28.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/11


DIRETTIVA 2007/68/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2007

che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11, terzo comma, e l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissa un elenco di ingredienti alimentari che vanno obbligatoriamente indicati sull’etichetta in quanto possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

(2)

La direttiva 2000/13/CE prevede la possibilità di escludere dall'obbligo di etichettatura ingredienti o sostanze derivati dagli ingredienti di cui all'allegato III bis per i quali è stato scientificamente dimostrato che non possono causare, in circostanze specifiche, effetti indesiderati.

(3)

La direttiva 2005/26/CE (2) della Commissione fissa l'elenco degli ingredienti o delle sostanze alimentari temporaneamente esclusi (fino al 25 novembre 2007) dall'obbligo di etichettatura.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ricevuto una serie di richieste di esenzione permanente dall'obbligo di etichettatura. Le richieste riguardano sostanze che, a seguito della direttiva 2005/26/CE, godevano di esenzione temporanea. Sulla scorta dei pareri dell'EFSA e di altre informazioni disponibili si può concludere che alcuni ingredienti o sostanze alimentari derivati dagli ingredienti di cui all'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE non possono, in circostanze specifiche, provocare effetti indesiderati in persone sensibili.

(5)

Occorre quindi escludere in permanenza dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE gli ingredienti o le sostanze derivati da detti ingredienti.

(6)

L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE deve pertanto essere modificato in conformità.

(7)

Tenuto conto della scadenza fissata dall'articolo 6, paragrafo 11, secondo comma della direttiva 2000/13/CE, il 26 novembre 2007 occorre abrogare la direttiva 2005/26/CE.

(8)

Onde evitare perturbazioni sul mercato, occorre che la presente direttiva sia d'applicazione a decorrere dal 26 novembre 2007.

(9)

Si era previsto che la presente direttiva fosse adottata e pubblicata molto prima del 26 novembre 2007, in modo da consentire al settore industriale di adeguarsi alle nuove norme. Visto che nella pratica ciò non è stato possibile, occorre adottare misure temporanee per facilitare l'applicazione delle nuove norme. Infatti, dal momento che la modifica delle norme in materia di etichettatura avrà ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, è necessario un periodo di adeguamento destinato a facilitare la transizione verso le nuove prescrizioni relative all'etichettatura.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva a decorrere dal 26 novembre 2007.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 2005/26/CE è abrogata il 26 novembre 2007.

Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE, immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

(2)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/63/CE (GU L 258 del 4.10.2005, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO III bis

Ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafi 3 bis, 10 e 11

1.

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a)

sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);

b)

maltodestrine a base di grano (1);

c)

sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d)

cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3.

Uova e prodotti a base di uova.

4.

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a)

gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b)

gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.

Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a)

olio e grasso di soia raffinato (1);

b)

tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c)

oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d)

estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a)

siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b)

lattitolo.

8.

Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne:

a)

frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9.

Sedano e prodotti a base di sedano.

10.

Senape e prodotti a base di senape.

11.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12.

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

13.

Lupini e prodotti a base di lupini.

14.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.»


(1)  E prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati.