32000D0228

2000/228/CE: Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 21/03/2000 pag. 0015 - 0020


Decisione del Consiglio

del 13 marzo 2000

relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000

(2000/228/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

visto il parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro,

considerando quanto segue:

(1) L'occupazione costituisce la priorità assoluta dell'Unione europea. Occorre svolgere un'azione concertata in modo continuo per combattere la disoccupazione e incrementare gli attuali livelli di occupazione in modo duraturo.

(2) Il processo di Lussemburgo, basato sull'attuazione di una strategia coordinata europea per l'occupazione, è stato avviato dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione del 20 e 21 novembre 1997. La risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1997 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998(4), confermata dal Consiglio europeo, ha avviato un processo caratterizzato da elevata visibilità, forte impegno politico e ampia accettazione da parte di tutte le parti interessate.

(3) La risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1999(5) ha consentito di consolidare il processo di Lussemburgo grazie all'applicazione di detti orientamenti.

(4) Si dovrebbe tener conto del contributo fornito dalle parti sociali, nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione, del dialogo sociale e dei contatti avviati con i capi di Stato o di governo e la Commissione.

(5) Il parere del comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro è stato elaborato di concerto con il comitato di politica economica.

(6) La relazione sull'occupazione del 1999, elaborata congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione, descrive la situazione del lavoro nella Comunità ed esamina i provvedimenti adottati dagli Stati membri per adeguare le loro politiche occupazionali agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999.

(7) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato raccomandazioni riguardanti l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri.

(8) Il Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 ha preso l'iniziativa di istituire un patto europeo per l'occupazione che getta le basi di una strategia sostenibile e completa per una maggiore crescita ed occupazione e che, contemplando il dialogo macroeconomico (processo di Colonia), aggiunge un terzo pilastro alla strategia coordinata a favore dell'occupazione (processo di Lussemburgo) e alle riforme economiche (processo di Cardiff).

(9) Debbono essere garantite la coerenza reciproca e la sinergia degli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

(10) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha adottato conclusioni sugli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, che introducono un limitato numero di modifiche per precisare ulteriormente la sfera d'azione e le finalità degli orientamenti.

(11) L'esigenza di interventi preventivi ed attivi dovrebbe favorire un efficace inserimento nel mondo del lavoro.

(12) Sussiste la necessità di sviluppare le competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e di dotare gli istituti scolastici di attrezzature informatiche con accesso ad Internet.

(13) È necessario coinvolgere le parti sociali ad ogni livello, nonché gli enti regionali e locali, nell'attuazione degli orientamenti, di modo che essi possano contribuire, nelle rispettive sfere di competenza, alla promozione di un elevato livello di occupazione.

(14) I servizi pubblici dell'occupazione dovrebbero svolgere un importante ruolo nell'emanazione di misure di prevenzione e promozione e nell'individuazione di possibilità di occupazione a livello locale per favorire un migliore funzionamento del mercato del lavoro.

(15) L'attuazione degli orientamenti può variare in funzione della loro natura, dei destinatari e della differenza di situazione in ciascuno Stato membro. Essi dovrebbero rispettare il principio di sussidiarietà e le competenze degli Stati membri in materia di occupazione.

(16) Nell'attuare gli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di tener conto delle situazioni regionali, secondo il principio di sussidiarietà, pur rispettando pienamente il conseguimento degli obiettivi nazionali, e della parità di trattamento di tutti i cittadini.

(17) Si dovrebbe dar seguito alla direttiva 1999/85/CE(6), che prevede la possibilità di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, al fine di esaminare, in particolare, l'impatto delle iniziative nazionali sulla creazione di posti di lavoro.

(18) L'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione potrebbe contribuire positivamente alla soluzione del problema del lavoro sommerso.

(19) La Commissione e gli Stati membri hanno convenuto di proseguire e accelerare il lavoro svolto sugli indicatori e i sistemi per la raccolta di dati raffrontabili, il che consentirà di valutare l'attuazione e l'impatto degli orientamenti qui allegati e di ampliare gli obiettivi comunitari e nazionali in essi figuranti. Si dovrebbe inoltre tener conto delle esperienze positive condotte negli Stati membri.

(20) Nel corso dell'anno 2000 sarebbe opportuno prevedere una revisione intermedia degli orientamenti in materia di occupazione, nella prospettiva di precisarli e consolidarli ulteriormente nell'ambito dei quattro pilastri esistenti.

(21) Relazioni nazionali mirate, corredate di indicatori, consentiranno agli altri Stati membri e alla Commissione di svolgere una revisione efficace per valutare i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nell'attuazione degli orientamenti.

(22) Nel nuovo periodo di programmazione occorrerebbe evidenziare il contributo fornito dal Fondo sociale europeo alla strategia europea per l'occupazione.

(23) Lo sviluppo sostenibile e l'inserimento delle tematiche ambientali in altre politiche comunitarie sono state approvate dal Consiglio europeo di Amsterdam. Gli Stati membri sono invitati a provvedere a tale inserimento nelle rispettive strategie nazionali per l'occupazione, promuovendo la creazione di posti di lavoro in campo ambientale,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati gli orientamenti per gli Stati membri in materia di occupazione per il 2000, di cui all'allegato. Gli Stati membri devono tener conto di tali orientamenti nelle rispettive politiche in materia di occupazione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. Ferro Rodrigues

(1) Parere espresso il 4 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU C 368 del 20.12.1999, pag. 31.

(3) GU C 57 del 29.2.2000, pag. 17.

(4) GU C 30 del 28.1.1998, pag. 1.

(5) GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.

(6) GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34.

ALLEGATO

ORIENTAMENTI PER L'OCCUPAZIONE 2000

I. MIGLIORARE LA CAPACITÀ D'INSERIMENTO PROFESSIONALE

Lottare contro la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata

Per modificare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata, gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi per sviluppare strategie preventive e orientate allo sviluppo della capacità d'inserimento professionale, basandosi sull'identificazione precoce delle esigenze individuali; entro un termine che sarà fissato da ciascuno Stato membro, ma che non potrà superare i tre anni (tale termine potrà tuttavia essere superiore negli Stati membri con una disoccupazione particolarmente elevata), gli Stati membri faranno in modo:

1) di offrire un nuovo punto di partenza a tutti i giovani disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, sotto forma di formazione, di riconversione, di esperienza professionale, di impiego o di qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, al fine di garantirne l'effettiva integrazione nel mercato del lavoro;

2) di offrire un nuovo punto di partenza anche ai disoccupati adulti prima che compiano i dodici mesi di disoccupazione, attraverso una delle misure sopra indicate o, più in generale, attraverso un accompagnamento individuale di orientamento professionale, al fine di garantire la loro effettiva integrazione nel mercato del lavoro.

Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combinate con misure di reinserimento dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero perseguire la modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento, in modo da attuare la strategia di prevenzione e di attivazione nella maniera più efficace.

Passare da misure passive a misure attive

I sistemi di indennizzazione, di imposizione e di formazione devono, ove necessario, essere rivisti e adeguati al fine di promuovere attivamente la capacità d'inserimento professionale. Tali sistemi devono inoltre interagire al fine di accrescere gli incentivi a rientrare nel mercato del lavoro. A tal fine ciascuno Stato membro:

3) si sforzerà di aumentare sensibilmente il numero di persone che beneficiano di misure attive in grado di facilitare il loro inserimento professionale, nella prospettiva di un'effettiva integrazione nel mercato del lavoro. Per aumentare la percentuale di disoccupati cui sarà proposta una formazione o qualsiasi altra misura analoga, lo Stato membro fisserà in particolare un obiettivo, in funzione della sua situazione di partenza, per il progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri più efficaci in questo ambito, e di almeno il 20 %;

4) esaminerà ed eventualmente riorienterà i suoi sistemi di indennizzazione e di imposizione;

- in modo tale da incitare i disoccupati o gli inattivi a cercare e cogliere le possibilità di lavoro o a rafforzare la loro capacità d'inserimento professionale, e i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro;

- è inoltre importante sviluppare una politica volta a prolungare la vita attiva, comprendente misure adeguate che consentano, ad esempio, di mantenere la capacità di lavoro, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e altre formule flessibili di lavoro, affinché i lavoratori più anziani possano continuare a partecipare attivamente alla vita professionale.

Incoraggiare una strategia di partnership

Le azioni dei soli Stati membri non saranno sufficienti per raggiungere i risultati sperati in materia di inserimento professionale. Di conseguenza:

5) le parti sociali sono urgentemente invitate, ai loro diversi livelli di responsabilità e di azione, a concludere al più presto accordi allo scopo di aumentare le opportunità in materia di formazione, di esperienza professionale, di tirocinio o di altre misure atte a promuovere l'occupabilità dei disoccupati, giovani e adulti, e l'entrata nel mercato del lavoro;

6) per contribuire allo sviluppo di una manodopera qualificata e adattabile, gli Stati membri, unitamente alle parti sociali, cercheranno di sviluppare le opportunità di formazione continua, in particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e ogni Stato membro fisserà un obiettivo, tenuto conto della propria situazione interna, per quanto concerne le persone che beneficiano di tali misure. L'accento sarà posto in particolare sulla facilità di accesso dei lavoratori più anziani.

Facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro

Le prospettive di occupazione sono mediocri per i giovani che lasciano il sistema scolastico senza avere acquisito le attitudini necessarie per accedere al mercato del lavoro. Di conseguenza, gli Stati membri:

7) miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo tale da ridurre sostanzialmente il numero di giovani che lo abbandonano prematuramente. I giovani con difficoltà di apprendimento dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione;

8) vigileranno affinché i giovani siano in possesso di una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici e di qualifiche corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Gli Stati membri si concentreranno in particolare sullo sviluppo e la modernizzazione dei loro sistemi di formazione integrata del lavoro e di formazione professionale, ove opportuno in cooperazione con le parti sociali, elaborando schemi di formazione adeguati che consentano agli allievi e agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze informatiche, attrezzando inoltre le scuole con materiale informatico e agevolando l'accesso degli allievi a Internet entro la fine del 2002.

Promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti

Numerosi gruppi e individui hanno particolari difficoltà ad acquisire le competenze necessarie per accedere e rimanere nel mercato del lavoro. È quindi necessario mettere a punto un insieme coerente di politiche che favoriscano l'integrazione di questi gruppi e di questi individui nel mondo del lavoro e consentano di lottare contro la discriminazione. Ciascuno Stato membro:

9) dedicherà particolare attenzione alle esigenze dei disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi e individui suscettibili di essere sfavoriti ed elaborerà politiche preventive e attive adeguate al fine di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro.

II. SVILUPPARE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE

Facilitare l'avvio e la gestione delle imprese

La creazione di nuove imprese e la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) sono indispensabili per la creazione di posti di lavoro e per lo sviluppo delle possibilità di formazione dei giovani. Questo processo deve essere favorito dagli Stati membri procedendo a una sensibilizzazione allo spirito imprenditoriale, nell'ambito della società e nei programmi d'insegnamento, mettendo a punto una regolamentazione chiara, stabile e affidabile e migliorando le condizioni che consentono di sviluppare i mercati del capitale di rischio e l'accesso e tali mercati. Gli Stati membri dovranno inoltre alleggerire e semplificare gli oneri amministrativi e fiscali che pesano sulle PMI. Questo tipo di politica aiuterà anche gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro sommerso. A tal fine gli Stati membri:

10) dedicheranno particolare attenzione alla riduzione sensibile delle spese generali e degli oneri amministrativi delle imprese e più in particolare delle PMI, in particolare al momento della creazione di un'impresa e dell'assunzione di personale aggiuntivo;

11) incoraggeranno lo sviluppo dell'attività indipendente esaminando - al fine di ridurli - gli ostacoli che possono presentarsi, soprattutto nei regimi fiscali e di sicurezza sociale, al passaggio all'attività indipendente e alla creazione di piccole imprese, favorendo la formazione all'imprenditorialità e i servizi di sostegno che si rivolgono specificamente agli imprenditori e ai futuri imprenditori.

Sfruttare le nuove possibilità di creazione di posti di lavoro

Se l'Unione europea vuole riuscire a raccogliere la sfida dell'occupazione, tutte le potenziali fonti di occupazione e le nuove tecnologie e innovazioni devono essere effettivamente sfruttate. A tal fine gli Stati membri:

12) favoriranno le misure che consentono di sfruttare completamente le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale e nell'economia sociale, in particolare nelle nuove attività collegate ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato, esaminando - con l'obiettivo di ridurli - gli ostacoli che potrebbero frenarli. A questo proposito, è necessario riconoscere meglio e sostenere il ruolo e la responsabilità delle autorità locali e regionali, degli altri partner a livello regionale e locale, nonché delle parti sociali. È inoltre opportuno trarre pienamente vantaggio dal ruolo dei servizi pubblici dell'occupazione nell'identificazione delle possibilità di lavoro locali e nel miglioramento del funzionamento dei mercati locali del lavoro;

13) creeranno un contesto favorevole al pieno sfruttamento del potenziale d'occupazione del settore dei servizi e dei servizi collegati all'industria, ad esempio sfruttando il potenziale d'occupazione della società dell'informazione e del settore ambientale, al fine di creare posti di lavoro migliorandone la qualità.

Rendere il sistema fiscale più favorevole all'occupazione

e rovesciare la tendenza a lungo termine all'appesantimento della fiscalità e dei prelievi obbligatori sul lavoro (passati dal 35 % nel 1980 a più del 42 % nel 1995). Ciascuno Stato membro:

14) fisserà, eventualmente e tenendo conto del suo attuale livello, un obiettivo di riduzione progressiva dell'onere fiscale totale e, ove ciò risulti opportuno, un obiettivo di progressiva riduzione della pressione fiscale sul lavoro e dei costi non salariali del lavoro - in particolare per quanto riguarda il lavoro poco qualificato e scarsamente retribuito - senza mettere in discussione il risanamento delle finanze pubbliche e l'equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza sociale. Esaminerà eventualmente l'opportunità di introdurre un'imposta sull'energia o sulle emissioni inquinanti, o qualunque altra misura fiscale.

III. INCORAGGIARE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DELLE IMPRESE E DEI LORO LAVORATORI

Modernizzare l'organizzazione del lavoro

Al fine di promuovere la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro e delle forme di lavoro, dovrà essere stabilita una solida partnership a tutti i livelli adeguati (europeo, nazionale, settoriale, locale e delle singole imprese):

15) le parti sociali sono invitate a negoziare e attuare, a tutti i livelli appropriati, accordi tendenti a modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese formule flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di raggiungere l'equilibrio necessario tra flessibilità e sicurezza. I temi da affrontare possono, ad esempio, comprendere la formazione e la riconversione, l'introduzione delle nuove tecnologie, le nuove forme di lavoro e le questioni collegate all'orario di lavoro, come l'annualizzazione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione delle ore straordinarie e lo sviluppo del lavoro a tempo parziale, nonché l'accesso alla formazione e alle interruzioni di carriera;

16) ciascuno Stato membro esaminerà, dal canto suo, l'opportunità di introdurre nella sua legislazione tipi di contratti più flessibili per tener conto del fatto che l'occupazione riveste forme sempre più diversificate. Le persone che lavorano nell'ambito di contratti di questo tipo dovranno, nello stesso tempo, beneficiare di sicurezza sufficiente e di un migliore status professionale, compatibile con le necessità delle imprese.

Sostenere la capacità di adattamento delle imprese

Al fine di sviluppare i livelli di qualifica nell'ambito delle imprese, gli Stati membri:

17) riesamineranno e, se necessario, rimuoveranno gli ostacoli, in particolare fiscali, che possono opporsi all'investimento nelle risorse umane ed eventualmente prevederanno incentivi, fiscali o di altro tipo, per sviluppare la formazione nell'ambito dell'impresa; esamineranno inoltre nuove normative e adegueranno il contesto normativo esistente per garantire che essi contribuiscano alla riduzione degli ostacoli all'occupazione e all'aumento della capacità del mercato del lavoro di adattarsi ai mutamenti strutturali dell'economia.

IV. RAFFORZARE LE POLITICHE DI UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ PER LE DONNE E GLI UOMINI

Strategia volta ad integrare nelle varie politiche l'aspetto dell'eguaglianza delle opportunità tra le donne e gli uomini

Le donne continuano a scontrarsi con problemi specifici per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, le loro prospettive di carriera, i loro redditi e la conciliazione della vita familiare con quella professionale. È quindi particolarmente importante:

- garantire alle donne i vantaggi delle politiche attive del mercato del lavoro in modo proporzionale al loro tasso di disoccupazione;

- ridurre gli effetti dissuasivi dei sistemi di imposizione e di indennizzazione, a qualunque livello, per i loro effetti negativi sull'offerta di manodopera femminile;

- dedicare particolare attenzione agli ostacoli contro i quali si scontrano le donne che intendono creare nuove imprese o esercitare un'attività indipendente;

- fare in modo che le donne possano beneficiare, su base volontaria, di formule flessibili di organizzazione del lavoro. In tale ottica, gli Stati membri:

18) adotteranno una strategia volta a integrare l'eguaglianza delle opportunità tra gli uomini e le donne nell'attuazione degli orientamenti in tutti i loro quattro pilastri. Al fine di poter utilmente valutare i progressi realizzati a tale riguardo, gli Stati membri dovranno prevedere sistemi e procedure adeguati per la raccolta dei dati.

Lottare contro la discriminazione basata sul sesso

Gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero tradurre la loro volontà di promuovere l'eguaglianza delle opportunità aumentando il tasso d'occupazione femminile. Dovrebbero inoltre considerare con attenzione lo squilibrio nella rappresentanza femminile o maschile in alcuni settori di attività e in alcune professioni, nonché il miglioramento delle prospettive di carriera delle donne. Gli Stati membri:

19) si sforzeranno di ridurre lo scarto tra il tasso di disoccupazione femminile e quello maschile, sostenendo attivamente un aumento dell'occupazione femminile; adotteranno inoltre misure per ottenere una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini in tutti i settori di attività e in tutte le professioni. Adotteranno quindi misure positive per promuovere l'eguaglianza di retribuzione per lo stesso lavoro o per mansioni equivalenti, e per ridurre le differenze di reddito tra donne e uomini. Al fine di ridurre le ineguaglianze tra gli uomini e le donne, gli Stati membri faranno inoltre maggiormente ricorso a misure volte a migliorare la condizione femminile.

Conciliare la vita professionale e familiare

Le politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e di formule flessibili di lavoro che vanno nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori rivestono particolare importanza per le donne e per gli uomini. L'attuazione delle varie direttive e degli accordi delle parti sociali in materia dovrebbe essere accelerata ed essere oggetto di controllo regolare. È importante disporre di sufficienti servizi di qualità in materia di custodia dei figli e delle altre persone a carico, al fine di favorire l'ingresso e la permanenza delle donne e degli uomini sul mercato del lavoro. È essenziale a questo riguardo un'equa ripartizione delle responsabilità familiari. Al fine di rafforzare l'eguaglianza delle opportunità, gli Stati membri e le parti sociali:

20) elaboreranno, applicheranno e incoraggeranno politiche favorevoli alla famiglia, compresa la creazione di servizi di accoglienza accessibili e di buona qualità per i figli e per le altre persone a carico, nonché regimi di congedo parentale e di altro tipo.

Facilitare la reintegrazione nella vita attiva

Le persone che ritornano sul mercato del lavoro dopo un'assenza possono trovarsi in una situazione in cui le loro qualifiche sono superate o in cui incontrano difficoltà di accesso alla formazione. Gli Stati membri:

21) dedicheranno particolare attenzione ai casi delle donne e degli uomini che intendono reintegrarsi nella vita attiva con un lavoro retribuito dopo un'assenza e, a tal fine, esamineranno i mezzi in grado di eliminare progressivamente gli ostacoli che frenano tale reintegrazione.