22.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/1


DECISIONE N. 1364/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 settembre 2006

che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'adozione della decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (3), è emersa la necessità di integrare pienamente i nuovi Stati membri, i paesi in fase di adesione e i paesi candidati in tali orientamenti e di adattarli ulteriormente, ove necessario, alla nuova politica di prossimità dell'Unione europea.

(2)

Le priorità per le reti transeuropee dell'energia derivano dalla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e concorrenziale, in seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (4), nonché della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (5). Queste priorità sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma, del 23 e 24 marzo 2001, in merito allo sviluppo dell'infrastruttura necessaria al funzionamento del mercato dell'energia. Si dovrebbe compiere uno sforzo particolare per conseguire l'obiettivo di aumentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili e contribuire all'attuazione di una politica di sviluppo sostenibile. Detto obiettivo dovrebbe tuttora essere conseguito senza provocare perturbazioni sproporzionate al normale equilibrio di mercato. È opportuno inoltre tenere pienamente conto degli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti, in particolare dell'opportunità di ridurre il traffico stradale utilizzando gasdotti per il gas naturale e le olefine.

(3)

La presente decisione consente di avvicinarsi a un obiettivo, stabilito al Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, per il livello di interconnessione elettrica tra Stati membri, migliorando così l'affidabilità e l'integrità delle reti e garantendo la sicurezza dell'approvvigionamento e il buon funzionamento del mercato interno.

(4)

Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le norme comuni in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare assolutamente eccezionale e tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.

(5)

Le infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere costruite e mantenute in modo tale da consentire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia, rispettando le procedure di consultazione delle popolazioni interessate tenendo conto al contempo di considerazioni strategiche e, eventualmente, di servizio universale nonché di obblighi di servizio pubblico.

(6)

Alla luce delle sinergie potenziali tra reti di gas naturale e reti di olefine, è opportuno accordare la dovuta importanza allo sviluppo e all'integrazione delle reti di olefine per far fronte ai bisogni di consumo di gas di olefine delle industrie nella Comunità.

(7)

Le priorità per le reti transeuropee dell'energia derivano anche dalla loro crescente importanza per garantire e diversificare le forniture energetiche della Comunità, incorporando le reti dell'energia dei nuovi Stati membri, dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati garantendo il funzionamento coordinato delle reti dell'energia nella Comunità e nei paesi vicini dopo aver consultato gli Stati membri interessati. I paesi vicini alla Comunità hanno infatti un ruolo molto importante nella sua politica energetica. Essi forniscono la maggior parte del fabbisogno comunitario di gas naturale, sono partner fondamentali per il transito dell'energia primaria destinata alla Comunità e diventeranno attori sempre più importanti sui suoi mercati interni del gas e dell'elettricità.

(8)

Tra i progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia, è necessario evidenziare i progetti prioritari che rivestono grande importanza per il funzionamento del mercato interno dell'energia o la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Si dovrebbero inoltre prevedere una dichiarazione d'interesse europeo per i progetti aventi la massima priorità nonché, se del caso, un maggiore coordinamento.

(9)

Ai fini della raccolta delle informazioni richieste ai sensi della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, utilizzare informazioni per progetti dichiarati d'interesse europeo che sono già disponibili, al fine di evitare la duplicazione degli sforzi. Ad esempio, siffatte informazioni potrebbero già essere disponibili nel contesto del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (6), nel quadro di altre normative comunitarie che possono prevedere cofinanziamenti per i progetti afferenti alla Rete transeuropea dei trasporti e delle decisioni che approvano singoli progetti ai sensi di detti strumenti legislativi, come pure nel contesto delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

(10)

La procedura di individuazione dei progetti relativi alle reti transeuropee dell'energia dovrebbe garantire un'applicazione armoniosa del regolamento (CE) n. 2236/95. Tale procedura dovrebbe prevedere due livelli: il primo relativo alla fissazione di un numero ristretto di criteri di individuazione di tali progetti e il secondo concernente la descrizione dettagliata dei progetti, con riferimento alle specifiche.

(11)

L'adeguata priorità dei finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 2236/95 dovrebbe essere accordata a progetti dichiarati di interesse europeo. Al momento della presentazione dei progetti nell'ambito di altri strumenti finanziari della Comunità, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai progetti dichiarati d'interesse europeo.

(12)

Per la maggior parte dei progetti dichiarati d'interesse europeo, un ritardo considerevole effettivo o previsto potrebbe essere un ritardo la cui durata prevista è fra uno e due anni.

(13)

Dato che le specifiche dei progetti sono passibili di modifica, esse possono essere fornite unicamente a titolo indicativo. La Commissione dovrebbe quindi conservare la facoltà di aggiornarle. Poiché i progetti possono avere rilevanti implicazioni politiche, ambientali ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra controllo legislativo e flessibilità nel determinare quali progetti meritino eventualmente un sostegno comunitario.

(14)

Quando progetti dichiarati d'interesse europeo o sezioni di tali progetti o gruppi di tali progetti incontrano difficoltà di attuazione, un coordinatore europeo potrebbe svolgere il ruolo di mediatore favorendo la cooperazione tra tutte le parti interessate e garantendo l'adeguato svolgimento del monitoraggio per tenere informata la Comunità sui progressi compiuti. I servizi di un coordinatore europeo dovrebbero altresì essere resi disponibili per altri progetti, su richiesta degli Stati membri interessati.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coordinare l'attuazione di alcuni progetti, in particolare i progetti transfrontalieri o loro sezioni.

(16)

Si dovrebbe creare un contesto più favorevole allo sviluppo e alla realizzazione delle reti transeuropee dell'energia, soprattutto incoraggiando la cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti, facilitando l'espletamento delle procedure di autorizzazione applicabili ai progetti della rete negli Stati membri onde ridurre i ritardi e mobilitare ove opportuno i fondi, gli strumenti e i programmi finanziari della Comunità disponibili per i progetti della rete. La Comunità dovrebbe sostenere le misure degli Stati membri che perseguono tale obiettivo.

(17)

Visto che la dotazione del bilancio comunitario per le reti transeuropee nel settore dell'energia è soprattutto destinata a finanziare studi di fattibilità, compete ai Fondi strutturali, ai programmi e agli strumenti finanziari della Comunità consentire, se del caso, l'afflusso di capitali per tali reti di interconnessione, soprattutto interregionale.

(18)

L'individuazione dei progetti d'interesse comune, la definizione delle loro specifiche e l'individuazione dei progetti prioritari, in particolare di quelli d'interesse europeo, andrebbero effettuate fatti salvi i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi.

(19)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(20)

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente sull'attuazione della presente decisione.

(21)

Le informazioni che devono essere scambiate o fornite alla Commissione ai sensi delle disposizioni della presente decisione sono probabilmente detenute, in ampia parte, dalle società. Pertanto, gli Stati membri potrebbero dover cooperare con tali società al fine di ottenere dette informazioni.

(22)

Poiché la decisione ha lo stesso contenuto e ambito di applicazione della decisione 96/391/CE del Consiglio, del 28 marzo 1996, relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia (8), e della decisione n. 1229/2003/CE, queste due decisioni dovrebbero essere abrogate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contenuto

La presente decisione definisce la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia. Essa stabilisce un insieme di orientamenti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti transeuropee dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune e progetti prioritari, compresi quelli d'interesse europeo, nelle reti transeuropee di elettricità e gas.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica:

1)

nelle reti di elettricità:

a)

a tutte le linee ad alta tensione, escluse quelle delle reti di distribuzione, e ai collegamenti sottomarini, nella misura in cui queste opere assicurano trasmissioni o connessioni interregionali o internazionali;

b)

a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo;

2)

nelle reti di gas (che trasportano gas naturale o gas di olefine):

a)

ai gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli delle reti di distribuzione, che consentono l'approvvigionamento delle regioni della Comunità a partire da fonti interne o esterne;

b)

ai depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui sopra;

c)

ai terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), nonché alle metaniere, in funzione delle capacità da alimentare;

d)

a qualsiasi apparecchiatura o impianto indispensabile per il buon funzionamento del sistema considerato, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

Articolo 3

Obiettivi

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

a)

favorire l'effettiva realizzazione e lo sviluppo del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse energetiche rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;

b)

facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;

c)

rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad esempio mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, in particolare nel quadro del trattato sulla Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità;

d)

contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione dell'ambiente, facendo tra l'altro ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e riducendo i rischi ambientali associati al trasporto e alla trasmissione di energia.

Articolo 4

Priorità di azione

Le priorità dell'azione comunitaria in materia di reti transeuropee dell'energia sono compatibili con uno sviluppo sostenibile e sono le seguenti:

1)

per le reti di elettricità e di gas:

a)

adattamento e sviluppo delle reti dell'energia a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e soluzione dei problemi dovuti a strozzature, in particolare quelle transfrontaliere, congestione e collegamenti mancanti, nonché presa in considerazione delle esigenze legate al funzionamento del mercato interno dell'elettricità e del gas naturale e all'allargamento dell'Unione europea;

b)

creazione di reti dell'energia nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, favorendo la diversificazione delle fonti energetiche e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, unitamente al collegamento con dette reti, se necessario;

2)

per le reti di elettricità:

a)

adattamento e sviluppo delle reti per facilitare l'integrazione e la connessione della produzione di energie rinnovabili;

b)

garanzia dell'interoperabilità delle reti elettriche all'interno della Comunità e con quelle dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati e di altri paesi in Europa, nei bacini del Mar Mediterraneo e del Mar Nero;

3)

per le reti di gas:

a)

sviluppo delle reti di gas naturale per coprire il fabbisogno di gas naturale della Comunità e controllare i suoi sistemi di approvvigionamento di gas naturale;

b)

garanzia dell'interoperabilità delle reti di gas naturale all'interno della Comunità e con quelle dei paesi in fase di adesione e dei paesi candidati e di altri paesi in Europa, nei bacini del Mar Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Caspio, nonché in Medio Oriente e nella regione del Golfo e diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento del gas naturale.

Articolo 5

Linee di azione

Le principali linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia sono le seguenti:

a)

individuazione di progetti di interesse comune e di progetti prioritari, compresi quelli d'interesse europeo;

b)

creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti.

Articolo 6

Progetti di interesse comune

1.   I criteri generali da applicare alle decisioni concernenti l'individuazione, le modifiche, le specifiche o le domande di aggiornamento dei progetti di interesse comune sono i seguenti:

a)

i progetti rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2;

b)

i progetti sono conformi agli obiettivi e alle priorità stabiliti rispettivamente agli articoli 3 e 4;

c)

i progetti presentano prospettive di redditività economica.

La valutazione della redditività economica è effettuata mediante un'analisi costi/benefici che tiene conto di tutti i costi e benefici, tra cui quelli a medio e lungo termine, con riferimento ad aspetti ambientali, sicurezza dell'approvvigionamento e contributo alla coesione economica e sociale. I progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro richiedono l'approvazione di quest'ultimo.

2.   Criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune figurano nell'allegato II. Qualsiasi modifica dei criteri supplementari per l'individuazione dei progetti di interesse comune di cui all'allegato II è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

3.   Solo i progetti elencati nell'allegato III che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e nell'allegato II sono ammissibili al contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 2236/95.

4.   Le specifiche indicative di progetto, comprendenti la descrizione dettagliata dei progetti e, ove opportuno, i relativi parametri geografici, sono indicate nell'allegato III. Queste specifiche sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Gli aggiornamenti sono di natura tecnica e devono limitarsi alle modifiche tecniche dei progetti o alla modifica di una parte del percorso indicato oppure a un adeguamento limitato dell'ubicazione del progetto.

5.   Gli Stati membri adottano ogni misura ritenuta necessaria per facilitare e accelerare la realizzazione dei progetti di interesse comune e ridurre al minimo i ritardi, nel rispetto della legislazione comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, soprattutto per quanto riguarda progetti dichiarati d'interesse europeo. In particolare, le procedure di autorizzazione necessarie sono concluse rapidamente.

6.   Allorché parti di progetti di interesse comune sono situate sul territorio di paesi terzi, la Commissione, previo accordo con gli Stati membri interessati, può fare proposte, eventualmente nell'ambito della gestione degli accordi della Comunità con tali paesi terzi e in conformità al trattato sulla Carta dell'energia e ad altri accordi multilaterali con paesi terzi che sono parti di tale trattato, affinché i progetti siano altresì riconosciuti di mutuo interesse dai paesi terzi in questione, al fine di facilitare la realizzazione dei progetti stessi.

Articolo 7

Progetti prioritari

1.   I progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 3, contemplati dagli assi dei progetti prioritari di cui all'allegato I, sono considerati prioritari ai fini della concessione del contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 2236/95. Le modifiche all'allegato I sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2.   Per quanto concerne i progetti di investimenti transfrontalieri, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel quadro delle procedure nazionali di autorizzazione, il fatto di aumentare la capacità di interconnessione tra due o più Stati membri e di rafforzare così la sicurezza dell'approvvigionamento europeo per questi progetti costituisca un criterio determinante della valutazione da parte delle autorità nazionali competenti.

3.   Gli Stati membri interessati e la Commissione provvedono, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, unitamente alle società responsabili, ad agevolare l'esecuzione dei progetti prioritari, in particolare i progetti transfrontalieri.

4.   I progetti prioritari sono compatibili con lo sviluppo sostenibile e soddisfano i seguenti criteri:

a)

hanno un impatto significativo sul funzionamento concorrenziale del mercato interno; e/o

b)

rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità; e/o

c)

comportano l'aumento dell'utilizzazione delle energie rinnovabili.

Articolo 8

Progetti di interesse europeo

1.   Un numero di progetti sugli assi dei progetti prioritari di cui all'articolo 7, che sono di natura transfrontaliera o che hanno un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfrontaliera, sono dichiarati progetti d'interesse europeo. Questi progetti figurano nell'allegato I.

2.   Quando i progetti sono scelti nell'ambito del bilancio per le reti transeuropee, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2236/95, viene attribuita adeguata priorità ai progetti dichiarati d'interesse europeo.

3.   Quando i progetti sono scelti nell'ambito di altri fondi di cofinanziamento comunitario, particolare attenzione viene prestata a progetti dichiarati d'interesse europeo.

4.   In caso di ritardi considerevoli, effettivi o previsti, nei progressi di un progetto dichiarato d'interesse europeo, la Commissione può chiedere agli Stati membri interessati di far sì che i motivi del ritardo siano forniti entro tre mesi.

Per progetti dichiarati d'interesse europeo per i quali è stato nominato un coordinatore europeo, quest'ultimo include nella sua relazione i motivi del ritardo.

5.   Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato d'interesse europeo o di una delle sue sezioni, la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, effettua una valutazione di detto progetto che comprende in particolare il suo impatto socioeconomico, l'impatto ambientale, l'impatto sul commercio tra gli Stati membri e sulla coesione territoriale nonché sullo sviluppo sostenibile. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del risultato di tale valutazione.

6.   Per ciascun progetto dichiarato d'interesse europeo, in particolare per le sezioni transfrontaliere, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per assicurare che:

abbia luogo un regolare scambio di informazioni pertinenti, e

siano organizzate, se del caso, riunioni congiunte di coordinamento.

Le riunioni congiunte di coordinamento sono organizzate, se necessario, alla luce dei requisiti specifici del progetto, come la fase di sviluppo del progetto e le difficoltà previste o incontrate. Le riunioni congiunte di coordinamento esaminano in particolare le procedure di valutazione e di consultazione del pubblico. Gli Stati membri interessati assicurano che la Commissione sia informata delle riunioni congiunte di coordinamento e dello scambio di informazioni.

Articolo 9

Attuazione dei progetti di interesse europeo

1.   I progetti d'interesse europeo devono essere realizzati rapidamente.

Entro il 12 aprile 2007, gli Stati membri, sulla base di un progetto di calendario all'uopo fornito dalla Commissione, presentano a quest'ultima un calendario aggiornato e indicativo per la realizzazione di detti progetti comprendente, se disponibili, dettagli relativi ai seguenti elementi:

a)

il previsto iter del progetto attraverso la procedura di approvazione della pianificazione;

b)

il calendario per la fase di fattibilità e progettazione;

c)

la costruzione del progetto; e

d)

l'entrata in servizio del progetto.

2.   La Commissione, in stretta collaborazione con il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, presenta ogni due anni una relazione sull'esecuzione dei progetti di cui al paragrafo 1.

Per progetti dichiarati d'interesse europeo per i quali è stato nominato un coordinatore europeo, le relazioni annuali presentate da quest'ultimo sostituiscono le relazioni biennali.

Articolo 10

Coordinatore europeo

1.   Qualora un progetto dichiarato d'interesse europeo registri considerevoli ritardi o difficoltà di attuazione, comprese le situazioni in cui sono coinvolti paesi terzi, la Commissione può nominare un coordinatore europeo, di concerto con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo. Se necessario, gli Stati membri possono altresì richiedere che la Commissione nomini un coordinatore europeo per altri progetti afferenti alle reti transeuropee dell'energia.

2.   Il coordinatore europeo viene scelto, in particolare, sulla base della sua esperienza in materia di istituzioni europee e della conoscenza di questioni relative alla politica energetica come pure al finanziamento e alla valutazione ambientale e socioeconomica di grandi progetti.

3.   La decisione di nomina del coordinatore europeo specifica il modo in cui il coordinatore deve svolgere i suoi compiti.

4.   Il coordinatore europeo:

a)

promuove la dimensione europea del progetto e il dialogo transfrontaliero tra i promotori del progetto e le persone interessate;

b)

contribuisce al coordinamento delle procedure nazionali per la consultazione delle persone interessate; e

c)

presenta ogni anno una relazione alla Commissione sui progressi del/i progetto/i per il quale/i quali è stato nominato nonché sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che possono comportare un ritardo considerevole; la Commissione trasmette tale relazione agli Stati membri interessati.

5.   Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo in caso di esame delle domande di finanziamento comunitario per progetti o gruppi di progetti per i quali questi è stato nominato.

7.   Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, il livello di coordinamento deve essere proporzionato ai costi del progetto.

Articolo 11

Contesto più favorevole

1.   Per contribuire a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia e alla loro interoperabilità, la Comunità tiene conto degli sforzi degli Stati membri in vista di tale obiettivo, conferisce la massima importanza alle misure seguenti e le promuove ove necessario:

a)

cooperazione tecnica tra le entità responsabili delle reti transeuropee dell'energia, particolarmente per il buon funzionamento delle connessioni di cui all'allegato II, punti 1, 2 e 7;

b)

agevolazione dell'espletamento delle procedure di autorizzazione dei progetti sulle reti transeuropee dell'energia onde ridurre i ritardi, soprattutto per quanto riguarda i progetti d'interesse europeo;

c)

fornitura di assistenza ai progetti di interesse comune attraverso i fondi comunitari, gli strumenti e i programmi finanziari applicabili a queste reti.

2.   La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prende tutte le iniziative per promuovere il coordinamento delle attività di cui al paragrafo 1.

3.   Le misure necessarie per attuare le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 12

Effetti sulla concorrenza

Nell'esaminare i progetti si deve tenere conto dei loro effetti sulla concorrenza e sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati rappresenta la principale fonte di finanziamento ed è incoraggiato. È evitata qualsiasi distorsione della concorrenza fra operatori di mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

Articolo 13

Limitazioni

1.   La presente decisione lascia impregiudicati gli impegni finanziari assunti da uno Stato membro o dalla Comunità.

2.   La presente decisione lascia impregiudicati i risultati della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e dei piani o programmi che definiscono il futuro quadro di autorizzazione per tali progetti. I risultati della valutazione dell'impatto ambientale, ove tale valutazione sia prescritta conformemente alla pertinente normativa comunitaria, saranno presi in considerazione prima di procedere effettivamente alla decisione di eseguire i progetti conformemente alla pertinente normativa comunitaria.

Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Relazione

Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente decisione, che presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Nella relazione si prendono in considerazione l'attuazione e i progressi compiuti nell'eseguire i progetti prioritari che riguardano le connessioni transfrontaliere, come menzionato nell'allegato II, punti 2, 4 e 7, nonché le modalità particolareggiate del loro finanziamento, in particolare per quanto attiene al contributo finanziario della Comunità.

Articolo 16

Abrogazioni

La decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE sono abrogate.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 (GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 68), posizione comune del Consiglio del 1o dicembre 2005 (GU C 80 E del 4.4.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2006.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 11.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(6)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1159/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 16).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 154.


ALLEGATO I

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Assi dei progetti prioritari, compresi siti di progetti d'interesse europeo, di cui agli articoli 7 e 8

I progetti prioritari, compresi quelli d'interesse europeo, da realizzare su ciascun asse dei progetti prioritari, sono elencati in appresso.

RETI DI ELETTRICITÀ

EL.1.

Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania:

 

potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la congestione del flusso di elettricità negli Stati del Benelux.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Linea Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Linea Moulaine (FR) — Aubange (BE).

EL.2.

Frontiere dell'Italia con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Svizzera:

 

aumento delle capacità di interconnessione elettrica.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Linea Linz (AT) — Cordignano (IT)

 

Nuova interconnessione tra l'Italia e la Slovenia

 

Linea Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Linea S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Linea Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Linea St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Linea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

 

Interconnessione tra l'Austria e l'Italia (Thaur-Bressanone) attraverso il tunnel ferroviario del Brennero.

EL.3.

Francia — Spagna — Portogallo:

 

aumento delle capacità di interconnessione elettrica tra questi paesi e per la Penisola Iberica e sviluppo della rete nelle regioni insulari.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Linea Sentmenat (ES) — Bescanό (ES) — Baixas (FR)

 

Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti «Douro Internacional».

EL.4.

Grecia — paesi balcanici — sistema UCTE:

 

sviluppo dell'infrastruttura elettrica per collegare la Grecia al sistema UCTE e consentire lo sviluppo del mercato dell'elettricità dell'Europa sud-orientale.

Compreso il seguente progetto d'interesse europeo:

 

Linea Philippi (EL) — Hamidabad (TR).

EL.5.

Regno Unito — Europa continentale e settentrionale:

 

creazione/incremento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

Compreso il seguente progetto d'interesse europeo:

 

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra (UK) e i Paesi Bassi.

EL.6.

Irlanda — Regno Unito:

 

aumento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

Compreso il seguente progetto d'interesse europeo:

 

Cavo sottomarino tra l'Irlanda e il Galles (UK).

EL.7.

Danimarca — Germania — circuito del Baltico (comprendente Norvegia — Svezia — Finlandia — Danimarca — Germania — Polonia — Stati baltici — Russia):

 

aumento delle capacità di interconnessione elettrica ed eventuale integrazione dell'energia eolica offshore.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Linea Kassø (DK) — Amburgo/Dollern (DE)

 

Linea Amburgo/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Linea Kassø (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Linea Vester Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Cavo sottomarino Skagerrak 4 tra Danimarca e Norvegia

 

Collegamento Polonia-Lituania, compresi i necessari potenziamenti della rete elettrica polacca e del profilo Polonia-Germania per consentire la partecipazione al mercato interno dell'energia

 

Cavo sottomarino tra la Finlandia e l'Estonia (Estlink)

 

Cavo sottomarino Fennoscan tra Finlandia e Svezia

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE).

EL.8.

Germania — Polonia — Repubblica ceca — Slovacchia — Austria — Ungheria — Slovenia:

 

aumento delle capacità di interconnessione elettrica.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Linea Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Linea Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Nuova interconnessione tra la Germania e la Polonia

 

Linea Veľké Kapušany (SK) — Lemesany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

 

Linea Gabcikovo (SK) — Vel'ký Ďur (SK)

 

Linea Stupava (SK) — Vienna sud-est (AT).

EL.9.

Stati membri mediterranei — circuito elettrico del Mediterraneo

 

Aumento delle capacità di interconnessione elettrica tra Stati membri mediterranei e Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — paesi del Vicino Oriente — Turchia

Compreso il seguente progetto d'interesse europeo:

 

Connessione elettrica tra la Tunisia e l'Italia.

RETI DEL GAS

NG.1.

Regno Unito — Europa continentale settentrionale, compresi Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia e Germania — Polonia — Lituania — Lettonia — Estonia — Finlandia — Russia:

 

gasdotti per collegare alcune delle principali fonti di approvvigionamento di gas naturale in Europa e migliorare l'interoperabilità delle reti e la sicurezza dell'approvvigionamento, compresi i gasdotti per il gas naturale attraverso le rotte marittime dalla Russia all'UE e le rotte terrestri dalla Russia alla Polonia e la Germania, la costruzione di nuovi gasdotti e l'aumento della capacità della rete in Germania, Danimarca e Svezia e tra questi Stati e in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Germania e Austria e tra questi Stati.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Gasdotto Europa settentrionale

 

Gasdotto Yamal — Europa

 

Gasdotto per il trasporto del gas naturale che collega la Danimarca, la Germania e la Svezia

 

Rafforzamento della capacità di trasmissione nell'asse Germania — Belgio — Regno Unito.

NG.2.

Algeria — Spagna — Italia — Francia — Europa continentale settentrionale:

 

costruzione di nuovi gasdotti per il trasporto di gas naturale dall'Algeria alla Spagna, alla Francia e all'Italia e aumento della capacità delle reti in Spagna, in Italia e in Francia e tra questi Stati.

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Gasdotto Algeria — Tunisia — Italia

 

Gasdotto Algeria — Italia via Sardegna e Corsica con una diramazione in Francia

 

Gasdotto Medgas (Algeria — Spagna — Francia — Europa continentale).

NG.3.

Paesi del Mar Caspio — Medio Oriente — Unione europea:

 

nuove reti di gasdotti, per il trasporto di gas naturale, che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, compresi i gasdotti Turchia — Grecia, Grecia — Italia, Turchia — Austria e Grecia — Slovenia — Austria (attraverso i Balcani occidentali).

Compresi i seguenti progetti d'interesse europeo:

 

Gasdotto Turchia — Grecia — Italia

 

Gasdotto Turchia — Austria.

NG.4.

Terminali GNL in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro e Polonia:

 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento e dei punti d'ingresso, comprese le connessioni di terminali GNL con la rete di trasmissione.

NG.5.

Stoccaggi sotterranei di gas naturale in Spagna, Portogallo, Francia, Italia, Grecia e nella regione del Mar Baltico:

 

aumento della capacità in Spagna, in Francia, in Italia e nella regione del Mar Baltico e costruzione dei primi impianti in Portogallo, in Grecia e in Lituania.

NG.6.

Stati membri mediterranei — circuito del gas Mediterraneo orientale:

 

realizzazione e aumento di capacità di gasdotti per il trasporto del gas naturale tra gli Stati membri mediterranei e Libia — Egitto — Giordania — Siria — Turchia.

Compreso il seguente progetto d'interesse europeo:

 

Gasdotto Libia — Italia.


ALLEGATO II

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Criteri supplementari per l'identificazione dei progetti di interesse comune di cui all'articolo 6, paragrafo 2

RETI DI ELETTRICITÀ

1.

Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche tramite la promozione della diversificazione delle fonti di energia e il maggiore ricorso all'energia rinnovabile e connessione delle reti elettriche di queste regioni, ove opportuno:

Irlanda — Regno Unito (Galles)

Grecia (isole)

Italia (Sardegna) — Francia (Corsica) — Italia (continentale)

Connessioni nelle regioni insulari, comprese le connessioni con il continente

Connessioni nelle regioni ultraperiferiche in Francia, Spagna, Portogallo.

2.

Sviluppo delle connessioni elettriche tra gli Stati membri necessarie per il funzionamento del mercato interno e per l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche:

Francia — Belgio — Paesi Bassi — Germania

Francia — Germania

Francia — Italia

Francia — Spagna

Portogallo — Spagna

Finlandia — Svezia

Finlandia — Estonia — Lettonia — Lituania

Austria — Italia

Italia — Slovenia

Austria — Italia — Slovenia — Ungheria

Germania — Polonia

Germania — Polonia — Repubblica ceca — Austria — Slovacchia — Ungheria

Ungheria — Slovacchia

Ungheria — Austria

Polonia — Lituania

Irlanda — Regno Unito (Irlanda del Nord)

Austria — Germania — Slovenia — Ungheria

Paesi Bassi — Regno Unito

Germania — Danimarca — Svezia

Grecia — Italia

Ungheria — Slovenia

Malta — Italia

Finlandia — Estonia

Italia — Slovenia.

3.

Sviluppo delle connessioni elettriche all'interno degli Stati membri necessarie per uno sfruttamento più efficiente delle connessioni tra gli Stati membri, il funzionamento del mercato interno o la connessione delle fonti energetiche rinnovabili:

Tutti gli Stati membri.

4.

Sviluppo delle connessioni elettriche con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati, che migliorano l'interoperabilità, l'affidabilità e la sicurezza di funzionamento delle reti elettriche o l'approvvigionamento di elettricità nella Comunità europea:

Germania — Norvegia

Paesi Bassi — Norvegia

Svezia — Norvegia

Regno Unito — Norvegia

Circuito elettrico del Baltico: Germania — Polonia — Bielorussia — Russia — Lituania — Lettonia — Estonia — Finlandia — Svezia — Norvegia — Danimarca

Norvegia — Svezia — Finlandia — Russia

Circuito elettrico del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — paesi del Vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia

Grecia — Turchia

Italia — Svizzera

Austria — Svizzera

Ungheria — Romania

Ungheria — Serbia

Ungheria — Croazia

Italia — Tunisia

Grecia — paesi balcanici

Spagna — Marocco

Spagna — Andorra — Francia

UE — paesi balcanici — Bielorussia — Russia — Ucraina

Circuito del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia

Bulgaria — ex Repubblica iugoslava di Macedonia/Grecia — Albania — Italia o Bulgaria — Grecia — Italia.

5.

Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno, in particolare, l'individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, lo sviluppo di soluzioni per i problemi di congestione e l'adeguamento dei metodi di previsione e di gestione delle reti elettriche:

individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente transfrontalieri, nelle reti elettriche,

sviluppo di soluzioni per la gestione del flusso di elettricità onde affrontare i problemi di congestione delle reti elettriche,

adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti elettriche nei termini necessari per il corretto funzionamento del mercato interno e per l'uso di una percentuale elevata di fonti energetiche rinnovabili.

RETI DEL GAS

6.

Introduzione del gas naturale in nuove regioni, soprattutto nelle regioni insulari, isolate, periferiche e ultraperiferiche, e sviluppo delle reti del gas naturale in tali regioni:

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Irlanda

Spagna

Portogallo

Grecia

Svezia

Danimarca

Italia (Sardegna)

Francia (Corsica)

Cipro

Malta

Regioni ultraperiferiche: Francia, Spagna, Portogallo.

7.

Sviluppo delle connessioni di gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno o per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compreso il collegamento delle reti del gas naturale e delle reti di gas di olefine separate:

Irlanda — Regno Unito

Francia — Spagna

Francia — Svizzera

Portogallo — Spagna

Austria — Germania

Austria — Ungheria

Austria — Ungheria — Slovacchia — Polonia

Polonia — Repubblica ceca

Slovacchia — Repubblica ceca — Germania — Austria

Austria — Italia

Grecia — paesi balcanici

Austria — Ungheria — Romania — Bulgaria — Grecia — Turchia

Francia — Italia

Grecia — Italia

Austria — Repubblica ceca

Germania — Repubblica ceca — Austria — Italia

Austria — Slovenia — Croazia

Ungheria — Croazia

Ungheria — Romania

Ungheria — Slovacchia

Ungheria — Ucraina

Slovenia — paesi balcanici

Belgio — Paesi Bassi — Germania

Regno Unito — Paesi Bassi — Germania

Germania — Polonia

Danimarca — Regno Unito

Danimarca — Germania — Svezia

Danimarca — Paesi Bassi.

8.

Sviluppo delle capacità recettive di GNL e delle capacità di deposito di gas naturale necessarie per soddisfare la domanda e per consentire il controllo dei sistemi del gas, nonché la diversificazione delle fonti e dei percorsi di approvvigionamento:

Tutti gli Stati membri.

9.

Sviluppo delle capacità di trasporto del gas naturale (gasdotti di afflusso) necessarie per soddisfare la domanda e per diversificare le fonti interne ed esterne e i percorsi di approvvigionamento:

Rete nordica del gas: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia

Algeria — Spagna — Francia

Russia — Ucraina — UE

Russia — Bielorussia — Ucraina — UE

Russia — Bielorussia — UE

Russia — Mar Baltico — Germania

Russia — Stati baltici — Polonia — Germania

Germania — Repubblica ceca — Polonia — Germania — altri Stati membri

Libia — Italia

Tunisia — Libia — Italia

Paesi del Mar Caspio — UE

Russia — Ucraina — Moldova — Romania — Bulgaria — Grecia — Slovenia — altri paesi balcanici

Russia — Ucraina — Slovacchia — Ungheria — Slovenia — Italia

Paesi Bassi — Germania — Svizzera — Italia

Belgio — Francia — Svizzera — Italia

Danimarca — Svezia — Polonia

Norvegia — Russia — UE

Irlanda

Algeria — Italia — Francia

Algeria — Tunisia — Italia

Medio Oriente — circuito del gas del Mediterraneo orientale — UE

Impianto di miscelazione di Winksele (BE) sull'asse nord-sud (miscelazione di gas H con nitrogeno)

Aumento della capacità sull'asse est-ovest: Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE).

10.

Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti del gas naturale interconnesse nel mercato interno e nei paesi di transito e, in particolare, a individuare le strozzature e i collegamenti mancanti, ad elaborare soluzioni per i problemi di congestione e ad adeguare i metodi di previsione e di gestione delle reti del gas naturale in modo efficace e sicuro:

individuazione delle strozzature e dei collegamenti mancanti, specialmente tra paesi transfrontalieri, nelle reti del gas naturale,

sviluppo di soluzioni riguardanti la gestione del flusso di gas naturale per risolvere i problemi di congestione delle reti del gas,

adeguamento dei metodi di previsione e gestione delle reti del gas naturale necessario per il funzionamento del mercato interno,

aumento delle prestazioni globali e della sicurezza delle reti del gas naturale nei paesi di transito.

11.

Sviluppo e integrazione delle capacità di trasporto di gas di olefine per soddisfare la domanda nel mercato interno:

Tutti gli Stati membri.


ALLEGATO III

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Progetti di interesse comune e loro specifiche attualmente individuati conformemente ai criteri di cui all'allegato II

RETI DI ELETTRICITÀ

1.   Sviluppo delle reti elettriche nelle regioni isolate

1.1.

Cavo sottomarino Irlanda — Galles (UK)

1.2.

Connessione delle Cicladi meridionali (EL) (al sistema interconnesso)

1.3.

Collegamento mediante cavo sottomarino da 30 kV tra le isole di Faial, Pico e S. Jorge (Azzorre, PT)

1.4.

Connessione e ampliamento della rete a Terceira, Faial e S. Miguel (Azzorre, PT)

1.5.

Connessione e ampliamento della rete a Madera (PT)

1.6.

Cavo sottomarino Sardegna (IT) — Italia continentale

1.7.

Cavo sottomarino Corsica (FR) — Italia

1.8.

Connessione Italia continentale — Sicilia (IT): raddoppio della connessione Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.9.

Nuove connessioni nelle isole Baleari e Canarie (ES)

2.   Sviluppo delle connessioni elettriche tra gli Stati membri

2.1.

Linea Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Linea Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3.

Interconnessione tra la Germania e il Belgio

2.4.

Linea Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Linea Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Trasformatore di fase di La Praz (FR)

2.7.

Ulteriore aumento di capacità dell'interconnessione esistente tra Francia e Italia

2.8.

Nuova interconnessione tra Francia e Italia

2.9.

Nuova interconnessione attraverso i Pirenei tra Francia e Spagna

2.10.

Connessione nei Pirenei orientali tra Francia e Spagna

2.11.

Connessioni tra il Portogallo settentrionale e la Spagna nordoccidentale

2.12.

Linea Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.13.

Connessione tra il Portogallo meridionale e la Spagna sudoccidentale

2.14.

Linea Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) e impianti «Douro Internacional»

2.15.

Connessioni a nord del golfo di Bothnia e del cavo sottomarino Fennoscan tra Finlandia e Svezia

2.16.

Linea Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Connessione tra Somplago (IT) — Würmbach (AT)

2.18.

Interconnessione Austria — Italia (Thaur-Bressanone) attraverso il tunnel ferroviario del Brennero

2.19.

Connessione tra Irlanda e Irlanda del Nord

2.20.

Linea St. Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra sudorientale e i Paesi Bassi centrali

2.22.

Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Germania, esempio: linea Kassø — Amburgo

2.23.

Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Svezia

2.24.

Nuova interconnessione tra la Slovenia e l'Ungheria: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavská Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — Vienna sud-est (AT)

2.28.

Linea Polonia — Germania (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL))

2.29.

Collegamento Polonia — Lituania (Elk-Alytus)

2.30.

Cavo sottomarino tra la Finlandia e l'Estonia

2.31.

Installazione di dispositivi FACTS (flexible alternating current transmission systems) tra Italia e Slovenia

2.32.

Nuove connessioni tra i sistemi UCTE e CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

2.34.

Connessione elettrica sottomarina tra Malta (MT) e la Sicilia (IT)

2.35.

Nuova interconnessione tra l'Italia e la Slovenia

2.36.

Linea Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Sviluppo delle connessioni elettriche interne degli Stati membri

3.1.

Connessioni sull'asse danese est-ovest: connessione tra le reti occidentale (UCTE) e orientale (NORDEL) della Danimarca

3.2.

Connessione sull'asse danese nord-sud

3.3.

Nuove connessioni nella Francia settentrionale

3.4.

Nuove connessioni nella Francia sudoccidentale

3.5.

Linea Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Linea Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Linea Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Linea San Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9.

Linea Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Linea Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)

3.11.

Nuove connessioni sull'asse italiano est-ovest

3.12.

Linea Tavarnuzze (IT) — Casallina (IT)

3.13.

Linea Tavarnuzze (IT) — Santa Barbara (IT)

3.14.

Linea Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Nuove connessioni sull'asse italiano nord-sud

3.16.

Modifiche alle reti per facilitare le connessioni alle fonti rinnovabili in Italia

3.17.

Nuove connessioni eoliche in Italia

3.18.

Nuove connessioni sull'asse nord spagnolo

3.19.

Nuove connessioni sull'asse mediterraneo spagnolo

3.20.

Nuove connessioni sull'asse Galizia (ES) — Centro (ES)

3.21.

Nuove connessioni sull'asse Centro (ES) — Aragona (ES)

3.22.

Nuove connessioni sull'asse Aragona (ES) — Levante (ES)

3.23.

Nuove connessioni sull'asse spagnolo sud-centro (ES)

3.24.

Nuove connessioni sull'asse spagnolo est-centro (ES)

3.25.

Nuove connessioni in Andalusia (ES)

3.26.

Linea Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) e impianti di Pedralva

3.27.

Linea Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Linea Picote (PT) — Pocinho (PT) (potenziamento)

3.29.

Modifica dell'attuale linea Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) e impianti di Falagueira

3.30.

Linea Pego (PT) — Batalha (PT) e impianti di Batalha

3.31.

Linea I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (potenziamento)

3.32.

Nuone connessioni eoliche in Portogallo

3.33.

Linee Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) e impianti di Zêzere

3.34.

Linee I e II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (potenziamento)

3.35.

Linea Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (potenziamento)

3.36.

Linea Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Deviazione dell'attuale linea Rio Maior (PT) — Palmela (PT) a Ribatejo (PT) e impianti di Ribatejo

3.38.

Sottostazioni di Salonicco (EL), Lamia (EL) e Patrasso (EL) e linee di connessione

3.39.

Connessioni delle regioni di Eubea (EL), Laconia (EL) e Tracia (EL)

3.40.

Rafforzamento delle connessioni esistenti delle regioni periferiche nella Grecia continentale

3.41.

Linea Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Linea Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Connessioni nel nordest e nell'ovest della Spagna, in particolare per la connessione alla rete delle capacità di produzione di elettricità di origine eolica

3.44.

Connessioni nel paese Basco (ES), Aragona (ES) e Navarra (ES)

3.45.

Connessioni in Galizia (ES)

3.46.

Connessioni nella Svezia centrale

3.47.

Connessioni nella Svezia meridionale

3.48.

Linea Amburgo (DE) — regione Schwerin (DE)

3.49.

Linea regione Halle/Saale (DE) — regione Schweinfurt (DE)

3.50.

Nuove connessioni energia eolica offshore-onshore in Germania

3.51.

Rafforzamento della rete 380 kV in Germania in vista della connessione con parchi eolici offshore

3.52.

Connessioni nell'Irlanda del Nord, in relazione alle interconnessioni con l'Irlanda

3.53.

Connessioni nel nordovest del Regno Unito

3.54.

Connessioni in Scozia e Inghilterra in vista di una maggiore utilizzazione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica

3.55.

Nuove connessioni offshore di energia eolica in Belgio compreso il rafforzamento della rete 380 kV

3.56.

Sottostazione di Borssele (NL)

3.57.

Attuazione dell'attrezzatura di compensazione dell'energia reattiva (NL)

3.58.

Installazione di sfasatori e/o batterie di condensatori in Belgio

3.59.

Rafforzamento della rete 380 kV in Belgio per aumentare la capacità di importazione

3.60.

Linea St. Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Linea Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) — Trębaczew (Rogowiec) (PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Ełk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Ełk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Warszawa (PL)

3.72.

Linea Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Rafforzamento del sistema di trasmissione sloveno da 220 kV a 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemesany (SK) — Veľké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

3.78.

Connessioni nella Svezia settentrionale

3.79.

Trasformazione dell'approvvigionamento di Saaremaa (EE) a 110 kV

3.80.

Miglioramento dell'approvvigionamento energetico a Tartu (EE)

3.81.

Rinnovamento della sottostazione di 330 kV di Eesti (EE)

3.82.

Rinnovamento delle sottostazioni di 110 kV di Kiisa (EE), Püssi (EE) e Viljandi (EE)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): trasformazione della linea singola di 400 kV in linea di doppio circuito di 400 kV

3.84.

Krasíkov (CZ) — Horní Životice (CZ): nuova linea singola di 400 kV

3.85.

Nuove connessioni di energia eolica a Malta (MT)

4.   Sviluppo delle interconnessioni elettriche con i paesi terzi

4.1.

Nuova interconnessione Italia — Svizzera

4.2.

Linea Philippi (EL) — Maritsa 3 (Bulgaria)

4.3.

Linea Amintaio (EL) — Bitola (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

4.4.

Linea Kardia (EL) — Elbasan (Albania)

4.5.

Linea Elbasan (Albania) — Podgorica (Montenegro)

4.6.

Sottostazione di Mostar (Bosnia-Erzegovina) e linee di connessione

4.7.

Sottostazione di Ernestinovo (Croazia) e linee di connessione

4.8.

Nuove connessioni tra Grecia e Albania, Bulgaria e ex Repubblica iugoslava di Macedonia

4.9.

Linea Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Cavo sottomarino tra l'Inghilterra nordorientale/orientale e la Norvegia meridionale

4.11.

Collegamento Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.12.

Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e il Marocco (rafforzamento della connessione esistente)

4.13.

Connessioni per il circuito elettrico del Baltico: Germania — Polonia — Russia — Estonia — Lettonia — Lituania — Svezia — Finlandia — Danimarca — Bielorussia

4.14.

Collegamenti Finlandia meridionale — Russia

4.15.

Nuove connessioni tra Svezia settentrionale e Norvegia settentrionale

4.16.

Nuove connessioni tra Svezia centrale e Norvegia centrale

4.17.

Linea Borgvik (SE) — Hoesle (NO) — regione di Oslo (NO)

4.18.

Nuove connessioni tra il sistema UCTE/CENTREL e i paesi balcanici

4.19.

Connessioni e interfaccia tra il sistema UCTE e Bielorussia, Russia e Ucraina, compresa la ricollocazione delle stazioni di conversione HVDC precedentemente operanti tra Austria e Ungheria, Austria e Repubblica ceca, e Germania e Repubblica ceca

4.20.

Connessioni nel circuito dell'elettricità del Mar Nero: Russia — Ucraina — Romania — Bulgaria — Turchia — Georgia

4.21.

Nuove connessioni nella regione del Mar Nero nell'ottica dell'interoperabilità del sistema UCTE con le reti dei paesi in questione

4.22.

Nuove connessioni nel circuito dell'elettricità del Mediterraneo: Francia — Spagna — Marocco — Algeria — Tunisia — Libia — Egitto — paesi del Vicino Oriente — Turchia — Grecia — Italia

4.23.

Cavo sottomarino tra la Spagna meridionale e l'Algeria nordoccidentale

4.24.

Cavo sottomarino tra l'Italia e l'Africa settentrionale (Algeria, Tunisia, Libia)

4.25.

Connessione elettrica tra Tunisia e Italia

4.26.

Nuove connessioni nella regione/area del Mare di Barents

4.27.

Rafforzamento delle connessioni tra Danimarca e Norvegia

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): ulteriore aumento della capacità

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbia)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (CR)

4.32.

Vel'ké Kapušany (SK) — frontiera ucraina

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AD): aumento della capacità a 220 kV

4.34.

Rafforzamento delle connessioni tra Spagna, Andorra e Francia

5.   Azioni volte a migliorare il funzionamento delle reti elettriche interconnesse nel quadro del mercato interno

(Le specificazioni non sono state ancora definite)

RETI DEL GAS

6.   Introduzione del gas naturale in nuove regioni

6.1.

Sviluppo della rete di gas tra Belfast e la regione nordoccidentale dell'Irlanda del Nord (UK) e, se opportuno, la costa occidentale dell'Irlanda

6.2.

GNL a Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie (ES)

6.3.

GNL a Las Palmas de Gran Canaria (ES)

6.4.

GNL a Madera (PT)

6.5.

Sviluppo della rete del gas in Svezia

6.6.

Connessione tra le isole Baleari (ES) e la Spagna continentale

6.7.

Diramazione ad alta pressione verso la Tracia (EL)

6.8.

Diramazione ad alta pressione verso Corinto (EL)

6.9.

Diramazione ad alta pressione verso la Grecia nordoccidentale (EL)

6.10.

Connessione delle isole Lolland (DK) e Falster (DK)

6.11.

GNL nell'isola di Cipro, Vasilikos Energy Center

6.12.

Connessione dell'impianto GNL di Vasilikos (CY) e la centrale di Moni (CY)

6.13.

GNL nell'isola di Creta (EL)

6.14.

Diramazione ad alta pressione verso Patrasso (EL)

6.15.

GNL a Malta

7.   Sviluppo delle connessioni del gas naturale necessarie per il funzionamento del mercato interno o per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, compresa connessione delle reti del gas naturale separate

7.1.

Gasdotto supplementare di interconnessione tra Irlanda e Scozia

7.2.

Interconnessione nord-sud, compreso il gasdotto Dublino-Belfast

7.3.

Stazione di compressione sul gasdotto Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4.

Gasdotto Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5.

Gasdotto Perpignan (FR) — Barcellona (ES)

7.6.

Potenziamento della capacità di trasporto dei gasdotti per l'approvvigionamento del Portogallo attraverso la Spagna meridionale e dei gasdotti per l'approvvigionamento della Galizia e delle Asturie attraverso il Portogallo

7.7.

Gasdotto Purchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8.

Gasdotto Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9.

Gasdotto Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10.

Gasdotto Bad Leonfelden (AT) — Linz (AT)

7.11.

Gasdotto Grecia nordoccidentale — Elbasan (AL)

7.12.

Gasdotto di interconnessione Grecia — Italia

7.13.

Stazione di compressione sul gasdotto principale in Grecia

7.14.

Connessione tra le reti dell'Austria e della Repubblica ceca

7.15.

Corridoio di trasporto del gas nell'Europa sudorientale attraverso Grecia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Austria

7.16.

Corridoio di trasporto del gas tra l'Austria e la Turchia attraverso Ungheria, Romania e Bulgaria

7.17.

Gasdotti di interconnessione tra Regno Unito, Paesi Bassi e Germania per collegare le principali fonti e i principali mercati dell'Europa nordoccidentale

7.18.

Connessione tra la Germania nordorientale (zona di Berlino) e la Polonia nordoccidentale (zona di Szczecin) con una diramazione tra Schmölln e Lubmin (DE, zona di Greifswald)

7.19.

Gasdotto Cieszyn (PL) — Ostrava (CZ)

7.20.

Ampliamento e interconnessione delle reti di gas naturale Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL)

7.21.

Ampliamento Bernau (DE) — Szczecin (PL)

7.22.

Connessione tra impianti offshore nel Mare del Nord o dagli impianti offshore danesi agli impianti onshore del Regno Unito

7.23.

Rafforzamento della capacità di trasporto tra Francia e Italia

7.24.

Interconnettore per il gas del Baltico tra Danimarca — Germania — Svezia

7.25.

Stazione di miscelazione di Winksele (BE) sull'asse nord-sud

7.26.

Aumento della capacità nella connessione Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

7.27.

Aumento della capacità sull'asse nord-ovest: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Costruzione di un gasdotto che collega Danimarca e Olanda e che collega gli impianti esistenti nel Mare del Nord

8.   Sviluppo delle capacità di ricezione di GNL e delle capacità di stoccaggio di gas naturale

8.1.

GNL a Le Verdon-sur-mer (FR, nuovo terminale) e gasdotto verso il deposito di Lussagnet (FR)

8.2.

GNL a Fos-sur-mer (FR)

8.3.

GNL a Huelva (ES), ampliamento del terminale esistente

8.4.

GNL a Cartagena (ES), ampliamento del terminale esistente

8.5.

GNL in Galizia (ES), nuovo terminale

8.6.

GNL a Bilbao (ES), nuovo terminale

8.7.

GNL nella regione di Valencia (ES), nuovo terminale

8.8.

GNL a Barcellona (ES), ampliamento del terminale esistente

8.9.

GNL a Sines (PT), nuovo terminale

8.10.

GNL a Revithoussa (EL), ampliamento del terminale esistente

8.11.

GNL sulla costa adriatica settentrionale (IT)

8.12.

GNL offshore nel Mare Adriatico settentrionale (IT)

8.13.

GNL sulla costa adriatica meridionale (IT)

8.14.

GNL sulla costa ionica (IT)

8.15.

GNL sulla costa tirrenica (IT)

8.16.

GNL sulla costa ligure (IT)

8.17.

GNL a Zeebrugge (BE, seconda fase degli ampliamenti di capacità)

8.18.

GNL nell'isola di Grain, Kent (UK)

8.19.

Costruzione di un secondo terminale GNL nella Grecia continentale

8.20.

Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Irlanda

8.21.

Stoccaggio a sud di Kavala (EL), conversione di un giacimento di gas offshore esaurito

8.22.

Stoccaggio a Lussagnet (FR), ampliamento del sito esistente

8.23.

Stoccaggio a Pecorade (FR), conversione di un giacimento petrolifero esaurito

8.24.

Stoccaggio in Alsazia (FR), sviluppo di cavità saline

8.25.

Stoccaggio nella regione del Centro (FR), sviluppo nella superficie freatica

8.26.

Stoccaggi sull'asse nord-sud della Spagna (nuovi siti) in Cantabria, Aragona, Castiglia e León, Castiglia-La Mancha e Andalusia

8.27.

Stoccaggio sull'asse mediterraneo della Spagna (nuovi siti) in Catalogna, Valencia e Murcia

8.28.

Stoccaggio a Carriço (PT), nuovo sito

8.29.

Stoccaggio a Loenhout (BE), ampliamento del sito esistente

8.30.

Stoccaggio a Stenlille (DK) e Lille Torup (DK), ampliamento del sito esistente

8.31.

Stoccaggio a Tønder (DK), nuovo sito

8.32.

Stoccaggio a Purchkirchen (AT), ampliamento del sito esistente, compreso il gasdotto di collegamento con il sistema Penta West vicino ad Andorf (AT)

8.33.

Stoccaggio a Baumgarten (AT), nuovo sito

8.34.

Stoccaggio a Haidach (AT), nuovo sito, compreso il gasdotto di connessione con la rete del gas europea

8.35.

Sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Italia

8.36.

Stoccaggio a Wierzchowice (PL), ampliamento del sito esistente

8.37.

Stoccaggio a Kassakowo (PL), sviluppo di un impianto di stoccaggio

8.38.

Gasdotto Malta (MT) — Sicilia (IT)

8.39.

Stoccaggio in Lituania (nuovo sito)

9.   Sviluppo delle capacità di trasporto (mediante gasdotti di rifornimento)

9.1.

Creazione e sviluppo di connessioni sulla rete del gas nordica: Norvegia — Danimarca — Germania — Svezia — Finlandia — Russia — Stati baltici — Polonia

9.2.

Gasdotto centro-nord: Norvegia, Svezia, Finlandia

9.3.

Gasdotto nordeuropeo: Russia, Mar Baltico, Germania

9.4.

Gasdotto dalla Russia alla Germania attraverso Lettonia, Lituania e Polonia, compreso lo sviluppo di impianti di stoccaggio sotterraneo in Lettonia («progetto Amber»)

9.5.

Gasdotto Finlandia — Estonia

9.6.

Nuovi gasdotti dall'Algeria alla Spagna e alla Francia e aumento della capacità delle reti interne collegate in questi paesi

9.7.

Aumento della capacità di trasporto del gasdotto Algeria — Marocco — Spagna (fino a Córdoba)

9.8.

Gasdotto Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Gasdotto Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Gasdotto Ciudad Real (ES) — costa mediterranea (ES)

9.11.

Diramazioni in Castiglia-La Mancha (ES)

9.12.

Estensione verso la Spagna nordoccidentale

9.13.

Gasdotto sottomarino Algeria — Spagna e gasdotti di connessione con la Francia

9.14.

Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Ucraina, Slovacchia e Repubblica ceca

9.15.

Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe verso l'Unione europea attraverso Bielorussia e Polonia

9.16.

Gasdotto Yamal — Europa II per il gas naturale

9.17.

Gasdotto Yagal Sud (con il gasdotto STEGAL che collega il triangolo DE, FR, CH)

9.18.

Gasdotto SUDAL Est (tra il gasdotto MIDAL vicino a Heppenheim e la connessione di Burghausen con il gasdotto PENTA in Austria)

9.19.

Potenziamento della capacità di trasporto del gasdotto STEGAL per il trasporto di gas addizionale dal confine ceco-tedesco e dal confine polacco-tedesco attraverso la Germania verso altri Stati membri

9.20.

Gasdotto dalle risorse libiche verso l'Italia

9.21.

Gasdotto dalle risorse dei paesi del Mar Caspio verso l'Unione europea

9.22.

Gasdotto Grecia — Turchia

9.23.

Aumento della capacità di trasporto dalle risorse russe alla Grecia e ad altri paesi balcanici attraverso Ucraina, Moldova, Romania e Bulgaria

9.24.

Gasdotto St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Gasdotto transadriatico — gasdotto per trasportare il gas naturale importato dalla regione del Mar Caspio, dalla Russia o dal Medio Oriente che collega l'Italia e i mercati dell'energia dell'Europa sudorientale

9.26.

Gasdotti di connessione tra le reti di Germania, Repubblica ceca, Austria e Italia

9.27.

Gasdotto dalle risorse russe all'Italia attraverso Ucraina, Slovacchia, Ungheria e Slovenia

9.28.

Aumento della capacità di trasporto del gasdotto TENP dai Paesi Bassi all'Italia attraverso la Germania

9.29.

Gasdotto Taisnieres (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Gasdotto dalla Danimarca alla Polonia, possibilmente attraverso la Svezia

9.31.

Gasdotto Nybro (DK) — Dragor (DK) compreso il gasdotto di connessione con il deposito di Stenlille (DK)

9.32.

Rete dalle risorse del Mare di Barents all'Unione europea attraverso la Svezia e la Finlandia

9.33.

Gasdotto dal giacimento (offshore) di Corrib (IE)

9.34.

Gasdotto dalle risorse algerine all'Italia attraverso la Sardegna con una diramazione verso la Corsica

9.35.

Rete dalle risorse mediorientali all'Unione europea

9.36.

Gasdotto dalla Norvegia al Regno Unito

9.37.

Connessione Pecs (HU) — Croazia

9.38.

Connessione Szeged (HU) — Oradea (RO)

9.39.

Connessione Vecsés (HU) — Slovacchia

9.40.

Aumento della capacità Beregdaróc (HU) — Ucraina

10.   Azioni per migliorare il funzionamento delle reti del gas interconnesse nel mercato interno

(Le specificazioni non sono state ancora definite)