerca e garantire la correttezza di tutte le transazioni. In particolare, il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dagli organismi pubblici di ricerca e la concessione di licenze esclusive (1) dovrebbero essere accuratamente valutati, soprattutto in relazione a terzi parti non europei. Le licenze concesse a fini di valorizzazione dovrebbero comportare un’adeguata compensazione di tipo finanziario o di altro tipo.

12.

Elaborare e divulgare una politica per la creazione di spin-off per incoraggiare (e dotare di opportuni mezzi) il personale degli organismi pubblici di ricerca a partecipare alla creazione di spin-off, laddove ciò si riveli appropriato.

13.

Definire principi chiari relativamente alla ripartizione delle entrate ottenute grazie al trasferimento delle conoscenze tra organismi pubblici di ricerca, i dipartimenti e gli inventori.

14.

Monitorare le attività di protezione della proprietà intellettuale e di trasferimento delle conoscenze e dei relativi risultati, e divulgare questi ultimi con cadenza regolare. I risultati ottenuti dagli organismi pubblici di ricerca, le relative competenze e i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere resi maggiormente visibili al settore privato al fine di favorirne la valorizzazione.

Principi relativi alla ricerca collaborativa e a contratto (2)

15.

Le norme che disciplinano le attività di ricerca collaborativa o a contratto dovrebbero essere compatibili con la missione di ciascuna parte. Esse dovrebbero tenere conto del livello dei finanziamenti privati ed essere conformi agli obiettivi delle attività di ricerca, in particolare per massimizzare l’impatto commerciale e socioeconomico della ricerca, sostenere l’obiettivo degli organismi pubblici di ricerca di attirare finanziamenti privati per la ricerca, mantenere una posizione in materia di proprietà intellettuale che consenta di proseguire la ricerca collaborativa e accademica e non ostacolare la diffusione dei risultati di R&S

16.

Gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale dovrebbero essere chiariti a livello del management e nelle prime fasi del progetto di ricerca — ma idealmente prima che quest’ultimo abbia inizio. Tra questi aspetti figurano la ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati nell’ambito del progetto (di seguito «nuove conoscenze»), l’individuazione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti prima dell’inizio del progetto (di seguito «conoscenze preesistenti») e necessari per l’esecuzione del progetto o per la valorizzazione dei risultati, i diritti di accesso (3) alle conoscenze nuove o preesistenti per tali scopi e la ripartizione degli utili.

17.

In un progetto di ricerca collaborativa, la proprietà delle nuove conoscenze dovrebbe restare di pertinenza della parte che le ha generate ma potrà essere attribuita alle diverse parti sulla base di un accordo contrattuale concluso preliminarmente che rifletta adeguatamente gli interessi e i compiti delle parti e i contributi finanziari o di altra natura al progetto. Nel caso della ricerca a contratto le nuove conoscenze generate dall’organismo pubblico di ricerca sono di proprietà del partner privato, mentre il progetto non dovrebbe incidere sulla proprietà delle conoscenze preesistenti.

18.

I diritti di accesso (3) dovrebbero essere chiariti dalle parti nelle prime fasi del progetto di ricerca — idealmente prima che quest’ultimo abbia inizio. Se necessario per la conduzione del progetto di ricerca o per la valorizzazione delle nuove conoscenze da parte di uno dei soggetti, dovrebbero essere concessi i diritti di accesso alle conoscenze nuove e preesistenti delle altre parti, con modalità che dovrebbero riflettere adeguatamente gli interessi e i compiti delle parti e i contributi finanziari o di altra natura al progetto.


(1)  Per quanto riguarda i risultati di R&S con diversi sbocchi pratici possibili, si dovrebbe evitare di concedere licenze esclusive senza alcuna limitazione a un settore specifico. Inoltre, di norma, gli organismi pubblici di ricerca dovrebbero riservare i diritti necessari a facilitare la divulgazione e a proseguire la ricerca.

(2)  Quando un organismo pubblico di ricerca si impegna in attività di ricerca collaborativa o a contratto con un partner industriale, la Commissione ritiene automaticamente (ovvero senza che sia necessaria alcuna notifica) che non sia stato concesso alcun aiuto di Stato indiretto al partner industriale per il tramite dell’organismo pubblico, se sono rispettate le condizioni di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, in particolare i punti 3.2.1 e 3.2.2).

(3)  Con «diritti di accesso» si intendono i diritti che le parti si sono conferite reciprocamente e che sono distinti dalle licenze assegnate a terzi. I diritti di accesso dovrebbero determinare quali parti possano utilizzare determinate conoscenze nuove o preesistenti a fini di ricerca e/o di valorizzazione e a quali condizioni.


ALLEGATO II

Pratiche seguite dalle autorità pubbliche che facilitano la gestione della proprietà intellettuale in attività di trasferimento delle conoscenze da parte di università e altri organismi pubblici di ricerca

Trasferimento delle conoscenze come missione strategica degli organismi pubblici di ricerca

1.

Il trasferimento delle conoscenze tra le università e l’industria costituisce una priorità politica permanente e operativa per tutti gli organismi pubblici di finanziamento della ricerca in uno Stato membro, sia a livello nazionale che regionale.

2.

Si tratta di un aspetto che rientra chiaramente tra le competenze di un ministero incaricato di coordinare con altri ministeri le iniziative di promozione del trasferimento delle conoscenze.

3.

Tutti i ministeri e gli enti regionali che effettuano attività di trasferimento delle conoscenze designano un funzionario responsabile di monitorarne l’impatto. I funzionari designati si incontrano regolarmente per scambiarsi informazioni e discutere delle modalità per migliorare il trasferimento delle conoscenze.

Politiche di gestione della proprietà intellettuale

4.

Viene incoraggiata la corretta gestione della proprietà intellettuale frutto di finanziamenti pubblici; tale gestione deve essere basata su principi consolidati che tengano conto degli interessi legittimi dell’industria (ad esempio, obblighi temporanei di riservatezza).

5.

La politica della ricerca favorisce il ricorso al settore privato per contribuire a individuare le esigenze in campo tecnologico, per potenziare gli investimenti privati nella ricerca e incoraggiare la valorizzazione dei risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici.

Capacità e competenze per il trasferimento di conoscenze

6.

Gli organismi pubblici di ricerca e il loro personale dispongono di risorse e incentivi sufficienti per svolgere attività di trasferimento delle conoscenze.

7.

Sono adottate misure per garantire la disponibilità e facilitare l’assunzione di personale qualificato (ad esempio, personale responsabile del trasferimento di tecnologie) da parte degli organismi pubblici di ricerca.

8.

Viene messa a disposizione una serie di contratti tipo, come pure uno strumento che consenta di selezionare il contratto tipo più adeguato sulla base di un certo numero di parametri.

9.

Prima di mettere a punto nuovi meccanismi per promuovere il trasferimento di conoscenze (ad esempio, regimi di mobilità o finanziamento) vengono consultati i soggetti interessati, comprese le PMI, le grandi imprese e gli organismi pubblici di ricerca.

10.

Viene incoraggiata la messa in comune delle risorse da parte degli organismi pubblici di ricerca a livello locale o regionale, quando detti organismi non raggiungano una massa critica in materia di spesa di ricerca tale da giustificare la presenza di un ufficio che si occupi del trasferimento delle conoscenze o di un responsabile della proprietà intellettuale.

11.

Vengono avviati programmi di sostegno alle spin-off nel campo della ricerca che prevedano una formazione all’imprenditorialità, come pure una forte interazione degli organismi pubblici di ricerca con gli incubatori, i finanziatori e le agenzie di sostegno economico locali, ecc.

12.

I governi erogano finanziamenti a sostegno del trasferimento di conoscenze e dell’impegno delle imprese negli organismi pubblici di ricerca, anche mediante l’assunzione di esperti.

Coerenza nella cooperazione transnazionale

13.

Per promuovere il trasferimento delle conoscenze a livello transnazionale e facilitare la cooperazione con soggetti di altri paesi, il detentore della proprietà intellettuale frutto di ricerche realizzate con finanziamenti pubblici è determinato da norme chiare e questa informazione, come pure quelle relative alle condizioni di finanziamento che possono incidere sul trasferimento delle conoscenze, deve essere facilmente accessibile. Nella maggior parte degli Stati membri dell’UE la proprietà istituzionale — in opposizione al regime del «privilegio del professore» — è considerata automaticamente come il regime giuridico che disciplina la proprietà intellettuale negli organismi pubblici di ricerca.

14.

Quando vengono firmati accordi internazionali di cooperazione nella ricerca, i termini e le condizioni relativi ai progetti finanziati nell’ambito dei regimi di entrambi i paesi assegnano diritti analoghi a tutti i partecipanti, soprattutto per quanto riguarda l’accesso alla proprietà intellettuale e le relative restrizioni d’uso.

Divulgazione delle conoscenze

15.

Gli organismi di finanziamento pubblico della ricerca prevedono l’accesso aperto per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche oggetto di esame inter pares e risultanti da ricerche finanziate con fondi pubblici.

16.

Viene favorito l’accesso aperto ai dati della ricerca in linea con i principi e orientamenti per l’accesso ai dati delle ricerca finanziata con fondi pubblici dell’OCSE e tenendo conto delle restrizioni relative alla loro valorizzazione commerciale.

17.

Mediante finanziamenti pubblici e in linea con le politiche di accesso aperto, vengono messi a punto sistemi di archiviazione dei risultati della ricerca (come, ad esempio, banche dati accessibili via Internet).

Controllo dell’attuazione

18.

Sono attuati i meccanismi necessari per monitorare e riesaminare i progressi compiuti degli organismi pubblici di ricerca nazionali nelle attività di trasferimento delle conoscenze, ad esempio mediante relazioni annuali di tali organismi. Queste informazioni, unitamente alle migliori pratiche, sono inoltre messe a disposizione degli altri Stati membri.