32002L0012

Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 20/03/2002 pag. 0011 - 0016


Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il piano d'azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.

(2) La prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio(4), prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.

(3) L'obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.

(4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 79/267/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita)(5), prevede che la Commissione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE(6) una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

(5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell'Unione europea.

(6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un'ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici.

(7) È necessario incrementare il fondo di garanzia minimo in vigore, soprattutto per via dell'incremento dell'importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione del fondo minimo stesso.

(8) Per migliorare la qualità del margine di solvibilità, è opportuno limitare la possibilità di includere utili futuri nel margine di solvibilità disponibile subordinandola a determinate condizioni e sopprimendola comunque a partire dal 2009.

(9) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità del fondo di garanzia minimo, è opportuno istituire un meccanismo che ne preveda l'adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.

(10) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l'impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.

(11) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a diminuire in talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità richiesto.

(12) È opportuno che la presente direttiva fissi norme minime per il margine di solvibilità e che gli Stati membri d'origine possano emanare norme più restrittive per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.

(13) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 79/267/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 79/267/CEE

La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 3, il punto 2 è sostituito dal seguente: "2) le mutue assicuratrici:

- il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso, e

- per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. In caso di superamento di tale importo per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno.

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.";

2) gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 18

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare;

d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 1, punto 1.

Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro; e

ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c) non sia già stata rilevata;

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo;

c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE(7).

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 20, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i rami assicurativi esercitati.

2. Per le assicurazioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei due risultati seguenti:

a) primo risultato:

il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %;

b) secondo risultato:

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %.

3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 1, punto 1), lettera c), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione non vita di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva.

4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera d), il margine di solvibilità richiesto è uguale a:

a) un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo; più

b) il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva. Tuttavia, la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6, lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo.

5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

6. Per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni.

7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma delle voci seguenti:

a) un'aliquota del 4 % delle riserve tecniche, calcolata secondo le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento;

b) un'aliquota dell'1 % delle riserve tecniche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

c) un'aliquota del 25 % delle spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

d) un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di mortalità.

Articolo 20

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 19 costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR.

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma tontinaria.";

3) è inserito il seguente articolo: "Articolo 20 bis

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 20, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20 settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100000 EUR.

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.";

4) è inserito il seguente articolo: "Articolo 24 bis

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

c) la prevista situazione patrimoniale;

d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione del margine di solvibilità basato sulla riassicurazione, determinato a norma dell'articolo 19 qualora:

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.

5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/619/CEE del Consiglio(8) (seconda direttiva assicurazione vita) e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio(9) (terza direttiva assicurazione vita), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1."

Articolo 2

Periodo transitorio

1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 1 della presente direttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, alle imprese di assicurazione che, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato della direttiva 79/267/CEE.

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 24 della direttiva 79/267/CEE, abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. La Commissione presenta entro il 1o gennaio 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla presente direttiva e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 123.

(2) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 21.

(3) Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

(4) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(5) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

(6) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

(7) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

(8) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

(9) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).