32002L0013

Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 20/03/2002 pag. 0017 - 0022


Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.

(2) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita(4), prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.

(3) L'obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.

(4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 73/239/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Terza direttiva assicurazione non vita)(5), prevede che la Commissione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE(6) una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

(5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

(6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un'ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici, in particolare quando un'attività presenta un profilo di rischio aleatorio.

(7) È necessario semplificare ed incrementare i fondi di garanzia minimi attuali, soprattutto per via dell'incremento dell'importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione dei predetti fondi minimi. Devono essere innalzate di conseguenza anche le soglie oltre le quali, ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto in relazione ai premi e ai sinistri, viene applicata un'aliquota ridotta.

(8) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità di dette soglie e dei fondi di garanzia minimi, è opportuno istituire un meccanismo che preveda il loro adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

(9) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l'impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.

(10) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a rendere inferiore, in determinate circostanze, la riduzione del margine di solvibilità richiesto.

(11) Quando un'impresa di assicurazione riduce sensibilmente o cessa la copertura di nuovi rischi, è necessario prevedere un margine di solvibilità adeguato agli impegni derivanti dalla sua attività residua e quali risultano dal livello delle sue riserve tecniche.

(12) Per taluni rami dell'assicurazione non vita che presentano un profilo di rischio particolarmente volatile, l'attuale margine di solvibilità richiesto deve essere notevolmente innalzato in modo da essere più adeguato ai rischi realmente sostenuti.

(13) Per tenere conto dell'incidenza delle differenze tra i metodi contabili e attuariali applicati, è opportuno adeguare di conseguenza le modalità di calcolo del margine di solvibilità richiesto, per garantire la coerenza di questi metodi e, pertanto, la parità di trattamento tra le imprese di assicurazione.

(14) È opportuno che la presente direttiva fissi norme minime per il margine di solvibilità e che gli Stati membri d'origine possano emanare norme più restrittive per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.

(15) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 73/239/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;

b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato, né rischi di credito e di cauzione;

c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e

d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.

La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),

- l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e

- il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200000 EUR.

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.";

2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

Per le imprese di assicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche per sinistri da pagare o effettuano deduzioni dalle stesse per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1, lettera g), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione(7), il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o della deduzione, quali risultano dall'allegato ai conti, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o la deduzione. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato, ad eccezione dei rischi dei rami 1 e 2. Per i rami diversi da 1 e 2, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

b) il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono per tutte le imprese interessate le condizioni alle quali possono essere ammessi i contributi richiamati;

c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE del Consiglio(8).";

3) è inserito il seguente articolo: "Articolo 16 bis

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

2. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato in appresso, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o i contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato sono aumentati del 50 %.

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio.

Dal risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 50 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi così ottenuti.

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i premi o contributi ai rami 11, 12 e 13.

4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo appresso indicato, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 classificati al punto A dell'allegato l'ammontare dei sinistri, degli accantonamenti e dei recuperi incrementato del 50 %.

Gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 vengono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto, si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di 7 anni, si deduce l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare costituiti all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

Dopo aver ripartito la terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 35 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi così ottenuti.

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i sinistri, gli accantonamenti ed i recuperi ai rami 11, 12 e 13. Nel caso dei rischi di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo della base dei sinistri è il costo derivante, per l'impresa di assicurazione, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro di origine.

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'ultimo esercizio finanziario e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non può essere mai superiore a uno.

6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, sesto comma e al paragrafo 4, sesto comma, sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

b) è costituita una riserva di senescenza;

c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;

e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.";

4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente: "Articolo 17

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR. Se sono coperti i rischi o una parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 classificati al punto A dell'allegato, il fondo di garanzia è di 3 milioni di EUR.

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.";

5) è inserito il seguente articolo: "Articolo 17 bis

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e nell'articolo 17, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta (il 20 settembre 2003), per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100000 EUR.

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.";

6) all'articolo 20, paragrafo 2, il rinvio "articolo 16, paragrafo 3" è sostituito da "articolo 16 bis";

7) è inserito il seguente articolo: "Articolo 20 bis

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

c) la prevista situazione patrimoniale;

d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità;

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione del margine di solvibilità basato sulla riassicurazione, determinato a norma dell'articolo 16 bis qualora:

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.

5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 88/357/CEE del Consiglio (seconda direttiva assicurazione non vita)(9) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)(10), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1."

Articolo 2

Periodo transitorio

1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 1 della presente direttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, alle imprese di assicurazione che, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE.

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 20 della direttiva 73/239/CEE, abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. La Commissione presenta entro il 1o gennaio 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla presente direttiva e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato unico.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 129.

(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 16.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

(4) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

(5) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

(6) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

(7) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(8) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

(9) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

(10) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).